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ecclesiastico
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Da: Alicenelpaesedellemeraviglie | 03/09/2014 07:29:36 |
Il compendio nel diritto può andare?o mancano cose fondamentali? | |
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Da: Ipso iure | 03/09/2014 08:58:48 |
No, nel compendio c'è tutto ma super-stringato, dipende da quanto in profondità vanno. La parte più importante a mio avviso è fatta bene, alcuni capitoli sono veramente telegrafici. Poi c'è un capitolo (il penultimo) che parla di argomenti trascurati da altri manuali più corposi e di una certa importanza (crocifisso nelle scuole, obiezione di coscienza, reati contro il sentimento religioso...) | |
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Da: PurpleRain14 | 03/09/2014 22:49:44 |
Obiezione di coscienza, crocefisso e argomenti simili non sono trascurabili... Spesso i commissari che non sono tecnici della materia li preferiscono come argomenti... | |
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Da: sachy | 07/09/2014 12:13:39 |
Dubbio pazzesco...sto facendo la parte su nullità matrimonio concordatario e procedimento di delibazione... tutto chiaro, anche l'evoluzione etc, ma, visto che nei tetsi non viene precisato (ma non può dirsi certo scontato), mi domando: quali sono i presupposti in presenza dei quali è possibile chiedere la nullità- e quindi rivolgersi al Trib ecclesiastico? Mio ragionamento: potrebbero essere certamente tutti queli previsti dal codice canonico (che come nolto-ne prevede di più rispetto al nostro ordinamento), ma allora, si potrebbe egualmente, in tal caso, procedere con la delibazione? Sto facendo una gran confusione fra cause nullità e efficacia civile... la questione m. concordatario mi porterebbe a dire che solo quelle cause di nullità contemplate dal nostro ordinamento sono rilevanti (=e dunque recepibili le relative sentenze ecclesiastiche...)... non so sse ho reso, ma la quetsione fondamentale é. quando può essere invocata la nullità davanti ai T eccllesiastici? Tutte le sentenza possono essere delibate, o solo quelle che intervengono su motivi nullità previsti anche nel nostro oridnamento? Grazie mille | |
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Da: sachy | 07/09/2014 12:14:28 |
Dubbio pazzesco...sto facendo la parte su nullità matrimonio concordatario e procedimento di delibazione... tutto chiaro, anche l'evoluzione etc, ma, visto che nei tetsi non viene precisato (ma non può dirsi certo scontato), mi domando: quali sono i presupposti in presenza dei quali è possibile chiedere la nullità- e quindi rivolgersi al Trib ecclesiastico? Mio ragionamento: potrebbero essere certamente tutti queli previsti dal codice canonico (che come nolto-ne prevede di più rispetto al nostro ordinamento), ma allora, si potrebbe egualmente, in tal caso, procedere con la delibazione? Sto facendo una gran confusione fra cause nullità e efficacia civile... la questione m. concordatario mi porterebbe a dire che solo quelle cause di nullità contemplate dal nostro ordinamento sono rilevanti (=e dunque recepibili le relative sentenze ecclesiastiche...)... non so sse ho reso, ma la quetsione fondamentale é. quando può essere invocata la nullità davanti ai T eccllesiastici? Tutte le sentenza possono essere delibate, o solo quelle che intervengono su motivi nullità previsti anche nel nostro oridnamento? Grazie mille | |
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Da: boromir | 07/09/2014 12:43:14 |
Le nullità ecclesiastiche le utilizzi se chiedi per l'appunto che il matrimonio celebrato avanti il ministro di culto e trascritto, fosse nullo per vizio del consenso (vale solo quello unilaterale e taciuto dall'altro nubendo) oppure per la dispensa in caso di matrimonio Rato e non consumato, in tal caso devi sapere SS.UU. 16379/2014 con cui si stabiliscono i limiti per la delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale. Davanti al giudice civile chiedi: separazione e divorzio, quest'ultimo non è riconosciuto dall'autorità ecclesiastica in quanto la Chiesa ritiene il matrimonio indissolubile. Nella mia commissione chiedono molto le norma su insegnanti di religione, sentenze sul crocefisso da parte della Corte Costituzionale (domanda a trabocchetto), licenziamento dell'insegnante di religione e trascrizione post-mortem | |
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Da: sachy | 07/09/2014 12:52:41 |
Grazie. puoi indicarmi il riferimento normativo? INoltre, mi confermi correttezza di questa distinzione: 1) sent. ecclesiastiche che dispongono la nullità: effetti dalla data celebrazione 2) sentenze corte d'appello che le recepiscono nel nostro ordinamento, effetti dalla sentenza stessa-ossia stessa disciplina di cui al 128 cc m. putativo La tua Commissione (che fa queste domande), in che città è? Grazie per la risposta di prima"! | |
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Da: sachy | 07/09/2014 14:32:49 |
Risolto...scusate la confusione... vi riporto, qualora fosse utile, lo schema che ho fatto... scusate i pasticci ortografici RETROATTIVA-RETROAGISCE ALLA DATA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO Accertato che il vincolo matrimoniale non si è mai costituito, a decorrere dalla celebrazione viene meno ogni effetto personale o patrimoniale derivante da tale vincolo-quindi il matrimonio resta un semplice fatto Tuttavia: eccezione (fondamento art. 18 LM) Resta applicabile la disciplina di cui all'art. 128 cc relativa al matrimonio putativo Cos'è il matrimonio putativo matrimonio ritenuto valido in quanto 1) contratto in buona fede dai coniugi (=nell'ignirazna dell'esistenza di una causa di invalidità)-si ritiene sufficiente, perché si producano gli effetti di cui all'art. 128 cc (e dunque la deroga alla regola generale sulla retroattività), che la buona fede sussista al momento delle celebrazione del matrimonio-e dunque non sia necessario che questa condizione del coniuge si sia protratta nel periodo successivo 2) il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi Se dunque il matrimonio è stato dichiarato nullo per uno dei presupposti di cui all'art. 128 cc, allora, si dovrà applicare la disciplina prevista da tale norma, con la conseguenza che gli effetti della pronuncia di nullità si dispiegano dal momento della sentenza con cui la Corte d'Appello rende esecutiva la sentenza ecclesiastica nel nostro ordinamento Inotlre gli effetti si producono anche rispetto ai figlki bati e concepiti dutrante il matrimo nio dichiarato nullo-rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità-se poi le condizxioni si verificano nei confronti di uno solo dei coiniugi, allora gli effett ivalgon osoltanto oin favore suo e dei figli. Infine il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto. | |
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Da: sudo | 08/09/2014 09:45:12 |
Scusatemi che cosa dite in riferimento al lavoro dei dipendenti ecclesiastici nel diritto italiano.....è la stessa cosa il lavoro dei religiosi? Io sto studiando sul simone e nn ho trovato nulla sulla prima formulazione...ho trovato solo il lavoro dei religiosi..... Grazie in anticipo | |
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Da: enrikoavv | 08/09/2014 14:38:31 |
ma allora quale testo consigliereste?grazie | |
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Da: bambumbim | 08/09/2014 15:10:54 |
Nel diritto.... | |
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Da: stelpol | 14/09/2014 21:54:02 |
Io per ecclesiastico ho usato il manuale Simone ...il compendio Simone e' identico ma manca la dottrina . | |
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