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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: GUFI07/07/2016 16:44:30
Alcuni di voi  fingendosi paladini della legalità stanno in realtà appollaiati come viscidi gufi a sperare sulle disgrazie altrui. Non capisco a che pro. La procedura di selezione POS era aperta a tutti i funzionari dell'AE con 5 anni di servizio. Non capisco che senso ha sperare nel reclutamento per concorso, formula di selezione che toglierebbe posti agli interni. Siete solo dei GUFI masochisti

Da: Per gufi07/07/2016 16:50:54
A mio avviso il problema è uno...le procedure per la scelta delle pos devono essere re univoche. Fino ad ora abbiamo avuto diverse selezioni:
Con prove scritte e colloquio
Con colloquio e basta
Con sola valutazione dei curriculum
È troppo chiedere una procedura valida sempre?

Da: Inutile 07/07/2016 17:13:51
Siete voi che, prendendo una indennità grazie a procedure farlocche, avete paura della legalità.
Comunque se il tar Lazio prendesse anche solo uno dei punti espressi dal tar Piemonte, le pos, così come ora, sarebbero da revocare; il vostro problema è che il tar Piemonte ha ragione su tutta la linea

Da: GUFI07/07/2016 17:33:29
X x gufi
Hai ragione a mio avviso ci vorrebbe una procedura fatta di scritti oggettivi e di colloquio per ogni posizione pos, nulla da obiettare in tal senso.

X inutile
Non ti illudere perché a fare le procedure pulite non sono le leggi, le norme ed i cavilli bensì gli uomini. Il rispetto formale delle regole non porta a nulla se c'è poi una commissione che fa ciò che vuole. Ti assicuro che la mega procedura che si è conclusa a dicembre è stata pulita altrimenti non avrebbero incaricato semi sconosciuti.
Infine ritengo che tu stia sopravvalutando il tar Piemonte, il riconoscimento dell'esistenza di una nuova fascia non é di per se elemento pregidizievole per i pos. Anzi dirò di più probabilmente il dl 95 ha inconsapevolmente creato una nuova fascia alla quale si accede con selezione interna. Qual'e il problema? Non capisco dove sono i profili di incostituzionalità. Se le motivazioni della sentenza conterranno i medesimi passi logici, prevedo che tutta questa vicenda finirà con l'avvantaggiare i pos per una eventuale stabilizzazione.

Da: Inutile 07/07/2016 17:57:10
Il dl 95 parla solo di idonee procedure selettive.
Se si dovesse ritenere che le pos siano una nuova fascia, tale da comportare la novazione del rapporto di lavoro, l'unica procedura possibile è il concorso, che a determinate condizioni può essere solo per interni (per consolidata giurisprudenza).....comunque si vedrà....basta avere pazienza
Per quanto riguarda la prova pos col quizzone, io ho più di qualche dubbio sull'orale e sui criteri di valutazione...
Stendiamo un velo sulle prove solo colloquio...


Da: amateci 07/07/2016 18:25:35
Papino serve ...non intendo solo la figura paterna...
Si sa come certi soggetti all'interno sono riusciti a crescere accompagnati nel loro percorso formativo....è lì che avviene  la grande paraculata.....
C'è sempre qualcuno bravo è ovvio...ce ne sono moltissimi direi, e proprio perchè sanno di esserlo sono incazzatissimi ma non possono far altro che sfogarsi sul forum...
La preparazione.....a cosa servono lauree e master, dottorati, se un tizio co una laurea in sociologia, che sarà anche sveglio,  può, accompagnato dal papino di turno crescere sul piano professionale a scapito di altri .....è stata ed è questa la grandissima paraculata

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Da: per inutile07/07/2016 18:31:24
Scusami ma tu hai partecipato alla pos "col quizzone"?

