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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: VelaBlu 17/11/2017 23:08:14
Giusto. E la seconda trattativa "internazionale" ci fu con lo sbarco in Sicilia degli americani. Fecero la Trilaterale Italia, Usa, Mafia.
Ci è costata cara questa democrazia.

Da: G.O. 17/11/2017 23:09:49
Esattamente VelaBlu.

Da: Fontedelpoggio 18/11/2017 07:21:03
Giusto per precisione. Lo sbarco degli americani è del 1943, mentre lo Statuto è del 1946. La messinscena dell'omicidio di Salvatore Giuliano è del 1950. Così fini' la retorica dei discorsi sull'obbligo dell'ammasso come strumento per "vessare" i produttori agricoli siciliani.

Da: Fontedelpoggio 18/11/2017 07:27:52
La corte di cassazione penale solleva una questione di costituzionalità per difendere il "diritto al lavoro" dei bancarottieri di Parmalat. Raramente si è vista una cassazione così sensibile alle ragioni del Kapitale, ma se questi signori vogliono lavorare perchè non vanno a pulire i cessi nei ristoranti MacDonald?

Il testamento «resiste» alla nascita di un altro figlio
Il testamento di chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti è revocato di diritto per l'esistenza o sopravvenienza di un figlio o discendente, salvo che il testatore abbia provveduto al caso (articolo 687 del Codice civile). La regola si applica di certo allorché al momento del testamento non ci fosse nessun figlio o discendente. Gli interpreti discutono se valga anche quando sopravvengano figli ulteriori al primo. La Cassazione lo esclude con l'ordinanza 18893/2017, sul testamento reso da una persona nel 1990 in favore dei suoi tre figli e di un estraneo che considerava «come figlio». Nel 1999 nacque un'ulteriore figlia. I tre figli chiesero in giudizio l'inefficacia del testamento, con apertura della successione legittima e l'esclusione dell'estraneo dalla successione. La domanda è stata respinta in tutti e tre i gradi.
Per la Cassazione, la lettera della norma è chiara. La regola è eccezionale e, comunque, si applica solo se la situazione familiare al tempo del testamento è cambiata così radicalmente da presumersi una diversa volontà del testatore. Solo con la nascita del primo figlio si prova «il sentimento di amor filiale con la dedizione che esso determina ed il superamento che esso provoca di ogni altro affetto». La nascita di un altro figlio non è rilevante. A ogni modo, aggiunge la Corte, nel caso concreto la revocazione era in radice preclusa poiché il testatore aveva provveduto al caso che sopravvenissero figli: attribuendo all'estraneo una quota comunque non superiore alla disponibile, egli avrebbe inteso garantire a tutti i figli, quale ne fosse il numero, la sola legittima. «Provvedere» non significa «attribuire», bensì «prevedere», «tenere conto».
La domanda, in realtà, è non tanto cosa il Codice abbia voluto dire, quanto cosa abbia voluto dare. Figli e discendenti, in quanto legittimari, possono sempre agire in riduzione delle disposizioni lesive. È una regola inderogabile. La regola in esame offre loro un plus di tutela. In caso di sopravvenienza, tutte le disposizioni patrimoniali sono prive di effetto. Questa seconda regola non si applica se il testatore abbia provveduto al caso: dunque è una regola dispositiva. L'interesse non è quello dei figli, ma quello del testatore. La sopravvenienza è un presupposto della fattispecie, non la sua ratio. L'amor filiale non sgorga né per legge né per sentenza. Qui è in gioco la quota disponibile, non la legittima.
È improbabile che, nel 1939, gli estensori del Codice volessero sollecitare un'analisi psicologica post-mortem del testatore. È plausibile che considerassero più gli interessi della famiglia.
La caducazione legale del testamento scompagina qualsiasi precedente attribuzione, con effetti talvolta sorprendenti. Si collega a una valutazione legale della nascita dei figli e alla diversa cornice familiare che sempre ne deriva. Qui sta il perché non si ha revocazione per sopravvenienza di figli ulteriori. Non per una sorta di novella primogenitura o una presunta volontà del testatore. C'è da riflettere, se in alcuni Paesi (come il Regno Unito) la revoca legale per sopravvenienza scatta solo con matrimonio o civil partnership o con la loro dissoluzione e non c'è presunzione.
©
Angelo Di Sapio
Daniele Muritano

Da: Fontedelpoggio 18/11/2017 07:29:13
Scusate ho sbagliato articolo. Ecco quello giusto.

