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VFP4 2015 - SECONDA IMMISSIONE
5265 messaggi, letto 231989 volte

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Da: DD02/03/2016 16:29:20
Per Gino 45, non arriva nessuna lettera sarà pubblicato a giorni elenco convocati e data di presentazione - cha ha valore di notifica, se sei in congedo manderai una email di accettazione mentre se sei in servizio ti notificano il decreto e indossi il grado
Rispondi

Da: Gino 4502/03/2016 19:41:59
Sono interforze è lo stesso ???
Rispondi

Da: DD03/03/2016 14:17:42
spiegami il significato di interforze e vedo di darti una risposta
Rispondi

Da: Gino 4503/03/2016 14:21:43
Ho vinto polizia penitenziaria e devo partire con la seconda immissione io e altri 17
Rispondi

Da: dd 03/03/2016 16:41:57
scusami ma non so risponderti in questo csso
Rispondi

Da: dd 03/03/2016 16:42:17
scusami ma non so risponderti in questo csso
Rispondi

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Da: dd 03/03/2016 16:42:48
scusami ma non so risponderti in questo caso
Rispondi

Da: Gino 4503/03/2016 17:34:42
Ok ðŸ"ðŸ‘ðŸ¾
Rispondi

Da: pino erre03/03/2016 22:09:27

Home  #IOMERITO  Concorsi Pubblici: parte la diffida per l'utilizzo delle vecchie Graduatorie
Concorsi Pubblici: parte la diffida per l'utilizzo delle vecchie Graduatorie
Da Francesco Leone -  Mag 25, 2015 26879 1
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SCORRIMENTO GRADUATORIE ANCORA VALIDE ED EFFICACI

Facciamo il punto circa l'annosa questione della validità delle graduatorie; vicenda che tocca la vita di migliaia di persone che hanno sostenuto un concorso pubblico arrivando sino alla fine della procedura concorsuale, ma, purtroppo, sono in attesa da anni di poter accedere al posto tanto ambito.

Il punto di partenza per affrontare il tema in esame è racchiuso nell'articolo 8 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato (D.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo unico, della legge 8 luglio 1975, n. 305) che prevede che, "Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa". Secondo tale previsione nell'ipotesi in cui, a seguito della pubblicazione della graduatoria stilata per l'accesso ad un pubblico impiego, vi siano dei soggetti dichiarati idonei ma non vincitori (perché i posti messi a concorso risultano già coperti), e, successivamente, sorga la necessità di assumere - per il medesimo profilo professionale - nuovo personale, l'Amministrazione può ricorrere all'istituto dello scorrimento.

L'articolo 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001 ha, inoltre, disposto che "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali".

Il disegno normativo originario è caratterizzato, pertanto, dalla tipizzazione dell'ambito oggettivo di operatività dell'istituto - riferito alle sole ipotesi della disponibilità dei posti al momento dell'approvazione della graduatoria - o, soltanto per i casi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, anche successivamente, ma pur sempre limitatamente al biennio successivo.

Al fine di contenere la spesa per le strutture amministrative e di razionalizzare l'uso delle risorse umane ed economiche, il legislatore, però, con il noto decreto legge D'Alia (d.l. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013), preso atto della imminente scadenza di centinaia di graduatorie, ha prorogato l'efficacia delle stesse sino a tutto il 2016. Lo stesso ha, al contempo, fatto convogliare tutte le graduatorie stilate anche dalle singole Amministrazioni all'interno di un unico elenco gestito dal Ministero della Funzione Pubblica, dando a quest'ultimo il compito, una volta stabilito il fabbisogno di personale per ogni Amministrazione, di valutare la possibilità di indire o meno un concorso.

Inoltre, se si guarda più nel dettaglio del testo normativo, l'articolo 4, comma 4, del Dl 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, proroga, fino al 31 dicembre 2016, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 1° settembre 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

Questa previsione è il frutto di una evoluzione normativa di cui proviamo a fare un breve sunto per consentirvi di capire se rientrate o meno fra i soggetti che possono beneficiare della estensione della validità della graduatoria in cui siete inseriti.

L'articolo 1, comma 4, del Dl 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, aveva prorogato, fino al 31 dicembre 2012, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003.

Il termine di proroga delle predette graduatorie è stato spostato prima al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, successivamente, al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2013.

Dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento appare evidente che le graduatorie prorogate fino al 31 dicembre 2016, in base al predetto articolo 4, comma 4, del Dl n. 101/2013, sono quelle dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003.

Secondo questa nuova previsione, pertanto, i posti che oggi si rendono fisiologicamente vacanti devono essere coperti attingendo dalla specifica graduatoria già formata per il medesimo profilo professionale.

