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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: Dynamic x un passante14/04/2015 16:19:27
Grazie mille, approfitto della tua gentilezza per chiederti la conferma che non è prevista consegna anticipata dei codici, così come invece si svolge per Corte dei Conti

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
14/04/2015 16:34:48
Io non me la ricordo, ma purtroppo, causa età, la mia memoria è un po' altalenante, e potrei ricordare male, e\o potrebbero decidere di introdurla adesso (e non sarebbe affatto male, in effetti...).
Diciamo che ad oggi, e per come ricordo, non c'è.
Saluti passanti

Da: Sails 14/04/2015 16:41:28
...io mo ricordo che ci consentirono di lasciarli in loco dopo la prima prova.....cmq per il tar dubito (e spero causa carenza permessi ferie) che riescano a farlo per la fine dell'anno e c'è tutto il tempo per decidere diverse modalità organizzative

Da: Dynamic14/04/2015 16:48:14
Grazie a entrambi

Da: Raffa79  14/04/2015 17:59:27
Grazie mille!

Da: EG14/04/2015 20:20:26
Pubblicata ieri Ad Plen n. 2 /2015 sulla regola "tempus fugit".

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Da: EG14/04/2015 20:59:17
Dal comunicato stampa in data odierna,  è stata convocata per venerdì 17 la seduta straordinaria del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa con all'ordine del giorno la nomina della Commissione.

Da: composizione commissione14/04/2015 21:02:31
Certo la data non promette bene!! ;-)

Da: Racc 14/04/2015 21:22:19
Vi è tornata la ricevuta della raccomandata?

Da: in realta14/04/2015 21:28:49

Da: quante pagine14/04/2015 21:46:49
Spero solo che non siano proni a raccomandazioni. Incrociamo le dita.

Da: jonius14/04/2015 21:47:07
In realtà l'Ad. Pl. e' la n. 4/2015, non 2/2015.
In sintesi, una tizia segata agli scritti di un concorso giunge, dopo varie lungaggini processuali durate oltre un decennio, innanzi al CdS, chiedendo la riforma della sentenza reiettiva di primo grado.
Il CdS ritiene fondata la censura dell'omessa determinazione dei criteri di correzione, ponendosi tuttavia il problema di tutelare i controinteressati, illo tempore vincitori e da tempo avviati al lavoro, dagli effetti legati alla caducazione dell'intera procedura concorsuale.
Sulla scorta di varie acrobazie interpretative, operate sui principi di matrice europea, il CdS rimette quindi alla Plenaria il quesito circa la possibilità di trasformare il petitum da annullatorio in risarcitorio.
L'Ad. Pl. traccia una linea retta e demolisce le acrobazie interpretative della sezione remittente, il concorso e la posizione dei controinteressati.

La sentenza a mio avviso e' apprezzabile, perché applica in modo semplice principi basilari, disattendendo l'inclinazione di certa giurisprudenza di piegare questi ultimi alle emergenze del caso concreto, fino ad arrivare ad aberrazioni interpretative.
Certo, fa specie che la segata agli scritti ottenga -a discapito dei vincitori e dopo quasi quindici anni- la possibilità di partecipare alla eventuale nuova selezione concorsuale.
Ma tant'è, anche perché i tempi lunghi della giustizia non possono pregiudicare l'interesse del ricorrente vittorioso.

Da: x EG14/04/2015 22:44:30
Vorrà dire che si fanno le prove piuttosto presto (e cmq entro l'anno?)

Da: EG 14/04/2015 23:36:05
"ACROBAZIE INTERPRETATIVE"? Il problema posto dal giudice remittente a me sembra molto serio,  e mi pare che l'Ad. Plen.l' abbia analizzato con grande rispetto.

Da: per tutti14/04/2015 23:41:41
chi è l'estensore? ciccio pasticcio?

Da: EG x composizione commissione 14/04/2015 23:53:56
Ma sì che va bene! Ci sono contesti numerogici diversi- e un antropologo si diletterebbe al riguardo - ma nell'ambito di derivazione celtica cui appartengo il 17 è assai propizio. Anzi, nulla di meglio se cade di venerdì. Turba però che cada alla vigilia della luna nera. Tesi diverse si contrappongono al riguardo.  A me piace aderire a quella che ricollega alla luna nera potenzialita', l' "otto" in orizzontale indicante l'infinito che qualifica l' arcano del cd giullare. Arcano maggiore, con funzioni nomofilattiche.

Da: EG x per EG 15/04/2015 00:12:49
Premesso che nulla si sa x certo etc, l'ipotesi che si sta accreditando è per novembre.
Mi pare temibile, perché se il governo rispettera il calendario assegnatosi, potremmo essere chiamati a "ricondurre a sistema" cose un po" strane.  Incidenti sulla 241.