Da: GUFI07/07/2016 18:34:03
la tua tesi altro non è che il ricorso di dirpubblica e mal si addice alla cautelare del Piemonte che citi spesso, dalla quale si evince una congruente compresenza di innovazione del rapporto e selezione interna. La norma che introduce nel dl 95 i pos parla di apposite procedure selettive che valorizzino il merito ed è rivolta ai funzionari di agenzie fiscali appartamenti alla terza area con almeno 5 anni di esperienza nella medesima area. Mi puoi citare tutta la giurisprudenza che vuoi  ma si tratta di un fatto specificatamente disciplinato dal legislatore. Il tar é chiamato da dover giudicare  sulla eventuale contrarietà degli atti dellAE alla disciplina vigente.
Per quanto riguarda i tuoi dubbi, a parte alimentare sospetti basati sul nulla, non dici molto. A scanso di equivoci ti ricordo che la cautelare del Piemonte mette in discussione un incarico conferito ben 4 mesi dopo la conclusione della procedura finalizzato alla sostituzione del vincitore della procedura che si era dimesso

Da: equitalia07/07/2016 18:37:10
PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BOCCIA, LUCIANO AGOSTINI, ALBANELLA, ALBINI, BRUNO, CAPONE, CARLONI, CARRA, CASATI, CASTRICONE, COLLETTI, COVELLO, MARCO DI STEFANO, FAUTTILLI, FUCCI, GINOBLE, GIULIETTI, GULLO, MANFREDI, MARCHI, MARZANO, MELILLA, META, PASTORELLI, PELUFFO, PRINA, ROMANINI, SGAMBATO, VALERIA VALENTE, VIGNALI

Disposizioni per la liquidazione della società Equitalia Spa e il trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate

Presentata il 20 giugno 2014


     

Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge, nel prevedere la liquidazione della società Equitalia Spa ristabilisce quella situazione di par condicio tra operatori della riscossione che, sebbene più volte annunciata, è rimasta, nei fatti, lettera morta.
      Nel corso degli anni, il legislatore ha finito con il consolidare la posizione di dominio del gruppo Equitalia al quale, con l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, della legge n. 31 del 2008, ha riservato un procedimento esecutivo (la procedura del ruolo) di gran lunga più snello rispetto a quello (l'ingiunzione) che gli altri operatori del settore sono invece costretti a utilizzare.
      Tuttavia, la possibilità, per i comuni, di continuare a gestire la riscossione delle entrate avvalendosi della società di Equitalia Spa, confligge con l'attuale sistema normativo.
      In primo luogo, con il decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, della legge n. 106 del 2011, il quale prevede la cessazione dell'agente della riscossione al 31 dicembre 2011, termine prorogato diverse volte, e da ultimo fissato, forse definitivamente, al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 610, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).
      In secondo luogo, con i princìpi e criteri direttivi della delega fiscale (numeri 1), 3) e 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 23 del 2014) in cui il legislatore ha espresso l'interesse ad estendere anche ad altri soggetti la procedura del ruolo e ad assicurare competitività, certezza e trasparenza nell'esternalizzazione del servizio di riscossione e ha previsto il rispetto della normativa europea nell'espletamento della procedura di affidamento. La presente proposta di legge, al fine di dare coerenza al sistema, elimina finalmente lo «strapotere» del concessionario pubblico.
      Nel dettaglio, a decorrere dal 1o dicembre 2014, è istituita la Direzione centrale riscossione dell'Agenzia dell'entrate, in cui confluiranno le attività, le competenze, le attribuzioni e le responsabilità della società Equitalia Spa e delle società partecipate.
      Gli enti territoriali potranno affidare direttamente alla Direzione centrale riscossione i carichi iscritti a ruolo.
      Il personale del gruppo Equitalia sarà trasferito, ex lege e senza soluzione di continuità, alla Direzione centrale riscossione e potrà essere distaccato, presso gli enti territoriali che ne facciano richiesta, con l'effetto di:

          1) evitare che il nuovo soggetto giuridico abbia ruoli in esubero;

          2) consentire ai comuni di gestire, in modo professionale, la riscossione delle entrate locali senza per questo doversi sobbarcare gli onerosi costi di un concorso ad hoc;

          3) utilizzare i lavoratori distaccati esclusivamente per lo svolgimento delle mansioni che sono loro proprie.