Ed, infatti, lo stesso Governo, con la circolare n. 5/2013 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nel fornire degli indirizzi volti a chiarire come dovranno procedere le P.A. nel reclutamento del personale, al punto 2 prevede espressamente che "Nel quadriennio 2013-2016 l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare allo scorrimento di graduatorie di vincitori ed idonei non potrà essere inferiore al 50 per cento di quelle utili secondo la normativa vigente in materia di assunzioni. Tali risorse potranno superare il valore del 50 per cento a decremento di quelle destinabili al reclutamento speciale".

Conseguentemente, si può affermare che allo stato attuale la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente dovrebbe rappresentare la regola generale che deve condurre l'azione della p.a., mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (cfr., infra multis, recentemente, Consiglio di Stato, sezione 3, sentenza 23 febbraio 2015, n. 909 che richiama i principi cristallizzati nella decisione dell'Adunanza Plenaria n. 14/2011).

Tale decisione trova causa nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica.

Infatti, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale si attuano, contestualmente, i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'enorme dispendio di denaro pubblico che comportano le procedure concorsuali nonché dei tempi per l'esperimento delle stesse, compresa la procedura di mobilità, rispettando, altresì, i vincoli di bilancio discendenti dalla partecipazione dell'Italia all'organizzazione sovranazionale dell'Unione Europea.

Più che una facoltà, pertanto, lo scorrimento della graduatoria appare una misura dovuta da parte del Governo che è chiamato a confrontarsi, sul piano interno, con le decisioni degli organi di giustizia amministrativa che censurano i comportamenti delle Amministrazioni che non si attengono a tali principi e, sul piano esterno, con le decisioni della Commissione Europea chiamata a verificare il rispetto dei vincoli di bilancio di cui al Trattato sull'Unione europea ed alle decisioni del Consiglio europeo.

Ciononostante, dall'entrata in vigore della disposizione di cui al Decreto legge D'Alia l'Amministrazione non ha fatto uso di quasi nessuna graduatoria adducendo le seguenti giustificazioni:

- da un canto, la tendenziale decrescita delle risorse finanziarie a disposizione del settore pubblico in generale e degli enti locali in particolare, nonché dei vincoli al turnover di personale imposti a questi ultimi dal patto di stabilità interno. Sul punto, è pacifica l'esistenza di un indirizzo di politica governativa, risalente alla legge finanziaria per il 1998 (n. 449/1997, art. 39), volto ad indurre le pubbliche amministrazioni verso una riduzione strutturale della spesa per il personale al fine di prevedere un impegno tutto particolare nella migliore allocazione e gestione delle risorse umane e che ora è sancito dall'art. 91, comma 1, t.u.e.l., a mente del quale "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio", e che obiettivo prioritario della programmazione triennale del fabbisogno di personale è quello della "riduzione programmata delle spese del personale";

Pertanto, a fronte di una data scopertura di organico è ben possibile che l'Amministrazione lasci vacanti alcuni posti, per impedimenti finanziari o normativi, nel perseguimento di obiettivi programmatici di riduzione delle dotazioni organiche e dei costi per il personale.

- dall'altro, la circostanza legata alla valorizzazione delle professionalità già acquisite, altrimenti nota come "stabilizzazione dei precari". A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge D'Alia, infatti, al fine di favorire una maggiore utilizzazione del personale già contrattualizzato ed, al contempo, ridurre il numero di contratti a termine, si è previsto che sino a tutto il 2016 "le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'artico- lo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore."

Pertanto, dall'esiguo numero di posti che vengono messi a concorso, anche in perduranza di valitià delle graduatorie, una riserva pari al 50% dei posti deve essere destinata alla stabilizzazione dei precari.

- infine, la necessità di riassorbire il personale dipendente dalle Province che, con legge 7 aprile 2014, n. 56, sono state soppresse disponendo il trasferimento delle competenze delle stesse in favore delle costituende Città metropolitane (la cui piena operatività è stata prevista per gennaio 2015).

Le circostanze sopra sommariamente riassunte hanno, di fatto, depotenziato la previsione normativa di cui al Decreto D'Alia, rendendo impossibile, nei fatti, l'utilizzo dello strumento dello scorrimento.



A fronte delle diverse richieste pervenuteci, lo Staff dello studio legale Leone ha predisposto un atto di diffida con il quale chiederà al Governo, salva la estensione della proroga dell'efficacia delle graduatorie, da trasformare in graduatorie ad esaurimento, di adottare una reale misura con la quale obbligare anche le Altre Amministrazioni (quelle diverse da quelle che hanno bandito il concorso rispetto al quale vi è ancora una graduatoria finale di merito efficace non esaurita) ad acquisire le professionalità necessarie mediante l'utilizzo di graduatorie ancora efficaci relative al medesimo profilo professionale.

