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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: manu | 16/12/2008 16:09:47 |
qualcuno mi da la soluzione della traccia 2? grazie | |
Da: marko | 16/12/2008 16:11:31 |
Tommy 11 + 7 fa 18....... | |
Da: mario | 16/12/2008 16:11:35 |
Spero che chi offende le persone che si prodicano per gli altri e per questo forum, abbiano fatto l' esame da soli e non come la maggior parte di quelli che lo superano perche' figli di ........... o parenti di ....... perche' 1 su 10 e' raccomandato. W l' Italia. | |
Da: Loredana | 16/12/2008 16:15:58 |
Ma la soluzione della I traccia del preliminare, la pretesa di tizio o di caio è infondata?? | |
Da: mic | 16/12/2008 16:19:02 |
Qualcuno sa a che ora finirà a Bari? | |
Da: ciska | 16/12/2008 16:19:45 |
qualcuno sa a che ora consegneranno a Messina??? | |
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Da: Avvocata | 16/12/2008 16:21:44 |
Per quanto riguarda l'ultima parte della traccia sul risarcimento danni...bisogna trascurarla o bisogna dire qualcosa? | |
Da: camilla | 16/12/2008 16:21:46 |
qualcuno sa chi corregge messina? | |
Da: XXX | 16/12/2008 16:21:51 |
x domani in molti hanno prospettato una traccia relativa ad accattonaggio e abusi in famiglia | |
Da: daniela | 16/12/2008 16:24:35 |
qualcuno di voi sa a che ora consegnano a palermo | |
Da: Mari | 16/12/2008 16:26:43 |
Scusate, una domanda...il parere di Ermenegildo non è corretto? Lo posto di seguito : Per fornire unâ��adeguata soluzione al caso prospettato è necessario premettere alcune considerazioni in ordine al condominio, con specifico riguardo al c.d. condominio minimo. Si parla di condominio quando diversi soggetti hanno la proprietà esclusiva dei piani o delle porzioni di piani di un immobile, laddove alcune parti dellâ��edificio strutturalmente o funzionalmente connesse al complesso delle singole unità immobiliari, appartengono in comunione a tutti i comproprietari (artt. 1117 c.c. e ss). Le parti comuni salva diversa indicazione nel titolo, appartengono ai singoli condomini pro quota (espressa in millesimi) in proporzione al valore delle parti dellâ��immobile di cui essi sono proprietari esclusivi; è una comunione forzosa che non può essere soggetta a scioglimento salvo lâ��ipotesi prevista dallâ��art. 1119 c.c. Riguardo lâ��organizzazione il c.c. prevede un organo collegiale, lâ��assemblea dei condomini, con funzioni deliberative, ed un organo esecutivo, lâ��amministratore, la cui nomina però è necessaria solo quando i condomini sono più di quattro; anche il regolamento di condominio è eventuale, infatti deve essere approvato dallâ��assemblea solo qualora i condomini siano più di dieci. Il c.d. condominio minimo è una creazione giurisprudenziale che individua i condomini composti da due soli comproprietari. La figura giuridica era nata dalla impossibilità, dettata dalla presenza di due soli soggetti, di applicare le maggioranze di cui alla normativa sul condominio (art. 1136 cc) dovendosi applicare quelle relative alla comunione in base al combinato disposto di cui agli artt. 1139 e 1105 cc. Infatti non è pacifico se nel caso del cd condominio minimo si sia di fronte ad un vero e proprio condominio, con conseguente applicabilità delle norme dettate al riguardo dal codice, o debba piuttosto guardare alla disciplina della comunione ordinaria. La problematica che ha dato origine ad un contrasto giurisprudenziale è sorta con riguardo alla questione se , nel caso di condominio composto da 2 soli partecipanti, il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino sia regolato dallâ��art. 1134 c.c. che riconosce il rimborso solo per le spese urgenti oppure debba essere applicata la disciplina dettata dallâ��art. 1110 per la comunione in generale secondo cui il rimborso delle spese è subordinato alla mera trascuratezza