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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: mattanzacena08/09/2016 11:18:08
INCARICATI credi di entrare a vita nella dirigenza con una provetta orale, sei penoso! non esponiamo i nostri nomi perché avendo voi affiancato e leccato il culo delle alte sfere per anni potreste avere qualche poteruccio. Il fegato si vedrebbe se ci incontrassimo de visu a discutere sul punto. Penso che vincerà questa farsa qualcuno di apparentemente normale, ma gli incaricati fedeli non dovranno temere, salvo l'effluvio di ricorsi perché è una prova concorsuale indecente, punto. Sette/otto mesi per le prove orali e un sacco di altri motivi per FARE RICORSO.

Da: colmar 08/09/2016 13:49:22
Torniamo al MEF !

Da: Maximilian68 08/09/2016 14:09:05
Ricorsi ne stanno piovendo a iosa già ora per le ridicole valutazioni dei titoli e, mi risulta, ne è arrivato uno 'pesante' in merito alla composizione della commissione...

Figuriamoci quando il concorso entrerà nel vivo...

Da: Il Patto Segni08/09/2016 14:39:45
In tale periodo, infatti, DIRPUBBLICA ha ottenuto due sentenze favorevoli della Corte Costituzionale, è stata ascoltata dal Governo durante l'elaborazione legislativa della vicedirigenza (avendone concepiti originariamente il vocabolo e l'idea per la prima volta nel 1985, durante una storica seduta della Segreteria Generale Dirstat-Finanze), è stata ascoltata dalla Camera dei Deputati in numerose audizioni, ha partecipato alle elezioni europee del giugno 2004 presentando, con la lista IL PATTO di Segni e Scognamiglio, tre candidature femminili per i collegi del Nord-Est e del Centro; ha concorso con propria lista autonoma, alle elezioni per le R.S.U. del 2004, 2007 e 2012, conseguendo seggi, distribuiti su tutto il territorio nazionale ed anche in comparti ove non è presente con i propri iscritti come Regioni, Province e Comuni.

Da: si parla09/09/2016 20:56:10
sempre e comunque di Drpubblica ma mai viene pubblicato il suo organico.

Da: il curioso09/09/2016 21:02:34
si potrebbe sapere , oltre Orpo, chi sono i sindacalisti di Dirpubblica che  da mesi partecipano a questo dibattito. Quando un sipario sta calando si intravedono gli attori. Non c'è niente di male, anzi, c'è chi tra il pubblico è pronto ad applaudirlo anche se non potesse mancare qualche fischio come si addice a qualsiasi spettacolo tatrale.

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Da: dirpubblica09/09/2016 21:05:58
La DIRPUBBBLICA, con Sede in Roma, via Giuseppe Bagnera 29, è la Federazione del Pubblico Impiego, presente nei Ministeri, nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle Agenzie Fiscali, nelle Università ed Enti di ricerca, negli Enti Pubblici non Economici con iscritti diffusi in tutte le Regioni italiane e nel 75% delle Province. Il governo del Sindacato è gestito da una Segreteria Generale composta da 10 componenti di varie Amministrazioni; il Segretario Generale (Giancarlo Barra) e i due Segretari Generali Aggiunti (Gaetano MAURO e Gianfranco MONETTI) fanno parte del medesimo organo deliberante. L'attuale Organizzazione Sindacale proviene dalla fusione fra l'omonima DIRPUBBLICA, (Federazione dei funzionari direttivi e dei dirigenti dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Agenzie Fiscali, delle Università ed Enti di ricerca e degli Enti Pubblici non Economici) e la DIRP, Federazione, fondatrice della CONFEDIR, già specifica espressione di (funzionari e dirigenti degli EPNE) . Le due consorelle, nel corso di Congressi paralleli svoltisi a Roma il 1° dicembre 2011, presso l'Hotel Mediterraneo, deliberarono la fusione, perfezionata il 14 dicembre 2011, con atto a repertorio 17.559 di Luigi Martirani, notaio in Roma.

