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PRATICANTE ABILITATO PRIMA DELLA RIFORMA 2013
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Da: buckelilli | 02/01/2015 16:50:34 |
Ciao, ho un dubbio, coloro abilitati al patrocinio prima della riforma da gennaio 2015 potranno continuare a patrocinare? Per le cause già pendenti come comportarsi? | |
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Da: vomero | 14/01/2015 18:12:02 |
se hai determinati dubbi è il caso che prima di patrocinare ti prepari un po' ;) i diritti acquisti li conosci? "coloro abilitati al patrocinio prima della riforma da gennaio 2015 potranno continuare a patrocinare?"... | |
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Da: MagicaAmy88 -banned!- | 15/01/2015 22:56:28 |
ciao. Ti riporto quanto mi è stato detto personalmente a me da un consigliere dell'Ordine a cui appartengo (cioè Cagliari). Chi si abilita al patrocinio entro gennaio 2015 conserverà lo status di praticante abilitato ante riforma, fino alla durata del patrocinio stesso. Vale a dire, può avere clienti propri, sostituire in udienza il suo dominus o altri avvocati (in più si giura davanti al Presidente del Tribunale). La nuova riforma si applicherà solo a chi prenderà il patrocinio dal 2015 in poi. Pertanto SOLO questi avranno il patrocinio meramente sostitutivo (potranno sostituire solo il proprio dominus), i nuovi praticanti abilitati giureranno davanti al COA. A prova di ciò, quando ho prestato giuramento io, mi è stato dato un attestato in cui è scritto che sono praticante abilitata dal marzo 2014 e cesserò nel dicembre 2019, sono indicati i limiti di competenza territoriale e per valore ex Legge 406/1985, ed è richiamata l'intera disciplina, senza menzionare né fare riferimento alla riforma del 2015. (preciso che ho compiuto l'anno di pratica a fine 2013, a ridosso delle vacanze di Natale, quindi tra colloquio con un consigliere dell'ordine, incombenze burocratiche e giuramento sono passati 3 mesi,proprio perchè le vacanze natalizie, il tempo di attendere la delibera ecc.ecc., avevano bruciato dei giorni, quindi alla fine dei conti sono iscritta al registro dei praticanti abilitati dal marzo 2014, ma perdere 2-3 mesi è nella norma). Per cui: i praticanti abilitati prima del 2015 sono salvi in tutti i sensi. (così mi è stato detto, e mi hanno anche assicurato, che fa fede l'attestato che mi hanno consegnato il giorno del giuramento, se così non fosse, nell'attestato sarebbe stata richiamata la nuova disciplina) | |
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Da: buckelilli | 16/01/2015 14:19:17 |
Volevo confrontarmi con voi anche per sapere gli Ordini in proposito cosa dicono. X quanto riguarda la storia del diritto acquisito il dubbio mi era venuto xkè una collega mi ha detto che quando era praticante tolsero la possibilità al praticante di essere difensore d'ufficio e quindi, venne cancellata dalle liste...temevo valesse anche per noi! Comunque grazie a chi a risposto! | |
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Da: MagicaAmy88 -banned!- | 16/01/2015 14:33:39 |
io posso parlare solo per l'Ordine di Cagliari, che si è orientato in questo senso, per altri ordini non so nulla. Poi, questo è ciò che mi hanno detto a dicembre 2014, non so se poi hanno cambiato avviso il mese dopo, infatti lunedì tornerò a chiedere informazioni, perchè le voci di corridoio sono tornate ad essere discordanti. | |
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Da: buckelilli | 18/01/2015 18:11:55 |
Ok MagiaAmy88 scambiamoci informazioni utili! Ciao | |
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Da: MR.Help | 18/01/2015 19:28:07 |
Il paragone non calza, perché, per quanto concerne le difese d'ufficio, fu la C. Cost. ad escludere questa possibilità, non una novità normativa. | |
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Da: MagicaAmy88 -banned!- | 18/01/2015 19:48:27 |
In questo caso, sulla riforma del patrocinio dopo la legge professionale del 2012 che ha modificato il patrocinio, ancora la Corte Costituzionale non è stata scomodata. | |
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Da: buckelilli | 19/01/2015 17:28:44 |