degli altri comproprietari. Secondo parte della giurisprudenza di legittimità nel condominio minimo è impossibile applicare il principio maggioritario, dal momento che ci sono solo 2 soli inquilini. Pertanto non si può applicare lâ��art. 1134 c.c. il quale nega il diritto al rimborso in mancanza di unâ��autorizzazione dellâ��assemblea o dellâ��amministratore, salvo che per spese urgenti. Si applicherà invece lâ��art. 1110 cc in tema di comunione, onde al comunista che abbia sostenuto le spese per la conservazione della cosa comune spetta il rimborso nei confronti degli altri a condizione che lâ��amministratore o gli altri partecipanti trascurino di provvedere. Altra parte prevalente della giurisprudenza sostiene che lâ��inapplicabilità nei condomini minimi delle norme sul funzionamento dellâ��assemblea condominiale e lâ��applicabilità alla gestione di tali enti delle prescrizioni riguardanti le amministrazioni dei cespiti oggetto della comunione in generale, non comporta per il rimborso delle spese fatte da un condominio per le cose comuni, la disciplina dellâ��art. 1110c.c. Pertanto si applicherà lâ��art. 1134 c.c. proprio tenendo conto che la ratio di detta norma è di impedire indebite e non strettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti alla gestione della cosa comune. Recentemente sono intervenute a dirimere il contrasto le SS.UU. Della cassazione con sent. N. 2046 del 2006, avallando il secondo degli orientamenti sopra richiamati. Infatti la suprema corte ha affermato che â��nel caso di edificio in condominio composto da 2 soli condomini, il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comini anticipate da 1 condomino è regolato dallâ��art. 1134 c.c., ed è riconosciuto solo per le spese urgenti, cioè quelle che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno; è inapplicabile invece nella suddetta ipotesi lâ��art. 1110 il quale subordina il diritto al rimborso delle spese anticipate da uno solo dei comunisti alla mera trascuratezza degli altri condominiâ��. La diversa disciplina dettata dagli art. 1110 e 1134 cc in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto nel caso di comunione a mera trascuratezza degli altri partecipanti, e nel condominio al diverso presupposto dellâ��urgenza, dipende dalla diversa utilità dei beni che formano oggetto di differenti diritti. Infatti nella comunione i beni comuni costituiscono lâ��utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali se vogliono chiedere lo scioglimento possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che i, singolo possa interferire nella loro amministrazione. Nel caso di specie sottoposto allâ��esame del legale pur trattandosi di condominio minimo, ovvero di condominio composto da 2 soli inquilini, si applica appunto la normativa di tutti gli altri condomini. Per lâ��appunto la disciplina del condominio è applicabile ad ogni tipo di condominio indipendentemente dal numero degli inquilini, e quindi anche ai cd condomini minimi, in relazione ai quali sono da ritenersi inapplicabili solo le norme procedimentali del funzionamento dellâ��assemblea condominiale, che, in forza della norma di rinvio contenuta nellâ��art 1139 cc, resta regolato dagli artt. 1104, 1105, 1106 cc. Le sole norme concernenti il numero dei partecipanti riguardano la nomina dellâ��amministratore ed il regolamento di condominio (artt. 1129 e 1138 cc); nessuna norma dettata in materia di condominio contempla il numero minimo dei condomini. Pertanto, se nellâ��edificio almeno 2 piani o porzione di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il condominio sussiste, sulla base delle relazioni di accessorietà tra cose proprie e cose comuni, e per conseguenza indipendentemente dal numero dei partecipanti trovano applicazione le norme specificatamente previste per il condominio negli