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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: uno come tanti | 16/12/2008 13:23:59 |
abbiamo L'ENORME FORTUNA DI POTERCI CONFRONTARE LIBERAMENTE SU QUESTO SITO EVITIAMO DI FARE IN MODO CHE VENGA BANNATO. NON ESPLICITIAMO FINALITA' DIVERSE RISPETTO AD UN MERO CONFRONTO TRA COLLEGHI E/O APPASSIONATI DELLA MATERIA. aDDIRITTURA CHIEDERE SE SI POSSA UTILIZZARE IN SEDE DI ESAME IL BB!!!! è PER COLPA DI POCHI STUPIDI CHE DOMANI FORSE NON AVREMO QUESTO UNICO CANALE DI CONFRONTO. uSO UN DIVERSO LINUAGGIO PER I DURI DI COMPRENDONIO: SE CONTINUATE COS' CI CHIUDONO E DOMANI CI ATTACCHIAMO AL TRAM. PERTANTO POSTINO SOLO COLORO CHE HANNO MATERIALE INUTILE E SI ASTENGANO I PETULANTI. E' TANTODIFFICILE??? DA ULTIMORINGRAZIO TUTTI COLORO CHE SI SON ADOPERATI. A LORO E SOLO A LORO LA PAROLA. | |
Da: avv. | 16/12/2008 13:24:25 |
x sara come struttura ritengo meglio quello di alessandro a pag. 104. | |
Da: alessandro | 16/12/2008 13:24:32 |
x bruna, non sono pareri da copiare, sono da sistemare e mettere in forma di parere (che io non so scrivere visto che non è ilmio campo) | |
Da: ermenegildomotumeno | 16/12/2008 13:25:26 |
si una sola traccia ... mi sei simpatico per cui ti invio la soluzione della seconda ... così ti garantisco lo scettro del comando "in casa almeno fino a natale SVOLGIMENTO II TRACCIA Per fornire unâadeguata soluzione al caso prospettato è necessario premettere alcune considerazioni in ordine al condominio, con specifico riguardo al c.d. condominio minimo. Si parla di condominio quando diversi soggetti hanno la proprietà esclusiva dei piani o delle porzioni di piani di un immobile, laddove alcune parti dellâedificio strutturalmente o funzionalmente connesse al complesso delle singole unità immobiliari, appartengono in comunione a tutti i comproprietari (artt. 1117 c.c. e ss). Le parti comuni salva diversa indicazione nel titolo, appartengono ai singoli condomini pro quota (espressa in millesimi) in proporzione al valore delle parti dellâimmobile di cui essi sono proprietari esclusivi; è una comunione forzosa che non può essere soggetta a scioglimento salvo lâipotesi prevista dallâart. 1119 c.c. Riguardo lâorganizzazione il c.c. prevede un organo collegiale, lâassemblea dei condomini, con funzioni deliberative, ed un organo esecutivo, lâamministratore, la cui nomina però è necessaria solo quando i condomini sono più di quattro; anche il regolamento di condominio è eventuale, infatti deve essere approvato dallâassemblea solo qualora i condomini siano più di dieci. Il c.d. condominio minimo è una creazione giurisprudenziale che individua i condomini composti da due soli comproprietari. La figura giuridica era nata dalla impossibilità, dettata dalla presenza di due soli soggetti, di applicare le maggioranze di cui alla normativa sul condominio (art. 1136 cc) dovendosi applicare quelle relative alla comunione in base al combinato disposto di cui agli artt. 1139 e 1105 cc. Infatti non è pacifico se nel caso del cd condominio minimo si sia di fronte ad un vero e proprio condominio, con conseguente applicabilità delle norme dettate al riguardo dal codice, o debba piuttosto guardare alla disciplina della comunione ordinaria. La problematica che ha dato origine ad un contrasto giurisprudenziale è sorta con riguardo alla questione se , nel caso di condominio composto da 2 soli partecipanti, il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino sia regolato dallâart. 1134 c.c. che riconosce il rimborso solo per le spese urgenti oppure debba essere applicata la disciplina dettata dallâart. 1110 per la comunione in generale secondo cui il rimborso delle spese è subordinato alla mera trascuratezza degli altri comproprietari. Secondo parte della giurisprudenza di legittimità nel condominio minimo è impossibile applicare il principio maggioritario, dal momento che ci sono solo 2 soli inquilini. Pertanto non si può applicare lâart. 1134 c.c. il quale nega il diritto al rimborso in mancanza di unâautorizzazione dellâassemblea o dellâamministratore, salvo che per spese urgenti. Si applicherà invece lâart. 