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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: Grady19/04/2015 18:03:09
X Cappa..io ho conosciuto e apprezzato il Prof. Castellano quale eccellente conoscitore del diritto societario, fallimentare e del diritto pubblico dell'economia.Le sue lezioni sono precise, chiare, ricche di contenuti. Credo che quelli siano i suoi campi d'interesse scientifico, ciò non toglie, peraltro, che egli patrocini anche cause di civile "puro".

Da: Cleli@ 19/04/2015 18:56:09
Beh, il fatto che patrocini cause di diritto civile non vuol dire niente, a quel punto potevano nominare pure un prof di procedura civile... Ma forse l'hanno fatto proprio per velocizzare la procedura: una bella traccia di diritto societario e i 3/4 dei candidati spariranno prima ancora di sedersi agli scritti. Correzione delle prove in due mesi :)

Da: quante pagine19/04/2015 19:00:54
Diritto privato è diritto privato, non possono sostituirlo con diritto commerciale. Devono attenersi al bando!

Da: Cleli@ 19/04/2015 19:10:56
Ma io credo che il diritto commerciale sia comunque parte del diritto privato, quindi da quel punto di vista non vi sono state irregolarità. Il problema è che in ambito universitario il diritto commerciale appartiene a un settore scientifico disciplinare diverso da quello del diritto privato e civile. Se sei prof di commerciale, quindi, vuol dire che l'oggetto dei tuoi studi è stato sempre e solo quello, e non il civile. Mi sa che devo andare a riprendermi il Campobasso. Se poi fosse vero che il membro supplente è un notaio, anche il Capozzi. La vedo dura...

Da: quante pagine19/04/2015 19:25:05
La nomina sarebbe regolare, ma non l'assegnazione di un tema in una materia diversa dal diritto privato.

Da: joinius19/04/2015 19:33:55
Il diritto privato è la materia prevista nel bando, non il diritto civile.
Essa comprende il diritto civile ed il diritto commerciale, quindi il linea teorica potrebbe essere assegnata qualsiasi traccia dello scibile privatistico.

Ciò considerato, tra tutte le terne di tracce di diritto privato assegnate in questo concorso, ne ho registrata una sola in materia successoria ed un'altra riguardante la cessione del ramo d'azienda, entrambe non estratte.
La pressoché totalità, di contro, si è concentrata in ambito di contratto e obbligazioni.

Quanto alle eccellenti capacità del Prof. Castellano in diritto societario, mi verrebbe da pensare 'sti gran ca..i, ma non lo scrivo, perché non voglio scivolare in linguaggi poco aulici.
Considerato, infatti, che le tracce vengono elaborate dalla commissione e non dal singolo componente, ritengo che il detto Prof. farà di certo ricorso alle sue conoscenze civilistiche stricto sensu intese, perché mi sembra poco probabile che la commissione possa dare la stura ad argomenti di diritto societario puro, che credo non gioverebbero neanche al lavoro della commissione stessa.

Certo, con tanti ordinari di diritto privato -sempre ammesso che sia quella la commissione nominata- uno con un curriculum vitae del genere lo avrei visto meglio al concorso per la Corte dei Conti.

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Da: Cappa 19/04/2015 23:06:41
... Questa cosa del commerciale mi mette veramente ansia ... Spero che la composizione non sia confermata, ma se lo fosse ... Bene a sapersi con un certo anticipo! :(

Da: refer 19/04/2015 23:35:33
isogna approfondire istituti collegati col diritto commerciale come contratti di impresa insolvenza garanzie e altro

Da: Vigile urbano 20/04/2015 06:32:48
Magari fare pure il patto di sindacato e la consob? Già non so niente di privato, figurarsi di commerciale

Da: quante pagine20/04/2015 09:47:19
Allora anche diritto del lavoro fa parte di diritto privato...

Da: GIMMY ANDARA20/04/2015 09:49:07
Confermo i nominativi dei Commissari postati dalla gentile Vildebranda.
Il problema tempistica sarà legato al corposo vaglio delle domande pervenute (oltre 4.500).
Potrebbe profilarsi una ammissione con riserva per tutti, ma rilevo evidenti difficoltà di gestione del tutto.