Da: jonius15/04/2015 00:23:01
Le argomentazioni della sezione remittente sono un'ampia forzatura, basti pensare al richiamo all'art. 21-nonies.
Per il resto, il concetto di rispetto e' relativo: la posizione dei controinteressati, che era il cardine di tutto l'impianto argomentativo della sezione remittente, e' servita solo a compensare le spese di lite.

Da: EG 15/04/2015 00:54:22
Sensibilita' diverse: ci sta. Percorri solchi gia' dissodati  e puo' essere che il tuo conformismo sia premiato 

Da: EG 15/04/2015 01:07:45
Però spero di no.

Da: plenarie15/04/2015 05:17:31
Dove monitorate le plenarie? Direttamente su giustizia? Vorrei qualcosa di più comodo, ma che le riportasse comunque tutte..

Da: Cleli@ 15/04/2015 07:26:50
EG, perché dici che l'ipotesi che si sta accreditando è novembre? Hai avuto qualche informazione al riguardo? Io stavo pensando di chiamare l'ufficio concorsi per sapere qualcosa, ma credo che aspetterò la prossima settimana, considerato che prima di venerdì difficilmente potrebbero dirci qualcosa di risolutivo.

Da: jonius15/04/2015 07:53:12
Sto provando a tradurre la tua frase, con la quale speri che il mio, asserito, "conformismo" non sia premiato.
In pratichi auspichi che ai trombato?
In ogni caso, in sede concorsuale, di certo non si sbaglia nel "conformari" alle sentenze dell'Adunanza Plenaria.

Da: perplesso201515/04/2015 09:46:00
premetto che non sono propriamente un giurista quindi potrei dire fesserie. Vorrei però sapere da voi cosa ne pensate del principio avallato da parte della giurisprudenza secondo cui:

"impugnata una graduatoria concorsuale, il ricorrente non può pretendere che sia esaminata prima la censura che conduca al conseguimento della nomina o dell'aggiudicazione e poi, in caso di mancato accoglimento, far valere un motivo di illegittimità riguardante l'intera procedura; ciò sul rilievo secondo cui non si può conseguire una nomina o una aggiudicazione a seguito di una selezione la cui procedura sia integralmente invalida."

Nel caso in esame che potete leggere qui:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZPJG46Z4M5ZTFJD3MXUFADAG4Q

il ricorrente ha impugnato una graduatoria concorsuale chiedendo SOLO IN VIA SUBORDINATA l'annullamento dell'intera procedura concorsuale. Il giudice invece, richiamando il principio sopra esposto, ha esaminato prima proprio la censura richiamata in via subordinata ed ha annullato tutto il concorso! Ma questo è assurdo secondo me! Se passa questo concetto, allora chi glielo fa fare a uno di sollevare in via subordinata una censura del genere?? Uno allora è meglio se si stia zitto e che non rilevi mai censure miranti all'annullamento di tutta la procedura!! Ma in questo modo non si va proprio contro l'interesse pubblico??

Cosa ne pensate? Secondo me è semplicemente assurdo!

ps: e a conferma di quanto scrivo, nella sentenza che vi ho indicato è emblematica la difesa della controinteressata che, evidentemente sentendo puzza di bruciato, ha avallato la censura del ricorrente mirante a una sua rivalutazione della prova scritta:

"la controinteressata, dopo aver rappresentato il suo interesse alla conservazione degli effetti della procedura di concorso, ha rappresentato al collegio la necessità di valutare prioritariamente il primo gruppo di censure formulate dal ricorrente (cioè, quelle relative alla valutazione della seconda prova scritta del ricorrente), evidenziando, peraltro, che il primo gruppo di censure dedotte dal ricorrente appare fondato, non potendosi sottovalutare il macroscopico errore di valutazione in cui sembra essere incorsa la commissione esaminatrice nel valutare le prove del ricorrente, macroscopico errore di valutazione risultante dal confronto tra la prova insufficiente del ricorrente e quelle sufficienti di altri concorrenti".

