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Polizia di Stato, 559 allievi Agenti 2016
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Da: x tt i vfp | 13/03/2015 17:20:56 |
Non capiscono è inutile. So tonti sti vfp | |
Da: x tutti i vfp.... | 13/03/2015 17:41:38 |
Ma sò pure infami fin quando la legge diceva 31/12/2020 tutti a dire "ma ndò cazzo volete annà se ne riparla nel 2021 per i civili" ora che la legge dice 31/12/2015 se stanno a inventà tutte sta cazzate de vfp1 e vfp4 , de percentuali, nessuno che dice "ma ndò cazzo annate, se ne riparla nel 2016 per voi civili" e mica sono stronzi a non dirlo, ce lo sanno che é la verità . e che é sta fregnaccia? fin quando a cosa si poteva fa tra 6 anni e per voi nun c'erano pericoli tutti a dire se ne parla del 2021 e ora che hanno cambiato un paio de numeretti il testo pari pari ha cambiato significato? spiegateme sta cosa | |
Da: kikko582 | 13/03/2015 18:03:56 |
Allora,questa è la frase iniziale di questo forum pubblicata da ehsh Con il decreto d'alia é stato modificato l'art. 2199 della L. 66/2010, che prevedeva la riserva dei concorsi per le carriere iniziali della polizia di stato ai soli vfp1 e vfp4 fino al 31 dicembre 2020. La modifica comporta che tale riserva termini il 31 dicembre 2015. Pertanto dal 2016 i concorsi per allievo agente della polizia di stato saranno aperti anche a chi non é stato vfp!!! Dai ditemi cosa c'è da capire,se qualcuno conosce il fatto in modo diverso scrivetelo,ma gentilmente massimo rispetto. | |
Da: Meeeeee | 13/03/2015 18:50:35 |
Scusate mi dite dove trovo questa modifica? La legge? No perché ho visto tutte le leggi è la data è il 2020. | |
Da: joePilot | 13/03/2015 19:26:38 |
www.siulp.it/il-siulp-incontra-il-capo-della-polizia-2.html "Il Capo ha assicurato il pagamento di tutti gli straordinari arretrati e l'anticipazione al 2016 dell'indizione di concorsi pubblici per l'arruolamento in Polizia senza la condizione del servizio previo nell'esercito." | |
Da: Meeeeee | 13/03/2015 19:31:25 |
Come ha assicurato? Non si parlava di legge? Mi sono perso qualche passaggio? | |
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Da: ha assicurato ahahahahaha | 13/03/2015 20:17:15 |
Per fare le leggi ci vogliono anni, quella è solo una proposta di riforma che deve essere approvata dal Parlament... Ragazzuoli | |
Da: joePilot | 13/03/2015 20:53:09 |
non si capisce più nulla:(( | |
Da: x tutti i vfp... | 13/03/2015 20:57:43 |
Ma quale proposta der cazzo che ste modifiche sono entrate in vigore nel 2014 e fanno parte dell'ordinamento militare | |
Da: meeeee | 13/03/2015 20:59:59 |
Io ho letto l'ordinamento militare, ci sta scritto 2020... Se qualcuno postasse la NORMA di riferimento... | |
Da: joePilot | 13/03/2015 21:08:20 |
ma nell'articolo parlava chiaro,il Capo ha "assicurato"... il link l'ho preso da un forum della polizia!! | |
Da: x tutti i vfp... | 13/03/2015 21:43:51 |
Dovete pijà il codice aggiornato al 2014 non quello de.5 anni fa a belli! | |
Da: S.S.LAZIO | 14/03/2015 00:09:19 |
DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2002 "fino al 31 dicembre 2015" NON ESISTE. CREATE LA COGNIZIONE PSICOLOGICA DI CIO' CHE DESIDERATE VOI. QUESTA E' UNA VECCHIA LEGGE CHE PARLA DEL "SERVIZIO CIVILE" VOLONTARIO FACCE DE CAZZO MORTACCI VOSTRI E PURE MIA CHE VE STO A LEGGEE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, ed in particolare l'articolo 2 che conferisce al Governo delega ad emanare disposizioni aventi ad oggetto la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalita' di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per la funzione pubblica, della salute e del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei principi e delle finalita' e nell'ambito delle attivita' stabiliti ed individuati dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le vigenti norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale quale modalita' operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attivita' non militari. 2. Nel presente decreto per "Ufficio nazionale" si intende l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dall'articolo 2, comma 3, lettera g), della legge 6 marzo 2001, n. 64; per "Fondo nazionale" si intende il Fondo nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64: "Art. 2. (Delega al Governo). - 1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile e' prestato su base esclusivamente volontaria. 2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalita' di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici. 3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 e secondo i seguenti criteri: a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste annualmente; b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile; c) funzionalita' dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate; d) utilita' sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero; e) funzionalita' e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d); f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva; g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge; h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza; i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero; l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza. 4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato con le modalita' di cui all'art. 