      Viene prorogata fino al 28 gennaio 2019 la durata del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici. Il fine è quello di porre a carico del Fondo, sia pure per un periodo massimo di sessanta mesi, il personale della società Equitalia Spa e delle società partecipate che, alla data del 31 dicembre 2013, risulterà in esubero. Tali lavoratori, cui la legge rende applicabile il regime pensionistico vigente prima della riforma Fornero, potranno in tal modo essere «garantiti» fino al raggiungimento dell'età pensionabile.
      Con riferimento ai fondi di solidarietà a sostegno del reddito, tra i quali figura il citato Fondo di solidarietà, va precisato che essi sono stati previsti per fronteggiare la ristrutturazione di enti pubblici e di aziende private erogatori di servizi di pubblica utilità, affinché i soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a «misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione». I fondi erogano, in via straordinaria, gli assegni straordinari per il sostegno del reddito, che sono prestazioni temporanee (hanno un inizio-decorrenza e una fine-scadenza) finalizzate alla pensione e che non sono a carico del sistema previdenziale obbligatorio.
      Attualmente, la prestazione a sostegno del reddito, ossia l'assegno straordinario, viene concessa dal fondo, su richiesta del datore di lavoro, fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, a favore dei lavoratori che maturino i requisiti nei seguenti settori:

          1) credito e credito cooperativo, entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

          2) esattoriale, entro un periodo massimo di 96 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;

          3) ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro un periodo massimo di 84 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

          4) società Poste italiane Spa, entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

      In pratica, l'erogazione rateale degli assegni straordinari per il sostegno del reddito si configura quale agevolazione all'esodo. Infatti, per consentire al lavoratore di maturare la contribuzione necessaria per il diritto a pensione, durante il periodo di fruizione dell'assegno, il datore di lavoro versa la contribuzione figurativa correlata fino alla maturazione dei requisiti di età e di contribuzione.
      Inoltre, i lavoratori destinatari di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà sono rientrati, sia pure con una riserva legata alla disponibilità finanziaria, nella categoria dei cosiddetti «salvati» o «esonerati» della riforma Fornero.
      Infatti, ai sensi dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, le norme in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della riforma pensionistica continuano ad applicarsi, nei limiti della disponibilità finanziaria, anche ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà.
      Secondo la normativa vigente, il citato Fondo di solidarietà dovrebbe aver cessato la sua attività lo scorso 29 gennaio.
      L'articolo 5 della presente proposta di legge, nel prevedere l'esistente Fondo fino al 28 gennaio 2019, potrà garantire economicamente coloro i quali, a partire dal 1o settembre 2014, saranno interessati dal processo di trasformazione della società Equitalia Spa e delle società partecipate, accelerando il ricambio generazionale all'interno della Direzione centrale riscossione.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dal 1o dicembre 2014 è istituita presso l'Agenzia delle entrate la Direzione centrale riscossione, con le funzioni di agente della riscossione per l'erario, per gli enti previdenziali e gli enti nazionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 602.
      2. Gli enti territoriali possono affidare direttamente alla Direzione centrale riscossione dell'Agenzia delle entrate i carichi iscritti a ruolo, sottoscrivendo in una apposita convenzione predisposta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, della medesima direzione.

Art. 2.

