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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: EG X FINN16/01/2015 16:17:43
....Credo quia absurdum!

Da: per consigliera comunale16/01/2015 16:23:39
ci mancherebbe pure che puoi partecipare!!! resta a far politica!!!

Da: X  Uolter... titoli e copie16/01/2015 16:30:15
grazie.

anche se il dubbio permane. chissà a chi poter scrivere per info certe??!!

Da: Gorgia 16/01/2015 19:20:48
Sui criteri. Ne avevamo già parlato mesi fa. Da una relatio di una sentenza CdS emergeva che:
PA: per ogni anno sopra il 5': punti 3 fino a un massimo di 15
Avv: per ogni anno sopra l'8': punti 4 fino a un massimo di 12
Dottorato, monografie e altri titoli: punteggio intero
Articoli: punteggio decimale
Voto di laurea: <100: 0; 100: 1...110lode: 12
Media: non conta
Titoli di cultura generale: max punti 6

Questo ricordo. Però - ovviamente - prendete
con cautela

Da: Sails 16/01/2015 19:46:44
...x Gorgia
quella sentenza riguardava solo alcuni titoli ed il caso di un candidato che voleva cumulare l'anzianità conseguita con l'iscrizione all'albo degli avvocati e quella come funzionario per conseguire il minimo necessrio.

Per il resto i punteggi che riporti sono assolutamente inattendibili: se fossero veri non sarei mai stato ammesso, ma mai mi è arrivata la comunicazione dell'esclusione.

p.s. se la media non conta perchè da sempre i bandi di concorso al tar richiedono il certificato di laurea con tutti i voti degli esami sostenuti?

Da: Sails 16/01/2015 19:55:40
ecco la sentenza così ognuno potrà fare le sue valutazioni:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO




Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

resa in forma semplificata, ai sensi dell'art. 26, commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotti dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 9210/2008 proposto dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e dal SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2,

per l'annullamento

della sentenza n.del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. I, resa inter partes.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla Camera di Consiglio del 2 dicembre 2008, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l'avvocato dello Stato Spina e l'avv. Clarizia;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O E D I R I T T O

1. Con la sentenza di cui viene chiesta la riforma, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso dell'istante per l'annullamento dei seguenti atti:

- verbale n. 7 del 22 novembre 2007 della Commissione esaminatrice limitatamente alla sua esclusione dalla partecipazione alle prove di esame, per mancato conseguimento, in sede di valutazione dei titoli (art. 4 del bando di concorso), del punteggio minimo di 25 punti richiesto dall'art. 11 del bando medesimo per l'ammissione alla procedura selettiva;

- verbale n. 13 dell'8 febbraio 2008 di conferma del punteggio assegnato con il precedente verbale;

- verbale n. 38 del 17 luglio 2008 di definitiva non ammissione al concorso, dopo l'espletamento e la valutazione delle prove scritte, dallo stesso sostenute.

2. Il TAR richiama in fatto il d.P.C.M. (di data 21.3.2007) di indizione del concorso per titoli ed esami a 29 posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, e, in particolare, i soggetti ammessi a partecipare, con i relativi requisiti (art. 1, comma 2), specificando che ciascun candidato (art. 11) deve conseguire il punteggio minimo di 25/50 punti per la sua ammissione al concorso, punteggio da assegnare, previa determinazione di criteri di massima, sulla base dei titoli indicati dall'art. 4 del bando. Viene poi richiamato il verbale della Commissione esaminatrice di definizione dei criteri di massima per l'individuazione delle categorie di titoli valutabili e dei relativi punteggi, che risultano così specificati (tabelle 1, 2 e 3 allegate):

- fino a 12 punti per la voce 1 "anzianità di servizio o di esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 del bando di concorso";

- fino a 15 punti per la voce 2 "qualità delle funzioni" (con rinvio alla tabella 1 per la determinazione dei criteri di valutazione);

- fino a 5 punti per la voce 3 "pubblicazioni scientifiche";

- fino a 12 punti per la voce 4 "voto di laurea" (con rinvio alla tabella 2 per la determinazione dei criteri di valutazione);

- fino a 6 punti per la voce 5 "titoli vari di cultura e professionali" (con rinvio alla tabella 3 per la determinazione dei criteri di valutazione).

