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Giustizia: bando mobilità per 1.031 posti personale amministrativo
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Da: ROMATRIB | 08/08/2017 14:28:43 |
AVVISO PER UNO SCAMBIO: C'E' UN FUNZIONARIO IN QUESTO FORUM CHE DALLA PUGLIA VORREBBE TRASFERIRSI AL TRIBUNALE DI ROMA? | |
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Da: MILANOTRIB | 08/08/2017 17:42:56 |
AVVISO PER UNO SCAMBIO: C'E' IN QUESTO FORUM QUALCHE CANCELLIERE CHE DALLA PUGLIA VORREBBE TRASFERIRSI AL TRIBUNALE DI MILANO? | |
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Da: forse...si! | 15/08/2017 22:37:58 |
Ho letto la tia richiesta e mi piacerebbe sapere se lavori nel settore penale o civile, qual è la tua qualifica... area terza f1 2 o3? E qual è più o meno lo stipendio mensile | |
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Da: forse...si! | 15/08/2017 22:39:52 |
Per TribRoma. Ho letto la tua richiesta e mi piacerebbe sapere se lavori nel settore penale o civile, qual è la tua qualifica... area terza f1 2 o3? E qual è più o meno lo stipendio mensile | |
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Da: ROMATRIB | 16/08/2017 09:45:26 |
TRIB. CIVILE. AREA 3^ | |
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Da: ROMATRIB | 16/08/2017 10:02:55 |
TRIB. CIVILE. AREA 3^ F3 | |
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Da: eccetto | 28/08/2017 10:20:53 |
per tribunale di milano se mi sai dire la qualifica io abito a MIlano | |
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Da: sally67 | 01/09/2017 15:17:01 |
Salve chiedo anche io su questo forum: c'è un direttore amministrativo di torino o Asti o Alessandria che voglia scambiarsi su GENOVA? Grazie | |
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Da: enzopaoloc. | 20/09/2017 17:41:57 |
Carissimi colleghi transitati a qualsiasi titolo nel Ministero della Giustizia, l'accordo nazionale concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree per l'anno 2017 e di conseguenza anche per gli eventuali prossimi anni, purtroppo ci vedrà sempre perdenti rispetto ai colleghi del medesimo Dicastero. Questo perché il nostro amato Ministero con le sigle sindacali firmatarie dell'accordo, ha valutato la nostra anzianità di servizio in altra pubblica amministrazione o altro comparto o,10 ad anno o frazione superiore a 6 mesi contro i corrispettivi 0,50 dei nostri colleghi giudiziari. Ma siamo giudiziari o meno? ovvero Siamo uomini o caporali? Non credete che una tal sproporzione sia ingiustificata ed ingiustificabile. Su facebook creero' un gruppo con il nome SIAMO GIUDIZIARI O NO? per dire no a questi accordi pregiudizievoli e per decidere insieme ogni azione di tutela. Vi aspetto e CIAOO!!!!!!! | |
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Da: enzopaoloc. | 21/09/2017 19:03:32 |
carissimi colleghi transitati nel Ministero della Giustizia, visitate il mio sito facebook per CONTARCI E PER CONTARE DI PIU'. SCAMBIARE OPINIONI E TANTE NOTIZIE PER TUTTI!!!! IN OCCASIONE DELLE PROSSIME PROGRESSIONI ECONOMICHE CHE CI VEDRANNO INDGIUSTAMENTE PENALIZZATI....INSIEME SI VINCE....L'UNIONE FA LA FORZA.... Vi ricordo "SIAMO GIUDIZIARI O NO ?" su facebook!!!!!!!!!!CIAOOO!!!!!!!!!! | |
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Da: povera provinciale | 21/09/2017 21:52:51 |
Ma noi dipendenti transitati con questo avviso di mobilità , non possediamo, secondo quanto prevede l'art. 2 dell'accordo sottoscritto, il requisito necessario dei due anni di servizio nel ministero giustizia alla data del 1 gennaio 2017, quindi... | |
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Da: Ma infatti non siamo | 21/09/2017 22:05:10 |
giudiziari, siamo transfughi, esodati delle province, gente che ha abbandonato la nave al primo agitarsi del mare, né carne, né pesce, come gli ascari eritrei. E' impossibile cavare un ragno dal buco del Ministero, persino i nazisti nel 1943 ci hanno sbattuto il muso contro e non sono riusciti a imporre il trasferimento al Nord, e quelli sappiamo che metodi usavano... | |
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Da: a povera provinciale | 22/09/2017 08:48:31 |
ma certo che possiamo partecipare alla progressione economica: il bando richiede due anni di anzianità nella fascia economica di appartenenza, non nel ruolo del ministero. | |
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Da: MILANOTRIB | 22/09/2017 14:47:16 |
x eccetto Io lavoro a MILANO e vorrei trasferirmi in PUGLIA. Tu dove lavori? Ti interessa questo scambio? | |