      1. A decorrere dal 1o dicembre 2014 le funzioni esercitate dalle società del gruppo Equitalia sono trasferite, con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale riscossione. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro la medesima data di cui al primo periodo, sono stabilite le modalità del trasferimento del personale senza soluzione di continuità e garantendo il riconoscimento della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo le disposizioni vigenti e gli atti amministrativi e contrattuali che fanno riferimento alle società del gruppo Equitalia, si intendono conseguentemente riferiti all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale della riscossione.
      2. Al fine di assicurare il necessario indirizzo e coordinamento delle nuove funzioni ad essa trasferite ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'Agenzia
delle entrate, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, conferisce l'incarico di direttore aggiunto della Direzione centrale riscossione. I direttori di divisione della società Equitalia Spa sono equiparati ai direttori aggiunti dell'Agenzia delle entrate. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 1 l'attività facente capo alle società del gruppo Equitalia continua a essere esercitata dalle competenti articolazioni delle stesse con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici a tal fine utilizzati.

Art. 3.

      1. Le società del gruppo Equitalia Spa sono poste in liquidazione dal 1o dicembre 2014 e la fase di liquidazione deve terminare entro il 31 dicembre 2015.
      2. Al termine della fase di liquidazione di cui al comma 1, l'eventuale capitale residuo di ciascuna società è versato sul capitolo 1200 dell'entrata dello Stato.
      3. Al fine di contenere i costi e di garantire continuità alla struttura, nella fase di liquidazione di cui al comma 1, l'amministratore delegato del gruppo Equitalia assume le funzioni di liquidatore delle società del gruppo medesimo, mantenendo la retribuzione già percepita, senza nuovi compensi per l'attività di liquidatore.

Art. 4.

      1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Sicilia, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le competenze e le attività della società Riscossione Sicilia Spa da attribuire all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale riscossione.
      2. Il decreto di cui al comma 1 prevede, altresì, il contingente di personale della società Riscossione Sicilia Spa da trasferire alla Direzione centrale riscossione dell'Agenzia delle entrate in base alle competenze e alle attività attribuite alla stessa Direzione ai sensi del medesimo decreto.

Art. 5.

      1. Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici, di seguito denominato «Fondo», disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2003, n. 375, scade il 28 gennaio 2019 ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11, del medesimo regolamento.
      2. Resta a carico del Fondo, per un periodo massimo di sessanta mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il personale delle società indicate all'articolo 2, comma 1, della medesima legge che, alla data del 30 novembre 2014, risulta in esubero ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2003, n. 375.
      3. Il personale di cui al comma 2 non può essere trasferito.
      4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2003, n. 375, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 6.

      1. Il personale trasferito alla Direzione centrale riscossione dell'Agenzia delle entrate può essere distaccato, previo consenso degli interessati, presso gli enti territoriali che ne facciano richiesta. In caso di distacco, gli enti beneficiari della prestazione devono sostenere tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi relativi al personale distaccato.
      2. Il periodo di distacco concesso ai sensi del comma 1 non può essere superiore a ventiquattro mesi, rinnovabile per una sola volta.

Art. 7.

      1. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate in riscossione alle società del Gruppo Equitalia dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2013, anche trasmesse da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle stesse società, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2013, entro il 31 dicembre 2016 e per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2016.
      2. Entro il 30 giugno 2015, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta norme finalizzate alla revisione del procedimento di discarico per inesigibilità previsto dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, da applicare anche ai fini dell'esame delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di regolamento. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 8.

      1. Le procedure di recupero coattivo continuano ad essere svolte secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
      2. Le spese sostenute per le azioni cautelari e conservative, nonché per ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, esperite ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non
comprese nella tabella di cui al decreto direttoriale del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, sono poste a carico:

          a) dell'ente creditore se il carico affidato in riscossione è annullato a seguito del provvedimento di sgravio o se è inesigibile;

          b) del debitore nei casi non previsti dalla lettera a).

Art. 9.

      1. I costi per il funzionamento della Direzione centrale riscossione dell'Agenzia delle entrate sono coperti:

          a) con il 4 per cento del riscosso a carico:

              1) dell'ente impositore se il pagamento avviene entro centoventi giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, dell'avviso esecutivo dell'Agenzia delle entrate o dell'avviso di addebito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

              2) del contribuente dopo il termine di cui al numero 1);

          b) con gli interessi di mora e di maggiore rateazione, maturati sulle partite iscritte a ruolo dell'Agenzia delle entrate;

          c) con le spese tabellari e a piè di lista, determinate ai sensi della normativa vigente;

          d) con i rimborsi relativi alla riscossione effettuata per conto degli enti territoriali che ne hanno fatto richiesta, come indicato nella convenzione di cui all'articolo 1, comma 2.