Allo stato attuale, infatti, come sopra specificato, l'unica Amministrazione obbligata ad attingere dalla graduatoria ancora efficace è la stessa che aveva precedentemente bandito il concorso relativamente al quale vi è ancora una graduatoria di vincitori non assunti.

Ma non anche le altre Amministrazioni (cfr. adunanza plenaria n. 14/2011, sopra richiamata, nella quale "Si evidenzia che tale identità tra i due concorsi non sussiste qualora il secondo concorso risulti stato bandito da un altro ente e solo successivamente è intervenuto un semplice accordo [in assenza di un provvedimento legislativo che obblighi le Ammnistrazioni, ndr.] tra gli enti che prevede la facoltà di avvalersi reciprocamente delle graduatorie in corso di validità presso enti diversi per le assunzioni da compiere"). In tal caso, pertanto, non sussiste alcun dovere di utilizzare una graduatoria già formata per il medesimo profilo nella quale vi sono diverse persone in attesa di essere assunte.

Secondo l'art. 3, comma 61, legge 24 dicembre 2003, n. 350, però, "le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate" (tale previsione, la cui efficacia è stata ribadita dall'art. 4, comma 3 del decreto D'Alia, è applicabile anche alle Regioni ed agli Enti locali, in virtù dell'art. 3, comma 5 ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90).

Appare palese, però, che uno degli strumenti che i destinatari di tale diffida hanno è quello di richiedere al Governo di supplire alla inoperatività della misura della proroga dell'efficacia delle graduatorie mediante l'introduzione di questo rimedio (e, cioè, nell'obbligare e non facoltizzare le altre Amministrazioni ad assumere gli idonei non vincitori), fatta salva sempre la possibilità, che sarà espressamente richiesta in diffida, di salvaguardare gli stessi diffidanti mediante l'estensione della efficacia delle graduatorie, da trasformare, in analogia con quelle relative al personale della scuola, in graduatorie ad esaurimento.

Secondo la nostra tesi, lo Stato italiano, in tal modo, elude gli obblighi di vincolo di bilancio e di risparmio nella spesa pubblica, oramai cristallizzati all'art. 81 Cost., nonché discendenti dalla disciplina europea.

In caso di mancato riscontro entro 60 gg della diffida stragiudiziale che proporremo da qui a breve, lo studio legale sottoporrà la vicenda alla Commissione Europea al fine di metterla nelle condizioni di istruire una eventuale procedura per disavanzi eccessivi, prevista dall'art. 126 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, per contestare i disavanzi eccessivi derivanti anche dall'inutile dispendio di risorse pubbliche destinate allo svolgimento di concorsi per la copertura di posti per i quali vi sono già dei soggetti che hanno superato delle idonee prove concorsuali ovvero un procedimento di infrazione per violazione delle disposizioni europee
Rispondi

Da: td04/03/2016 06:45:10
certo che ne hai avuto di tempo per scrivere tutta questa roba. Mi chiedevo se per caso non appartenessi a qualche studio legale oppure essere titolare di uno studio legale e, magari, in cerca di polli :-) !!!!!????? Ti auguro buona fortuna .... magari trovi i polli che cerchi
Rispondi

Da: frank8998 04/03/2016 10:04:43
Signori questo non è il primo concorso vfp4 che viene fatto dall'esercito...se in tutti questi anni nessuno tramite ricorso è riuscito a vincerlo perché mai proprio in questo dovrebbero riuscirci?
Rispondi

Da: abusivo04/03/2016 10:35:14
Xke la gente prima faceva ogni ann il konkorso e cerano+posti ora invce se skocciata di tutto e fa bene a fare rikorso.e non è vero ke nessuno ha vinto
Rispondi

Da: Delta one04/03/2016 19:15:06
X Nonomoschin

Sta prendendo sempre più corpo tutto ciò che hai detto nel post del
02/03/2016 - 13.07.04.
Vuoi vedere che quasi quasi ci sarà qualche novità?

