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Da: Russo_2000 | 22/09/2010 09:55:54 |
Vabbeh, di fronte a un evidente cellulare, che squilla, nessuno ha fatto o detto nulla, potevo io (da solo) fare da spia o da carabiniere...? Quindi tu non hai visto o neanche sentito nulla...? La vera ragione è che, diciamo, parliamo, critichiamo ma poi a noi tutti "va tutto bene..." è una situazione EVIDENTE in ogni concorso...!!! SOLITA STORIA all'ITALIANA... | |
Da: x x x russo | 22/09/2010 09:58:13 |
non hai risposto al resto della domanda. | |
Da: Russo_2000 | 23/09/2010 09:08:31 |
Ho risposto invece! ... appunto, dicevo, dopo aver visto che squillando un cell. nessuno diceva nulla... che facevo da solo mi alzavo a denunciare che....??? Quindi tu INVECE non hai visto o neanche sentito nulla...? | |
Da: Barlume di speranza | 23/09/2010 09:14:19 |
io l'unico cellulare che ho sentito squillare è stato quello di un vigilante, con la musica di "fratelli d'italia", per il resto non ho visto né sentito nulla. | |
Da: x x x russo | 23/09/2010 09:28:50 |
parlavo di eventuali delibere e decreti o documentazione non consentita | |
Da: x tutti | 29/09/2010 19:43:05 |
nessuno posta più? | |
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Da: Russo_2000 | 30/09/2010 18:01:05 |
Beh, evidentemente, a tutti andava bene tutto! Ho lanciato riflessioni: - tavoli di esame (uno su l'altro) - codici e decreti non ammessi - cell. accesi in piena prova (NON quello del vigilante) - fotocopie in giro - etc etc NESSUNO PARLA, NESSUNO POSTA... ?!!? mi sono arreso! | |
Da: x x da... | 30/09/2010 20:22:07 |
richiedo tu hai visto decreti e delibere non consentiti? | |
Da: Fabrizio | 30/09/2010 20:30:48 |
Il problema è che non essendo ammesse le prove testimoniali nel giudizio impugnatorio davanti al tar, non si può far nulla perché non è stato verbalizzato nulla del genere, cioè non ci sono prove documentali. | |
Da: x tutti | 01/10/2010 10:11:57 |
c'è solo da aspettare le correzioni dei compiti, quanto al resto se qualcuno ha visto del materiale non consentito durante le prove e non ha evidenziato la questione alla commissione molto male ha fatto a mio modesto avviso. Ora venire a recriminare mi pare davvero fuori tempo massimo!!! | |
Da: x x | 01/10/2010 10:24:38 |
condivido barlume la seconda prova era particplarmente ostica "anche per me, visto che non avevo delibere, decreti, direttive e circolari" Certo li avessi avuti!!! Ma era un pour parler in quanto non si potevano portare. Ora aspettiamo la correzione dei compiti e chi ha; SE HA; visto doveva segnalarlo alla commissione. Io comunque dal prossimo concorso pizzo gli occhi e se vedo uno con documentazione non consenti lo faccio espellere. | |
Da: x x da... | 01/10/2010 20:44:53 |
anch'io | |
Da: x x disinteressata | 02/10/2010 08:02:46 |
notizie degli iPI o delle incredibili assunzioni di una graduatotria del 99 per titoli e colloqui. | |
Da: x x | 02/10/2010 13:47:44 |
novità ? | |
Da: x x fabrizio | 02/10/2010 22:11:30 |
è un bel tema per un concorso la prova testimoniale SCHEDE DI LETTURA La norma di delega L’attuazione della delega Il codice del processo amministrativo (Allegato 1)  Libro I (Disposizioni generali) Tra le novità più significative della nuova disciplina si richiamano: - l’ammissione in generale della prova testimoniale da parte del giudice, su istanza di parte, assunta in forma scritta (art. 63); attualmente il giudice amministrativo può ammettere la prova testimoniale nelle sole controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva (art. 35, D.Lgs 80/1998) ed in sede di giurisdizione di merito; | |
Da: x xxfabrizio | 03/10/2010 17:02:20 |
quindi sono ammesse? | |
Da: Fabrizio | 03/10/2010 19:42:55 |
Ai sensi del nuovo codice parrebbe di sì, prima non si poteva. E' una novità molto interessante, vedremo in che modo sarà attuata dai vari tar. In ogni caso mi sembra che i verbali facciano piene prova fino a querela di falso (art. 2700 codice civile), quindi la prova testimoniale per sconfessare quello che c'è scritto su un verbale non verrà ammessa tanto facilmente, cioè essa è subordinata al previo esperimento di una causa civile davanti al tribunale ordinario diretta ad accertare la non veridicità di ciò che c'è scritto sul verbale. | |
Da: x fabrizio | 03/10/2010 20:40:29 |
e no!! se ad esempio uno prova un fatto non conosciuto alla commissione (es. per assurdo qualcuno ha visto documentazione non ammessa tipo decreti e delibere) mica dico che il verbale è falso: E poi l'articolo 63 come dicono quelli che parlano bene è di palmare evidenza | |
Da: andate | 04/10/2010 18:31:53 |