      2. Gli eventuali disavanzi o avanzi di gestione della Direzione generale riscossione dell'Agenzia delle entrate sono posti a carico o versati in favore del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 10.

      1. La notificazione degli atti successivi alla cartella di pagamento, anche diversi da quelli relativi al procedimento di espropriazione, compresi quelli attinenti alle azioni previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge può essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
      2. Nel caso in cui più società abbiano comunicato al registro delle imprese lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata, la notificazione della cartella di pagamento e degli atti di cui al comma 1 del presente articolo effettuata nei loro confronti a tale indirizzo non integra violazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, né costituisce inosservanza delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11.

      1. La notificazione degli atti della riscossione deve essere eseguita presso il domicilio fiscale individuato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. L'eventuale elezione di domicilio e successive variazioni e modificazioni sono effettuate ai sensi dell'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni.
      2. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate della eventuale variazione determina l'inopponibilità del nuovo indirizzo per gli atti notificati al precedente.
      3. La variazione decorre dal 31o giorno dalla ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Art. 12.

      1. La validità della notificazione per gli avvisi di intimazione emessi dal 1o dicembre 2014, o notificati dalla medesima data, è estesa da centottanta giorni a trecentosessanta giorni.

Art. 13.

      1. Al pagamento in contanti effettuato presso gli sportelli della Direzione centrale riscossione dell'Agenzia delle entrate si applicano le disposizioni vigenti in materia di pagamento effettuato all'ufficiale della riscossione in attività esecutiva.

Art. 14.

      1. Dopo il comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «14-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano altresì ad applicarsi ai dipendenti della società Equitalia Spa e delle società partecipate Equitalia nord Spa, Equitalia centro Spa, Equitalia sud Spa ed Equitalia giustizia Spa che, alla data di istituzione della Direzione centrale riscossione dell'Agenzia delle entrate, risultino in esubero ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2003, n. 375. In tale caso, gli interessati restano a carico del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici fino al compimento almeno del sessantesimo anno di età, ancorché maturino prima del compimento di tale età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

Da: GUFI07/07/2016 18:55:19
X amatevi
non ho capito, per caso pensi che se dovesse passare l'idea che per accedere ai pos sia necessario fare il concorso, risolverai il problema delle raccomandazioni nelle PA? Ma che hai nel cervello? Qua stiamo parlando di diverse visioni o modi di concepire lo sviluppo professionale in AE. Percorsi meritocratico basato sulla graduale crescita lavorativa o selezione concorsuale basato più  sulla conoscenza nozionistica con ovvie ricadute negative dei candidati che anziché lavorare si imboscano con i libri in mano. I raccomandati costituiscono un problema di concorrenza sleale  per tutte le persone serie e soprattutto si adattano ad ogni forma selettiva almeno che non si decida di selezionare la classe dirigente con le crocette.

Da: amateci 07/07/2016 19:10:09
la paraculata è quella

Da: GUFI07/07/2016 19:22:21
Ok allora facciamo le crocette così stai più tranquillo. E se poi le crocette le sbagli  cosa penserai che agli altri hanno passato le domande e a te non le ha passate nessuno? Hai mai riflettuto sul fatto che ci possa essere qualcuno più fortunato o più bravo di te? Ma no, per te questa è una paraculata ....