Da: Cappa 20/04/2015 09:55:53
... Però diritto del lavoro mi sembra sia considerato dal bando una materia a se', visto che è oggetto di prova orale ... Lo stesso non può dirsi del commerciale purtroppo!
Quanto all'ammissione generalizzata con riserva penso che, oltre a profilarsi contraria al bando, sarebbe utile solo ad accelerare i tempi per il mero svolgimento delle prove scritte, ma allungherebbe di molto quelli necessari per la correzione delle stesse ... A tutto detrimento dei tempi complessivi del concorso: ipotesi totalmente infondata secondo me!

Da: Cleli@ 20/04/2015 09:57:15
Concordo con Cappa

Da: ex reggente20/04/2015 09:59:44
meno male che secondo quell'idiota...quel tale il concorso sarebbe dovuto finirsi e le assunzioni fatte entro dicembre 2015!!!!!
SONO FURI DAL MONDO.AI TEMPI LORO BASTAVA UNA DOMANDINA PER ENTRARE!!
SAPETE COME SONO ENTRATI NEL 70?????

Da: le pubblicazioni20/04/2015 10:13:24
dei due ordinari vertono su argomenti deprimenti.
Tra l'altro sono pressoché monotematici nella loro esperienza lavorativa e didattica.
Mi chiedo come possano affrancarsi da una interra vita immolata allo studio del diritto societario, diritto dell'ambiente e servizi pubblici in sede di elaborazione delle tracce.

Da: ecco20/04/2015 11:14:27
prof Giampaolo Rossi quale?
ci sono omonimi..
escludo ovviamente il prof. di medicina interna!!

Da: Cappa 20/04/2015 11:28:06
Ma vuoi vedere che invece è proprio quello di medicina interna? Già mi vedo un tema sulla responsabilità medica: io lo preferirei di gran lunga ad una traccia sulle società!!!!

Da: lindamerc20/04/2015 14:31:30
Scusate...ma le vostri fonti sulla commissione quali sono? Dopo la bufala...eviterei ricerche perditempo...fateci sapere...e si comincia a cercare i curricula (per quello che contano all'interno della valutazione complessiva che involge la decisione di una tracciia)...
Grazie.

Da: la fonte20/04/2015 14:44:34
è vildebranda, rederendario in pectore, quindi certa...!
vildebranda for president

Da: ecco20/04/2015 14:51:35
confermata, sembra sia stata immessa anche in mailing list dei magistrati amministrativi e che tutti la conoscono.

Io però ancora non ho capito se il Giampaolo Rossi è il noto amministrativista o un omonimo che si occupa di materie economiche (sul sito della Lumsa non ci sono fondamentalmente notizie e sembra ci sia un professore straordinario a contratto determinato.. bo, non avrebbe i requisiti..)

Da: Cleli@ 20/04/2015 15:18:25
Giampaolo Rossi è ordinario di diritto amministrativo a Roma tre

Da: tarquinio il superbo20/04/2015 15:32:08
Scusate, dato che la lista dei componenti della commissione non è stata ancora ufficializzata sul sito del Governo, ritenete ci possa essere ancora speranza di trovarci qualche commissario di Ostia, Maccarese o Ladispoli? Anche se proveniente da "Testa di Lepre" andrebbe comunque bene... Lo chiedo perché spesso vado a mangiare dal bisteccone - detto "Rubbagalline" - a Maccarese e magari ne posso aver incontrato qualcuno... ce vanno tutti li... se magna bene e se spende onesto... ;) Ragazzi a parte gli scherzi in bocca al lupo a tutti, siamo in ballo ormai!


Da: vildebranda 20/04/2015 19:02:24
Grazie "la fonte".. So che Giovannini è già in ansia per il mio arrivo....Teme per la poltrona..!!!!

Da: refer 20/04/2015 20:14:22
per vigile urbano . ma se non hai studiato la consob che ci vieni a fare al tar? e ti dico che è gia' uscita come traccia .

Da: x vildebranda20/04/2015 20:17:44
come mai erano usciti su questo forum anche altri nomi? sono stati designati anche membri supplenti?