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Da: povera provinciale | 23/09/2017 00:31:53 |
Stiamo parlando di due contratti diversi. L'anzianità dei due anni è riferita ad F1, F2 ecc. , non si può maturare un anno nella fascia D di un contratto( enti locali )ed un altro nella fascia F che appartiene al diverso contratto ministeriale. Si viene premia ti per la professionalità acquisita in una specifica attività , non perché si è lavorato due anni in qualsiasi campo. Non è il tempo il solo requisito. | |
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Da: enzopaoloc. | 23/09/2017 01:15:43 |
E' il principio che va tutelato. Invero, aver stabilito una differenza abnorme tra l'anzianità maturata nel Ministero della giustizia a danno di quella fatta nelle altre Amministrazioni ovvero in altri comparti rappresenta un espediente molto pericoloso, a prescindere dalla sua applicabilità al caso di specie. Cio' posto, in quanto nulla vieta che la stessa discrasia possa essere applicata in altre future progressioni, alle quali si avrà il diritto di partecipare. Un discrimine cosi' evidente pari a 0,40 ad anno o frazione di esso a me pare una pregiudiziale ingiustificata e ingiustificabile, posta a danno di coloro che oggi fanno parte a pieno titolo del Ministero della Giustizia. Ricordo che grazie alla nostra mobilità è stato possibile poi sbloccare le riqualificazioni ....E' cosi' che ci ripagano ed e' questo che ci meritiamo? Abbiamo perso anche la possibilità di partecipare e vincere alle progressioni intervenute nelle Amministrazioni d'origine. oltre il danno la beffa. Io DICO DI no!!!!Pertanto mi domando cosa posso fare e cosa c'e' da fare per tutelarmi, per tutelarci.....Aderendo al gruppo Facebook SIAMO GIUDIZIARI O NO? L'uNIONE FA' LA fORZA!!!!!!!VI ASPETTO COMPATTI E DECISI!!!!! cONTIAMOCI PER CONTARE DI PIU'..... | |
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Da: Non c''é nulla da fare | 23/09/2017 08:36:03 |
la prossima volta che vai a votare ricordati chi sono i responsabili di tutto questo: Napolitano, Renzi, Del Rio, il PD | |
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Da: La foga con cui Del Rio | 23/09/2017 08:41:53 |
ha voluto affossare le province con una riforma sconclusionata e totalmente assurda perché fatta PRIMA del referedum costituzionale è pari alla sua determinazione a voler cotinuare ad importare sui barconi migliaia di africani in età miltare a spese delle stato italiano. Con gente così al governo si salvi chi può | |
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Da: Qualunquista | 23/09/2017 09:57:49 |
Ad ogni modo se un dipendente del tribunale, magari ex provinciale, non è soddisfatto del posto in cui lavora può sempre fare domanda di mobilità verso un'altra PA. Grazie alla sua esperienza pluridecennale e alle competenze acquisite in tanti anni di lavoro sicuramente può presentare un curriculum di tutto rispetto. Ah no, come non detto, dimenticavo che per i dipendenti del Tribunale è vietato per legge. | |
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Da: a povera provinciale | 23/09/2017 18:25:52 |
La fascia economica di appartenenza prescinde da quale sia il comparto in cui si è acquisita, altrimenti non avrebbe senso l'equipollenza (D1=F1; D2=F2...). Io, in ogni caso, la domanda la faccio e se mi escludono faccio ricorso. E poi, scusa, se volevano esplicitamente escluderci, bastava scrivere: "anzianità di almeno due anni nella fascia economica del comparto ministeri". Il dispetto, semmai, ce l'hanno fatto attribuendo un punteggio inferiore all'anzianità di servizio maturata fuori dal ministero. E anche questo dimostra che l'intento non è quello di escluderci, ma appunto, di sfavorirci. | |
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Da: cave canem | 23/09/2017 20:33:50 |
Probabilmente hanno preso atto,con riferimento all'avviso di mobilità per la copertura di 1031 posti a tempo pieno ed indeterminato presso i tribunali , della recente sentenza n.11800/2017 della Corte di Cassazione. (Sezioni Unite Civile) In tale sentenza la Corte definisce tale mobilità come procedura di selezione preordinata alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro,con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente.Il Ministero della Giustizia,soccombente nel presente giudizio e condannato al pagamento delle spese processuali nella misura complessiva di Euro 15.200,00, giustamente riteneva tale mobilità quale passaggio diretto non comportando la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro,in realtà già in essere con l'originaria amministrazione di appartenenza. | |