Da: Inutile 07/07/2016 19:44:33
X gufi
Hai ragione: ho riletto il 95...
Potresti anche avere ragione sui percorsi di carriera; il problema è che in ae questi percorsi non sono sempre stati obiettivi e vediamo premiati colleghi di cui, avendoci lavorato fianco a fianco, ne conosciamo i (de)meriti. Allora ben vengano prove oggettive e se la passi, io sarò il primo a stringerti la mano ed a dirti bravo e buon lavoro
Poi non credo che la mancanza di giudizi comparativi possa essere relegata solo al caso di Cuneo.
I miei dubbi sulla prova pos sono gli stessi affrontati da questo forum qualche centinaio di pagine fa

Da: ROMA LADRONA07/07/2016 19:47:17
X riflettere riflettiamo. Ma è possibile che chi ha fallito pos....sia stato scelto come pot?

Da: Bravissimi 07/07/2016 20:01:39
Ma davvero la proposta di Legge si Equitalia è quella he avete postato? Non è possibile, sarebbe davvero incredibile

Da: Bravissimi 07/07/2016 20:03:23
Comunque, respinta anche istanza cautelare Pot dogane

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=J66X5JPCFKIX2XJEKQBWWAQUOQ&q=DIRPUBBLICA

Da: riparte07/07/2016 20:10:21
La raccolta fondi!!!!! Dai che il Tar non aspetta altro che ricevere ricorsi da rigettare.....

Da: amateci 07/07/2016 20:10:35
mEGLIO IL GIUDIZIO DI TIZIO X ALLORA?
CHE PER CENTRARE I FALSI OBIETTIVI SI E' AVVALSO DELLE PERSONE PIU' CAPACI CHE C'ERANO.....
PREFERISCO LE CROCETTE, POI UN ESAME APERTO PROVE SCRITTE E ORALI SU MATERIE SU CUI TUTTI POSSONO PREPARARSI....E NON L'INCARICO DATO  SULLA BASE DI QUALI REGOLE..IL GIUDIZIO DEL ....

Da: POT E POS07/07/2016 20:13:34
Rimarranno lì per sempre!!! Non lo avete ancora capito caproni??? Il Tar ci sta mettendo un po' perché sta quantificando la condanna alle spese per dirpubblica!!!

Da: Bravissimi 07/07/2016 20:43:57
Ma l'avete capito che i prossimi dirigenti saranno di Equitalia?
Domani provo a farmi assumere

Da: da brividi07/07/2016 20:50:21
Cause:
Nominare come POT uno che non ha superato le POS.
Portare avanti un concorso come il 175.

Effetti:
Rappresentare (in teoria la legalità)
Stupirsi dell'"odio" che i cittadini hanno verso le istituzioni.

Risultato: DELEGITTIMAZIONE TOTALE.
Poi vedi la Orlandi che difende gli ex-incaricati (che hanno fatto sacrifici ecc  ecc) e ti scatta in automatico un bel vaff...
(da un ex incaricato)

Da: amateci 07/07/2016 21:15:24
no è solo il paese dove ci sono infiltrazioni della società civile
molti di noi non percepiscono l'illegalità

Da: GUFI07/07/2016 21:36:44
X amatevi
Mi sembra di capire che vorresti una selezione simile a quella che è stata fatta per i pos, procedura che però contesti

Da: ROMA LADRONA07/07/2016 21:58:29
E in più gente che non ha mai lavorato viene a spiegare a colleghi con 20 di sportello come rapportarsi col contribuente...