Teniamoci aggiornati


Rispondi

Da: nonomoschin 05/03/2016 17:48:11
Ciao fratello "Delta one". Speriamo dai............speriamo. Passa un buon fine settimana e un saluto a tutti i colleghi. Alla prox
Rispondi

Da: ninotrab 06/03/2016 13:54:08
ma ci saranno ripianamenti e quando
Rispondi

Da: gvdshgd08/03/2016 09:31:12
Inutile illudere la gente!!!!chi vuol fare ricorso lo faccia!!!poi per i 5000 che partiranno per la Libia li prenderanno dai reparti operativi dell esercito italiano!quindi se ci saranno futuri ripianamenti lo faranno solo se fra quelli VINCITORI idonei della nostra immissione saranno richiamati o saranno vincitori di un altro concorso delle forze armate!!!
Basta se la fortuna girerà a nostro favore sarò contento
Sennò VFP4 seconda immissione 2016!!!
Rispondi

Da: nonomoschin 08/03/2016 09:48:03

Quoto "gvdshgd" al centounopercento!!! Siamo certi e convinti di aver dato il massimo, almeno parlo per me e per quelli che la pensano come me. Se poi a questo aggiungiamo un pizzico di buona sorte e di fiducia in noi stessi, le cose saranno più semplici. Altrimenti va bene così...............VFP4 2016 seconda immissione è già in lista di attesa

Alla prox
Rispondi

Da: Mha 09/03/2016 11:59:59
Ma sto cazzo di grado quando c'è lo daranno X quelli in servizio ???qualcuno sa qualcosa?
Rispondi

Da: Faith90 09/03/2016 12:01:04
Quando esce il decreto
Rispondi

Da: Mha 09/03/2016 13:32:44
Faith90 ammazza sei proprio una volpe...
Rispondi

Da: Faith90 09/03/2016 13:35:22
No niente al confronto tuo..fare domande del cazzo in una piattaforma online pensando che ufficiali/funzionari dello sme vengano qua a dare risposte a te
Rispondi

Da: Trallalla09/03/2016 23:22:50
Massimo prossima settimana esce
Rispondi

Da: Diabolik09/03/2016 23:24:49
Credo che in questa settimana potrebbe uscire...dico potrebbe perché la partenza dovrebbe essere per gli inizi di aprile...
Rispondi

Da: batman9010/03/2016 14:17:48
un amico mi ha detto partenza verso il 21 22 marzo a capua
Rispondi

Da: P410/03/2016 14:23:52
MA TUTTI STI AMICI CHE TENETE COSA SONO GENERALI CHE LAVORANO A SME O PERSOMIL? BAH...SE CHIEDI A PERSOMIL NN SANNO NEMMENO LORO QUANDO ESCE INVECE TUTTI STI AMICI VOSTRI SANNO TUTTO. BEATI VOI
Rispondi

Da: pp4410/03/2016 16:19:12
per batman tann dett na cazzata , fugurati se ti fanno partire la settimana di pasqua, se ne parla ad aprile subito dopo i vfp1
Rispondi

Da: Gino45 11/03/2016 14:08:26
Ragazzi novità ???
Rispondi

Da: Delta one11/03/2016 20:00:06
X Nonomoschin

Proprio stasera ho saputo di aver superato , anche se con con il minimo cioè 90/100, la selezione all.cc ( 315 POSTI riservati ai vfp1 congedati e ai vfp4 ). Adesso le cose iniziano a complicarsi perchè sto anche in corsa per quell'altro concorso di cui tu sai e il cui esito dello scritto si saprà a fine marzo. Per il primo però rischio di fare la stessa fine del p4 scorso cioè superare tutto, lo spero sinceramente, ma uscire fuori graduatoria. Sto pensando che la sfiga forse mi perseguita. Questo concorso comunque dovrebbe anche consentire un probabile e ipotetico ripianamento. A questo punto il concorso per all.m.ei. dovrò accantonarlo.
Dai Nonomoschin la speranza è l'ultima a morire
Teniamoci aggiornati
Rispondi

Da: nonomoschin  11/03/2016 20:54:33

Grande Delta one, comunque grande. Bravo fratello, in ogni caso in qualche modo vedrai che sarai dentro. I sacrifici prima o poi ripagano sempre. Sono contento x te, ma contento davvero. Ho dato una lettura alla banca dati Marescialli e ti dirò che anche senza risposte, non mi sono sembrate poi così impossibili. Ti auguro il meglio frá. Se pensi che sia giusto così, segui pure l'istinto e dedicati al meglio a meno cose da fare. Io aspetto ancora questo ipotetico scorrimento o ripianamento che dir si voglia, anche se le speranze si affievoliscono sempre di più. Probabilmente anzi sicuramente mi tenterò Marescialli e poi se non dovesse andar bene, ritenteremo p4 2016. Prima o poi sta bella sbronza insieme dovremo prenderla. Buon fine settimana e un saluto a tutti i colleghi
Rispondi

Da: ninotrab 11/03/2016 21:49:09
per nonomoschin  io sono inv 1 imm 2015, ma che tu sappia hanno mai fatto lo scorrimento delle graduatorie????
Rispondi

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