Faccio copia incolla del parere del COA di Firenze: Parere COA Firenze E' stato chiesto un parere se ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio continui ad applicarsi il limite di valore previsto dall'art. 8 RDL 1578/1933, se il praticante avvocato munito di delega può sostituire il proprio avvocato senza limite di valore e se è possibile il patrocinio in procedure concorsuali, purchè nell'ambito del limite di valore di euro . 25.822,00, il Consiglio esprime il seguente parere: 1) il praticante avvocato, che ha chiesto ed ottenuto successivamente al 2.2.2013, il patrocinio ex art. 41 comma 12 Legge 247/2012, può svolgere l'attività, solo in sostituzione dell'avvocato dove svolge la pratica, davanti ai Tribunali ed ai Giudici di Pace senza limiti di valore; 2) ai praticanti che hanno ottenuto l'abilitazione al patrocinio in data antecedente al 2.2.2013 continuano ad applicarsi le norme previgenti (..) tra cui quella prevista dall'art. 8 RDL 1578/33; 3) conseguentemente, i praticanti abilitati con delibera antecedente il 2.2.2013, potranno patrocinare nelle procedure esecutive, purché di competenza del Tribunale in composizione monocratica, se il valore della causa sia di importo non superiore ad euro .25.822,00, non è ammesso il patrocinio nelle procedure concorsuali perché di competenza collegiale; 4) i praticanti abilitati antecedentemente al 2.2.2013 e quindi rientranti nella disciplina previgente, potranno svolgere attività in sostituzione del proprio avvocato ma entro i limiti di valore e competenza di cui all'art. 8 RDL 1578/33. COA Firenze, Parere 27.09.2013 | |
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Da: MagicaAmy88 -banned!- | 19/01/2015 18:18:19 |
noi a Cagliari, come già detto, abbiamo un altro indirizzo. Inoltre, giusto oggi, che sono passata in Tribunale di fronte alla stanza del Presidente, mi è stato detto che c'erano alcuni praticanti abilitati ( 5 o 6), che dovevano giurare, e che saranno gli ultimi... ma proprio gli ultimissimi ante riforma (ai prossimi sarà applicata la nuova riforma). Questi hanno già chiesto il patrocinio e quindi si sono inseriti nel registro dei praticanti abilitati, a dicembre 2014. Devono solo giurare, (il giuramento è solo una formalità,ma senza di questo non puoi patrocinare). Ma, almeno nel mio Ordine, sei inserito nel registro dei praticanti abilitati già da quando porti marche da bollo, versamenti, ricevuta di apertura partita iva, e il libretto vidimato del primo anno con l'attestazione del consigliere dell'ordine che ti ha interrogato, a cui hai manifestato l'intenzione di prendere il patrocinio (diversamente, quella parte di libretto viene lasciata in bianco , si scrive solo "colloquio annuale sostenuto il ..." , e cambiano le domande: il colloquio lo fanno tutti, ma si limita ad un mero racconto del primo anno di pratica nel caso in cui non si vuole prendere il patrocinio, mentre le domande sono più mirate alla deontologia se lo si vuol prendere, a livello di difficoltà invece non cambia nulla). | |
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Da: MagicaAmy88 -banned!- | 11/02/2015 17:11:22 |
confermo quanto ho scritto sull'orientamento del consiglio dell'ordine di Cagliari, oggi mi è arrivata l'ennesima conferma... i nuovi praticanti abilitati dal 2015 in poi faranno solo patrocinio sostitutivo del loro dominus. | |
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Da: flam88 | 01/09/2015 17:54:44 |
scusate, una domanda, sono abilitata al patrocinio ante riforma, il mio cliente vuole rimettere querela (il procedimento instauratosi è per truffa), può nominarmi difensore di fiducia e darmi procura per questo? | |
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Da: Andrea LECCE | 23/03/2016 00:29:04 |