Da: ROMA LADRONA07/07/2016 22:05:12
Care colleghe e cari colleghi,
com'è noto, in data 23 marzo 2016 FLP, SALFI e USB dichiaravano lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Agenzia delle Entrate ( ivi compresi i colleghi dell'ex Territorio, sempre purtroppo negletti) della Lombardia.
Lo stato di agitazione con documento del 19 aprile 2016 veniva reiterato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali regionali sulla base di una piattaforma rivendicativa (suddivisa per livelli di competenza nazionale, regionale e provinciale) approvata da tutte le Assemblee del personale tenute sul territorio lombardo, grazie al prezioso impulso e apporto delle RSU.
Le attività poste in essere dai lavoratori, attraverso la messa in pratica di un cronoprogramma delle iniziative, unitamente ai solleciti delle OO.SS. regionali, conducevano all'apertura di un tavolo di confronto con parte datoriale e alla realizzazione di una serie di incontri sindacali ( 4, 13, 31 maggio 2016- 24 giugno e da ultimo, 4 luglio 2016) volti ad analizzare le problematiche di livello regionale evidenziate nella predetta piattaforma rivendicativa, al fine di trovare soluzioni condivise.
A seguito dei sopracitati incontri e dell'avvenuto confronto sindacale, in data 04 luglio 2016 veniva sottoscritto, solamente dalle OO.SS. CGIL, CISL e UIL un verbale d'intesa con parte datoriale, risolutivo ( in virtù addirittura di specifica clausola finale ) dello stato di agitazione per le problematiche della Lombardia. Verbale che le scriventi organizzazioni ritengono invece VUOTO, FUMOSO e DELUDENTE, ma soprattutto LESIVO delle legittime aspettative di migliaia di colleghi che, in questi mesi di attiva partecipazione alle iniziative di mobilitazione proposte, si attendevano risposte concrete alle problematiche evidenziate ( eccessivi carichi di lavoro, ritardi nell'erogazione di FPS e più in generale nelle procedure, stress- lavoro correlato, esposizione a responsabilità esorbitanti, mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro, mancanza di adeguati percorsi formativi in relazione alle crescenti complessità delle fattispecie da trattare, sospensione esclusivamente lombarda dei diritti dei lavoratori ed istituti contrattualmente previsti...solo per citarne alcune!).
Ancor più grave, oltre che mendace, è aver letto, da chi ancora -senza pudore- ciurla nel manico, che solo grazie alla sottoscrizione del predetto verbale di intesa, si sarebbe "sbloccata" la mobilità regionale, sottacendo che invece era già in gestazione e, per la quale, il costituito tavolo tecnico aveva esaurito il suo lavoro sin dal mese di maggio 2015. Accordo di mobilità proposto proprio da parte pubblica ad inizio stato di agitazione come incentivo ( "zuccherino") per la cessazione dello stato di belligeranza dei lavoratori e per ciò stesso rifiutato dalle OO.SS. che hanno invece ritenuto che l'accordo con parte pubblica dovesse essere complessivo ( su tutti i punti della piattaforma rivendicativa) e contestuale.
FLP, SALFI e USB dopo aver rassegnato a parte pubblica proposte concrete per la risoluzione dei diversi punti, dopo aver partecipato attivamente a tutte le riunioni, apportando contributi documentali, riflessivi e propositivi, si sono visti destinatari di una convocazione "per la sottoscrizione del verbale di intesa" sulla scorta di una redatta bozza in aperto dispregio di tutte le proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali autonome e contenente meramente ....aria fritta!
Ma vi è di più. Uno degli aspetti più inquietanti del verbale d'intesa è l'ingresso del modello FIAT in una Pubblica Amministrazione: l'osservatorio sulla sicurezza, che si ricorda essere mero organo consultivo e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, è previsto solo per le sigle firmatarie. Tutto ciò ha del paradossale: dopo aver offerto alla discussione documenti, denunce sullo stato di pericolo delle aggressioni, chiesto presidi e macchinari, dimostrato - dati alla mano- che l'Agenzia taglia sui costi senza adottare correttivi per la sicurezza dei colleghi ( oltre che del patrimonio aziendale) si viene anche tenuti fuori da un organo-parlatoio meramente consultivo! Un ricatto bello e buono, voluto dalle sigle firmatarie, a cui abbiamo deciso di non sottostare e che ci ha ulteriormente motivati a decidere di non apporre la firma (...la stagione dei ricatti e delle vessazioni deve finire!!!).
Le colleghe e i colleghi, oggi sempre più colti e avveduti, potranno verificare la bontà dell'operato delle scriventi sigle attraverso la semplice lettura del verbale di intesa firmato da CGIL, CISL e UIL e della nostra nota dissenziente al verbale, precisando altresì che al tavolo stesso, una volta appurata la nostra volontà di non sottoscrivere, non ci è stato nemmeno concesso (non già dall'amministrazione, ma dai sindacati firmatari!) di argomentare la dissenting opinion ma solamente di consegnare la nota scritta.
Riteniamo sindacalmente gravissimo quanto avvenuto in Lombardia e per ciò stesso comunichiamo:
- La richiesta per il futuro di audio-registrazione degli interventi ai tavoli sindacali;
- Di voler attivare, in carenza di ore retribuite di assemblea, uno strumento di democrazia e partecipazione sindacale dei lavoratori attraverso un innovativo referendum (le cui modalità verranno successivamente comunicate), al fine di esprimersi sul gradimento della siglata intesa e sulla necessità o meno di proseguire in rivendicazioni sindacali per le problematiche regionali, condividendo l'insoddisfazione di FLP, SALFI ed USB per i nulli risultati ottenuti.
- Di voler indicare ai colleghi di procedere, stante la perdurante assenza in diverse province lombarde di disposizioni attuative della nota DC Personale n. 93756 del 15 giugno 2016 sul responsabile del procedimento , a cancellare senza indugio il proprio nominativo dagli atti emanandi ed inserire quello del Direttore Provinciale quale responsabile del procedimento.
Rimandiamo per un più approfondito esame dell'intera vicenda alla lettura integrale di tutti gli atti ufficiali: verbali di riunione, verbale d'intesa, note a verbale.
Ad ogni buon conto riteniamo utile fornire ai colleghi un fruibile quadro sinottico al fine di comparare le nostre richieste e quanto, invece, graziosamente "concesso " da parte pubblica ai firmatari CGIL, CISL e UIL
In sostanza, spiace comunicare ai colleghi che, si continuerà a lavorare sempre di più, a guadagnare sempre meno, ma soprattutto si lavorerà nell'insicurezza più totale e nella speranza che il prossimo Ufficio in chiusura... non sia il proprio!
Ringraziamo CGIL- CISL e UIL per essere state "stampelle del padrone" e per questo "splendido capolavoro"!
Noi lo contrasteremo con tutte le nostre forze!!!