Bancarotta, pene accessorie alla Consulta
Sotto esame la sproporzionata compromissione del diritto di iniziativa economica
Non convincono la Cassazione le sanzioni per la bancarotta. Tanto da rinviare la questione alla Corte costituzionale. Il dubbio sollevato ieri con la sentenza n. 52613 della Quinta sezione riguarda la durata delle misure accessorie, i 10 anni cioè previsti di inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e di incapacità a esercitare gli uffici direttivi presso ogni impresa. La pronuncia è stata emessa su ricorso presentato, tra gli altri da Cesare Geronzi e Matteo Arpe, in un filone del crac Parmalat riguardante la compravendita delle acque siciliane Ciappazzi. In appello a Geronzi erano stati inflitti 4 anni e mezzo e ad Arpe 3 e mezzo. Nel capo d'imputazione, fatti di bancarotta.
La Cassazione adesso, investita della decisione sulla non manifesta infondatezza della previsione di un termine ampio e indifferenziato di inabilitazione come sanzione accessoria alla condanna per bancarotta, sottolinea come una violazione dei principi costituzionali è possibile sotto più punti di vista. Mette in evidenza, tra l'altro, rifacendosi a un precedente del 1980 (sentenza n. 50), come è riscontrabile una infrazione ai principi di eguaglianza, colpevolezza e proporzionalità, quando non è possibile adeguare la pena accessoria alle personali responsabilità. La risposta punitiva deve cioè essere aderente al tasso di colpevolezza accertato.
Inoltre quello che per la Cassazione è un «inflessibile rigore della sanzione interdittiva» si traduce anche «in una ingiustificata, indiscriminata incidenza sulla possibilità dell'interessato di esercitare il suo diritto al lavoro non soltanto come fonte di sostentamento, anche come strumento di sviluppo della sua personalità». A venire compresso in maniera drastica e non proporzionale è il diritto di iniziativa economica che si esercita anche attraverso l'attività d'impresa.
Ma sul concetto di proporzionalità si incentra anche la contestazione per infrazione alla Convenzione dei diritti dell'uomo.
In particolare all'articolo 8, e alla lettura data dai giudici di Strasburgo. Nella nozione cioè di vita privata rientrano anche le attività professionali e commerciali. Le limitazioni per effetto dell'applicazione della pena accessoria allora devono essere considerate come ingerenze nel godimento del diritto al rispetto della vita privata e devono essere, oltre che stabilite dalla legge proporzionate e finalizzate a uno scopo legittimo.
Per la Cassazione, invece, sia l'automatismo conseguente alla condanna, sia la rigidità di durata della misura accessoria, senza la possibilità di graduare la misura sulla base della gravità delle condotte, sembrano stridere con i principi richiamati.
La Cassazione fa poi un passo in più, delineando una possibile soluzione, consistente nella cancellazione della misura fissa dei 10 anni, facendo rivivere la regola base del Codice penale che, all'articolo 37, parifica la durata della pena accessoria a quella della pena base.
©
Giovanni Negri
L'AUTOMATISMO Sembra stridere con i principi della Carta anche l'impossibilità di graduare l'interdizione in base alla gravità della condotta

Da: OrdoQuaestionum  18/11/2017 17:28:20
Vela, interessante il caso sardo. Plaisant dà buoni spunti per la redazione della sentenza di I grado - credo poi che in queste ore stiano decidendo la sospensiva in Consiglio di Stato: http://www.cagliaripad.it/269835/project-financing-atteso-consiglio-sospensiva

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Da: OrdoQuaestionum  18/11/2017 17:50:43
P.s. Abituiamoci alle sentenze lunghe, il PAT ha anche i suoi contro :)

Da: VelaBlu 18/11/2017 17:52:45
Si, anche io l'ho trovato interessante. Per questo l'ho proposto.
Buona Domenica a tutti :)

Da: Ivanvinni 18/11/2017 18:53:40
Ciao a tutti,
scusate il disturbo, sono Filippo Dallari l'ex candidato che è stato bocciato all'esame orale del 15 novembre u.s.
Se avete assistito al mio esame o all'esame di altri nella stessa giornata Vi chiedo la cortesia di contattarmi all'indirizzo email filippodallari@hotmail.com
Nei prossimi giorni ripeterò questo messaggio
Grazie


Da: OrdoQuaestionum  18/11/2017 20:29:03
@ -555-
Il testo di Boria mi sembra completo, mi ci trovo bene. Mi sembra tenga insieme tutti i dettagli tipici della materia - il tributario, si sa, è materia piuttosto asciutta - con qualche considerazione di più ampio respiro, per ognuno dei temi trattati. Lo sto provando a integrare con Lezioni e sentenze Dike e qualche Cassazione leggendo le riviste

Da: Fiduciosa70 18/11/2017 20:30:45
Io non ho assisto ma hai tutta la mia solidarietà

Da: OrdoQuaestionum  18/11/2017 20:31:23
@ Ivan
Non ero presente, mi spiace, tutta la mia più sincera solidarietà

Da: G.O. 18/11/2017 20:32:34
Buona domenica a tutti !

Da: Fiduciosa70 18/11/2017 20:36:02
Go deduco che sei romanista dalla tua allegria. Certo è stato proprio un derby formidabile al cardio palma fino all'ultimo

Da: IURE2 18/11/2017 21:05:15
IVAN ho letto alcuni tuoi articoli e...che dire...mi sembra una grande ingiustizia...

