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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: lupin 31/05/2014 19:29:44
Quella sui due partecipanti è Ad. Pl. 11/2008 ma vado anch'io a memoria.
Che le questioni in rito debbano essere vagliate prima del merito è invece principio ribadito da Ad. Pl. 4/2011.

Da: aboliti i tars il professorone autoincensante31/05/2014 19:49:08
Insomma, volendo fare un bilancio:
1. Uso non accurato delle tecniche di tutela (parlare di risarcimento del danno in forma specifica per intendere il riesercizio del potere appare un po' disinvolto);
2. Omessa pronuncia sulla domanda di esclusione della seconda graduata;
3. Correlata al secondo punto, mancato rispetto dell'obbligo di trattazione prioritaria dei motivi di gravame potenzialmente idonei a definire in rito il giudizio, tramite sentenza di inammissibilità.
Effettivamente, la mancata trattazione della domanda di esclusione della seconda ha potenzialmente condotto ad uno spreco di attività amministrativa.
Con questo esito paradossale.
Che se l'amministrazione non confermasse l'aggiudicazione al primo, il secondo si vedrebbe recapitato il grazioso dono dell'aggiudicazione senza aver mosso un dito!
Grandi.

Da: EG 31/05/2014 23:27:14
Mi permetto di insistere nel dubbio già insinuato: forse dipende tutto da quale opinione si abbia sull'interesse strumentale. Sarà minoritaria e vi parrà forse vetusta, ma esiste ancora in tante sentenze la tesi che possa limitarsi alla riedizione della procedura. Per chi abbia questa opinione, la ns terza graduata aveva interesse al ricorso ed una pur minima chance da tutelare. Allora, forse, nella prova di concorso , sarebbe buona cosa scrutinare la questione prendendo in considerazione le tesi diverse x confutarle e introdurre quella cui si ritiene di aderire. Almeno, io così farei.

Da: aboliti i tars il professorone autoincensante31/05/2014 23:46:45
Ma di che interesse strumentale vuoi parlare?
L'interesse strumentale c'è se esiste possibilità di rinnovare la gara, in cui tutti partono da zero avendo uguali chance di aggiudicarsi l'appalto.
Qua a parte la seconda nessuna altra avrebbe possibilità di aggiudicarsi alcunché.
Quindi dove si troverebbe questo interesse strumentale?
Strumentale rispetto a cosa?
Rispetto all'aggiudicazione al secondo?

Da: aboliti i tars il professorone autoincensante31/05/2014 23:50:53
L'interesse strumentale c'è in caso di graduatoria di cui si chiede annullamento, per illegittima composizione della commissione.
Qua si può dire che la rinnovazione della gara può condurre a diverso risultato.
Ma ti rendi ben conto che il caso del TAR Marche nulla ha a che vedere, perché non si tratterebbe di rifare tutta la gara ma solo di stabilire se aggiudicare al primo o al secondo, RIMANENDO IMMUTATA LA GRADUATORIA.
Lo capisci che non esiste interesse strumentale?

Da: lupin 31/05/2014 23:51:57
Il punto è che la società ricorrente non ha dedotto una censura finalizzata a caducare l'intera procedura, anzi.
Ha prospettato la mancata esclusione della seconda e l'illegittima aggiudicazione della prima, sul presupposto della validità della procedura, così da conseguire l'affidamento della gara.
A mio avviso, quindi, l'interesse strumentale non c'entra.

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Da: aboliti i tars il professorone autoincensante31/05/2014 23:53:57
anche secondo me non c'entra un bel nulla.
l'interesse strumentale si paventa solo se nella rinnovazione vi è possibilità di aggiudicarsi, mentre nel caso di specie la graduatoria rimane intonsa e non si tratta di rifare l'intera gara, sicché la prova di resistenza agisce in pieno per conformare l'interesse ad agire

