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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: quattrocodici 25/03/2014 21:03:31
Sul  fallimento delle società partecipate, si segnala Cassazione civile, sez. I, sent. 27 settembre 2013, n. 22209.

Da: EG  x quattrocodici25/03/2014 21:25:58
...e sono anche andata a cercarla!  Peggio: l'ho letta dall'inizio alla fine senza riconoscerla! E intanto mi dicevo: "ma guarda che sintonia la Cassazione, che strano..... quasi parola per parola...."
Questa sera sarà meglio andare a dormire presto, ché mi sa che tanto lo studio non rende!

Grazie, comunque!!!

PS: per me l'argomento di studio per i prossimi giorni saranno le Autorità indipendenti (sempre per il tema: geometrie variabili, giurisdizione, legittimazione etc). Per caso, qualcuno ha presente materiale recente reperibile su Internet? Mi sa che le  dispense correnti....corrono poco: meritano un aggiornamento!

Da: EG25/03/2014 21:39:33
Ad es: LE SEZIONI UNITE SUI LIMITI DEL SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SULLA DISCREZIONALITÀ TECNICA DELL'AGCM
Cassazione Civile Sez. Unite 20 gennaio 2014, n. 1103

Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare della legittimità di tale provvedimento; ma quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità - come nel caso della definizione di mercato rilevante nell'accertamento di intese restrittive della concorrenza - detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Autorità Garante ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini.




Da: ? EG ?25/03/2014 22:39:30
Brava EG, sei attenta e puntuale. Buon divertimento con le Autorità. Ricordo sommariamente, mi pare, che sono di derivazione anglosassone e che nei regimi di common law il diritto amministrativo non esiste (o quasi). Forse per questo qui, dove ce ne sono tante, funzionano meno bene. Una sommaria indagine sui CV dei componenti spiega il resto almeno in parte (si trova di tutto, giornalisti, medici, consiglieri ex capi di gabinetto che quelli non mancano, ecc).

In quella SS UU che citi c'è qualcosa che non persuade.

Abbiamo un sindacato di legittimità che comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato; e fin qui va bene posto che il travisamento del fatto e l'errore di fatto e sul fatto comportano vizi di legittimità. Questo sindacato, inoltre, si estende ai profili tecnici il cui esame sia necessario per giudicare della legittimità del provvedimento; e va ancora bene, posto che nel sindacato di cui si tratta è coinvolta ormai pacificamente la discrezionalità tecnica. Si afferma tuttavia che qualora quella discrezionalità riguardi questioni opinabili, cioè nel caso la definizione di "mercato rilevante" (altro sarebbe ad esempio il rilevo della tossicità per concentrazione di una sostanza secondo parametri accettati e normati), vale a dire ambiti definiti da criteri empirici, elastici, contingenti e fattuali, non misurabili insomma con sufficiente grado di certezza né parametrati in norma predeterminata, nel caso dunque di questioni opinabili (fatta salvo come sempre l'esame della motivazione), il sindacato è limitato ad accertare che il provvedimento non abbia esorbitato da quei margini di opinabilità, perché il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Autorità Garante ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini.

Cioè stiamo dicendo che si versa in una situazione in cui abbiamo margini di fattispecie elastici e non meglio definibili; che il giudice li può e deve sindacare, nel caso in termini di mercato rilevante; che comunque non si può sostituire all'autorità.

Però il proprium è (proprio) la definizione di mercato rilevante, per cui se il giudice rileva una illegittimità ed annulla, necessariamente sostituisce il proprio apprezzamento che riguarda appunto l'ampiezza di quegli stessi margini definiti esplicitamente di "opinabilità".  La sostanza è che se annullo sostituisco la mia opinabilità alla tua opinabilità.
C'è qualcosa che non torna nella coerenza interna di questa SS UU.