La precedente DIRPUBBLICA, al momento della fusione stava celebrando il II Congresso Nazionale in forma federativa, ma il VI dalla sua fondazione (9 febbraio 1982), realizzatasi con atto costitutivo a repertorio 116.923 di Raffaello Capasso, notaio in Roma, con la denominazione di "Dirstat-Finanze", (Sindacato Unitario dei Funzionari direttivi e dei Dirigenti del Ministero delle Finanze), immediatamente aderente alla Federazione DIRSTAT, anch'essa fondatrice della Confederazione CONFEDIR.

Con tale denominazione il Sindacato celebrò i Congressi di Sorrento (1990), Rimini (1994), Siena (1997) e Assisi (2000). In quest'ultima circostanza, avendo deliberato di recedere dalla Federazione DIRSTAT, cambiò denominazione sociale in DIRPUBBLICA estendendo la propria base associativa a tutto il pubblico impiego. Nel 2005, il Congresso di Montesilvano (PE) deliberò la trasformazione della struttura del Sindacato da Organizzazione unitaria a Federazione; in tale occasione, quindi, si celebrò il primo Congresso nazionale della DIRPUBBLICA (ma il quinto dalla sua fondazione).

Dalla Dirstat-Finanze di ieri alla DIRPUBBLICA di oggi non c'è mai stata soluzione di continuità con il passato (il codice fiscale e la partita iva sono sempre gli stessi), né interruzione o affievolimento della propria attività.

In tale periodo, infatti, DIRPUBBLICA ha ottenuto due sentenze favorevoli della Corte Costituzionale, è stata ascoltata dal Governo durante l'elaborazione legislativa della vicedirigenza (avendone concepiti originariamente il vocabolo e l'idea per la prima volta nel 1985, durante una storica seduta della Segreteria Generale Dirstat-Finanze), è stata ascoltata dalla Camera dei Deputati in numerose audizioni, ha partecipato alle elezioni europee del giugno 2004 presentando, con la lista IL PATTO di Segni e Scognamiglio, tre candidature femminili per i collegi del Nord-Est e del Centro; ha concorso con propria lista autonoma, alle elezioni per le R.S.U. del 2004, 2007 e 2012, conseguendo seggi, distribuiti su tutto il territorio nazionale ed anche in comparti ove non è presente con i propri iscritti come Regioni, Province e Comuni.

Il Sindacato, durante tutta la sua storia è stato protagonista nella tutela della legalità nelle pubbliche funzioni e nella salvaguardia della funzione e del ruolo del Personale pubblico. In tale veste ha conseguito numerosi successi di cui si elencano i più significativi per l'interesse generale dello Stato:

- la sentenza 17/06/1997, n. 649, della Sezione IV del Consiglio di Stato, con la quale è stato riconosciuto il diritto d'accesso anche per gli atti di diritto privato della Pubblica Amministrazione;

- l'articolo 8 del D.L. 437/96 (norma anticorruzione nel Ministero delle Finanze);

- l'ottenimento del 2° comma dell'articolo 71 della legge 300/1999 (previsione del regolamento sull'autonomia e l'indipendenza tecnica del Personale delle Agenzie fiscali);

- le sentenze nn. 1/1999 e 194/2002 della Corte Costituzionale con le quali sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le leggi che hanno previsto i corsi di riqualificazione;

- la sentenza della Sezione II del TAR Lazio n. 6884, depositata il 01/08/2011 che ha annullato l'articolo 24 del Regolamento dell'Agenzia delle Entrate con il quale era possibile conferire incarichi dirigenziali a Personale non dirigente dichiarando, nel contempo, la nullità di 767 incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti, cui ha fatto seguito la sentenza di conferma della Sezione IV del Consiglio di Stato, n. 5451 del 18/11/2013 e la conseguente Ordinanza, n. 5619 del 26/11/2013 di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per "rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, co. 24, d.l. 2 marzo 2012 n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012 n. 44" , la norma con la quale il Governo Monti tentò di sanare la questione nel corso del giudizio.