La Commissione giudicatrice ha attribuito all'istante il punteggio di 15,10, in relazione alla voce "qualità delle funzioni" (punti 10) e alla voce "titoli vari di cultura e professionali" (punti 5,10). Questo punteggio è stato ulteriormente confermato dalla Commissione, che, con verbale n. 38 del 17 luglio 2008, ha definitivamente escluso l'interessato dalla partecipazione al concorso, perché lo stesso "non conseguirebbe il prescritto punteggio minimo di 25 punti in quanto non può essere autonomamente valutato come anzianità di servizio il periodo di iscrizione all'Elenco speciale dell'Albo degli Avvocati (dal 13.1.2005), periodo coincidente con l'attività di funzionario dell'Università costituente il requisito di legittimazione del ......i per la partecipazione al concorso".

3. La sentenza impugnata aderisce, anche sul piano linguistico, alla prospettazione del ricorrente, e riconosce la fondatezza delle censure con le quali si è lamentata: a) la mancata assegnazione di 15 punti (piuttosto che 10 punti) in relazione alla voce 2 "qualità delle funzioni" (sarebbe stata illegittimamente omessa la valutazione di due anni di attività di avvocato di ente pubblico, la quale valutazione avrebbe comportato l'attribuzione di 3 punti per ogni anno, per un totale di 6 punti, riducibili a 5 punti in relazione al punteggio massimo di 15 per questa voce); b) la denegata attribuzione di 8 punti per la voce 1 "Anzianità di servizio o di esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 del bando di concorso", punteggio che invece avrebbe dovuto essere riconosciuto per l'anzianità di servizio di due anni (4 punti per ogni anno) in qualità di avvocato iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati"; c) la mancata attribuzione di punti 1,50 per il possesso del titolo abilitativo all'insegnamento di materie giuridiche (secondo la tabella n. 3, a questo titolo corrispondono 1,50 punti, che, sommati ai punti 5,10 attribuiti all'istante per la voce 5 "titoli vari di cultura e professionali", consentono allo stesso di conseguire il punteggio massimo previsto per tale voce di 6 punti).

4. Il TAR Lombardia perviene a questa conclusione sulla base della premessa (ampiamente esplicitata nell'originario ricorso) che l'istante abbia "una duplice veste" di pubblico impiegato e di avvocato iscritto all'elenco speciale degli avvocati (gli uffici legali degli enti pubblici non sono "meri organi" dell'Amministrazione, "ma partizioni organizzative che svolgono una funzione loro attribuita da un diverso ordinamento, che è, appunto, quello della Avvocatura ordinaria"), e che, quindi, allo stesso si sarebbe dovuto assegnare, oltre il punteggio già conseguito per il servizio prestato in qualità di funzionario amministrativo (10 punti per la voce 2 "qualità del servizio"), l'ulteriore punteggio di punti 6, sino al massimo previsto per la voce 2 di 15 punti. Secondo il primo giudice, altro errore della Commissione sarebbe stato quello di non avere valutato, "in via del tutto autonoma e distinta rispetto al requisito di ammissione (anzianità nella qualifica di funzionario) di cui all'art. 1 del bando di concorso", l'anzianità maturata dal ricorrente nell'esercizio delle funzioni di avvocato, sebbene lo stesso abbia "fatto riferimento nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, ai fini della ammissione al concorso, alla qualifica ed alla anzianità di funzionario della carriera direttiva", il che avrebbe dovuto indurre la Commissione stessa a non considerare tale anzianità (in virtù del "doppio stato" posseduto dall'istante) "quale mera duplicazione dell'anzianità da funzionario che costituisce requisito di legittimazione al concorso". Il punteggio, quindi, da assegnare al ricorrente per la voce 1 "Anzianità di servizio o di esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 del bando di concorso", sarebbe quello di 8 punti (4 punti per ogni anno di iscrizione all'albo), punteggio che è "strettamente connesso ad un dato oggettivo, rappresentato dal periodo temporale di permanenza in servizio del ricorrente, che deve essere necessariamente valutato in via autonoma rispetto alla voce - rectius"qualità delle funzioni" -, di certo non sovrapponibile al primo né configurabile quale sua duplicazione". Rispetto alla mancata valutazione del titolo abilitativo all'insegnamento di materie giuridiche (punti 1,50 per la voce 5), il TAR riconosce altro errore della Commissione che non avrebbe tenuto conto del fatto che il ricorrente "è iscritto al corso di dottorato di ricerca in discipline giuspubblicistiche presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per cui lo stesso, che può svolgere "una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa", ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge n. 210 del 1998, avrebbe dovuto "ritenersi abilitato".