Da: EG26/03/2014 10:53:27
Anche secondo me: per questo mi ha colpito! Il tema è l'intensità del sindacato del GA in presenza di quelli che si definiscono "concetti giuridici indeterminati).
Riporto ciò che aveva detto a tale riguardo il  Consiglio di Stato, e che - come dicevo sopra - devo però verificare se non sia stato poi superato:
- Orientamento iniziale   restrittivo (CdS  n. 5156/2002):  su concetti giuridici indeterminati, il sindacato del GA  è "debole", sussistendo una riserva di amministrazione in ordine al merito (La Cass. SSUU sembra aver sposato questa tesi, che per i GA è però "vecchiotta);
- Orientamento più "generoso" (CdS n. 6469/2007): per assicurare effettività della tutela, il GA deve poter svolgere un controllo intrinseco, "tendente ad un modello comune a livello comunitario". Scopo  è "non di esercitare un potere in tema di antitrust,  ma di verificare, senza alcuna limitazione,  se  il potere " sia stato correttamente esercitato. Quindi >
CdS n. 926/2004 e n. 515/2007: Il GA può sindacare senza alcun limite   tutte le valutazioni tecniche  anche riferite all'individuazione del "mercato rilevante"  o relative ad altri "concetti giuridici indeterminati". Il sindacato si estende "sino al controllo delle analisi (economica o di altro tipo) compiuta dall'Autorità, potendo sia  rivalutare  le scelte tecniche compite da questa, sia  applicare la corretta interpretazione  dei concetti giuridici indeterminati alla fattispecie concreta"

Da: EG26/03/2014 13:29:03
Carina:
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 27 settembre 2011 - Ricorso n. 43509/08

NB: si parlava di sindacato del GA sulle sanzioni comminate dalle Autorità, e ora c'è l'art. art. 134 lett. c CPA che estende il controllo al merito. La parte che ho trovato più  interessante - e dove si parla anche dei "concetti giuridici indeterminati" è la OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE PINTO DE ALBUQUERQUE su interpretazioni "deboli" e "forti".
Tra il resto: "Se vi è un settore in cui l'assoluta discrezionalità del potere amministrativo non può essere ammessa in uno stato di diritto, è quello delle sanzioni amministrative. Lo stato di diritto, che si basa sul primato delle libertà individuali, è per sua natura incompatibile con la libera discrezionalità in materia di sanzioni amministrative. L'interpretazione «debole» dei poteri dei giudici amministrativi in questo settore può essere intesa solo come un residuo dello Stato di polizia intrinsecamente in contrasto con le libertà individuali."

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Da: EG26/03/2014 13:45:53
...comunque, immagino che questa sentenza della CEDU sia la cerniera che mi mancava tra quella giurisprudenza del CdS e l'odierna sentenza Cass SSUU...

Da: ? EG ?26/03/2014 15:37:35
Quella di cui parli è una questione di fondo. Che rivela anche le difficoltà nel coordinare, nell'ambito dell'ordinamento comunitario o sotto i suoi effetti, esperienze ordinamentali eterogenee e spesso poco conciliabili.

Il nostro ordinamento tradizionalmente mostra sfavore per il sindacato esteso del giudice; pure per quel che riguarda, ad esempio, il merito delle scelte negoziali dei privati qualora sia necessario dare corso ed applicazione a principi in tema di abuso del diritto e simili. Figurarsi per quel che riguarda l'attività della PA, che si vorrebbe parametrata, contingentata, irreggimentata in un sistema-ordinamento che dovrebbe evitare (si vorrebbe evitasse) la deriva discrezionalità-merito-arbitrio.

In sostanza si verrebbe a realizzare una prevalenza del legislativo sul giudiziario e sull'amministrativo/esecutivo, ragione anche per la quale l'ambito legislativo tende a dilatarsi. In questo modo si eviterebbe (si vorrebbe evitare) l'arbitrio della PA e del giudice, entrambi, nelle intenzioni, vincolati e vincolabili alla mera applicazione di norme. (Peraltro, l'inconveniente o uno degli inconvenienti di un simile impianto, è l'immanente arbitrio legislativo, che va ad occupare aree riservate o riservabili all'amministrazione e produce quello che, attraverso la giurisprudenza della Corte costituzionale, si definisce eccesso di potere legislativo per irragionevolezza ed incoerenza rispetto ai parametri costituzionali).