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.". - La legge 8 luglio 1998, n. 230, reca "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza". Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64: "Art. 1 (Principi e finalita). - 1. E' istituito il Servizio civile nazionale finalizzato a: a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attivita' non militari; b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarieta' sociale; c) promuovere la solidarieta' e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attivita' svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.". - Il testo dell'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' il seguente: "Art. 8. - 1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), e all'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unita', e' assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilita' del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonche' di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio e' organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed e' diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta. 2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti: a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b); b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attivita' di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi; c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettivita' e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4; d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalita' della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che dovra' comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonche' verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino piu' di cento obiettori in servizio; e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta; f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b); g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilita' previste dalla presente legge; h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamita' e per lo svolgimento di periodiche attivita' addestrative; i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza; l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile. 3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di cui al comma 1, nonche' per la definizione delle modalita' di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresi' definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'art. 19. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti e' preventivamente acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari. 5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente. 6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operativita' dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonche' di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari. 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". - Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera g), della legge 6 marzo 2001, n. 64, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64: "Art. 11 (Fondo nazionale per il servizio civile). - 1. Il Fondo nazionale per il servizio civile e' costituito: a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato; b) dagli stanziamenti per il Servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie; c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati. 2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalita' di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici. 3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' iscritte per gli anni medesimi nell'unita' previsionale di base 16.1.2.1 "Obiezione di coscienza" del centro di responsabilita' 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". | |
Da: S.S.LAZIO | 14/03/2015 00:19:15 |
E' QUESTA LA LEGGE ANCORA IN VIGORE AL PARLAMENTO ITALIANO, CHE DI SEGUITO ALLEGO SOLO LA PARTE, cui qualche Sig. Civile, alludeva circa la nullità della seguente normativa vigente: Capo IV (LEGGE 226/04) RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA Art. 16. (Concorsi) 1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. Art. 13. (CUI FA RIFERIMENTO IL FAMOSO "10%") (Modalità di reclutamento) 1. Le modalità di svolgimento dei concorsi di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e di ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa. 2. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa. 3. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 2 e' stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale. MO' non rompete i cojoni perché per culo che si fanno i colleghi voi manco a considerazione de na cagata meritate A ZOZZII "! | |
Da: S.S.LAZIO | 14/03/2015 00:31:06 |
POI qualcuno ha parlato de ordinamento militare.. nun sapete manco cose' "FA PARTE DELL'ORDINAMENTO MILITARE" A RINCOJONITI all'ordinamento militare non fa parte niente in quanto fine a se stesso. TECNICAMENTE GIURISDIZIONE SPECIALE. au in poke parole NON POTETE PARTECIPARE A NESSUN CONCORSO, SE NON AL SOLO VFP1. DA ORA IN POI NON MERITATE NESSUN'ALTRA ATTENZIONE E RISPOSTA.. ORA LI CAPISCO AGLI URP..... ROMPETE PROPRIO RI COJONI MORTACCI VOSTRI | |
Da: bravo ss lazio | 14/03/2015 01:29:11 |
Fatevi un anno di botta poi ne riparliamo | |
Da: sciscia | 14/03/2015 08:15:29 |
Con un decreto del 2002? Questa mi ha fatto ridere. Ma qualcuno di voi ha mai studiato legge? Non sapete che per abrogare una legge bisogna farne un'altra? Ergo ne hanno fatta una nuova. Vediamo nel 2016. Cosa dite? Vedremo chi ha ragione e chi torto :D | |