1110 cc in tema di comunione, onde al comunista che abbia sostenuto le spese per la conservazione della cosa comune spetta il rimborso nei confronti degli altri a condizione che lâamministratore o gli altri partecipanti trascurino di provvedere. Altra parte prevalente della giurisprudenza sostiene che lâinapplicabilità nei condomini minimi delle norme sul funzionamento dellâassemblea condominiale e lâapplicabilità alla gestione di tali enti delle prescrizioni riguardanti le amministrazioni dei cespiti oggetto della comunione in generale, non comporta per il rimborso delle spese fatte da un condominio per le cose comuni, la disciplina dellâart. 1110c.c. Pertanto si applicherà lâart. 1134 c.c. proprio tenendo conto che la ratio di detta norma è di impedire indebite e non strettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti alla gestione della cosa comune. Recentemente sono intervenute a dirimere il contrasto le SS.UU. Della cassazione con sent. N. 2046 del 2006, avallando il secondo degli orientamenti sopra richiamati. Infatti la suprema corte ha affermato che ânel caso di edificio in condominio composto da 2 soli condomini, il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comini anticipate da 1 condomino è regolato dallâart. 1134 c.c., ed è riconosciuto solo per le spese urgenti, cioè quelle che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno; è inapplicabile invece nella suddetta ipotesi lâart. 1110 il quale subordina il diritto al rimborso delle spese anticipate da uno solo dei comunisti alla mera trascuratezza degli altri condominiâ. La diversa disciplina dettata dagli art. 1110 e 1134 cc in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto nel caso di comunione a mera trascuratezza degli altri partecipanti, e nel condominio al diverso presupposto dellâurgenza, dipende dalla diversa utilità dei beni che formano oggetto di differenti diritti. Infatti nella comunione i beni comuni costituiscono lâutilità finale del diritto dei partecipanti, i quali se vogliono chiedere lo scioglimento possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che i, singolo possa interferire nella loro amministrazione. Nel caso di specie sottoposto allâesame del legale pur trattandosi di condominio minimo, ovvero di condominio composto da 2 soli inquilini, si applica appunto la normativa di tutti gli altri condomini. Per lâappunto la disciplina del condominio è applicabile ad ogni tipo di condominio indipendentemente dal numero degli inquilini, e quindi anche ai cd condomini minimi, in relazione ai quali sono da ritenersi inapplicabili solo le norme procedimentali del funzionamento dellâassemblea condominiale, che, in forza della norma di rinvio contenuta nellâart 1139 cc, resta regolato dagli artt. 1104, 1105, 1106 cc. Le sole norme concernenti il numero dei partecipanti riguardano la nomina dellâamministratore ed il regolamento di condominio (artt. 1129 e 1138 cc); nessuna norma dettata in materia di condominio contempla il numero minimo dei condomini. Pertanto, se nellâedificio almeno 2 piani o porzione di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il condominio sussiste, sulla base delle relazioni di accessorietà tra cose proprie e cose comuni, e per conseguenza indipendentemente dal numero dei partecipanti trovano applicazione le norme specificatamente previste per il condominio negli edifici. Caia per le spese necessarie per la manutenzione dellâandrone condominiale avrebbe dovuto convocare una regolare assemblea dei condomini, in cui discutere dellâesecuzione dei lavori da svolgere e della spesa da affrontare, di cui non costituisce valido equipollente il mero avvertimento o comunicazione a Tizio della necessità di procedere a determinati lavori benché urgenti e indifferibili. Nessuna norma contempla lâimpossibilità che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso da quello maggioritario, o meglio nessuna norma impedisce che lâassemblea, nel cas di condominio minimo, si