5. L'Amministrazione, con l'appello in esame, contesta la fondatezza dell'originario ricorso, e chiede la riforma della sentenza impugnata.

Resiste l'appellato, il quale ripropone le medesime censure dell'originario ricorso, la cui completa fondatezza è stata riconosciuta con la sentenza impugnata, specificando (pag. 17 della memoria) che "per mero scrupolo va dato atto che nella tabella 1 allegata al verbale n. 1 non compare alcuna sottovoce volta a dare rilevanza, ai fini del punteggio, all'attività svolta dai candidati quali avvocati di Enti pubblici. Anzi nella sottovoce Q8 di detta tabella, originariamente recante la dizione "Avvocati" (come tale astrattamente comprensiva anche dei legali di Enti pubblici) risulta vergata a mano la dizione "libero foro", con la conseguenza che il punteggio per tale voce sembrerebbe attribuibile ai soli liberi professionisti".

6. Il ricorso è stato chiamato alla Camera di Consiglio del 2 dicembre 2008 per l'esame della richiesta di sospensione cautelare della sentenza impugnata, e, sussistendo i presupposti per la decisione in forma semplificata, il gravame è stato trattenuto in decisione, sebbene la difesa dell'appellato abbia manifestato l'intendimento di volere proporre "motivi aggiunti" in relazione alla precisazione "libero foro", "vergata a mano" accanto alla dizione "Avvocati", "motivi aggiunti" (recte ricorso incidentale) con i quali contestare "il verbale in parte qua, siccome viziato da eccesso di potere per illogicità, incongruità e disparità di trattamento" (vi sarebbe discriminazione tra avvocati pubblici e avvocati liberi professionisti).

7. L'appello è fondato.

Preliminarmente merita di essere disattesa l'eccezione di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse dell'Amministrazione a coltivare il giudizio, dal momento che il ricorrente, ammesso con riserva a partecipare al concorso, è risultato uno dei 29 vincitori del concorso per titoli ed esami a 29 posti di referendario di Tribunale Amministrativo Regionale. Nessuna "utilità o vantaggio" potrebbe, quindi, conseguire l'Amministrazione dalla esclusione, giacché la procedura selettiva si è conclusa con "l'individuazione di soggetti più meritevoli", tra i quali il ricorrente, collocato in posizione utile al posto n. 24 della graduatoria di merito su 29 posti messi a concorso. Neppure "la tensione al ripristino della mera legalità" potrebbe giustificare la prosecuzione dell'odierno giudizio di appello sino alla sua decisione, in quanto, "in una valutazione comparativa degli interessi in gioco", sarebbe "elemento di preminente vantaggio per l'Amministrazione" quello di poter includere il ricorrente tra i soggetti più meritevoli, dichiarati vincitori, che non la sussistenza di un interesse al ripristino della mera legalità.

La tesi non può essere condivisa, perché individua (e parifica) l'interesse della Amministrazione al rispetto delle regole che disciplinano la procedura selettiva in esame a quello di un candidato che partecipa ad una procedura selettiva. Siccome il candidato - che si è opposto alla sua esclusione dal concorso per mancanza dei titoli richiesti per la partecipazione ad esso, e che, ammesso con riserva alle prove selettive, è risultato vincitore - non lede alcuna posizione soggettiva di altro candidato che abbia partecipato alla medesima procedura (il numero dei vincitori è pari al numero dei posti messi a concorso), si dovrebbe, secondo una logica utilitaristica, soprassedere al rispetto delle regole, perché il fine preminente della procedura è stato raggiunto con la selezione dei candidati più idonei allo svolgimento delle funzioni magistratuali.