Ma chiunque la applichi la norma, giudice o PA, margini più o meno estesi di apprezzamento sono inevitabili per l'impossibilità di "fotografare" ogni fattispecie e di cristallizzarla in un precetto. Ed in particolare quando dalle sedi comunitarie arrivano istanze di recepimento di principi, concetti, criteri che nei territori in cui originano sono vissuti con maggiore disinvoltura; e che, forse altrove, vengono comunque recepiti con maggiore efficienza e capacità di adattamento.

Nei paesi anglosassoni non è un dramma se un giudice si avventura in territori che noi definiremmo di equità anche spinta (o cerebrina). Da noi si, perché nessuno si fida di nessuno: il legislatore non del giudice e la PA in genere va per conto suo; non di rado impegnata come apparato a trovare un sistema per aggirare quelle norme che la vorrebbero collocare e confinare entro confini predeterminati (pure perché i soldi che impiega anche per il suo funzionamento sono pubblici).

Quindi e per ritornare al discorso, le Autorità innestate nel nostro sistema sono già per loro conto un istituto spurio, visto che nei sistemi anglosassoni dai quali derivano sono grosso modo decisori di ultima istanza senza particolari drammi o intralci. Da queste parti, sono PP AA come le altre, seppure diversificate per funzione (di regolazione e controllo), con la conseguenza che da un lato applicano o devono necessariamente applicare quei criteri "elastici", che mal si prestano a essere cristallizzati in una norma; d'altro canto, qualsiasi cosa facciano sono sottoposte ad una giurisdizione di legittimità che, però, a sua volta si arresta o dovrebbe arrestarsi di fronte al merito; sicché si ripropone paro paro il solito incaglio del rapporto tra legittimità e merito e non se ne esce; oppure se ne esce come ne sono uscite le SS UU esprimendo un cosiddetto principio di diritto, che formalmente è del tutto ovvio. Ma poco aggiunge al noto e non risolve. Appunto. (Poi di contorno e varia provenienza sindacato debole, forte, intrinseco, estrinseco ecc.).

Del resto, a leggerle o a leggerne alcune, le sentenze della Corte Europea o della CGE rimandano in genere una sensazione di minore pesantezza del loro impianto rispetto a quelle nazionali (tanto di CdS che di Cass.); un aver più di mira la funzione che la struttura, più che altro la soluzione del conflitto e del caso. Sarà un'impressione.

Una via d'uscita bisogna comunque trovarla. Buon proseguimento :-)

Da: EG27/03/2014 11:47:03
...è finalmente visibile! - la sentenza  TAR Milano n. 743/2014: in modo mooooolto secco, il TAR ha integralmente accolto  le  tesi del Comune:

- la ricorrente  ha la stessa natura della controinteressata e incorre nelle stesse  (eventuali) preclusioni: v. l' inciso "quindi anche alla ricorrente";

- il recupero e il trattamento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi è un servizio pubblico locale (e non un servizio  strumentale; la ricorrente aveva anche dedotto che la strumentalità derivava dall'essere stato il servizio scorporato dalla gestione integrata dei rifiuti);

- "anche i soggetti in house possono certamente partecipare alle gare, come del resto possono partecipare in qualità di imprednitori gli stessi enti pubblici";

- merita  il punto3.2: in sintesi, la ricorrente  aveva sostenuto che la previsione nell'oggetto sociale di attività commerciali comporta che lo stesso non sia esclusivo. L'argomento mi risulta non  essere stato mai previamente trattato da giudice nazionale.

L'ultimo capo della sentenza (3.4) appare sibillino ma è minaccioso.... perché avevo prodotto in giudizio provvedimenti che l' AVCP aveva assunto nei confronti della ricorrente per operazioni di accorpamento/scorporo effettuati senza le comunicazioni cui era tenuta in quanto avente in corso affidamenti diretti dagli enti fondatori. Sotto specie di suggerimento sulla giurisdizione, il Giudice avvisa  che qualcuno potrebbe anche rivolgersi al diritto comunitario per far la ricorrente decadere dagli affidamenti in corso.....