edifici. Caia per le spese necessarie per la manutenzione dellâ��androne condominiale avrebbe dovuto convocare una regolare assemblea dei condomini, in cui discutere dellâ��esecuzione dei lavori da svolgere e della spesa da affrontare, di cui non costituisce valido equipollente il mero avvertimento o comunicazione a Tizio della necessità di procedere a determinati lavori benché urgenti e indifferibili. Nessuna norma contempla lâ��impossibilità che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso da quello maggioritario, o meglio nessuna norma impedisce che lâ��assemblea, nel cas di condominio minimo, si costituisca validamente con la presenza di entrambi i condomini e allâ��unanimità decida validamente. Non cìè necessità di operare sempre con il metodo collegiale e con il principio maggioritario, quindi il divieto di decidere con criteri diversi dal principio di maggioranza, per esempio all0unanimità. Inoltre anche al condominio minimo si applica lâ��art 1136 cc relativo alla costituzione dellâ��assemblea e alla validità delle deliberazioni, e qualora non si raggiunge l0unanimità e non si decide poiché la maggioranza non può formarsi in concreto, diventa necessario ricorrere allâ��autorità giudiziaria. Alla luce delle considerazioni suesposte CAIA non potrà pretendere il rimborso delle spese anticipate per la riparazione dellâ��androne, salvo che dimostri la urgenza di tali lavori, come per esempio che la tinteggiatura della parete e la risistemazione della pavimentazione tendevano a scongiurare un rischio impellente. Difatti in conformità alla prevalente giurisprudenza e alla recente pronuncia delle SSU della cassazione n. 2046/06, secondo cui anche al condominio minimo debbano essere applicate le norme sul condominio, anziché quelle sulla comunione, in particolare nellâ��ipotesi di rimborso di spese per la conservazione delle cose comuni, si applica lâ��art 1134 cc e non il 1110 cc. Pertanto caia avrà diritto al rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate solo se dimostra che si è trattato di lavori urgenti, cioè impellenti, che dovevano essere eseguiti senza ritardo, la cui erogazione se differita avrebbe comportato danni, e quindi senza poter tempestivamente effettuare la rituale convocazione dellâ��assemblea dei condomini per la decisione oggetto di regolare delibera. | |
Da: Straccia traccia | 16/12/2008 16:26:54 |
ragazzi questa attesa mi snerva.... ho la mia ragazza dentro... senta alcun cell o amenicolo tecnologico... ma non so se portarle un qualche aggeggio... tanto qui la traccia era disponibile alle 11.45 (pag 103) ed io sono passato sia l'anno scorso che l'anno prima. Quasi quasi domani lo faccio io per lei e lo invio tramite email... che buffonata questo esame... | |
Da: Simo | 16/12/2008 16:28:37 |
Non capisco..ma è davvero così semplice usare il cell dentro?? | |
Da: birba x mari | 16/12/2008 16:29:29 |
per me è corretto | |
Da: birba x mari | 16/12/2008 16:31:33 |
tu pensi che non sia corretto? | |
Da: dada | 16/12/2008 16:32:50 |
Secondo me quello di Ermenegildo è corretto...Perkè Mari ritieni non sia corretto? | |
Da: mario | 16/12/2008 16:33:52 |
correggo 9 su 10 | |
Da: napoli | 16/12/2008 16:35:39 |
si puo' sapere a napoli a che ora hanno dettato? e quante ore hanno a disposizione, 7 o 8? | |
Da: pippone | 16/12/2008 16:36:41 |
sapete a che ora finisce roma? | |
Da: dada | 16/12/2008 16:36:45 |
Mari? | |
Da: Mari | 16/12/2008 16:37:09 |
No, non penso che non sia corretto, ho solo chiesto dato che si riporta senmpre il post di Alex che è + dottrina che parere proprio. In0oltre non sono laureata in Giurisprudenza ma in altro, così ho chiesto perchè sto aiutando una persona ! Grazie mille, siete stati davvero gentilissimi! Quindi le invio il parere di Ermenegildo che stasera sarà nelle mie preghiere! | |
Da: bOLOGNA | 16/12/2008 16:37:45 |