Il rispetto delle regole (non il ripristino della legalità, come erroneamente si dice, che è invece subordinato alla presenza di un interesse pubblico concreto ed attuale) non patisce condizionamenti di alcun genere, e meno che mai obbedisce alla logica del fatto compiuto, come vorrebbe l'istante che antepone la propria utilità personale (che si assume coincidente con quella della Amministrazione alla copertura dei posti messi a concorso con soggetti meritevoli) alla correttezza della procedura selettiva, la quale deve essere espletata in completa conformità alle regole poste dal bando di concorso.

Questo, senza considerare che la legittimazione del fatto compiuto, pretesa dal ricorrente, verrebbe a pregiudicare gravemente altri soggetti parimenti meritevoli, ma privi dei requisiti di ammissione, i quali, accettando la conclusione della Commissione giudicatrice, verrebbero a subire una autentica discriminazione a motivo di una pronuncia giurisdizionale, che, all'evidenza, non sembra abbia alcun sostrato normativo che possa consentire di accedere alla contestata statuizione.

Le previsioni del bando (e i criteri di ripartizione del punteggio per i titoli) non offrono alcun elemento che possa giustificare la tesi dell'istante, che la sentenza impugnata ha recepito in maniera pedissequa.

Al di là di ogni possibile artifizio retorico e/o dialettico, il dato oggettivo da cui muovere per valutare la correttezza o meno del punteggio di 15,10, assegnato dalla Commissione giudicatrice in ragione di 10 punti per la voce 2 "qualità dei servizi" e di punti 5,10 per la voce 5 "titoli vari di cultura e professionali", è rappresentato dalla circostanza che il ricorrente (funzionario Università dal 31.12.2001) ha dichiarato di avere una anzianità di servizio di anni 5, mesi 5, e di essere stato iscritto, a decorrere dal 13 gennaio 2005, nell'Albo speciale degli avvocati.

Il ricorrente raggiunge (e supera di qualche mese) l'anzianità minima (5 anni) per poter essere ammesso alla procedura selettiva per titoli ed esami, ed ha svolto per due anni l'attività di avvocato dell'Ateneo "".

Questi sono i dati, che l'istante pretende debbano essere valutati diversamente da come li ha valutati la Commissione giudicatrice, il cui operare sarebbe illegittimo, perché non sono stati considerati, "in via autonoma", i due anni di attività forense (4 punti per ogni anno: voce 1 "anzianità di servizio o di esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 del bando di concorso") e perché non sono stati assegnati per il servizio prestato in qualità di funzionario amministrativo ed avvocato dell'Ateneo " altri 6 punti (3 per ogni anno: voce 2 "qualità dei servizi"), oltre i 10 punti riconosciuti per i cinque anni di servizio (2 punti per ogni anno), e sino al limite del punteggio massimo di 15 punti.

La pretesa dell'istante pare eccessiva (e sicuramente non rispondente alla disciplina concorsuale). Con essa si pretende che due dei cinque anni di anzianità posseduta debbano essere considerati utili per raggiungere il requisito minimo di anzianità per partecipare alla procedura selettiva (vale a dire per accedere alla valutazione dei titoli), debbano ancora essere utili per una valutazione, "in via del tutto autonoma e distinta rispetto al requisito di ammissione", quale anzianità maturata nell'esercizio delle funzioni di "avvocato" (è irrilevante, ai fini del decidere, l'aggiunta a mano "libero foro"), e debbano infine essere utili per una ulteriore valutazione, relativamente alla voce "qualità del servizio", perché il dipendente, "funzionario amministrativo ed avvocato iscritto nell'Elenco speciale degli avvocati", partecipa "del duplice status di professionista astretto all'ordinamento professionale di appartenenza e di pubblico dipendente".

Questa singolare tesi dovrebbe avere un sicuro fondamento, secondo il TAR, nel fatto che il ricorrente "nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva ha fatto riferimento, ai fini della ammissione al concorso, alla qualifica ed alla anzianità da funzionario della carriera direttiva", e quindi il periodo di iscrizione all'Albo speciale degli avvocati "non può configurarsi quale mera duplicazione dell'anzianità da funzionario che costituisce requisito di legittimazione al concorso".