costituisca validamente con la presenza di entrambi i condomini e allâunanimità decida validamente. Non cìè necessità di operare sempre con il metodo collegiale e con il principio maggioritario, quindi il divieto di decidere con criteri diversi dal principio di maggioranza, per esempio all0unanimità. Inoltre anche al condominio minimo si applica lâart 1136 cc relativo alla costituzione dellâassemblea e alla validità delle deliberazioni, e qualora non si raggiunge l0unanimità e non si decide poiché la maggioranza non può formarsi in concreto, diventa necessario ricorrere allâautorità giudiziaria. Alla luce delle considerazioni suesposte CAIA non potrà pretendere il rimborso delle spese anticipate per la riparazione dellâandrone, salvo che dimostri la urgenza di tali lavori, come per esempio che la tinteggiatura della parete e la risistemazione della pavimentazione tendevano a scongiurare un rischio impellente. Difatti in conformità alla prevalente giurisprudenza e alla recente pronuncia delle SSU della cassazione n. 2046/06, secondo cui anche al condominio minimo debbano essere applicate le norme sul condominio, anziché quelle sulla comunione, in particolare nellâipotesi di rimborso di spese per la conservazione delle cose comuni, si applica lâart 1134 cc e non il 1110 cc. Pertanto caia avrà diritto al rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate solo se dimostra che si è trattato di lavori urgenti, cioè impellenti, che dovevano essere eseguiti senza ritardo, la cui erogazione se differita avrebbe comportato danni, e quindi senza poter tempestivamente effettuare la rituale convocazione dellâassemblea dei condomini per la decisione oggetto di regolare delibera. | |
Da: dada | 16/12/2008 13:25:51 |
Alessandro,domani ci sarai? | |
Da: alessandro | 16/12/2008 13:27:36 |
dada si...ma ne parliamo domani a saperlo....diventavo ricco! !!! scherzo eh | |
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Da: Mari | 16/12/2008 13:28:13 |
Grazie mille, siete davvero gentilissimi! | |
Da: ..... | 16/12/2008 13:28:15 |
Ecco il mio Parere sulla traccia I Il caso di specie involge il problema afferente modalità di adempimento dellâobbligazione assunta dal promittente venditore di una cosa altrui, quaestio juris attorno alla quale, nella giurisprudenza di legittimità è insorto un contrasto, per la cui composizione sono, tuttavia, intervenute le Sezioni unite con un arresto recente (Cass. civ. Sezioni unite, sentenza n. 11624/06; depositata il 18 maggio). Attingendo da siffatto arresto è agevole risolvere il caso concreto precisando, sin da ora che, con la decisione ricordata, le Sezioni unite hanno risolto il contrasto che era insorto richiamato optando per la soluzione già abbracciata dallâorientamento maggioritario, secondo la quale il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario anche se il promissario acquirente ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri. Questâultimo non può agire quindi per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, o acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela. Né una diversa soluzione può essere adottata per il caso in cui il promissario avesse ignorato, al momento della conclusione del preliminare, la non appartenenza del bene al promittente. Il disposto dellâarticolo 1479 Cc, che consente al compratore in âbuona fedeâ di chiedere la risoluzione del contratto, è coerente con la natura di vendita definitiva del negozio cui si riferisce, destinato, nellâintenzione delle parti, a esplicare quellâimmediato effetto traslativo che è stabilito dallâarticolo 1376 Cc, ma è impedito dallâaltruità della cosa: altruità che invece non incide sul sinallagma instaurato con il contratto preliminare, il quale ha comunque efficacia soltanto obbligatoria, essendo quella reale differita alla stipulazione del definitivo, sicché nessun nocumento, fino alla scadenza del relativo termine, ne deriva per il promissario. Dallâarticolo 1479 Cc, pertanto, non può desumersi che egli sia abilitato ad agire per la risoluzione e quindi ad