Da: aspirante referendario (il primo)20/04/2015 20:37:02
Consiglio di Stato, sentenza n. 1864 del 14 aprile 2015
Non può essere condivisa l'equazione secondo cui all'illegittimità della procedura corrisponde la responsabilità civile dell'amministrazione.
Con specifico riguardo alla responsabilità precontrattuale fatta valere nel presente giudizio, va sottolineato che costituisce ipotesi tipica di violazione della buona fede nelle trattative finalizzate alla conclusione del contratto ex art. 1337 cod. civ. il c.d. recesso ingiustificato, il quale si configura quando chi ha creato nella controparte un legittimo affidamento in ordine alla conclusione del contrato nondimeno recede dalle trattative, pur ormai giunte in stato avanzato, frustrando in questo modo le ragionevoli aspettative formatesi nella controparte.
17. Al riguardo, è noto come sia ormai superato il regime di "favore" riconosciuto in passato all'amministrazione pubblica in questa materia. Costituisce infatti ius receptum che anche quest'ultima è soggetta al dovere sancito dalla citata disposizione codicistica, benché per obblighi inderogabili di legge la stessa sia tenuta ad utilizzare modelli di contrattazione impersonale, quali quelli dell'evidenza pubblica, caratterizzati dalla selezione comparativa di più offerte contemporaneamente presentate, secondo un procedimento di valutazione rigidamente scandito da norme primarie, secondarie o speciali, relative alla singola procedura.
Per effetto di questa nuova visione del suo ruolo, l'amministrazione deve non solo attenersi alle norme di azione regolanti lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica, ma anche ai canoni di diritto comune valevoli per le trattative precontrattuali. Quest'ultimo profilo di valutazione, parallelo a quello svolto nel tipico giudizio impugnatorio, può dunque concludersi con l'affermazione della responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, anche in caso di procedura di gara legittima (Ad. plen. 5 settembre 2005, n. 6; ancora di recente: Sez. III, 18 gennaio 2013, n. 279; Sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4674 e 20 febbraio 2014, n. 790, 16 gennaio 2014 n. 142, 14 gennaio 2013, n. 156; Sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 154, 1 febbraio 2013, n. 633; si veda anche Cass., Sez. I, 3 luglio 2014, n. 15260; Sez. II, 10 gennaio 2013, n. 477; Sez. III, 10 giugno 2005, n. 12313).
18. Nondimeno, l'estensione alle procedure di affidamento di contratti pubblici dei principi e delle regole in materia di responsabilità precontrattuale comporta che l'amministrazione aggiudicatrice in tanto può ritenersi soggetta alle conseguenze derivanti dal più volte citato art. 1337 cod. civ., in quanto la gara sia giunta ad uno stadio tale da avere ingenerato nel concorrente la ragionevole aspettativa di conseguire l'aggiudicazione e dunque la stipulazione del contratto. In altri termini, occorre che quest'ultimo veda frustrato un affidamento consolidato in ordine alla favorevole conclusione della procedura di gara.