L'artifizio del ricorrente, che pretende tre diversi tipi di valutazione per un medesimo periodo, non si spinge al punto tale da volere detrarre i due anni di attività forense (per i quali chiede 8 punti) dai cinque anni di anzianità complessiva di cui gode, perché questo comporterebbe la sua radicale esclusione dal concorso per mancanza del requisito minimo per la partecipazione ad esso (cinque anni in qualità di funzionario amministrativo). Per questo, egli ritiene che possa essere sufficiente a non fare considerare l'attività forense quale "mera duplicazione dell'anzianità da funzionario", il fatto che la sua domanda di partecipazione abbia indicato l'anzianità di servizio di cinque anni e il periodo di due anni di iscrizione all'Albo speciale.

L'attribuzione del punteggio non obbedisce a valutazioni soggettive e/o a specificazioni di parte, ma deve rispondere alla disciplina del bando e ai criteri indicati dalla Commissione giudicatrice.

L'art. 11 del bando prevede che i funzionari direttivi della Amministrazione possano partecipare al concorso, qualora siano in possesso del requisito di cinque anni di anzianità (per gli avvocati sono richiesti 8 anni di iscrizione all'albo), e, in virtù di questa specifica previsione, il ricorrente è stato ammesso alla valutazione dei titoli.

In sede di definizione dei criteri di massima per la individuazione delle categorie di titoli valutabili e per la loro valutazione (verbale n. 1 del 5 settembre 2007), la Commissione ha previsto di assegnare punti 4 per ogni anno di anzianità "con l'esclusione degli anni previsti per l'ammissione al concorso", e, conseguentemente, è stato assegnato all'istante il punteggio 0 per la "anzianità di servizio o di esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 del bando di concorso" (voce 1).

Con l'assegnazione del punteggio 0 per l'anzianità di servizio dell'istante, si è esaurita ogni possibilità di valutazione di altro periodo di anzianità, vantato dal ricorrente, per la semplice ragione che non vi è alcun periodo ulteriore di servizio da valutare.

L'istante fa ricorso ad un artifizio, che consiste nel tentativo di isolare all'interno del periodo dei cinque anni di anzianità (requisito minimo per poter partecipare al concorso, di cui gode), il periodo di due anni di iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati, che dovrebbe essere valutato autonomamente rispetto all'attività quinquennale di funzionario amministrativo, a motivo della sua valenza oggettiva che non lo rende "sovrapponibile" a questa.

Si tratta di un espediente che prospetta una interpretazione che si pone in netto contrasto con la previsione di cui alla menzionata tabella 1, che consente la attribuzione di 4 punti per ogni anno di attività forense all'avvocato, che, iscritto da 8 anni all'Albo, sia stato ammesso a partecipare al concorso. Per esemplificare, un avvocato con dieci anni di iscrizione all'Albo potrebbe beneficiare della valutazione di due anni di attività forense, eccedenti il periodo minimo di 8 anni di iscrizione all'Albo, necessario per l'ammissione al concorso. Giammai sarebbe possibile una valutazione a titolo di anzianità di un periodo di attività forense di due anni, isolato da un contesto lavorativo, che ha reso possibile la ammissione al concorso ad altro titolo, quale è quello di funzionario amministrativo con anzianità minima di cinque anni.

Ma, l'espediente, oltre che contrario alla disciplina del concorso, non risponde a criteri elementari di ragionevolezza, perché si assume un carattere anfibio della medesima attività svolta dall'istante, che dovrebbe essere valutata secondo il suo doppio stato: attività amministrativa, valutabile quale requisito di ammissione al concorso e secondo la voce "qualità delle funzioni" (punti 10), e attività forense, valutabile come "anzianità di servizio" in qualità di avvocato (punti 8) e secondo la voce "qualità delle funzioni" (punti 6, ridotti a 5).

Non è pertinente in proposito la disquisizione sul del pubblico impiegato iscritto all'albo speciale degli avvocati (alla quale molto credito ha dato il primo giudice).

Ogni disquisizione ha un preciso limite che è dato dalla realtà che non può essere obliterata nello svolgersi delle argomentazioni. Il ricorrente ha una anzianità di cinque anni, e solo questa anzianità doveva essere valutata, senza possibilità di ricorrere ad artifizi che estrapolano da questi cinque anni periodi che solo l'immaginazione può far considerare non sovrapponibili, con il risultato di renderli autonomamente valutabili con riferimento a più "voci" (1 e 2 del verbale n. 1).