opporre lâexceptio inadimplenti contractu se lâaltra parte, nel momento in cui vi è tenuta, é comunque in grado di fargli ottenere lâacquisto, direttamente dal proprietario. Dâaltra parte, il ritenere esatta tale modalità di adempimento è in sintonia con lâessenza e la funzione del contratto preliminare di vendita, quali sono state individuate nelle più recenti elaborazioni dottrinali, che hanno superato la concezione tradizionale dellâistituto e che qualche riflesso hanno avuto anche in giurisprudenza. In conclusione: Alla luce di quanto sin qui esposto, la pretesa di Tizio è priva di fondamento. Caio, promittente venditore di una cosa che non gli appartiene può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario anche se il promissario acquirente ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri. Né vale obiettare che lâidentità del venditore non è indifferente per il compratore, il quale può risultare meno tutelato, relativamente allâevizione e ai vizi. in proposito, in consonanza con le più accreditate opinioni dottrinali, la giurisprudenza si é orientata nel senso che la conclusione del definitivo, per tali profili, non assorbe né esaurisce gli effetti del preliminare, il quale continua a regolare i rapporti tra le parti, sicché il promittente alienante resta responsabile per le garanzie di cui si tratta (v., da ultimo, Cassazione, 15035/01). | |
Da: dada | 16/12/2008 13:30:27 |
ERMENEGILDO,sei un avvocato?Bravo! | |
Da: dada | 16/12/2008 13:31:11 |
Alessandro...allora ti aspetto domani!!!!! ;-) | |
Da: alessandro | 16/12/2008 13:31:54 |
domani mi vendo ahahha | |
Da: maga | 16/12/2008 13:33:33 |
no non sono spese urgenti | |
Da: birba | 16/12/2008 13:33:39 |
grande ale | |
Da: alessandro | 16/12/2008 13:34:18 |
complimenti a ... ottima soluzione | |
Da: Carmelo | 16/12/2008 13:36:39 |
Scusate ragazzi la seconda soluz riguarda il contratto prelimin mentre la prima è sul condominio. Perdonatemi ma nn ne capisco nulla! | |
Da: grato | 16/12/2008 13:37:05 |
Ermenegildo, grazie, mi sei simpatico anche tu, si tratta forse di affinità elettive? scommetto che hai anche tu sei sposato, perchè capisci l'importanza dello scettro in casa..... | |
Da: Basito | 16/12/2008 13:37:30 |
Voi siete tutti fuori di testa ... e quello che si legge qui è davvero sconcertante. Se questi devono essere gli avvocati di domani ... davvero è incredibile questa cosa. Sono basito ma anche piuttosto schifato... | |
Da: alessandro | 16/12/2008 13:39:10 |
io no, notaio! | |
Da: sara | 16/12/2008 13:41:10 |
basito, ma vaffanculo! | |
Da: adamax | 16/12/2008 13:41:43 |
per tutti quelli basiti non leggete e prendete le ferie per il santo natale in anticipo | |
Da: iammbell | 16/12/2008 13:42:00 |
PER ERMINIGILDO questo che hai postato è il parere che hai formulato tu riguardo la seconda traccia ?? per favore rispondi | |
Da: alessandro | 16/12/2008 13:42:04 |
x carmelo:SI | |
Da: ..... | 16/12/2008 13:43:19 |
Per i Basiti e schifati, concordo con adamax, sarrebbe meglio anticiparVi le ferie!! | |
Da: domenicop | 16/12/2008 13:43:32 |
ragazzi io ho dei dubbi riguardo all'urgenza... la tinteggiatura è chiaro che non sia urgente, ma il rifacimento della pavimentazione credo che possa considerarsi urgente in quanto potrebbe provocare danni fisici ai condomini che vi transitano... che ne pensate? | |
Da: ILLEGALE | 16/12/2008 13:44:41 |
x domenicocop ma mica il tuo vero nome è Gino ? | |
Da: ..... | 16/12/2008 13:44:49 |
No No No!!! NON E' URGENTE, quando casca il palazzo è urgente!!!! | |
Da: ... | 16/12/2008 13:45:15 |
ma la redazione non interviene in questo schifo che si sta combinando? | |
Da: dada | 16/12/2008 13:45:44 |
ALe,ormai mi fido solo di te!!!Come ti pare il parere scritto da Ermengildo? | |
Da: ..... | 16/12/2008 13:46:23 |
X alessandro: praticante notaio?? Allora come te la cavi col penale??? | |
Da: Schifata | 16/12/2008 13:48:03 |
E' uno schifo! Uno schiaffo a chi (da bravo pir.la, a questo punto) sta facendo il suo esame onestamente. | |
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