Da: per quel incaricato troll di07/07/2016 22:23:51
Bravissimi...in primis leggi bene la sentenza..se è vero che non ritiene ad oggi sussitere il periculum in mora vista dall'altro, siffatti provvedimenti non hanno alcuna incidenza sull'espletamento dei concorsi, il quale rimane un adempimento indefettibile, cui l'amministrazione è tenuta proprio in base alla stessa disposizione, di cui parte ricorrente, per altro verso, mette in dubbio la costituzionalità;
INDEFETTIBILE...stiamo a luglio e qua non si vede l'ombra di concorso....
è un forte richiamo per l'amministrazione. ....leggere tra le righe


Da: per quel incaricato troll di07/07/2016 22:24:50
Bravissimi.....Compensa le spese della fase cautelare.
e già la ruota sta girando...okkio

Da: avete le ore contate07/07/2016 22:26:33
Vi verremo a prendere uno ad uno....accompagnadovi alla porta

Da: Soluzione ae 07/07/2016 22:56:19
Il tempo è tiranno:
" si tratta di misure di carattere temporaneo, destinate a cessare, al più tardi, il 31.12.2016, come previsto dalla norma primaria, dall'altro, siffatti provvedimenti non hanno alcuna incidenza sull'espletamento dei concorsi, il quale rimane un adempimento indefettibile, cui l'amministrazione è tenuta proprio in base alla stessa disposizione, di cui parte ricorrente, per altro verso, mette in dubbio la costituzionalità;"

Da: amateci 07/07/2016 23:15:26
no voglio una procedura dove si parte tutti alla pari, e se arrivi prima di un altro candidato hai vinto

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