Per completezza, anche l'attribuzione di punti 1,50 che la Commissione giudicatrice, secondo il TAR, avrebbe dovuto riconoscere, giacché l'istante è "da ritenersi abilitato" all'insegnamento di materie giuridiche, potendo svolgere attività di insegnamento in qualità di dottorando (art. 4, comma 8 della legge n. 210 del 1998), deve essere correttamente negata all'interessato.

Pare ovvio che l'abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche, per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio di 1,50, sia quella specifica prevista dall'ordinamento scolastico (D. lg.vo n. 297 del 1994, artt. 399 e segg.), che abilita appunto all'insegnamento di materie giuridiche negli istituti di istruzione secondaria, e non può essere confusa con la possibilità che il dottorando, secondo la normativa avanti citata, sia chiamato a svolgere "attività didattica facoltativa".

L'appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato infondato il ricorso di primo grado. Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe, e, in riforma della sentenza impugnata, respinge, siccome infondato, il ricorso di primo grado. Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

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Da: Dies 16/01/2015 20:26:10
Quando scade termine per presentazione domanda TAR?

Da: Gorgia 16/01/2015 20:51:43
Concordo con Sails. Non volevo ingenerare confusione. Forse avevo mal compreso. Comunque la sentenza è quella riportata da Sails
In bocca al lupo a tutti

Da: X  Dies16/01/2015 21:43:16
non sai leggere il bando??? sai come si legge un bando sulla G.U. oppure come ricercare un bando di concorso????
e tu vorresti fare qst concorso???
statti a casa che fai la migliore cosa...senti me :-)

Da: EG x ...titoli e copie16/01/2015 22:12:31
Dalla pagina dell' Ufficio Magistrature (sito Governo.it):

Concorsi: tel. 06-67794758 - 67794547
E-mail: serviziopersonalemagistrature@governo.it

Da: 25 punti 16/01/2015 22:29:06
ciao a tutti sono nuova del forum.....inizio ad avere il dubbio di non arrivare ai 25 punti. ho la laurea in giurisprudenza 110 e lode + laurea vecchio ordinamento in economia 103. sono funzionario da quasi 7 anni (a febbraio).....non ho altro.....sono fuori secondo voi? :-(

Da: EG x 25 punti e altri17/01/2015 01:31:54
...per davvero: non rischiamo di indurre dei colleghi di sventura a studiare vanamente a tappe forzate, o  di disincentivare chi legittimamente potrebbe concorrere. Nelle  precedenti discussioni sono emerse tra di noi delle differenti opinioni  rispetto alla questione dei punti, che per quanto esigue potrebbero per qualcuno fare la differenza tra l'ammissione  o meno. In realtà  ciascuna commissione è libera di costruirsi la propria "griglia" di valutazione, ma  in ogni caso - è un principio generale - il requisito necessario all'ammissione non produce punti. Per chi  "largheggia" nel punteggio, la differenza tra  i criteri applicati negli ultimi concorsi tra le diverse commissioni - quali emergono dalle sentenze che abbiamo "scovato" - è pressoché irrilevante, ma per qualcuno può essere significativa.
Rinnovo il mio consiglio di sempre: interpellare direttamente  l'Ufficio Magistrature. Sin dove possono - e cioè fatta salva la discrezionalità di ogni commissione - , vi aiuteranno di sicuro.


Da: EG17/01/2015 01:43:36
PS: x  habitués e new entry:

Qualcuno oltre a me  è in qs periodo alle prese con la relazione sulla razionalizzazione delle partecipate? Anzi: in questi giorni (e nottate: v. l'ora di questo post) con la (per noi, per ragioni varie, preventiva) relazione ex art. 34, comma 20, del D.L.   179/12, conv. L. 221/2012?

TRADUZIONE: servizi pubblici locali (economici) - scelta della modalità di svolgimento - gestione "diretta" in house providing: argomento attualissimo e quindi forse "papabile"...

Da: Grady17/01/2015 07:46:14
Io, cara EG, mi occupo per motivi di ricerca dei temi di cui parli nel tuo post (e, più in generale, della soggettività pubblica)...quanto al fatto che sarebbe principio generale quello per cui i requisiti di ammissione non producono punti...bè il bando corte dei conti non la pensa così..a presto e buono studio (cui io, però, a differenza tua, non riesco a dedicarmi di notte..)...

