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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: allpall | 05/09/2016 18:09:59 |
ho guardato l'art. 23 e secondo me ( col beneficio di inventario perchè non ne so piu' di voi) si parla solo di difesa personale ( senza mandato all'avvocatura) tramite i dipendenti della PA. nella prassi accade che la avvocatura delega i dipendenti della Pa per l'udienza 23 non dice nulla sulla notifica fatta alla parte | |
Da: YOUTH | 05/09/2016 18:11:51 |
Lismar sotto quest'ultimo profilo non sono d'accordo con te: T.A.R. Catanzaro, (Calabria), sez. II, 20/12/2012, n. 1265 Vedi "La previsione delle norme (oggi art. 23 c.p.a.) secondo cui nei ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di difensore, e che l'Amministrazione possa essere rappresentata da un proprio dipendente, non vale a superare la necessità che la notificazione del ricorso ad autorità statale debba avvenire presso la competente Avvocatura, a pena di inammissibilità ". Ciò posto se fosse legittima e non sanante la costituzione del Ministero quale sarebbe la questione sottesa alla notifica? Mi sfugge...ma sarà un mio limite | |
Da: allpall | 05/09/2016 18:15:22 |
grazie YOUTH | |
Da: lismar | 05/09/2016 18:16:16 |
Youth, c'è anche giurisprudenza contraria, cioè che sostiene sufficiente la notifica direttamente alla p.a. Se n'è discusso in pagine precedenti. | |
Da: YOUTH | 05/09/2016 18:24:25 |
Ok prendo atto dell'esistenza di un altro orientamento, ma allora perchè ritieni che andava affrontata in ogni caso la questione della notifica se questa a tuo avviso era stata comunque correttamente effettuata direttamente al Ministero ex art. 23 cpa? | |
Da: lismar | 05/09/2016 18:39:12 |
Perché, di regola, la difesa del Ministero innanzi al Tar spetta all'Avvocatura. Quindi, dare conto di questo profilo, superando una apparente inammissibilità del gravame, poteva tornare utile. | |
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Da: allpall | 05/09/2016 18:46:44 |
la questione è se la costituzione sana il difetto di notifica....cioè la cosa che il ministero ...se non erro compare all'udienza....perciò è stata messa .... avevo letto qualcosa ma non ricordo ... | |
Da: allpall | 05/09/2016 18:47:35 |
e poi c'è il fatto del deposito tardivo ....mmmmmmmmmm | |
Da: allpall | 05/09/2016 18:56:07 |
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_news.html?resId=27219ab7-ba6e-11e4-b293-5b005dcc639c costituzione in giudizi e vizi della notifica | |
Da: lismar | 05/09/2016 18:59:14 |
Il confronto, utile, poi rischia di trasformarsi in avvitamento. Ripeto, tutto e' opinabile. Tuttavia, se interpreto la traccia come notifica al Ministero, e non all'Avvocatura, la costituzione in giudizio dello stesso Minsitero e' regolare, nella misura in cui si aderisca all'orientamento che ritiene legittima la notifica del ricorso in materia di accesso direttamentealla p.a. | |
Da: lismar | 05/09/2016 19:01:19 |
Se invece ritengo che la notifica e' irrituale, la costituzione in giudizio del Ministero non è sanante, perché a costruirsi, sanando il vizio di notifica, deve essere l'Avvocatura. | |
Da: Maschiotto | 05/09/2016 19:35:41 |
L'art 23 come dice Youth riguarda la rappresentanza in giudizio e la possibilità di stare in giudizio senza un difensore | |
Da: lismar | 05/09/2016 19:41:34 |
Appunto. Senza assistenza della difesa erariale. E parte della giurisprudenza ritiene che in materia di accesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 116 cpa, il ricorso possa essere notificato alla p.a. Comunque, è decisivo, in quella sede, argomentare. Qui, possiamo sostenere tutto ed il contrario di tutto. | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 05/09/2016 19:54:06 |
Carissimi. Lismar ha ragione. C'erano 100 problemi e 1000 soluzioni, tra cui io ho scelto tutte quelle sbagliate... Avete chiarito ed approfondito, temo forse più di quanto non faranno i commissari in sede di correzione, specie se sono convinti che la prova fosse facile... Non so se saranno elastici e accetteranno scelte diverse dalle loro, ma se non lo faranno rischiano di incorrere in un fallimento più grave di quello della commissione di Corte conti. Spero però che prevalgano le scelte più razionali, e che quanto meno facciano passare i pochi temi perfetti ed i molti con errori ma ben argomentati. Discutere oltre delle prove dubito servirebbe, davvero, non riesco a vedere cos'altro possiate trovare, fermo restando la validità di tante opzioni contrapposte! Perchè non studiate contabilità adesso ? Tra pochi giorni alcuni di voi saranno chiamati a fare gli orali di quel concorso a Corte conti svolto ad ottobre scorso, e per questo ottobre spero seriamente in un nuovo bando, con scritti verso marzo. Cioè domani... Usiamo meglio il nostro tempo! Poi, se volete continuare così, contenti voi! Io cerco di tornare a studiare, avvilito ogni volta di più quando vedo le tante scelte intelligenti che proponete e che io ho bellamente ignorato! (anche per questo, lo confesso, vorrei smettesse... Mi far star male vedere adesso tutte le possibilità che sul momento non volli vedere...) Saluti passanti tormentati dai rimpianti | |