a ................ giuristi da 4 soldi I DECRETI LI HANNO CONSULTATI TUTTI ECCETTO QUALCHEDUNO CHE ADESSO SE NE STA PENTENDO AMARAMENTE. Ricordatevi che i segretari della commissione sono passati più volte a controllare i codici ed i testi di legge. E poi chi vi dice che non sia possibile consultare la normativa comunitaria che non è fatta di leggi ma di regolamenti, decisioni, direttive orintamenti ecc. o la normativa nazionale secondaria costituita da decreti e regolamenti. | |
Da: x tutti | 04/10/2010 20:58:39 |
solo una osservazione, alla data delle prove il codice del processo amministrativo non era ancora in vigore, io per quanto riguarda la seconda parte del tema del primo gg ho trattato della giurisdizione esclusiva del GA che ha risolto la questione rispetto al passato e sul termine dall'aggiudicazione definitiva alla stipula clausola standing still che deve essere rispettato perche si consolidi il provvedimento anche in assenza di proposizione di ricorso. poi ho fatto cenno alle dispute giurisprudenziali precedenti circa la giurisdizione per quanto concerne gli aspetti risarcitori ed a come la questione è stata risolta alla luce delle modifiche intervenute. in ogni caso era una traccia complessa ed anche la prima parte era a mio avviso insidiosa in quanto a proposito dell'illegittimità nella prima parte della traccia non si faceva riferimento ad illegittimità rilevate da una pronuncia giurisdizionale, cosa invece precisata nella seconda parte. Adesso non ci resta che aspettare! | |
Da: x xTUTTI | 04/10/2010 21:26:39 |
CHE C'ENTRA? | |
Da: x xTUTTI | 04/10/2010 21:28:38 |
BASTA DIRE CHE DAL 16 LA MATERIA SARA' REGOLATA IN ALTRO MODO CHE E ' ANCHE LOGICO | |
Da: x xANDATE | 04/10/2010 21:32:11 |
A COSO QUESTA E' UNA DICHIARAZIONE INTERESAANTE. TI DICO UNA COSA NON PROVOCARE SE NO USO VERAMENTE L'ARTICOLO 63 DEL CODICE DEL PROCESSO GIURISTA DA STRAPAZZO TIENTELO PER TE!!!! | |
Da: x xANDATE | 04/10/2010 21:34:52 |
IL FATTO CHE TUTTI QUASI LI AVEVANO ELI HANNO CONSULTATI E AVRANNO FATTO UNA PROVA IDENTICA LA DICE LUNGA EPOI VERAMENTE NON PROVOCARE CHE MI SONO VERAMENTE ROTTO LE PSLLE DEI FURBI CHE LA FAMMO SEMPRE FRANCA POI PèER UN CONORSOI DA DIRIGENTI SAPPI CHE MI ME LE HAI FETTE VERAMENTE GIRARE | |
Da: x xANDATE | 04/10/2010 21:43:08 |
. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari. 4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti DA TURISTA DA 4 SOLDI TESTI DI LEGGE | |
Da: xx tutti | 04/10/2010 22:06:48 |
il codice del processo riprende una direttiva del 2007, riprende quasi in toto il codice dei contratti, è di luglio ed è la normativa che in armonia con la NORMATIVA EUROPEA REGOLA LA MATERIA. eRA LA NORMATIVA PRECEDENTE CHE ERA FARLOCCA | |
Da: x x xtutti | 05/10/2010 07:28:11 |
Semplice trasposizione di queste norme nel codice del processo Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n.53 "Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2010 Dopo l'articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e' inserito il seguente: «Art. 245-bis (Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE). | |
Da: x x xandate | 05/10/2010 08:23:48 |
forse i regolamenti essendo fonti primarie sono consentiti o no? ma avendo pochi soldi non ho comprato il compendio del simone FONTI COSTITUZIONALI: Costituzione e leggi costituzionali FONTI PRIMARIE INTERNE: leggi ordinarie decreti legislativi e decreti legge applicati nell'ambito del territorio nazionale leggi regionali applicate nell'ambito del rispetto del territorio FONTI PRIMARIE ESTERNE: trattati e regolamenti dell'Unione europea FONTI SECONDARIE: regolamenti del Governo FONTI CONSUETUDINARIE: usi o consuetudini | |
Da: x x xtutti | 05/10/2010 08:30:58 |
avendo 4 soldi ho comprato un simincino base a tale criterio le fonti si collocano su gradini diversi a seconda dell'importanza che viene loro riconosciuta. Esistono tre livelli gerarchici: I livello: Fonti costituzionali (Costituzione [G], leggi costituzionali [G] e di revisione costituzionale); II livello: Fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi [G], decreti legge [G] e decreti legislativi [G], leggi regionali [G]); III livello: Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del Governo [G], degli enti locali). | |
Da: andate | 05/10/2010 18:28:06 |
1) a ........ rivedervi le fonti del diritto, senza offendere nessuno. 2) per testi di legge, se non opportunamente indicati dalla commissione, si può intendere tutto ciò che innova odinamento giuridico fino agli atti secondari e forse anche gli usi e le consuetudini, eccetto gli atti amministrativi. I decreti ministeriali in questione sono atti normativi secondari e non atti amministrativi. Si precisa che sono un esterno e considero grave solo lo squillo del telefono. La persona che aveva il telefono doveva essere cacciata. | |
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