Da: concorso DATE27/03/2014 18:38:42
novità sul bando???

mi han detto che è la Presidenza del Consiglio che si occupa dell'autorizzazione a bandire e che il Consiglio di giust. amm.va è  solo in attesa....
Ho provato a chiamare alla Presidenza del consiglio ma non riesco a interloquire....

qualcuno ha la mail dove inviare richiesta informativa

Da: ssuu27/03/2014 22:49:58
Nulla è particolarmente opinabile, solo irragionevole o meno, secondo il comune buon senso, ma occorre vedere quale è la definizione di mercato rilevante più utile allo scopo.. e bisogna capire lo scopo...

Da: x tutti28/03/2014 12:22:57
il bando referendario tar sarà pubblicato verosimilmente sulla G.U. del 4 aprile prossimo. fonte: cds.

Da: EG28/03/2014 12:28:14
TAR Milano, nr. 779/14: sul ricorso proposto da associazioni di consumatori contro la deliberà dell' Autorità  sulle tariffe idriche:

"appare assodato che, anche dopo il più volte citato referendum abrogativo, il servizio idrico integrato deve essere qualificato come servizio di interesse economico (secondo la definizione di cui alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 325/2000), caratterizzato, quanto ai profili tariffari, dalla necessità della copertura integrale dei costi."

Da: EG a x tutti28/03/2014 12:36:54
A tutt' oggi, nulla risulta che abbia  decretato la Presidenza del Consiglio dei Ministri (fonte: il sito governo.it, che è peraltro sempre aggiornatissimo nel riportare i provvedimenti adottati).
Vedo che stamani è stato convocato un  Consiglio  per lunedì 31, ma l'ordine del giorno non  è  ancora on line.

Da: CONTENTAMALMIRTILLA28/03/2014 21:35:19
Ciao a tutti, sono al TAR da poco, se vi va vi do qualche consiglio...ah! dimenticavo...sono stata assunta come funzionario di cancelleria...!!!

Da: quattrocodici 28/03/2014 21:40:09
Con la Plenaria 9/2014, Il Consiglio di Stato ha restituito gli atti alla VI sezione per ogni  ulteriore statuizione (rispetto ai principi enunciati dal Supremo Consesso) in rito, nel merito e sulle spese del giudizio.
Qualcuno potrebbe dirmi se la VI si è pronunciata?
Grazie.

Da: plant29/03/2014 07:26:33

Da: per Leo29/03/2014 14:54:15
è prossimo il bando? grazie.

Da: Scusami doc  30/03/2014 01:59:41
Notte, plant 😴😴

Da: sigh30/03/2014 22:57:10
x contentamalmirtilla
notizie di quando uscirà il bando?

Da: Ispettore del lavoro 31/03/2014 06:56:58
Speriamo esca dopo estate. Non so ancora se sono dentro per la storia dei 25 punti. Sapete che punteggio viene attribuito per attività di docenza e per idoneità a concorsi pubblici da d?

Da: EG31/03/2014 11:20:18
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 94 del 28 marzo 2014 sono state pubblicate:
- la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

Da: per EG da EF31/03/2014 18:06:30
Ho visto che ti stai occupando di servizi pubblici ed enti pubblici societari.
Ho cominciato a studiarli più a fondo anche io, pensavo di sapere molto ed invece ho scoperto di saperne davvero poco.
Quando al mondo dei servizi pubblici locali ciò che sta scritto è solo archeologia: oramai è stato tutto polverizzato dalla corte costituzionale.
Manca il diritto positivo e forse è anche una fortuna.
Con riferimento agli enti societari, manca una disciplina organica.
Però ho cercato di ricomporre il quadro, in assenza di ricostruzioni recenti (forse di recente solo il dott. Urbano dottorando di ricerca, v. amministrazioni in cammino).