Da: la data di scadenza17/01/2015 09:31:42
14 marzo, giusto?

Da: enzino70 17/01/2015 10:13:06
Per favore qualcuno ha le tabelle x la valutazione titoli (vecchio concorso)?
Grazie a tutti

Da: X  Dies17/01/2015 12:06:16

non sai leggere il bando??? sai come si legge un bando sulla G.U. oppure come ricercare un bando di concorso????
e tu vorresti fare qst concorso???

statti a casa che fai la migliore cosa...senti me :-)

Da: Jack2717/01/2015 14:07:22
cosa vuol dire:
dottorato, monografie e altri titoli: punteggio intero?

E la scuola di specializzazione per le professioni legali?

Da: bastaaaaaa17/01/2015 15:17:28
non si capisce nulla! !!!!!!!!!!!!

Da: illuso17/01/2015 17:18:30
accidenti, non mi ricordo niente ....e pensare che all'ultimo concorso ho avuto 39  38  38 e 39!

Da: Jack2717/01/2015 17:34:17
che titolo avevi illuso?

Da: illuso17/01/2015 17:53:01
funzionario comunale (20 anni di anzianita') 110 e lode, abilitazione all'esercizio della professione forense, altra precededente esperienza nel ministero economia e finanze e abilitszione insegnamento

Da: illuso17/01/2015 18:03:59
insomma.....ho piu' di 50 anni e qualcosa avro' pure fatto  nel corso della mia vita. buono studio a tutti

Da: x illuso17/01/2015 22:40:59
stai tranquillo. ce la fai senz'altro con i titoli

Da: Cappa 18/01/2015 08:47:41
Domanda da New entry: che tipo di codici si possono usare? Non annotati come per magistratura? E questo vale eventualmente anche per la prova pratica?

Da: Ispettore del lavoro 18/01/2015 12:54:14
Io rientro Alla corte conti ma ho solo 7 anni fa funzionario!!!! Alla corte rientro perché valutano tutti ec7 gli anni e prendo 16 punti. Qui valutano solo 2 anni e ne ho 6!!!!
Poi il dottorato alla corte conti vale 4 qua 2. Le specializzazioni li 3 punti ciascuna. Qui uno! Labioitaziohe li due qui uno!!!
Io qui non ce la faccio e alla corte 35

Da: X ispettore del lavoro18/01/2015 13:38:33
Io non mi fiderei tanto fi quella griglia al precedente concorso un mio amico e' stato ammesso agli scritti più o meno nella tua situazione aveva 110 e lode come voto di laurea

Da: per ispettore18/01/2015 14:26:15
hai ragione. io mi trovo nella stessa situzione. rischiamo di studiare a vuoto e di essere sbattuti fuori a venti giorni dalle prove. io supero i 30 punti alla corte dei conti, ma avendo poca anzinaità di servizio ed un punteggio basso di laurea: inferiore a cento rischio di non potere concorrere.
la cosa assurda è che lo scoprirò solo a ridosso degli scritti, mentre alla corte die conti so già adesso priam di fare la domanda se ce la faccio o meno, il che è giusto anche per evtare di perdere tempo e soldi di bollettini e raccomandate!!!!!!
tar trasparenza zero!

Da: X tutti18/01/2015 14:58:37
I criteri riportati in quella sentenza non sono gli stessi seguiti l'ultima volta ....quindi io non mi allarmerei e rimarrei concentrato  sul concorso tar ..... Ovviamente fate come ritenete

Da: refer 18/01/2015 16:35:01
da sempre le valutazioni tra tar e corte dei conti sono state differenti. la corte dei conti privilegia i titoli e il voto di laurea  e pochissimo il lavoro prestato, mentre il tar da maggior peso al lavoro prestato , nella qualifica e gli anni di servizio  e poco valutati i titoli. di con seguenza un funzionario con 10 anni di servizio al tar è valutato positivamente , mentre alla corte dei conti se ha un voto di laurea sotto il 100 non viene ammesso. parlo per esperienza personale . sono stata sempre ammessa al tar da quando avevo 9 anni di servizio nella p.a. e con voto di laurea inferiore a 100. mentre alla cote dei conti non sono stata mai ammessa ed arrivo a 20 punti

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