DIRPUBBLICA si è sempre opposta al processo esasperato di privatizzazione sostenendo la necessità di una controriforma dell'ordinamento pubblico e non ha mai accettato la trasformazione dell'amministrazione finanziaria nelle Agenzie Fiscali. Ha elaborato, per questi motivi, numerosi progetti come: - FISCO FEDERALE, quale antidoto alle Agenzie Fiscali; - CENTRI DI VERIFICA PREVENTIVI per avvicinare il cittadino al Fisco; - soluzioni alternative al monopolio SOGEI sull'informatica del Ministero delle Finanze (esposte durante una audizione di Dirstat-Finanze in Commissione Bicamerale sull'informatica presieduta dal Sen. Mantica); - NUOVA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (la cui terza edizione fu presentata, il 27 febbraio 2001, alle forze politiche in competizione elettorale, con il sottotitolo "Proposte per chi governerà l'Italia dal 2001 al 2006").

Parallelamente alla DIRPUBBLICA, nell'area specifica del "parastato", la consorella DIRP sviluppava il proprio percorso sindacale. Inizialmente, in modo del tutto spontaneo in INPS veniva costituita ANSUDI, in INAIL la sigla ANPDI, in INPDAP una associazione non formalizzata di dirigenti e direttivi. La causa scatenante era il vulnus allo status giuridico della allora "unica carriera direttiva" che veniva spezzata in due tronconi: la dirigenza e i "collaboratori". Ma lo spirito fondante che animava tutte queste associazioni era in primis la difesa del dettato costituzionale, il ruolo del pubblico impiegato, il futuro della Pubblica Amministrazione nell'Italia Repubblicana. La comunione di ideali e di "mission" (come si direbbe oggi) portò alla costituzione di una Federazione appunto la DIRP, che riuniva tutte le sigle del "parastato" e ne indirizzava l'operare; come fu l'ottenimento da parte della Corte Costituzionale del riconoscimento dell'errore legislativo della separazione della carriera dirigenziale in due entità autonome. Tuttavia solo con il 1° comma dell'articolo 15 della L. 09/03/1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) fu riconosciuto l'errore dando corpo al "ruolo ad esaurimento" nel "parastato", già esistente nello "Stato". Nel frattempo la funzione di DIRP, come quella di DIRPUBBLICA, non veniva certo meno, giacché le forze politiche e sindacali più opportuniste del panorama italiano continuavano sistematicamente ad attentare alla Carta costituzionale per tutelare i propri interessi anziché quelli della Nazione. Progressivamente, anche se lentamente, è stato evidente come fosse necessario compattare le Federazioni aventi radici comuni; in tal modo DIRP e DIRPUBBLICA hanno dato avvio, prima ad una collaborazione, poi (come detto) alla completa fusione concretizzatasi nel Congresso di Roma del dicembre del 2011.

Il 14 dicembre 2013, a Mogliano Veneto (TV) è stato celebrato il I Congresso Nazionale dopo la fusione con DIRP, ma il VII dalla fondazione del Sindacato.

Il 10 giugno 2014 presso la Sala Cristallo dell'Hotel Nazionale in Roma, Piazza di Montecitorio 13, ha organizzato il Convegno"Come cambiare la PA in otto mosse" seguito dalla Tavola Rotonda "P.A. - È necessaria la centunesima riforma?" cui hanno preso parte numerose personalità del mondo politico, sindacale e imprenditoriale oltre che (ovviamente) della P.A. -

Roma, 07/07/2014.

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Dirpubblica - Federazione del Pubblico Impiego
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Da: Orpo09/09/2016 23:21:10
Per correttezza, non ho aderito a dirpubblica anche se ci sto pensando

Da: ma10/09/2016 08:57:38
Cosa è dirpubblica? Chi la conosce? saranno quattro sfigati....

Da: gli sfigati10/09/2016 10:14:48
semmai sono quelli che lasciano calpestare i loro diritti dal "management" dell'agenzia delle entrate. e che assistono inermi al perpetuarsi dell'illegalità. tu per esempio sei probabilmente uno sfigato.

Da: jarod il camaleonte 10/09/2016 10:46:08
Saranno 4 sgigati ma sono stati gli unici a creare questo terremoto. .. gli altri neanche a difenderti in assemblea per il più comune attacco da parte di pseudo dirigenti.

Da: Ex reggente attuale pos 10/09/2016 12:51:42
Comunque siamo tornati in sella e tra poco ci stabilizzano con il 175. Ammainate la bandiera della pseudo legalità: avete perso, fatevene una ragione e godetevi la vita . Ce l di può fare snche a 1600 euro al mese

Da: colmar 10/09/2016 20:39:53
Se il 175 scorrera.'starà  ai vertici di AE spiegare perché  non è  avvenuto anche per i concorsi precedenti .