Da: YOUTH | 05/09/2016 21:07:59 |
Rispetto la saggia opinione del mitico Passante...tuttavia devo aggiungere che la discussione in corso rappresenta un momento di studio del processuale amministrativo formidabile!!! Detto questo spero che i commissari aderiscano alla seconda soluzione proposta da Lismar così da obliterare il mio errore... Comunque è vero che ci stiamo concentrando troppo sulla sentenza..ora forse sarebbe il momento di approfondire lo " studio" delle altre tre prove, a mio avviso, parimenti decisive. Un caro saluto ed una buona serata a tutti | |
Da: allpall | 05/09/2016 21:19:30 |
effettivamente è un approfondimento di processuale formidabile!!!ma, come sempre, onoro il Passante.... | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 05/09/2016 22:11:19 |
Carissimi, se sentite di avere altre cose da dirvi ditevele! Il fatto che io sia stato più cretino del solito non può e non deve limitarvi se avete altre cose da sviscerare ! Io vi leggerò sempre con interesse per apprendere, magari al mio prossimo ed ultimo scritto faccio meno idiozie! Una cosa però: le altre tre prove non contano. Un tema di media qualità passa, senza che ci siano cose "da dire per forza". No, perchè se si mettono a cercare la qualità anche nei temi ne passano tre! Quindi penso serva davvero a poco discuterne. Poi, di nuovo, fate voi! Per me avrete tutti e 45 40 in tutte e quattro le prove, e chi come me ha fatto buoni temi e pessime sentenze avrà 30, e tre 35 di incoraggiamento. Scommettiamo? Saluti passanti i bei pensieri altrui mai scoraggianti | |
Da: YOUTH | 05/09/2016 22:15:31 |
In considerazione dell'autorizzazione ricevuta dal Passante posto quest'ultima sentenza del CDS sul tema di cui abbiamo a lungo discusso e colgo l'occasione per augurarvi una buona notte http://www.eius.it/giurisprudenza/2015/174.asp | |
Da: allpall | 05/09/2016 22:35:49 |
GRAZIE YOUTH, buona notte a tutti! | |
Da: Maschiotto | 06/09/2016 10:01:03 |
Segnalo un'interessante senzatenza sulla non necessità del conferimento del mandato all'avvocatura generale e distrettuale. https://www.avvocaturastato.it/files/file/sent11441_1999.pdf Vi ringrazio per il bel confronto | |
Da: Fio980 | 06/09/2016 10:36:48 |
Un ultimo appunto: il fatto che il ricorso sia stato notificato"a mani" a mio parere non consente di dedurre che la notifica si sia perfezionata lo stesso giorno. Ergo, la traccia per come era formulata non conteneva sufficienti elementi per concludere per la irricevibilità . | |
Da: YOUTH | 06/09/2016 11:44:43 |
Altra questione: Qualificando gli atti di programmazione come esclusi dall'accesso ex art. 24 l. 241/90 secondo voi il ricorso , sotto tale profilo, andava dichiarato inammissibile oppure semplicemente infondato? | |
Da: celapossofareora | 06/09/2016 11:48:37 |
Relativamente alla questione sull'accesso, infondata | |
Da: gimmyandara | 06/09/2016 12:27:21 |
Con riguardo al 2° motivo aggiunto, con riguardo a Sempronio, collocatosi in graduatoria dietro Tizio e Caio, doveva dichiararsi la l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse alla luce della graduatoria approvata successivamente alla proposizione di tale motivo aggiunto? | |
Da: allpall | 06/09/2016 15:53:16 |
scusate ma a me ( col beneficio di inventario) non pare siano esclusi dall'accesso gli atti di programmazione....cioè ad un PRG è ammesso l'accesso ... | |
Da: Aspirante1975 | 06/09/2016 16:37:21 |
A me comunque sembrerebbe assurdo che a fronte di buoni temi e sentenza densa di questioni possano bocciare solo perché è sfuggito il termine di 15 giorni del deposito. Vale per passante e se non mi sbaglio set o youth, non ricordo | |
Da: Domandona | 06/09/2016 19:23:31 |
Un mio amico referendario mi ha detto che si parla di esiti delle correzioni nei primi mesi del 2017. | |
Da: lismar | 06/09/2016 20:12:35 |
Ricostruzione a memoria. Terzo idoneo era l'interveniente. Di Sempronio si contestava la legittima partecipazione al concorso per carenza di requisiti, nella traccia però non era menzionato tra i soggetti utilmente collocati in graduatoria. Inammissibilità del secondo atto di motivi aggiunti, poiché la mera partecipazione di Sempronio, senza che poi lo stesso si collocasse in graduatoria in posizione utile e migliore rispetto a Tizio e Caio, non era lesiva dell'interesse dei ricorrenti. | |
Da: allpall | 06/09/2016 20:36:17 |
cioè l'interventore collocato al terzo posto della graduatoria contestava la partecipazione del ricorrente Sempronio per difetto dei requisiti. la traccia non specificava se Sempronio era collocato in posizione utile? scusate non so se ho capito bene | |
Da: gimmyandara | 07/09/2016 08:47:01 |
Si, contestava la sua partecipazione perche" aveva conseguito la qualifica necessaria a partecipare alla selezione a seguito di sentenza non ancora passata in giudicato. | |
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