Io ho articolato il mio ragionamento per singoli profili di disciplina:

1. Potere di organizzazione e rapporti di lavoro: qui nulla cambia rispetto alle società private. Il problema si pone solo per il reclutamento, ove occorre prendere in considerazione gli art. 18 d.l. 112/2008 e l'art. 3-bis, d.l. 138/2011.
Attenzione perché le procedure concorsuali per l'accesso sono comunque selezioni privatistiche;
2. Il tema della responsabilità erariale è complesso. Qui occorre far riferimento al diritto pretorio. Se si vuole partendo dalla giurisprudenza originaria che rilevando il carattere sostanziale di p.a. affermava la giurisdizione contabilee, per aarrivare al revirement del 2009, incentrato sulla autonoma soggetività della società rispetto all'ente controlllante, sino alle precisazioni del 2013 quanto alla partiolare situazione delle società in house;
3. Quanto all'applicazione dellla legge sul proedimento, questa deve essere contenuta alle sole società controllate in via totalitaria o maggioritaria, ma limitamente all'attività espressione di attività autoritativa ex art. 29 l. 241;
4 Quanto all'accesso, la disciplina si applica ache ai gestori di servizi ex art. 23 l. 241, entro i limiti tracciati dall'art. 22 e dall'adunanza plenaria 1999;
5. con rifeerimento all'evidenza pubblica, vi è completa equiparazione tra società in house ed amministrazione, mentre per le società in mano pubblica diverse può farsi riferimento alla figura dell'organismo di diritto pubblico ex art. 3, comma 26 del codice.
6. Per mera completezza si può far riferimneeto alla normativa ex d.lgs 33 e 39 2013, su trasparenza ed inconferibilità.

Da: per EG da EF31/03/2014 18:13:17
direi che all'infuori delle società in house, per le quali pare possibile, sia pure in via solo interpretativa approdare a certi risultati, negli altri casi occorre aver riguardo alle specifiche disposizioni di legge, onde verificare se la società sia o meno equiparata, per quello specifico ambito disciplinare, ad una p.a.
in assenza di una specifica normativa derogatoria, non mi pare possibile predicare sic et simpliciter l'esistenza di una disciplina speciale e dunque diversificata rispetto a quella contemplata dal codice per le società di capitali.

Da: EG x EF31/03/2014 19:08:20
Io ho cercato di aiutarmi nel ragionamento creandomi una serie di schemi:
- quello di riferimento, relativo alla definizione (per geometrie variabili comprese) e alla disciplina "standard" degli enti pubblici;
- uno per ciascuna delle tre categorie seguenti ( sempre organizzati per definizioni - necessariamente per "accumulo" di giurisprudenza ) con le deviazioni rispetto alla disciplina standard:
- organismi di diritto pubblico,
- imprenditori pubblici  e in particolare
- le in house

I confronti sono interessanti, sempre che non abbia preso cantonate nel lavoro di ricostruzione. Mi sembra corretto quanto dici rispetto ad una eventuale disciplina speciale , ma è pur vero che nel configurare le diverse figure di impresa pubblica è importante anche  il criterio dell'intensità dei controlli da parte del socio pubblico, più intenso: non vedo tanto deviazioni, quanto criteri aggiuntivi ai soli fini della qualificazione dell'ente di diritto privato come ente sostanzialmente pubblico.
Rispetto al tuo elenco, se  non mi sono sbagliata, vedo poi altri elementi di assimilazione: es in tema di acquisto di beni e servizi, appalti CONSIP, compensi amministratori e composizione del CdA, inclusione nel bilancio consolidato dell'Ente di riferimento. Se ti interessa, mi farebbe piacere scambiarci ii rispettivi appunti: è così facile sbagliarsi su questo tema!