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Da: povera provinciale | 23/09/2017 20:59:26 |
Ma come fa a non ritenersi un nuovo rapporto di lavoro! Il datore di lavoro è diverso, il comparto è diverso, la classificazione è diversa. Non è cessione di contratto. Quello che si mantiene è solo l'anzianità di servizio e contributiva (e ci mancherebbe! ) | |
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Da: nic | 23/09/2017 22:35:35 |
Ma allora perché hanno applicato l'equipollenza delle fasce economiche? Chi era D5, si è ritrovato F5; chi D2, F2, e così via. Dunque avrebbero sbagliato. Trattandosi di un nuovo lavoro, si sarebbe dovuti ripartire da zero. | |
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Da: La sentenza 11800/2017 | 24/09/2017 01:14:46 |
dice che non si tratta di un passaggio diretto tra amministrazione ma di una selezione concorsuale per esami (c'erano esami da sostenere?) Su questa linea non solo non si partecipa alle progressioni ma non non si applica nemmeno la tabella di equiparazione delle fasce economiche: tutti retrocessi in F1 | |
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Da: nic | 24/09/2017 08:57:21 |
Dove si trova questa sentenza? | |
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Da: povera provinciale | 24/09/2017 09:49:30 |
Ma per cortesia! Cosa dite! Leggete la sentenza e capirete. Si parla di nuovo contratto perché comunque c'è una vera e propria novazione, pur utilizzando l'istituto della mobilità esterna. No ci sono stati esami, ma selezione per titoli e criteri stabiliti dall'avviso. Non fate terrorismo psicologico | |
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Da: Mobilità | 24/09/2017 09:53:25 |
Quindi la graduatoria dei 1031 posti è bloccata? | |
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Da: Sentenza 11800/2017 | 24/09/2017 10:43:58 |
sul ricorso 14265-2016 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro tv5 Civile Sent. Sez. U Num. 11800 Anno 2017 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: BERRINO UMBERTO Data pubblicazione: 12/05/2017 Corte di Cassazione - copia non ufficiale SABINI MARIA, COSCIA STEFANO, TORTORA DOMENICA, ARPAIA CARLA VITTORIA, SAVASTANO MONICA, DEL PRETE ANNALISA, DEL GAUDIO ROSALBA, STATI ANNA RITA, SCIALANCA FILOMENA, MOLISE GRAZIA, DI DONATO LUCIA, CARUSONE ANNA, ADERO MASSIMO, FERRANTE LAURA, DELLE CURTI CLELIA, MANDATO MARIA GRAZIA, NUZZO GIUSEPPE, DE SANTIS ANNA RITA GIOVANNA, AMOROSO CARLO, AVERSANO CARMELA, ARAGONA FLAVIA, CERRETI ROSA, ESPOSITO ANNA, COLELLA GABRIELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 67, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LAMBERTI, che li rappresenta e difende; - con troricorrenti - nonchè contro URCIOLI IMMACOLATA, TRASSARI MONICA, CASILLO SANTOLO, ESPOSITO RAFFAELE, VARVELLA FRANCESCA, GALLO ANGELA, D'ARCO GIOVANNA, LOFFREDO ANNA, CRISCUOLI DANIELA, MONACO SONIA, CATENAZZO GIANFRANCO, DI GIACOMO BIANCA MARIA, CARDINALE LAURA LINDA, PAGLIARO CANDELORA, LOMBARDI GIOVANNI, RECCIA MARIA, PENNINO VALERIA, ARPAIA PAOLO ANGELO, GRIECO LUCIA, D'ANNA MARIA, CARETTA MARISA, MARASCO SABRINA, ORABONA MODESTINO; - intimati - avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/02/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO; uditi gli avvocati Giustina NOVIELLO per l'Avvocatura Generale dello Stato e Antonio LAMBERTI; Ric. 2016 n. 14265 sez. SU - ud. 10-01-2017 -2- k) Corte di Cassazione - copia non ufficiale udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione il ricorso col quale Immacolata Urcioli e tutti gli altri controricorrenti di cui in epigrafe, inquadrati nella qualifica di cancelliere, hanno chiesto l'annullamento del provvedimento del Ministero della Giustizia recante l'avviso di mobilità , ai sensi dell'art. 30 del d.lgs n. 165/01, per la copertura di n. 1031 posti a tempo pieno ed indeterminato. Con sentenza depositata il 2.2.2016, il Consiglio di Stato, al quale hanno fatto appello gli attuali controricorrenti, ha riformato l'impugnata decisione, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo e rimettendo la controversia all'esame del TAR del Lazio. In tale sentenza si è affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla base del rilievo che l'oggetto del contendere è rappresentato dalla verifica della legittimità di una procedura di selezione concorsuale per esami tesa all'istituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione mediante il meccanismo della mobilità esterna, per cui si è escluso che possa configurarsi la giurisdizione del giudice ordinario. Si è, altresì, osservato che a nulla rileva il fatto che i ricorrenti lamentino che attraverso tale procedura vengano ad essere lese le loro possibilità di progressione di carriera, trattandosi solo di un interesse di fatto che non assurge alla consistenza di una posizione soggettiva rilevante ai fini della giurisdizione. Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero della Giustizia con un solo motivo, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Ric. 2016 n. 14265 sez. SU - ud. 10-01-2017 P/5 -3- Corte di Cassazione - copia non ufficiale Resistono con controricorso i predetti lavoratori, i quali depositano, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 1. Con un solo motivo il Ministero della Giustizia eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 360, co. 1, n. 1 cod. proc. civ., 110 c.p.a. e 111, co. 8, Cost., nonchè la violazione degli art. 30 e 63 del d.lvo n. 165 del 2001. La difesa erariale muove dall'assunto che nella fattispecie vengono in rilievo posizioni giuridiche soggettive inerenti al rapporto di lavoro contrattualizzato, in quanto gli odierni controricorrenti avevano contestato la legittimità degli atti amministrativi impugnati, vale a dire quelli concernenti l'avviso di mobilità per la copertura di n. 1031 posti a tempo pieno ed indeterminato, per la ragione che in tal modo sarebbe stato introdotto un regime penalizzante per i dipendenti di ruolo dell'amministrazione giudiziaria con riguardo alla loro possibilità di progressione di carriera e di miglioramento del trattamento economico, per cui tali situazioni avrebbero potuto trovare tutela solo innanzi al giudice ordinario. 1.a. Invero, secondo il presente assunto difensivo, la mobilità in questione determinerebbe una semplice cessione del contratto di lavoro del dipendente tra l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione con continuità del suo contenuto, per cui la giurisdizione del giudice ordinario sussisterebbe, sia nel caso di mobilità posta in essere mediante selezione del personale attraverso una procedura comparativa, sia nell'ipotesi di passaggio diretto. Quindi, la procedura di cui al contestato avviso di mobilità non comporterebbe la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, in realtà già in essere con l'originaria amministrazione di appartenenza. A riprova di ciò il ricorrente menziona l'art. 4 dell'avviso del 18.2.2015, intitolato "Presentazione della domanda - Modalità e termini", che prevedeva l'allegazione alla domanda di partecipazione di copia della richiesta Ric. 2016 n. 14265 sez. 5U - ud. 10-01-2017 9„, -4- Corte di Cassazione - copia non ufficiale all'amministrazione di appartenenza di nulla osta non condizionato al trasferimento o di copia dell'assenso di data non anteriore a sei mesi di'quella di scadenza dell'avviso di mobilità . 2. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Invero, è giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite quella secondo cui - alla luce dell'interpretazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 )compiuta alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 Cost. - è attribuita alla giurisdizione amministrativa la controversia relativa ad una procedura concorsuale, bandita da un ente pubblico territoriale e riservata a dipendenti di altre amministrazioni del comparto degli enti locali, poiché siffatta procedura realizza una mobilità esterna, che si conclude con l'instaurazione di un diverso contratto di lavoro fra l'ente pubblico ed il vincitore del concorso, ed è dunque attuata con finalità del tutto differenti da quelle proprie della mobilità per passaggio diretto fra le amministrazioni pubbliche (Sez. U, Ordinanza n. 5077/2015, Cass. S.U. 30 ottobre 2008 n. 26021 e, da ultimo, Cass. S.U. 24 maggio 2013 n. 12904). 2.a. Parallelamente si è precisato da queste Sezioni Unite che le procedure concorsuali per l'assunzione, riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, sono quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro, involgente l'esercizio del relativo potere pubblico, dovendo il termine "assunzione" intendersi estensivamente, comprese le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente e dovendo, di converso, il termine "concorsuale" intendersi restrittivamente con riguardo alle sole procedure caratterizzate dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito (Cass. S.U. 29 maggio 2012 n. 8522). Ric. 2016 n. 14265 sez. SU - ud. 10-01-2017 -5- Corte di Cassazione - copia non ufficiale 2.b. In particolare, si è anche affermato che la riserva di giurisdizione in favore del giudice amministrativo opera con riferimento alla procedura concorsuale, nozione nella quale devono farsi rientrare tutte le sequenze procedimentali, comunque denominate e caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione (Cass. S.U. 24 maggio 2013 n. 12904 cit.). 