Da: EG 01/06/2014 00:52:55
Avete senz'altro ragione voi, e ribadisco che "deciderei" conformemente a quanto propugnate. Però a mio avviso semplificate la dinamica amministrativa. La gara non resta "intonsa". Rispetto alla prima graduata, la PA deve motivare la congruità, rispetto alla seconda, quantomeno ex art 97 deve motivare sulla mancata escusione. In ogni caso, produrrà, nel rieditare il potere, atti che saranno impugnabili. Certo, la mia prospettiva è condizionata dal fatto che x ovvie ragioni lavorative mi immedesimo nella PA che dovrà "gestire" quella sentenza, e che - per le considerazioni già esposte - non potrà limitarsi, per risolvere il problema, ad atti meramenti confermativi.
Mi resta comunque la convinzione che semplifichiate troppo la problematica dell'interesse strumentale, la cui definizione passa attraverso una casistica un po' più ampia di quella proposta da "aboliamo i tars". Eppoi, non capisco perché pensiate che si possa decidere sull'interesse ad agire senza che nulla c'entri l'interesse strumentale.  Si discute su quando debba essere ravvisato, ma in ciò sta la decisione sulla ricorrenza o meno dell'interesse al ricorso. Se scindete in due l'argomento, le pur dotte - e, ripeto, condivisibili- vs conclusioni restano "appese" ad una petitio principii. Cioè, tutti d'accordo che il ricorrente debba poter trarre un'utilità dall'accoglimento del ricorso: ma la giurisprudenza è davvero assai variegata nel definire in che possa consistere tale utilità. Due i punti fermi: il processo amm non è di tipo oggettivo - non basta quindi mirare meramente al ripristino della legalità violata -, ma la tutela deve essere "comunitariamente" effettiva . Dichiarare la carenza dell' interesse - strumentale - al ricorso è in questa prospettiva una cosa assai seria, che merita riflessioni e  argomentazioni che considerino il fronteggiarsi delle diverse tesi in argomento. Poi è giusto propugnare la tesi che si condivide - e che con voi condivido -, ma consapevoli delle problematiche sottese.
Comunque, grazie a Uolter x la discussione che ha innescato!   

Da: lupin01/06/2014 01:09:38
Senza nulla togliere ad Uolter, che ha segnalato la sentenza sotto il profilo dell'obbligo della motivazione sulla congruità dell'offerta anomala, la tematica sulla debolezza processuale della pronuncia l'ho introdotta io.
A parte ciò, non credo proprio che la stazione appaltante, nel riesercitare il potere, debba motivare sula mancata esclusione della seconda, perché sul punto la sentenza tace, quindi non sorge alcun vincolo.
Da ultimo il tuo concetto di interesse strumentale mi sembra troppo lato ed indeterminato.
Ad assecondarlo, in ogni causa sarebbe impossibile giungere ad una pronuncia in rito di inammissibilità per carenza di interesse ovvero di improcedibilità.

Da: Uolter...01/06/2014 07:49:20
chiedo scusa ad aboliti i tars per l'epiteto attribuitogli...

mi ritiro in buon ordine (salvo tornare con nick name non ricollegabile a questo.. qualcosa tipo "Ueltroni" :-)

Buona domenica a tutti, e non studiate troppo!

Da: aboliti i tars01/06/2014 12:13:35
Cara EG,
non per fare polemica, ma l'interesse strumentale è pur sempre una species del genus dell'interesse ad agire.
Si chiama interesse strumentale proprio perché la rinnovazione della gara può essere "strumento" per ottenere il bene della vita.
Differisce da una ipotesi normale nella quale l'interesse ad agire è più diretto: ipotesi classica è quella del secondo graduato che chiede l'esclusione della prima ed il subentro immediato nel contratto.
Nel caso di specie la graduatoria rimane intonsa, senza variazione delle tre posizioni, o al limite, se sarà depennato il primo per offerta anomala, senza variazione delle alttre.

E' dimostrato per tabulas che la rinnovazione degli atti, non essendo rinnovazione della gara, nessuna utilità può conferire al terzo.