Da: E.F31/03/2014 21:35:55
beni e servizi li includevo nel mio punto dell'evidenza pubblica.
è vero non ho preso in considerazione il computo delle società in house nel patto di stabilità e nei rendiconti regionali da trasmettere alla corte dei conti.
Guarda consiglio come punto di partenza,  e depurato dalle ampie divagazioni pure apprezzabii, lo scritto di Urbano di cui parlavo prima.
direi molto utile

Da: EG  x E.F.01/04/2014 01:00:14
Grazie!

Da: EG01/04/2014 02:23:19
...Poi c'è l'impostazione generale. Secondo me, un conto sono gli argomenti in cui capita di imbattersi e magari di approfondire a fini specifici ,  altro è padroneggiare metodo ( ? ...ove sia ravvisabile...), linguaggio, categorie, istituti e "giostrare" attraverso tutto ciò per scomporlo e ricomporlo al fine di svolgere il tema assegnato al concorso, qualunque esso sia sia.
E magari in modo aderente alla traccia, rispettando la proporzione tra il "premesse nozioni" e la risoluzione del problema assegnato: il che ho scoperto essermi difficilissimo.
Sto cercando - v. l'ora di composizione della presente - di ricavare spazi nella mia giornata per gli aspetti d'impostazione generale e "filosofica" e sto dedicando qs giorni al provvedimento (requisiti, elementi, classificazioni, etc).
...A volte mi annoia e mi sembra uno spreco dedicare tempo ad argomenti che, quando li leggo, evocano cose già conosciute e magari anche abbastanza sedimentate. Poi mi rendo conto che è altra cosa fagocitarli al punto da saperli esprimere con proprietà e saperli giostrare come mattoncini della Lego per la risposta ai temi assegnati: a qualunque tema assegnato.
Sono soltanto io ad avere  questi dubbi ed incertezze? A sentirmi sempre più socraticamente (quanto più studio , tanto più  mi rendo conto di non sapere) in difetto di preparazione al concorso? Ed anzi al ruolo cui ambisco? E vieppiù al livello di capacità che quotidianamente si aspetta l'Ente che mi paga lo stipendio e che mi affida le sue aspettative di prevenzione, e magari di risoluzione, del contenzioso generabile dall'azione amministrativa?
Un saluto a ContentamaiMirtilla e un augurio a Gelsomina: ai cui commiati  nessuno ha ancora dedicato un commento. Quando mi ritrovai a non sapere come mantenermi (persi assieme marito e lavoro, dato che quando decise di non essere atto alle responsabilità matrimoniali eravamo in studio assieme ed era lui ad avere la capacità di attrarre clientela), feci domanda per gli unici due concorsi all'epoca banditi - era già il '95-: Guardiapesca in Provincia e Capomessi al Comune di Como.  Il secondo fu espletato per primo e lo vinsi (ci sarebbe mancato altro, per demolire qualunque residuo di autostima...). Poi ci vollero un po' di anni - ma invero  molto ricchi e divertenti - e il passaggio attraverso tre Comuni e le funzioni più variegate  per ritrovarmi in grado  di coniugare tempi di  lavoro e di studio (i secondi funzionali ai primi: perché la gerarchia è doverosamente questa se percepisci uno stipendio pubblico ) in un ufficio legale comunale  e di pensare di poter ambire per lo meno almeno a presentarmi dignitosamente a qs concorso: al fianco di Mirtilla e Gelsomina, i sogni possono  essere differiti ,ma non abdicati.

Da: J T01/04/2014 14:27:05
E G, procedi bene, non preoccuparti, e le tue perplessità sono comuni a chiunque non soltanto studia, ma riflette su quello che fa. Il che pure presenta qualche inconveniente (riflettere; rispetto ad un procedere "di corsa e cantando", con fede qualunque sia e purché assegnata da altri - la fede).

L'unica cosa che si può suggerire è trova una strada, una via d'uscita. Sempre. Come già fai per la tua occupazione (principale).

:-)

Da: mary197501/04/2014 14:43:53
CIAO RAGAZZI, che bello avere compagni di avventura..............ma il bando quando uscirà? Chi di voi frequenta i corsi sa qualche news? Grazie e buona giornata.

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