si sa a che ora finisce bologna? | |
Da: Angela | 16/12/2008 16:38:26 |
mi date notizie di lecce per cortesia | |
Da: dada | 16/12/2008 16:38:38 |
Quello di Alex non è un parere...sono solo riferimenti...Quello del nostro caro Ermenegildo è scritto sottoforma di parere! | |
Da: Simo | 16/12/2008 16:41:00 |
Scusate...contunuo a chiedermi..ma è così semplice mandare una soluzione a chi sta facendo l'esame?????????? | |
Da: tommy | 16/12/2008 16:42:15 |
Hai ragione, 11 + 7 = 18. Lapsus freudiano. A me hanno detto di passare alla mostra alle 19:30... quindi dovrebbe finire intorno alle 19. Quindi 19 - 7 = 12! :-) | |
Da: Mari | 16/12/2008 16:42:32 |
Ah, ok!grazie mille! Ci vediamo domani sempre qui sperando che vada bene com oggi! Buona serata a tutti | |
Da: dada | 16/12/2008 16:43:55 |
Ragazzi...a domani! | |
Da: valeAV | 16/12/2008 16:44:13 |
simo possibili tracce...già da me postate + volte sopra.. Il delitto preterintenzionale è compatibile con l'aberratio ictus Cass. pen. 22 gennaio 2007 n. 1796 Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Omicidio preterintenzionale Il delitto preterintenzionale è compatibile con l'aberratio ictus, nel senso che quando, per effetto di lesioni o percosse che si vogliono infliggere a un soggetto, venga colpito, per errore di mezzi di esecuzione del delitto, un terzo estraneo è applicabile l'art. 584 C.P. e non l'art. 586 C.P. o anche...Delitto tentato: nessuna distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi-Cassazione penale, sez. I, sentenza n. 4359 del 2007 La Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato nella pronuncia datata 2 febbraio 2007 come, in tema di delitto tentato, il Codice penale non prevede una distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, in quanto la struttura del tentativo si fonda sul compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto [Cass. 7446/1992, Cass. 4982/1985; Cass.3692/1985]. Non è necessario che l'azione esecutiva sia già iniziata [Cass. 10362/1987, Cass.9776/1980, Cass. 2791/1992]. Un atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco a commettere un delitto [Cass. 1058/1985, Cass. 6439/1984, Cass. 3939/1985, Cass. 1813/1984, Cass. 3265/83]. Il criterio legale per la qualificazione del tentativo punibile, secondo la Suprema Corte, è l'individuazione nello sviluppo assunto dalla condotta degli elementi distintivi del delitto consumato attraverso l'univocità della direzione degli atti compiuti verso la commissione di tale delitto e la contemporanea idoneità degli atti stessi a commetterlo. L'idoneità degli atti è il criterio di determinazione dell'adeguatezza causale. E' l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene tutelato. L'idoneità deve essere valutata ex ante e non con riferimento alle circostanze impreviste che abbiano impedito il verificarsi dell'evento o il compimento dell'intera azione necessaria per la consumazione del delitto, tenendo conto: - delle circostanze in cui opera l'agente - delle modalità dell'azione. L'univocità degli atti , invece, esclude la possibilità che gli atti siano da ritenersi leciti. Gli atti devono essere inequivocabilmente diretti a commettere il delitto ( con riferimento al delitto consumato). cmq nn escluderei il diritto al rifiuto delle cure mediche e la responsabilità del medico ( oltre a quelle ke ho poco sopra indicato)ci sn varie sentenze 2001/2002 ( e una 2007 se non sbaglio) un po datate ma relative a un argomento recentissimo -reato omissivo - obblighi del datore di lavoro-infortuni e morte sul posto di lavoro chissà magari c'azzeko ;) visto ke civile l'ho azzekata in pieno la II :) quanto alle ore ragà sn sette a disposizione. State calmi...tra 1 pò usciranno tutti;) | |
Da: alex | 16/12/2008 16:44:20 |
notizie di lecceeeeeeeeee...grazie | |
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