3. Orbene, nel caso di specie si è trattato di una procedura di selezione concorsuale pubblica per esami, tesa all'istituzione di un nuovo rapporto di lavoro tramite assunzione, il tutto mediante il meccanismo della mobilità esterna. La procedura in argomento è, pertanto, riconducibile come tipologia - per modalità di svolgimento, oltre che per espressa qualificazione - alla sequenza selettivoconcorsuale propria della mobilità esterna. Del resto la procedura in questione per le rilevate caratteristiche, deve ritenersi che concretizza la fattispecie di una mobilità esterna, concludendosi appunto con l'instaurazione di un diverso contratto di lavoro fra l'ente pubblico ed il vincitore del concorso ed è, dunque, attuata con finalità del tutto differenti da quelle proprie della mobilità per passaggio diretto fra le amministrazioni pubbliche, appartenente, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario. 4. Infatti, con riferimento al tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, queste Sezioni unite hanno già avuto occasione di sancire che integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4. Ric. 2016 n. 14265 sez. SU - ud. 10-01-2017 /), -6- Corte di Cassazione - copia non ufficiale In definitiva, come si è rilevato in precedenza, il caso oggetto della presente controversia è risultato essere caratterizzato dall'espletamento di una vera e propria procedura concorsuale selettiva, attuata mediante il sistema della mobilità esterna e destinata a sfociare nell'approvazione di una graduatoria e nell'assunzione dei vincitori alle dipendenze della pubblica amministrazione che tale selezione aveva indetto, per cui è corretta la decisione sulla giurisdizione del giudice amministrativo adottata dala Consiglio di Stato. 5. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura complessiva di C 15.200,00, ivi compresi gli aumenti di legge, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge%pese forfettarie. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2017 Corte di C | |
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Da: nic | 24/09/2017 11:41:54 |
Nuovo contratto o meno, se è stata applicata l'equipollenza della fascia economica significa che sono state riconosciute le progressioni ottenute in passato. E se dunque il prossimo bando per la riqualificazione chiede di specificare l'anzianità nella fascia di economica di appartenenza (e non specificamente in quella del ministero), non credo ci siano dubbi che si debba far riferimento alla data in cui questa è stata ottenuta, anche se in un ente diverso. Altrimenti, ripeto, viene meno la logica secondo la quale è stata applicata l'equipollenza. | |
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Da: enzopaoloc. | 24/09/2017 12:05:38 |
Cari colleghi mobilitati come me, con il bando sulle progressioni economiche si e' consolidato un pericoloso e pregiudiziale aspetto, verso il quale, pochi di voi hanno prestata la dovuta attenzione. uno dei parametri necessari, segnatamente al valore attribuito all'anzianità di servizio presso le altre amministrazioni o comnparti rispetto agli altri colleghi del ministero della giustizia, sia per questa ma anche per le prossime progressioni, ci vede nettamente perdenti e ritengo che, difficilmente, se non intraprendiamo un'azione comune, la situazione possa cambiare. Non e' stato perpetrato ai nostri danni soltanto una carente considerazione, aspetto non tanto da trascurare, quanto si e' valutato indebitamente e colposamente che ogni 5 anni di anzianità fuori dall'amministrazione Giudiziaria valgono un anno di quella che gli stessi colleghi della scrivania accanto hanno accumulato. questa sproporzione 5:1 non vi scalfisce minimamente? E allora aderite al sito facebook "SIAMO GIUDIZIARI O NO? per CONTARCI e per contare di piu' nel Ministero della Giustizia. I Sindacati firmando quest'accordo ci hanno abbandonato, ora tocca a NOI UNIRCI, PERCHE' solo l'UNIONE DA E FA LA FORZA"......ABBIAMO POCO TEMPO PER COORDINARCI E PER AGIRE.......VI ASPETTO INCAZZATI E DECISI....SEMPRE.UN SALUTO!!!!! | |
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