Da: cara EG15/04/2015 11:37:50
le bugie hanno le gambe corte.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

MILANO

SEZIONE II

Registro Ordinanze:1777/2006

    Registro Generale:2061/2006

composto dai magistrati:

Carmine  Spadavecchia  presidente

Daniele  Dongiovanni  referendario, relatore

Pietro  De Berardinis  referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del

7 settembre 2006

Visto il ricorso 2061/2006 proposto da:

DRAF METAL srl

rappresentata e difesa dagli avv. Lotario Dittrich e Micaela Bianchi domiciliata presso lo studio del primo in Milano, via Santa Croce n. 4

contro

Comune di Erba

costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Letizia Rossini e Erminia Gariboldi, con domicilio eletto in Milano, c/o Segreteria T.A.R., via Conservatorio n. 13,

per l'annullamento

previa sospensiva, dell'ordinanza resa dal Dirigente Settore Gestione del Territorio del Comune di Erba, in data 22 maggio 2006, n. reg. 55, prot. n. 19655 del 24 maggio 2006, notificato all'esponente in data 25 maggio 2006, avente il seguente oggetto: operazioni carico/scarico - ordinanza orari attività - parziale revoca dell'ordinanza n. 66 del 2.11.2005";

nonché di ogni atto connesso, conseguente e di presupposto.

Visto il ricorso, con domanda di sospensione dell'atto impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Erba;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, relatore il dott. Daniele Dongiovanni, i difensori delle parti come da verbale;

Considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris in quanto l'amministrazione resistente non ha fatto precedere l'adozione del provvedimento impugnato dalla comunicazione - in favore della ricorrente - di avvio del procedimento prevista dalla legge n. 241/90, non avendo lo stesso Comune esplicitato idonee ragioni di urgenza tali da poter omettere il predetto adempimento;

che la predetta comunicazione non appare un adempimento superfluo nel caso di specie attesa anche la disponibilità manifesta dal Comune circa la volontà di trovare una soluzione condivisa dalle parti;

Ritenuto che conseguentemente sussistono gli estremi previsti dall'art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Milano, 7 settembre 2006

Carmine Spadavecchia, presidente

Daniele Dongiovanni, estensore

Da: cara EG15/04/2015 11:40:35
le bugie hanno le gambe ancora più corte.

image

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

MILANO

SEZIONE IV

Registro Ordinanze:307/09/

    Registro Generale:  2821/2008

nelle persone dei Signori:

ADRIANO LEO Presidente

GIOVANNI ZUCCHINI Primo Ref. , relatore

UGO DE CARLO Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 10 Marzo 2009

Visto il ricorso 2821/2008 proposto da:

IPAS SPA

rappresentato e difeso da:

SALERNO GIUSEPPE CATALDO

con domicilio eletto in RHO

GALLERIA EUROPA, 21

presso

SALERNO GIUSEPPE CATALDO

contro

COMUNE DI ERBA

rappresentato e difeso da:

MARIA LETIZIA ROSSINI

ERMINIA GARIBOLDI

con domicilio eletto di MILANO

Via Conservatorio 13

presso

TAR LOMBARDIA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del provvedimento del Comune di Erba (CO) Area Servizi al Territorio,a firma del Dirigente dell'Area, prot. n. 20080032984 dell'1.10.2008, recante rigetto della richiesta di autorizzazione alla installazione e gestione pubblicitaria di transenne parapedonali e orologi, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI ERBA

Udito il relatore Primo Ref. GIOVANNI ZUCCHINI e uditi i difensori presenti delle parti come da verbale;

considerato il ricorso assistito dal necessario fumus boni iuris, atteso che l'atto impugnato pare affetto dai vizi denunciati nel gravame;

Ritenuto che sussistono gli estremi previsti dell'art. 21 della legge 06.12.1971 n. 1034

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

MILANO , li 10 Marzo 2009

il Presidente   il Relatore

Da: Per perplesso 201515/04/2015 12:53:37
Se è vero che "non si può conseguire una nomina o una aggiudicazione a seguito di una selezione la cui procedura sia integralmente invalida" è altrettanto vero che questo giudizio di integrale invalidità non può che conseguire all'esame della relativa censura rispetto alla quale, però, è il ricorrente a declinare la misura del proprio interesse inserendo, come nel caso di specie, la richiesta subordinata...bah sono anch'io un po' perplesso..

Da: EG  x cara EG15/04/2015 13:45:01
Ti risultano sentenze che abbiano definito nel merito tali ricorsi?

Da: jonius15/04/2015 13:53:01
Se la tua speranza di cui sopra l'ho correttamente intesa, la rispedisco al mittente.

Da: EG  x jonius15/04/2015 14:04:18
Ma no, che dici mai! Ti pare che si possa augurare a qualcuno il cattivo esito concorsuale? Io penso che tra chi sta vivendo tutta questa  ns fatica di conciliare studio , lavoro e famiglia debba piuttosto esserci una grande solidarietà.
Però, fermo restando che - come saggiamente fai presente - non si sbaglia mai ad aderire alle pronunce della Plenaria,  la differenza di lettura è che tu la rappresenti come se fosse banalmente  ripetitiva di concetti già acquisiti (in questo senso parlo di lettura conformista), mentre a me è sembrato interessante lo scorcio prospettato dalla sezione remittente.

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