19. A quest'ultimo riguardo, secondo una giurisprudenza ormai consolidata di questo Consiglio di Stato, solo con l'aggiudicazione definitiva può dirsi sorto un affidamento meritevole di tutela e risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale (si citano quindi le più recenti pronunce espressive di questo orientamento: Sez. III, 24 maggio 2013, n. 2838, 15 maggio 2012, n. 2805; Sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 662; Sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5266, 15 luglio 2013, n. 3831; Sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 195). Sotto questo profilo, è comune l'affermazione secondo cui una volta emesso l'atto terminale della procedura selettiva di evidenza pubblica, il concorrente destinatario può in effetti vantare un affidamento tutelabile a titolo di responsabilità precontrattuale, poiché la sua offerta, individuata come la migliore dalla commissione di gara, è stata ritenuta tale anche dalla stazione appaltante, attraverso l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria (art. 12, comma 1, d.lgs. n. 163/2006). In questa prospettiva diviene pertanto fondamentale il passaggio dall'aggiudicazione provvisoria a quella definitiva, giacché la prima, stante il suo carattere meramente interinale e non conclusivo di questo provvedimento, non è idonea a configurare alcun affidamento sull'esito positivo della procedura di gara (Sez. III, 27 novembre 2014, n. 5877, 24 maggio 2013, n. 2838, 11 luglio 2012, n. 4116; Sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5266, 28 dicembre 2011, n. 6951, 20 aprile 2012, n. 2338).
20. Quindi, l'ipotesi tipica di responsabilità precontrattuale dell'amministrazione è quella in cui quest'ultima, dopo avere definitivamente aggiudicato una gara, decida di ritirarla in autotutela o comunque non addivenga alla stipula del contratto. Per contro, nell'ambito di questo indirizzo si afferma che, prima di questo momento, nessun affidamento su tale esito può vantare il concorrente che si limiti a partecipare alla gara, presentando la relativa offerta. In questa fase può dirsi sorta unicamente una chance di aggiudicazione, la cui concretizzazione è in ogni caso condizionata dai successivi snodi procedimentali, dalle verifiche in fase di ammissione della concorrente e dalla successiva attività di valutazione dell'offerta.
21. Su posizioni parzialmente diverse si attesta sul punto la giurisprudenza di legittimità.
Recentemente, nella sopra citata sentenza della I Sezione civile, 3 luglio 2014, n. 15260, la Cassazione ha infatti statuito che l'amministrazione è assoggettata a responsabilità per violazione del dovere di buona fede nelle trattative ex art. 1337 cod. civ. anche prima dell'atto terminale della procedura di gara e «a prescindere dalla prova dell'eventuale diritto all'aggiudicazione del partecipante».
Occorre tuttavia precisare che, come emerge dalla lettura della motivazione, nel caso deciso in questa pronuncia, l'impresa che aveva agito per il risarcimento in sede civile aveva ottenuto il previo annullamento in sede giurisdizionale amministrativa della sua esclusione, disposta nell'ambito di una licitazione privata nella quale aveva riportato il miglior punteggio provvisorio per la propria offerta, ma la procedura sia poi stata annullata in accoglimento di separate impugnative di altre partecipanti.
A fronte di ciò, ponendosi in consapevole contrasto con l'orientamento tradizionale, la Cassazione ha affermato il principio di cui sopra, valorizzando anche le caratteristiche della licitazione privata quale procedura comportante lo svolgimento di trattative parallele tra l'amministrazione da una parte e le imprese invitate dall'altra.