Da: colmar 10/09/2016 20:39:53
Se il 175 scorrera.'starà  ai vertici di AE spiegare perché  non è  avvenuto anche per i concorsi precedenti .

Da: x colmar10/09/2016 20:44:03
Te lo spiego io subito!!! Nei precedenti erano presenti tra gli idonei soggetti socialmente pericolosi!!!!!

Da: ma x sfigati10/09/2016 20:47:35
Purtroppo x te non sono tra gli sfigati, tu invece ti sei già qualificato.....

Da: colmar 11/09/2016 12:02:34
X x colmar
c'eri anche tu vero .?

Da: mattanzacena12/09/2016 10:41:29
Per ex reggente attuale pos andrà sicuramente come hai detto tu!!

Da: x colmar13/09/2016 16:54:55
Perché sono passati 20 anni. Nella migliore ipotesi se non sono all'altro mondo gli manca qualche mese alla pensione

Da: il tempo stringe13/09/2016 17:53:17
I mesi passano e le date che cambieranno volto alla nostra amata agenzia stanno per essere segnate....attendiamo, attendiamo

Da: legittimo13/09/2016 21:17:04
Sentenza n. 4183 del 14 luglio 2016 (ud 23 giugno 2016) - della Commiss. Trib. Regionale, Milano, Sez. VII - Pres. Alessandro Buccino - Rel. Alessandro Buccino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO
SETTIMA SEZIONE
riunita con l'intervento dei Signori:
BUCCINO ALESSANDRO - Presidente e Relatore
OCELLO MARIA - Giudice
LABRUNA SALVATORE - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2604/2016
depositato il 29/04/2016
- avverso la sentenza n. 8035/2015 Sez:35 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
proposto dagli apppellanti:
S.M.G.
VIA C. P. 16 20129 M.
difeso da:
MUSELLA RENATO
VIA VITTOR PISANI N. 9 20127 MILANO MI
difeso da:
MUSELLA RITA
VIA VITTOR PISANI N. 9 20100 MILANO MI
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-LAV.AUTON 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA-ALIQUOTE 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA-OP.NON IMP. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRAP 2009

OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 16/04/2015 la C.T.P. di Milano, sez. 35, si pronunciava sul ricorso n. 10074/14, proposto da S.M.G. avverso avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, accertava, per l'anno d'imposta 2009, ai sensi dell'art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973 un reddito netto di Euro 996.997,04. Detta sentenza, n.8035/35/15, depositata il 13/10/2015, con la quale la Commissione respingeva il ricorso condannando il ricorrente alle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 1.500, onorari compresi oltre accessori di legge, veniva appellata dal contribuente dott. S. con atto n. 2604 del 29/04/2016, con i seguenti motivi: 1. violazione e/o erronea e/o falsa applicazione e/o interpretazione da parte della CTP di Milano delle norme di cui all'art.42, comma I del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di carenza di potere e/o difetto di firma e/o procura del soggetto firmatario e/o per inesistenza e/o incompletezza della delega nonché per mancata allegazione della delega integrale all'atto impo-esattivo notificato al contribuente ed opposto; 2. nullità e/o illegittimità della sentenza emessa dalla CTP di Milano per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, 134 c.p.c., 118 comma I disp. att. c.p.c., III comma VI Cost. per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e carenza e/o contraddittorietà nella motivazione, per non aver, tra l'altro, tenuto conto dello sgravio effettuato per l'anno 2008 relativamente ai prelevamenti bancari; 3. violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di retroattività ex tunc delle Sentenze della Corte Costituzionale e necessità di procedere con la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento impugnato nella misura in cui imputi a reddito imponibile non dichiarato i prelevamenti bancari effettuati dall'appellante; 4. violazione e falsa applicazione e/o interpretazione delle norme sulla valenza probatoria degli accertamenti bancari; 5. violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione delle norme e dei principi che regolano il contraddittorio tra l'Agenzia delle Entrate ed il contribuente; 6. violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione delle norme e dei principi in materia di regime e valutazione delle prove; 7. violazione e falsa applicazione e/o interpretazione delle norme in materia di esenzione dal pagamento dell'IRAP; 8. illegittimità della mancata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità dell'accertamento fiscale tramite ispezione dei conti correnti bancari e profili di illegittimità costituzionale degli strumenti di indagine bancaria. Chiedeva, in via principale, la riforma della sentenza di primo grado e la nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento per i motivi esposti in narrativa. Nel merito, in via subordinata, il ridimensionamento del reddito accertato.
L'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale II di Milano - Ufficio Legale, nelle controdeduzioni depositate il 27/05/2016, replicava a tutti i motivi dell'appello indicando la relativa giurisprudenza; in particolare, sul motivo n.1, faceva presente che, alla luce della giurisprudenza della Cassazione, "...l'avviso è illegittimo solo qualora manchi la sottoscrizione del soggetto delegato, ipotesi che, nel caso di specie, non si è verificata, in quanto l'atto è stato sottoscritto da soggetto delegato dal Direttore Provinciale", precisando che "...non vi è alcuna disposizione normativa che imponga l'obbligo di allegazione della delega di firma agli avvisi di accertamento". Chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con la condanna della parte alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di primo e secondo grado di giudizio.
OSSERVA
che l'appello è fondato e la sentenza impugnata va riformata "in toto". Limitando la trattazione alle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, preliminarmente questo Collegio rileva che il Primo Giudice ha genericamente sostenuto che "Andando agli aspetti pregiudiziali, l'atto impugnato è legittimamente sottoscritto da chi ha la delega per farlo come da documentazione prodotta in atti", non affrontando in sostanza la questione, che nell'appello viene riproposta dettagliatamente al motivo n.1 e che, come si vedrà, risulta totalmente assorbente e decisiva ai fini della dichiarazione di illegittimità della pretesa fiscale dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dell'appellante dott. M.G.S.. Già l'avviso di accertamento, nel caso di specie, risulta sottoscritto dal capo area lavoratori autonomi G.C.R. (asseritamente funzionario direttivo), delegato impersonalmente "ratione officii" da P.P., Direttore Provinciale, (asseritamente dirigente delegante) la cui relativa qualifica di dirigente, compulsando la pagina trasparenza amministrativa del sito Agenzia Entrate, è stata accertata come illegittimamente attribuita ( "nemo trasferre potest quod non habet nec plus quam habet") per gli effetti di cui alla sentenza della corte Costituzionale n. 37 del 25.3.15, secondo cui "È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., l'art. 8, comma 24, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 26 aprile 2012, n. 44 in quanto consente alle Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio di coprire provvisoriamente posizioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l'affidamento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari privi della relativa qualifica, protraendo un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori in maniera indefinita nel tempo in conseguenza delle reiterate proroghe del termine previsto per l'espletamento del concorro per dirigenti";