Da: aboliti i tars01/06/2014 12:16:55
Ne è riprova dell'erroneità della sentenza e della testarda ed errata pervicace prospettiva da cui muovi che il processo ha condotto ad un esito del tutto paradossale:
alla fine della fiera si avvantaggia il secondo che si vede conferito in dono l'appalto, senza aver mosso un dito, su azione di terzi, il che dimostra che il giudice ha trasfigurato il giudizio in una giurisdizione di diritto oggettivo.
E' questo vuol dire solo una cosa: che si è data tutela a chi non aveva interesse, di nessun tipo nè diretto né strumentale.

E' inutile che spendi tante parole per dimostrare l'indimostrabile cara EG.
La smentita alle tue teorie sta proprio nel risultato finale di questo giudizio.
Vince proprio il secondo: hanno tutelato l'interesse strumentale del secondo, per un errore chiaramente del giudice che non ha esaminato la domanda di esclusione della seconda.

Da: aboliti i tars01/06/2014 12:23:54
E mi pare debole sostenere, sul piano scientifico, che tanta giurisprudenza offre una dimensione più panciuta dell'interesse strumentale.
Perché in vita mia non ho mai visto una nozione tanto nebulosa di interesse strumentale come quella che dai tu (meraglio che non dai, a parte ripetere all'infinito che certa giurisprudenza dà certa interpretazione, senza chiarire né l'una né l'altra).
Seguendo questa prospettiva, come ben rilevava arsenio, anche il terzo che neppure aveva partecipato alla gara più impugnare l'appalto, a tutela dell'interesse strumentale.
Non c'è limite alla nebulosa dell'interesse strumentale, che esiste certamente - come dimostra certa giurisprudenza-  ma in ipotesi ben circoscritte come quelle me prima esemplificate (annullamento del concorso, a cagione dell'annullamento della nomina del commissario: anche se la graduatoria è stata impugnata dall'ultimo graduato, questi ha il buon diritto di far valere l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara).

Da: lupin01/06/2014 12:27:46
Mi compiaccio che tu sia giunto alle mie stesse conclusioni in merito alla incomprensibilità di questa pronuncia.
Dopo un tuo primo intervento, in cui avevi apostrofato con ironia le riflessioni sulla sentenza espresse dagli "annotatori", non appena hai esaminato la decisione sul versante delle criticità da me evidenziate, hai condiviso la posizione e arricchito di molto la discussione.
Anche EG, come sempre, e' stata utile alla "causa", sebbene non condivida le sue conclusioni.

Da: Scusami doc  01/06/2014 12:43:44
E come sempre si discute di aria fritta ...no, professorino/one?!

Da: Ispettore del lavoro 01/06/2014 12:47:34
Cone fare a studiare senza sapere quando e se esce il bando?????

Da: Ispettore del lavoro 01/06/2014 12:47:59
Cone fare a studiare senza sapere quando e se esce il bando?????

Da: aboliti i tars01/06/2014 13:39:49
Scusami doc
saremmo davvero interessati a sapere un po' più di te.
Perché finora sappiamo ben poco.
Bhé sì, ogni tanto ti fai viva per dire quanto sono noiose le dissertazioni altrui,  con l'arma del giudizio sintetico apodittico e perciò immotivato ("aria fritta").
Ma questo ci dice solo che sei una molestatrice di seconda fascia.
Anche io amo provocare.
Ma lo faccio infiocchettando i giudizi caustici con argomentazioni.
Tu lasci sul forum il nulla.
Non vorremmo che questo (i nulla) fosse anche la cifra della tua intera esistenza.

Da: aboliti i tars01/06/2014 13:45:00
Senti Uolter,
io non me la sono presa per l'epiteto che ho trovato bellissimo.
è che le cose giuridiche sono in genere noiosissime, sicché se non sono animate da un po' di passione, anche al limite dell'offesa personale diffamatoria, io non mi diverto.

Da: aboliti i tars01/06/2014 13:48:21
Un molestatore di terza fascia è vigile urbano che stranamente negli ultimi giorni non si è fatto vivo per lamentare quanto è grama la sua vita tutta dedita ad elevare contravvenzioni!