Da: jonius20/04/2015 22:17:39
In realtà anche una giurisprudenza minoritaria del Consoglio di Stato prospetta la culpa in contrahendo della la p.a. prima dell'aggiudicazione defintiva, avuto riguardo al complessivo affidamento ingeneratosi nel partecipante, a fronte, ad esempio, anche di un'aggiudiazione provvisoria, per quanto atto interinale.
Alle stesse conclusioni giunge, ancora, chi riconduce la responsabilità precontrattuale non nell'alveo dell'art. 2043 c.c. ma la qualifica come responsabilità da contatto amministrativo, ascrivibile all'art. 1218 c.c.

Da: aspirante referendario (il primo)20/04/2015 22:58:35
Adunanza Plenaria 1/2015
L'ordinamento comunitario garantisce, a talune condizioni, il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali e non anche delle procedure di ammissione, che non risultano armonizzate; ciò, tuttavia, lungi dal confermare la veduta tesi restrittiva, significa nient'altro che il possesso dei requisiti di ammissione ad un ateneo europeo non da' di per sé "diritto" al trasferimento dello studente in qualsiasi altro Ateneo di diverso Stato dell'Unione Europea.
Detta tesi si rivela in realtà contraria all'apicale principio di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitarii ( art. 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ), suscettibile di applicazione non irrilevante nel settore dell'istruzione tenuto conto delle competenze attribuite all'Unione per il sostegno e completamento dell'azione degli Stati membri in materia di istruzione e formazione professionale ( art. 6, lettera e), del Trattato ), nonché degli obiettivi dell'azione dell'Unione fissati dall'art. 165 n. 2 secondo trattino del Trattato stesso, teso proprio a "favorire la mobilità degli studenti ..., promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio".
Ferma, dunque, la non equipollenza delle competenze e degli standards formativi richiesti per l'accesso all'istruzione universitaria nazionale ( sì che non sarebbe predicabile l'equivalenza del superamento della prova di ammissione ad
un'università straniera con quella prevista dall'ordinamento nazionale ), una limitazione, da parte degli Stati membri, all'accesso degli studenti provenienti da università straniere per gli anni di corso successivi al primo della Facoltà di medicina e chirurgia ( qual è indubbiamente la necessità del superamento, ai fini dell'accesso stesso, di una prova selettiva nazionale predisposta, come s'è visto, ai soli fini della iscrizione al primo anno, in quanto volta ad accertare la "predisposizione" ad un corso di studi in realtà già in parte compiuto da chi intenda iscriversi ad uno degli anni successivi ), si pone in contrasto con il predetto principio di libertà di circolazione.
La stessa Corte di Giustizia ha confortato tale tesi con la sentenza 13 aprile 2010, n. 73 resa nel procedimento C-73/08, affermando che, se è pur vero che il diritto comunitario non arreca pregiudizio alla competenza degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei loro sistemi di istruzione e di formazione professionale - in virtù degli artt. 165, n. 1, TFUE, e 166, n. 1, TFUE -, resta il fatto, tuttavia, che, nell'esercizio di tale potere, gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario, in particolare le disposizioni relative alla libera circolazione e al libero soggiorno sul territorio degli Stati membri (v., in tal senso, sentenze 11 settembre 2007, causa C- 76/05, Schwarz e Gootjes-Schwarz, Racc. pag. I-6849, punto 70, nonché 23 ottobre 2007, cause riunite C-11/06 e C-12/06, Morgan e Bucher, Racc. pag. I-9161, punto 24).
Gli Stati membri, ha aggiunto la Corte, sono quindi liberi di optare o per un sistema di istruzione fondato sul libero accesso alla formazione - senza limiti di iscrizione del numero degli studenti -, ovvero per un sistema fondato su un accesso regolato che selezioni gli studenti.
Tuttavia, che essi optino per l'uno o per l'altro di tali sistemi ovvero per una combinazione dei medesimi, le modalità del sistema scelto devono rispettare il
diritto dell'Unione e, in particolare, il principio di libertà di circolazione e soggiorno in un altro Stato membro.
Si deve ricordare che, in quanto cittadini italiani, gli odierni appellati godono della cittadinanza dell'Unione ai termini dell'art. 17, n. 1, CE ( ora art. 20 TFUE ) e possono dunque avvalersi, eventualmente anche nei confronti del loro Stato membro d'origine, dei diritti afferenti a tale status (v. sentenza Corte di Giustizia UE 26 ottobre 2006, causa C-192/05, Tas-Hagen e Tas, Racc. pag. I-10451, punto 19). Tra le fattispecie che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto comunitario figurano quelle relative all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE, in particolare quelle attinenti alla libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri, quale conferita dall'art. 18 CE ( ora art. 21 TFUE ) (v. sentenze Corte di Giustizia UE 11 settembre 2007, causa C-76/05, Schwarz e Gootjes- Schwarz, punto 87 e giurisprudenza citata; nonché sentenza della stessa Corte 23 ottobre 2007, n. 12, nelle cause riunite C-11/06 e C-12/06).
Tale considerazione è particolarmente importante nel settore dell'istruzione, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dagli artt. 3, n. 1, lett. q), CE e 149, n. 2, secondo trattino, CE ( ora art. 165 TFUE ), ovverossia, in particolare, favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti ( v. citate sentenze D'Hoop, punto 32, e Commissione/Austria, sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Racc. pag. I-5969, punto 44 ).
Così deciso in Roma, addì 19 novembre 2014, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Adunanza Plenaria - riunito in Camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore

Da: 10020/04/2015 23:12:23
Il passante non commenta?

Da: Zzzzzz.....20/04/2015 23:47:38
Zzzzzzz......

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, ..., 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513 - Successiva >>


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