Da: Franco70 18/11/2017 21:41:47
Filippo, non ti avvilire, non ti far buttare giù, sei stato in gambissima a passare quei cavolo di scritti. Questa è una commissione molto particolare, palesemente non equilibrata e poco organizzata/professionale. Ricordiamoci la traccia. Il loro giudizio lascia il tempo che trova.
Immagino quanto sia dura ora, ma ti assicuro che passerà e so di cosa parlo.
Fai tutti i ricorsi che ti pare e trova tutti i testimoni che puoi, ma risiediti a fare il concorso nel 2018, non mollare assolutamente.

Da: corale 18/11/2017 21:46:12
Mi dispiace quanto accaduto ingiustizia , lo credo profondamente. Non ti scoraggiare e se puoi procedi

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
18/11/2017 21:49:55
Caro Filippo,
Copio le parole di Franco.
Sei bravo, questa Commissione non è equilibrata,
fai ricorso ma fai anche domanda per il nuovo concorso.
Se ti va male il ricorso (e tu lo sai certo meglio di me quanto sia difficile, anche se trovi cento testimoni) vorrei che uno dei 50 posti del prossimo sia tuo.
Saluti passanti che ti invita ad essere più forte di quanto sarebbe lui al posto tuo

Da: corale 18/11/2017 21:52:48
Caro Filippo,
La tua preparazione credo non abbia ragione alcuna di essere confermata da costoro.
Equilibrio e decenza sono proprio nemiche di questi.
Buona fortuna 🍀👍

Da: corale 18/11/2017 21:58:17
Le correzioni sono durate così a lungo ed anche le ammissioni perché un componente non era mai disponibile, per tale motivo hanno richiesto nellinterpello l'impegno di almeno tre giorni la settimana.
Il resto è storia da archiviare.
Da una fama di concorso per eletti e pochi si è trasformato in un concorso da matti.
A quando la normalità ?
Buona domenica

Da: Bada Bing  18/11/2017 23:46:45
Solidarietà a Filippo anche da parte mia...tantopiu' che gli esami orali non mi hanno mai portato fortuna...

Da: OrdoQuaestionum  19/11/2017 06:41:11
Corale, purtroppo con la riforma di quest'anno, lo hanno trasformato in un concorso per una miriade di eleggibili, inevitabilmente a discapito della qualità nella procedura per selezionare i pochi eletti

Passante, credo che i posti a questo punto saranno più di 50, tra magistrati che nel frattempo andranno in pensione (v. Art. 1 del bando) e mancata capienza dei 45 a concorso attualmente (quindi un posto già prenotato per il buon Filippo c'è senza meno)

Da: VelaBlu 19/11/2017 07:29:13
Ordo chi sono gli eleggibili dei quali parli ?
Filippo ... mi spiace molto per quello che è accaduto e mi piacerebbe conoscere la tua versione dei fatti anche se capisco che in questa fase non puoi raccontarci nulla.
Però ha ragione Passante, presentati al prossimo concorso.

Da: OrdoQuaestionum  19/11/2017 07:38:38
Intendevo la platea di tutti coloro che potranno sedersi agli scritti, vista l'eliminazione della soglia dei 25pt: a mio avviso saranno il doppio di quelli dell'ultimo concorso

Da: VelaBlu 19/11/2017 07:52:42
Allora non sono eleggibili, sono candidati :)
Sui consegnanti però io non sarei così pessimista.
Molte persone improvvisano, ci provano come si dice a Roma.
E non dimenticare la regola della non correzione degli altri compiti alla prima insufficienza. Basterà iniziare dal tema (o sentenza) più difficile e vedrai che gli "eleggibili" si ridurranno drasticamente.

Da: OrdoQuaestionum  19/11/2017 08:02:14
Partivo dal richiamo, di qualche riga sopra, ai "pochi eletti" (che naturalmente non sono "eletti": peraltro non mi ci vedrei nemmeno a fare campagne elettorali per diventare referendario Tar, quindi per me sarebbe ancora più dura) :)

Da: VelaBlu 19/11/2017 08:18:15
Si Ordo, scherzavo giusto per sdrammatizzare.
(e comunque io ti voterei, sappilo) :)

Da: OrdoQuaestionum  19/11/2017 08:25:16
#unreferendumperilreferendario! :)

Da: corale 19/11/2017 08:44:19
È tutto così confuso,  stanotte ho sognato sequestro atti del concorso da parte della guardia di finanze e sospensione  graduatoria.
È tutto possibile

Da: VelaBlu 19/11/2017 08:55:13
Dubito vivamente che la GdF osi violare Palazzo Spada :)
Ordo, questa del Referendum è carina.
Anche Passante  sarebbe tra i primi eletti.

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