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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: emi | 18/12/2008 08:52:49 |
NOVITa'???? | |
Da: laura | 18/12/2008 08:53:26 |
scusate ma che c'entra il compito di ieri? | |
Da: Paola | 18/12/2008 08:53:45 |
Buongiorno a tutti, ragazzi mi raccomando lasciate lavorare in pace e aspettiamo pazientemente. | |
Da: ANONIMA | 18/12/2008 08:54:02 |
si infatti....sul compito d ieri nn ci sono parole! | |
Da: nick | 18/12/2008 08:54:18 |
Da giorni nel liceo della città Alfa è in corso un'occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo. Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull'evento. Mentre l'autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l'altro, si vede il preside parlare al micorofono di un giornalista. L'autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l'attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell'autore del servizio e del direttore del telegiornale. Quest'ultimo- asserisce il preside nella querela - aveva l'obbligo di impedire l'evento diffamatorio e, comunque, è responsabile a norma dell'art. 57 c.p.. Il direttore del telegiornale e l'autore del servizio giornalistico si recano insieme dall'Avvocato penalista e chiedono di conoscere quale è la situazione in cui versano. Il candidato - assunte le vesti del legale - rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame. (Vedi anche le altre tracce) ESAME D’AVVOCATO 2008: 1° TRACCIA DI DIRITTO PENALE Svolgimento e brevi riflessioni di Paolo Franceschetti ** * ** SVOLGIMENTO DEL PARERE La prima traccia riguarda il reato di diffamazione a mezzo stampa, con una fattispecie che ripete temi identici a quelli che furono oggetto di una traccia nel 2003. La fattispecie di questa traccia è tratta da una sentenza della cassazione del 2008 (n. 10735/2008). L’unica differenza è che nella vicenda, anziché trattarsi di un quotidiano, il Ministero ha attribuito il fatto diffamatorio ad un telegiornale. La variante non influisce minimamente sulla soluzione finale e sui criteri di redazione dell’elaborato. Era necessario dapprima premettere alcuni cenni sul reato di diffamazione a mezzo stampa previsto dall’articolo 596 comma 3 e sulla scriminante del diritto di cronaca prevista dall’articolo 57 c.p. (che ricorre quando la notizia è vera, è di interesse pubblico, ed è divulgata con continenza verbale). Erano anche opportuni (ma non indispensabili al fine di un migliore inquadramento della fattispecie) alcuni cenni sulla posizione del direttore di stampa periodica ed eventualmente sulla posizione del direttore di un telegiornale ai sensi della L. 223/1990 che, per l’articolo 30, non dovrebbe rispondere in qualsiasi caso, non essendo possibile estendere al direttore di un Tg la responsabilità prevista in materia di stampa periodica. Successivamente occorreva analizzare la vicenda alla luce di queste premesse per vedere se il comportamento del cronista e del direttore costituissero reato o fossero scriminati. Ora, nel caso di specie la notizia è senz’altro di interesse pubblico, ma indubbiamente falsa. Di conseguenza la scriminante in esame non è applicabile nel caso di specie. A questo punto resta da analizzare se ricorrono gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa. Per la sussistenza di tale reato occorre l’offesa all’altrui reputazione, come espressamente richiede l’articolo 596 c.p.. Il problema di fondo quindi è questo: costituisce offesa alla reputazione del preside attribuirgli la volontà di non voler ricorrere alla forza pubblica per sgombrare la scuola? A nostro parere non ricorre l’elemento oggettivo di tale reato, perché tale affermazione non è idonea a ledere la reputazione di nessuno. Non si tratta infatti di un fatto immorale, contrario al buon costume, o integrante gli estremi di un reato. Anzi, al contrario, tale notizia può far apparire il Preside come una persona ragionevole disposta a cercare una via di dialogo per evitare scontri. In conclusione, nè il cronista né il direttore risponderanno di alcun reato, nonostante la falistà della notizia. Considerazioni ulteriori Era ben possibile sostenere una tesi diversa rispetto a quella accolta dalla cassazione (tesi che, del resto, è stata accolta dalle due corti di merito, di primo e secondo grado). Ovverosia era possibile sostenere che la notizia era lesiva della reputazione del Preside in quanto l’occupazione è comunque un reato, e attribuirgli pubblicamente una posizione di tale tipo equivale in sostanza ad avallare un illecito penale. ***** Questa prova si prestava, per chi avesse avuto tempo e voglia di approfondire, ad uletriori riflessioni. Ci si poteva domandare se