Per effetto della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, il conferimento di incarichi dirigenziali pubblici per cooptazione (e non per concorso pubblico) è inapplicabile ad un ente pubblico non economico, titolare esclusivo e generale del potere impositivo statale nonché costituisce palese violazione del "diritto ad una buona amministrazione", di cui all'art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A tale sentenza costituzionale consegue la decadenza dall'incarico dirigenziale, con effetto retroattivo, di tutti coloro che sono stati nominati in base alle norme dichiarate incostituzionali nonché l'invalidità derivata di tutti gli atti impositivi sottoscritti da costoro (personalmente o su delega) per incompetenza assoluta in difetto di attribuzione (art. 21septies L. n. 241 del 1990: "è nullo il provvedimento amministrativo... che è viziato da difetto assoluto di attribuzione..."; trattasi di c.d. "inesistenza giuridica". Cass. sent. n. 12104/2003).
Nei casi di sopravvenuta usurpazione di pubbliche funzioni, sia dei dirigenti deleganti che di quelli delegati, si versa nell'ipotesi di straripamento di potere; in particolare, mentre per la rilevanza interna degli atti endoprocedimentali è sufficiente la sottoscrizione del dirigente/funzionario, addetto con un mero ordine di servizio, gli atti aventi rilevanza esterna devono essere emessi dalla Direzione provinciale e sottoscritti dal relativo legittimo dirigente o, per formale delega nominativa di questi, dal sottoposto Capo dell'Ufficio controllo - ovvero da altro dirigente e/o funzionario - che possieda legittimamente la qualifica dirigenziale o meramente direttiva, a seconda del livello (dirigenziale o direttivo) richiesto in funzione della rilevanza della sede. La nullità assoluta per straripamento di potere dell'atto consegue alla sottoscrizione da soggetto divenuto usurpatore di pubbliche funzioni per sopravvenuto retroattivo difetto assoluto di attribuzione.
Infatti solamente ai dirigenti pubblici spetta "l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" (art. 4 co. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sostanzialmente riproduttivo del previgente art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 29 del 1993) e "Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente principio di fissità e ad opera di specifiche disposizioni legislative. riserva assoluta di legge" (art 4, c.3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Secondo Cass. n.24492 del 2 dicembre 2015 "deve ritenersi, in base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3, che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono nulli tutte le volte che gli avvisi nei quali si concretizzano non risultino sottoscritti dal capo dell'ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva (addetto a detto ufficio) validamente delegato dal reggente di questo. " e Cass. n.25017 del 11 dicembre 2015: "Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purchè venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l'adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc.) il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato. "... "Nel diritto tributario, invece, ogni nullità discende o da una specifica indicazione della legge, che ha valutato la gravità della violazione, o dalla violazione di un qualche principio fondamentale dell'ordinamento. Dunque è normativamente escluso che la illegittimità sia irrilevante e quindi risulti "palese che il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere - diverso da quello in concreto adottato""... "Del resto, non appare indifferente che un atto complesso come l'accertamento tributario sia emesso da un funzionario privo della necessaria qualifica, e quindi - deve presumersi- della necessaria capacità tecnica. ".
Secondo Cassazione civile sez. trib. 14 giugno 2013 n. 14942: "l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiamato dall'art. 56 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che opera un generale rinvio all'art. 1 del ci t. D.P.R. n. 600 del 1973), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; in caso di contestazione, incombe all'Agenzia delle Entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell'amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell'onere della prova non può subire eccezioni. Pertanto, non è consentito al giudice tributario attivare d'ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l'impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell'altra";
Traendo spunto da tale principio, deve trarsi la conclusione che - a fronte del rilievo della nullità dell'atto per assenza di poteri in capo ai sottoscrittori dell'accertamento - gravasse sull'Agenzia la prova della sussistenza dei poteri contestati; tale prova non è stata fornita da parte dell'Agenzia.
In ogni caso, nel caso di specie, non può trovare applicazione l'art. 156 c.p.c.: "Rilevanza della nullità" (nonostante il rinvio dinamico di cui all'art. 1, c.2 D.Lgs. n. 546 del 1992) perché gli atti impositivi impugnati non sono atti processuali (Cass. 3040/2008), trattandosi di una derivata nullità assoluta ex art. 21 septies, L. n. 241 del 1990 (c.d. inesistenza giuridica), tale actio nullitatis può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio (Cass. sent. 12104/2003) nell'interesse della legge.
Infine, il giudice di seconde cure, che riforma in toto o in parte la sentenza impugnata, in difetto di una esplicita rinuncia della parte risultata poi vittoriosa (Cass. 13724/1999, 9859/1997 e 5720/1994) deve rivalutare d'ufficio il regolamento delle spese con riferimento all'intero giudizio (vds. Cass. sez. 6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 e sent. 4201/2002 e 15787/2000) nella misura in cui la fondatezza originaria del ricorso introduttivo avrebbe giustificato la pronuncia sulle spese per la soccombenza della parte pubblica; ciò perché, per l'effetto devolutivo dell'appello, la valutazione della soccombenza opera in base ad un criterio unitario e globale. Pertanto, questo Collegio riforma l'impugnata sentenza anche in punto di spese, condannando parte pubblica soccombente al pagamento delle spese per ambedue i gradi di giudizio, qui liquidate complessivamente - ex art. 15, c.2-ter, D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dalla novella del D.Lgs. n. 156 del 2015 - in base ai parametri disciplinati dal D.M. Min. Giustizia 10.09.2014, n. 55, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 ", come da dispositivo.