Da: x tutti i vfp... | 14/03/2015 11:01:51 |
SS LAZIO ma te rendi conto delle stronzate che dici? Ma hai piato na legge a caso e l'hai postata? Ma che stormo de cazzari che ce sta in giro ora ve indirizzo io. Annate a questo link: http://flpdifesa.org/2014/07/il-codice-dellordinamento-militare-aggiornato-sino-ai-decreti-attuativi-della-delega/ e scaricate il file che compare subito dopo il testo. È un pdf de 810 pagine del codice O.M. aggiornato fino ad oggi ma vi risparmio la lettura di tutto, andate direttamente a pag 713 e vedete cosa ce scritto così a certi burini passa a voglia de postare e leggi del 2002 de sto cazzo. | |
Da: k casino | 14/03/2015 11:05:01 |
Poi ci chiediamo perché l'Italia ha perso le guerre... | |
Da: kikko582 | 14/03/2015 11:23:05 |
fino che si apre la pagina ci vuole un'eternità , Xx tutti i vfp.. questo concorso per agenti aperto ai "non" vfp1 si fa o non si fa?? | |
Da: x tutti i vfp... | 14/03/2015 11:35:30 |
Ah kikko tu pure sei n'artro che a vole servita sotto ar muso, scaricate sto cazzo de pdf e leggete che se chiedete qui tutti i vfp ve rispondono che nun se fa. già vedete voi stessi che non sanno più a quale cazzo attaccarse per negà l'evidenza, è come chiede all'oste se er vino è bono | |
Da: x tutti i vfp... | 14/03/2015 11:38:12 |
E comunque se fa, se fa.... | |
Da: kikko582 | 14/03/2015 11:50:22 |
ti ho fatto questa domanda perchè non mi si apriva la paginaaaaaaaaaaaaa... e comunque tu che sai tutto e publivhi leggi e articoli non sai dare una risposta precisa anzichè parlare in codice?? cmq grazie x le info ;))) | |
Da: kamionista | 14/03/2015 11:54:46 |
in pratica tutto quel testamento tradotto in parole povere è... EVVAIIII DIVENTERO' POLIZIOTTO ANCHE SE NON HO FATTO IL MILITAREEEEE!!!! | |
Da: sciscia | 14/03/2015 12:41:51 |
A SS LAZIO sai che ti dico io? FORZA ROMAAAA!!!!!! Per un laziale è molto più brutto sentirsi dire questo | |
Da: kamionista | 14/03/2015 13:30:49 |
Oooo che vuoi dire che quell'articolo che parla dell'incontro del capo della polizia e la siulp era tutto inventato? | |
Da: x tutti i vfp... | 14/03/2015 15:02:43 |
ooooo avete rotto l'anima con sto cazzo de comma 7 bis , annate a guardà il COMMA 1 PERCHÈ IL CENTRO DELLA QUESTIONE È QUELLO | |
Da: x tutti i vfp... | 14/03/2015 15:12:49 |
Ma spiegateme na cosa, la frase "fino al 31/12/2015 i posti a concorso sono riservati a vfp1 e vfp4" per voi che significa? Ce vò tanto a decifrarla? | |
Da: kamionista | 14/03/2015 15:35:26 |
Vabbe raga è inutile litigare, da quanto si è capito la volontà c'è, poi basta aspettare e vediamo. . ps. Forza inter | |
Da: Chiariamo una volta per tutte!!! | 14/03/2015 17:53:10 |
Salve a tutti! A quanto pare, nessuno di voi ha capito le reali conseguenze che le modifiche apportate all'articolo 2199 comporteranno ai futuri concorsi per le carriere iniziali delle Forze di Polizia. State creando solo inutile confusione. L'articolo 2199 del Codice O.M. prevedeva, nella sua vecchia formulazione, che fino all'anno 2020 la riserva del 100% dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle forze di polizia spettasse ai volontari in ferma prefissata delle forze armate, sia vfp1 che vfp4. La disciplina attualmente vigente prevede che una parte dei vincitori sia immessa direttamente nei ruoli delle forze di polizia, mentre la restante parte viene immessa nei ruoli soltanto dopo un'ulteriore ferma quadriennale. Sempre secondo la vecchia formulazione, alla scadenza della riserva (prevista per il 31/12/2020), quindi a decorrere dall'anno 2021 (1° gennaio), l'articolo 703 del Codice O.M. prevedeva che solo una parte dei posti, in misura diversa per ogni forza di polizia, fosse riservata ai volontari in ferma prefissata, i quali, alla fine del concorso, vengono immessi direttamente nei ruoli delle forze di polizia (eliminando de facto l'ulteriore ferma quadriennale). La restante parte dei posti, sempre a partire dal 2021, sarebbe stata invece aperta a tutti i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. Con le modifiche apportate ai commi 1, 2, e 4 dell'articolo 2199 e con l'aggiunta dei commi 7-bis e 7-ter non si è fatto altro che confermare la suddetta disciplina (prevista inizialmente a decorrere dal 2021), anticipandone però i tempi di applicazione dal 2021 al 2016. In sintesi, a partire dal 2016, così come previsto già in precedenza dagli artt. 703 e 2199 del Codice O.M., i concorsi per le carriere iniziali nelle forze di polizia saranno aperti ai volontari delle forze armate ed ai civili, fermo restando che i posti riservati ai volontari delle forze armate sono stabiliti a monte da ciascuna forza di polizia. La quota dei posti riservata ai volontari delle forze armate sarà distribuita per il 70% ai volontari in ferma prefissata di un anno in servizio, mentre il restante 30% a favore dei volontari in ferma annuale in congedo e ai volontari in ferma quadriennale, siano essi in servizio o in congedo. Non si tratta di nulla di nuovo, è una disciplina già prevista dal codice per il 2021 e anticipata al 2016 in forza alle modifiche di cui abbiamo detto sopra. Spero di essere stato il più chiaro possibile. A tutti voi auguro una buona serata e in bocca al lupo per il futuro. | |
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