Da: EG 01/06/2014 20:07:22
Carissimi, non devo essere stata chiara, ma ho ripetuto x ben tre volte di essere d'accordo con voi!
Ho  reagito ad un modo assertivo di stroncare la sentenza, appiattendo la problematica: ne è uscita una bella discussione.
Ho un problema su cui mi interesserebbe la vs opinione: il tema sono gli accordi ex art. 11 e la loro modificabilità unilaterale. Posso parlarvene? Vi interessa l'argomento? 

Da: Uolter...01/06/2014 20:13:54
senti aboliti i cosi...

la prossima volta un bel vaffantar non te lo leva nessuno...

Da: Er per EG01/06/2014 20:15:55
Si interessa l'argomento.
Comincia.

Da: Scusami doc  01/06/2014 21:02:29
Diamo pure i numeri fino ad arrivare al nulla... Può servire a consolarci, chissà!

Da: aboliti i tars01/06/2014 21:16:07
E' ricomparsa.
Ha scritto la sua solita frasetta non-sense.
Magari è timida.
Però a pensarci bene in un forum di giuristi occorre anche il personaggio estemporaneo.
E' un arricchimento per la comunità.
E' come il parente strano.
L'amico sbalestrato.
Il vecchio cugino fuori di testa.
Insomma l'eccentrico della comunità.
Amen.
L'abbiamo capito.

Da: Scusami doc  01/06/2014 21:23:53
Vedo che stai particolarmente attento a ciò che scrivo (replichi nell'arco di pochi minuti).  ;-)

Da: EG01/06/2014 21:47:53
Un'ultimissima cosa sull'interesse strumentale (giusto per non farci mancare nulla!).
La Corte di Giustizia , con sentenza del 4 luglio 2013 , è giunta ad un risultato diverso rispetto a quello dell'Ad. Plen n. 4 del 2011, riportando di fatto all'orientamento espresso dalla precedente Ad. Plen n. 11 del 2008.

articolo  MOLTO critico di Roberto Caponigro "Le azioni reciprocamente "escludenti" tra giurisprudenza europea e nazionale"
di Roberto Caponigro

Da: Aboliti i tars01/06/2014 21:48:52
L ha presa bene.  Ottimo

Da: Aboliti i tars01/06/2014 21:51:07
Allora aggiungi ad.  Pl.  2014 che riduce corte giustizia sempre su gare a due.  Non sei aggiornata all ultimo mese eg.
E grave

Da: EG01/06/2014 21:51:14
Ho espresso un parere che non è  stato gradito dai ns dirigenti ai LLPP e all'Urbanistica.
Un vecchissimo Piano attuativo industriale, ancora non completato, è stato oggetto di diverse varianti, che sempre hanno visto intervenire l'accordo degli operatori privati. Alcune proprietà sono state concentrate ed ora ci sono soltanto due operatori per tutto il PA, tra di loro concorrenti.
Uno ha chiesto di variare il Piano modificando le aree da cedere e prevedendo talune monetizzazioni. L' altro oppone che ne deriverebbe un peggioramento della fruibilità delle aree previste in cessione a favore dell'intero PA: la variante sarebbe a suo danno. Gli uffici supererebbero l'antagonismo tra i due operatori assumendo la proposta del primo come variante d'ufficio.
Vige in urbanistica il principio che lo jus poenitendi è sempre esercitabile dalla PA, che può cambiare  le destinazioni funzionali anche in presenza di PA in corso: ovly, con le dovute tutele agli affidamenti ingenerati.
Vige però anche il principio che le convenzioni urbanistiche sono inquadrabili come accordi ex art. 11 L. 241, e a me pare superata - a meno che mi sfugga qualcosa di nuovo -  la divergenza originaria sull'inquadrabilità degli accordi ex art. 11 come atti negoziali.
Ne consegue che, a mio avviso, dopo la stipulazione della convenzione la PA non può unilateralmente   modificarne le clausole, nella fattispecie con una modifica d'ufficio del PA.
Mi rafforza in tale opinione CdS n. 351/2013.

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