Letto l'art. 52, al comma 5, che puntualizza: "Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla dichiarata dalla sentenza TAR Lazio 6884/11: "radicale nullità" l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave", considerato che il giudice collegiale tributario (pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.) ha un obbligo giuridico diretto (ex art. 83 L. n. 1240 del 1923, art. 53 c.2 e 3 R.D. n. 1214 del 1934, artt. 20 e 21 t.u. 3/1957, art. 1 c.3 L. n. 20 del 1994) di trasmettere alla Procura della Corte dei conti un rapporto su eventuali responsabilità per danno erariale, nonché alla Procura della Repubblica (ex art. 331 c.p.p.) denuncia per eventuali rilievi penali e che responsabilità contabili e penali incombono direttamente anche sul giudice collegiale tributario che abbia omesso le doverose denunce (361 c.p.), manda alla segreteria di sezione per la trasmissione in copia del fascicolo di causa alle locali Procure della Repubblica, contabile e penale. Ciò per debito d'ufficio e per quanto di propria rispettiva ritenuta competenza.
Disattesa ogni altra istanza, deduzione o eccezione, considerate assorbite nella presente motivazione.

P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione 7^, definitivamente pronunciando,
accoglie
l'appello di parte privata,
riforma
in toto l'impugnata sentenza e, per l'effetto,
dichiara
illegittimo l'atto di accertamento impugnato.
Condanna
la parte pubblica, appellata soccombente, alle spese dei 2 gradi del giudizio, qui liquidate in Euro 6.000 per il primo grado e 7.000 per il secondo grado, pari complessivamente ad Euro 13.000 (per: esborsi sostenuti, diritti ed onorari) oltre il 15% di spese generali, iva e 4% c.p.a..
Manda alla segreteria di sezione per la trasmissione in copia del fascicolo di causa alle locali Procure della Repubblica, contabile e penale.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 giugno 2016.

13/9/2016 - 15:24
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P.I. 10209790152

ex incaricati incominciate a mettere mani alla tasca, il delegante chiamerà a rispondere anche voi delegati .....  DURA LEX SED LEX


Da: 19.08.2016 ore 19.02.40 13/09/2016 21:55:07
Ma ancora non sei andato in pensione?

Da: incaricato futuro vincitore14/09/2016 13:21:51
la soluzione è una:
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Fax: 02 21023666

Indirizzi E-mail: gabibbo@mediaset.it

fatemi vedere che sapete fare così mi fo due risate alle maldive

Da: Potrebbe andare peggio14/09/2016 14:02:53
Io chiederei consiglio alla raggi Che di incarichi se ne intende!

Da: Sentenza esplosiva e dirompente 14/09/2016 15:52:48
Il giudice ha incastrato tutti i possibili attori di questo teatrino dell illegalita e dell abuso

Da: Sentenza esplosiva e dirompente 14/09/2016 15:57:51
Ma l italia è  il paese di Pulcinella.....e niente accadrà  anche se aggirare il dettato di questa sentenza non sarà  facile......La finiranno con i delirii di onnipotenza?
A Milano sembra un nuovo Rinascimento......spese di ristrutturazione di facchinaggio a gogo'in un periodo in cui il  controllo della spesa è  la regola numero uno.Ma chi controlla e cosa controllano....forse il botox labiale

Da: 17514/09/2016 21:34:02
La sentenza qui sopra non è la prima: in Lombardia le commissioni tributarie fanno quanto di competenza in presenza di possibili reati e illeciti amministrativi. Quindi le Procure della Repubblica e le Procure presso la Corte dei Conti sanno tutto; ma semplicemente non fanno nulla.

Da: Questa sentenza 15/09/2016 07:58:44
Fa ridere
A me invece risulta che gli incaricati stanno vincendo tutte le cause di risarcimento danni
Una cosa sono le chiacchiere, altra cosa i 50.000 euro di danni
Qui sì c'è da chiedersi: chi paga?

Da: sconcertante 15/09/2016 19:51:20
La sentenza è devastante. ...hanno messo un D.P. non dirigente P.P. in attesa di rientrare in campo ad altro funzionario G.C.R. ora in brianza...ma chi paga?

Da: Colmar 15/09/2016 19:56:55
Le cifre del risarcimento per gli ex incaricati  ammontano  mediamente da una a tre mensilità stipendiati . Meglio non ricorrere .

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