l’occupazione di una scuola da parte di studenti che vogliano protestare sia veramente un atto moralmente riprovevole sol perché previsto come reato dalla legge; il che si prestava ad opportuni approfondimenti sul rapporto tra morale e diritto penale e sulla diffamatorietà dell’affermazione attribuita al preside. Spesso la coscienza civile non fa coincidere morale e diritto, in quanto sono previste fattispecie di reato gravissime che rimangono praticamente senza pena (vedi ad esempio il falso in bilancio, o l’attentato agli organi costituzionali commesso con atti non violenti); mentre sono previste fattispecie di reato che non vengono considerate moralmente disdicevoli, come l’eutanasia. Ma in questo caso, forse, si esulava da quanto richiesto in sede di elaborato d’esame. | |
Da: licia | 18/12/2008 08:54:25 |
napoli è entrata | |
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Da: ANONIMA | 18/12/2008 08:54:44 |
ok grz | |
Da: benny | 18/12/2008 08:54:47 |
se qualcuno sa, parli ora o taccia per sempre! | |
Da: INCASINATO | 18/12/2008 08:55:24 |
oggi le tracce tra cui scegliere sono tre : atto di civile, atto di penale ed atto di amministrativo. Pochi schiamazzi!!!! Chi per primo ha notizie CERTE di dove entrano lo dica!!!! e poi chi per primo ha notizie UFFICIALI le comunichi così da port subito metterci al lavoro!!! In bocca al lupo a voi tutti...noi cercheremo di aiutarvi al meglio!!! (Gli amici) | |
Da: copernico | 18/12/2008 08:55:30 |
nick ripeto: stai arretrato | |
Da: sara.. | 18/12/2008 08:55:41 |
X FAVORE NN INTASATE IL SITO CN I COMPITI DI IERI!!!SCAMBIATELI X POSTA ELETTRONICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: Michele | 18/12/2008 08:56:10 |
Reggio è entrata da poco | |
Da: copernico | 18/12/2008 08:57:18 |
vai reggioooooooooo....non abbandonarci | |
Da: licia | 18/12/2008 08:57:30 |
allora vediamo un pò qualcuno di catania???? | |
Da: ---- | 18/12/2008 08:58:17 |
FRANCESCO DI RG CI SEI? | |
Da: 007 | 18/12/2008 08:58:53 |
ma in quale art è contenuta la sentenza 3717???? | |
Da: nick | 18/12/2008 08:59:12 |
INGIURIA E DIFFAMAZIONE REATO IN GENERE REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Mezzo televisivo - Direttore della trasmissione - L. n. 223 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Cass. pen. Sez. II Sent., 23 aprile 2008, n. 34717 Le norme speciali di cui all'art. 30 L. 6 agosto 1990, n. 223, in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione con attribuzione di fatto determinato commesso attraverso trasmissioni televisive - secondo le quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 L. 8 febbraio 1948, n. 47 - valgono esclusivamente, come discende dal combinato disposto del primo e quarto comma della predetta disposizione, con riferimento ai soggetti in essa specificamente indicati, i quali si identificano nel concessionario privato, nella concessionaria pubblica ovvero nella persona da loro delegata al controllo della trasmissione: ne consegue che, per il divieto dell'interpretazione analogica esse non possono applicarsi al direttore della trasmissione (nella specie, il direttore di un telegiornale di una televisione privata locale). (Annulla in parte senza rinvio, App. Reggio Calabria, 29 Novembre 2006) Cass. pen. Sez. II Sent., 23-04-2008, n. 34717 (rv. 240687) M.A. FONTI CED Cassazione, 2008 | |
Da: frank | 18/12/2008 08:59:25 |
Alessandro, fenomeno che ieri hai fatto un parere a dir poco perfetto ci sei? Io e la mia ragazza che è a bari confidiamo in te per l'atto di civile | |
Da: francesca | 18/12/2008 08:59:49 |
sapete oggi quante sono le ore a disposizione per la stesura dell'atto??? | |
Da: ANONIMA | 18/12/2008 09:00:06 |
ma nessuna notizia di alessandro e daniela? | |
Da: Rc | 18/12/2008 09:00:18 |
sul forum oggi si parla solo della prova ATTO di OGGI grazie | |
Da: ANONIMA | 18/12/2008 09:01:15 |
ben detto | |
Da: Azzeccagarbugli | 18/12/2008 09:01:23 |
...al rientro dalle udienze, vedrò di darvi un io contributo... | |
Da: x sara | 18/12/2008 09:01:28 |
mi scrivi sull'e-mail che comunichiamo con calma? grazie claudia.claudietta@gmail.com | |
Da: cat | 18/12/2008 09:01:40 |
solo 6 | |
Da: frank | 18/12/2008 09:02:16 |
grazie azecca anche se il nick preoccupa... | |
Da: anto | 18/12/2008 09:02:18 |
qualcuno dica qualcosa sull'atto please | |
Da: francesca | 18/12/2008 09:03:17 |
per cat... cosa significa solo 6??? | |
Da: Azzeccagarbugli | 18/12/2008 09:03:27 |
... :)) | |
Da: sara.. | 18/12/2008 09:03:56 |
X CLAUDIA: ho letto i tuoi post di ieri, ma io nn sono del mestiere! HO DETTO SOLO KE FACCIO DA TRAMITE, MA DI GIURISPRUDENZA NN NE SO NULLA!! | |
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