Ragazzi, mi sento ignorantissimo improvvisamente, ma mi rivolgo comunque al forum per una perplessità. Io ho compiuto un anno di pratica il 7 maggio 2015. Ho presentato il libretto e fatto contestuale domanda di ammissione al patrocinio. Per lungaggini dovute A LORO ho sostenuto il colloquio relativo all'anno di pratica (e dunque al patrocinio) solo a fine ottobre 2015, e in sostanza a quanto pare si sarebbero pure sbrigati per consentirci di fare l'esame scritto! Poi mi hanno detto che era tutto bloccato con le abilitazioni al patrocinio e solo ieri mi è arrivata finalmente (dopo quasi 11 mesi dall'istanza e quasi 5 dal colloquio) la raccomandata che conferma la mia ammissione al patrocinio. Ora, in essa è riportata la delibera del COA di Lecce con l'ordine del giorno, che così conclude: "delibera di ammettere il Dott. Andrea Pincopallo ALL'ESERCIZIO DEL PATROCINIO nelle cause di competenza del G.d.P. e dinanzi al tribunale monocratico del Distretto di CDA di Lecce ENTRO I LIMITI DI CUI ALL'ART.7 Legge 479/99 (la legge Carotti, per intenderci), per un periodo non superiore ad anni SEI decorrenti dal primo giorno dell'inizio del secondo anno di pratica (che compirò ovviamente il 7 maggio prossimo!), previo giuramento da prestare DINANZI AL PRES. DEL TRIBUNALE DI LECCE". Considerando quanto è scritto nella delibera, soprattutto le parti in maiuscolo, io posso solo sostituire il dominus o no??? Perchè invece, leggendo i limiti, direi che sono a tutti gli effetti quelli vecchi. Qualche praticante della CDA di Lecce può confermarmi che il nostro COA sia uniformato all'orientamento di abilitare ancora secondo la vecchia normativa? Oppure è perchè vale la normativa che vige al momento dell'iscrizione nell'albo dei praticanti? Perchè la domanda di ammissione al patrocinio è di maggio 2015 e dunque arriva alcuni mesi dopo il fatidico febbraio 2015. Ma se a contare è l'iscrizione nell'albo, allora ci sarei dentro (maggio 2014). Ammetto di essermi colpevolmente disinteressato alla questione-patrocinio visto quanto la stavano portando per le lunghe (come ho spiegato all'inizio). E' chiaro che ora però vorrei capire bene cosa posso e non posso fare, posto ovviamente che nei prossimi giorni farò un salto all'Ordine, anche perchè mi si chiede un'altra marca da 16 euro per poter prestare giuramento... | |
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Da: Andrea LECCE | 23/03/2016 00:30:29 |
P.S. So che il titolo è fuorviante ma ho preferito riportare su un vecchio topic invece di aprirne uno nuovo. | |
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Da: Andrea LECCE | 24/03/2016 14:35:45 |
Ok, confermato.. possiamo patrocinare secondo la vecchia normativa. Grazie lo stesso! | |
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Da: giuliamaia | 10/05/2016 18:34:33 |
Salve, io ho una situazione un po strana. Ho fatto il colloquio per l'abilitazione al patrocio a febbraio 2015, avevo finito già i 18 mesi di pratoca ad otrobre 1014. Il colloquio l'ho sostenuto per il patrocinio ante riforma.Poi per vari motivi non mi aono iscritta. Oggi la segreteria dell'ordine mi dice che potrri avere solo il patrocinio sostitutivo. ..è possibile? | |
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Da: Andrea LECCE | 16/05/2016 18:07:12 |
@giuliamaia, Anche io avevo fatto domanda e colloquio ben per tempo (anche se non quanto te), eppure ci sono stati dubbi e discussioni fino all'ultimo per capire a quale normativa saremmo stati assoggettati. Alla fine a quanto pare faccio parte dell'ultima "leva" della vecchia normativa ma, per rispondere alla tua domanda, molto semplicemente mi pare di aver capito che non tutti i CDO stanno decidendo per l'applicazione della vecchia, alcuni stanno già concedendo il solo patrocinio sostitutivo. E' probabile che il tuo CDO faccia parte di questi ultimi, nel qual caso risulterebbe per te una bella fregatura non esserti iscritta dopo il colloquio. Anche se, ora che ci penso, mi pare strano che tu dica "ho fatto il colloquio per l'abilitazione al patrocinio a febbraio 2015", e poi "non mi sono iscritta". Quel colloquio diventa abilitante solo se TU stessa hai fatto richiesta di abilitazione (in caso contrario, senza la tua richiesta di abilitazione, quello è un semplice colloquio semestrale per la vidimazione del libretto)... e quindi se l'hai superato manca solo il giuramento, ma l'iscrizione procede praticamente "de plano". In parole povere... se hai fatto richiesta, hai fatto il colloquio e l'hai superato, ti iscrivono. Intendi semplicemente che non hai mai giurato? | |
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