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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: caso FVG 28/02/2019 15:26:01
ma queste assunzioni a td ridurranno i posti a concorso per la regione fvg? Quando dovrebbero stipulare i contratti?

Da: Xprima 28/02/2019 15:30:44
No!! Solo nel caso di reggenze!!

Da: Ok Ok28/02/2019 15:37:59
Allora un calvo non ha speranze!

Da: Ok Ok28/02/2019 15:39:39
Allora un aspirante calvo non ha speranze!

Da: Xok ok 28/02/2019 15:41:21
Non si parlava di capelli ma di peluria. ..

Da: Ok Ok28/02/2019 15:43:22
Idem

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Da: Caucaso  28/02/2019 16:38:12
Ma scusate cosa vuol dire ds a tempo determinato? O si è ds e si ha una scuola o non si è ds..

Da: MG28/02/2019 16:44:59
per Veneto 2011

Vuoi dire che le commissioni della regione Veneto  avrebbero già terminato le correzioni e avrebbero dato i risultati?

Da: MG28/02/2019 16:45:32
per Veneto 2011

Vuoi dire che le commissioni della regione Veneto  avrebbero già terminato le correzioni e avrebbero dato i risultati?

Da: veneto 201128/02/2019 16:53:40
no, parlavo appunto dei risultati del 2011...

Da: vvv28/02/2019 17:01:12
Sempre sulle statistiche: le prove da cui distribuire con modalità random sono 9376, 250 per ciascuna commissione: non è matematicamente possibile che vi siano difformità sulla qualità delle prove da commissione a commissione, cioè è statisticamente impensabile che in una commissione siano concentrate prove migliori rispetto ad altre. Ammesso che ci sia uno scarto questo deve essere minimo, nell' ordine di max 1/100, in caso contrario si puòipotizzare difformità nei parametri di valutazione e ciò è palesemente ILLEGALE. Ovviamente è diritto di ciascuno chiedere l'accesso agli atti nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.Tuttavia le norme sulla trasparenza implicano una ampia gamma di misure per appurare tutte le fasi concorsuali.

Da: iniziamo già 28/02/2019 17:07:22
a individuare motivazioni per ricorsi, prima ancora di sapere gli esiti delle correzioni...


Da: Ridondante 28/02/2019 17:20:48
@vvv
discorso ineccepibile nel caso in cui le commissioni stiano lavorando a livello robotico, conducendo cioè una correzione standard a tutte le 9376 prove, priva di qualsiasi elemento soggettivo. Ho paura che non sia così!

Da: tar28/02/2019 17:34:57
quando sapremo qualcosa sugli ammessi con riserva x il 60? oggi nessuna info dal tar ?

Da: Bee eater28/02/2019 17:37:09
Oggi si esprime il Cds... No il tar
Sentenza attesa per il pomeriggio
Pubblicazione domani

Da: tar e Cds28/02/2019 17:40:32
Cds ha rimandato al tar x valutare situazione sui 60. Giusto? invece x problemi tecnici il CdS?

Da: scrivere in maiuscolo28/02/2019 18:01:58
a: vvv    28/02/2019 17.01.12,
mi permetto umilmente di non essere d'accordo. E' assolutamente normale che una sottocommissione ne promuova 70, un'altra 80, un'altra 90, un'altra 100, un'altra 110.

Alla fine "mediamente" ne promuoveranno una "media" tra 80 e 100, complessivamente.
Sotto a 80 di "media" sarebbero troppo pochi.
80x38 = 3040 candidati all'orale

oppure
100x38 = 3800 candidati all'orale.

Quello che non sarebbe normale è che una (sotto)commissione li promuova tutti o li bocci tutti.

Da: bee eater28/02/2019 18:49:38
Pubblicato il 22/02/2019
N. 00909/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00415/2019 REG.RIC.          



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 415 del 2019, proposto dalla signora:


Antonietta Anna Esposto, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, viale delle Milizie, 9;


contro

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio e la Commissione giudicatrice del concorso di cui al bando decreto del Direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca- MIUR 23 novembre 2017, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, non costituiti in giudizio;
nei confronti

signora Maria Lucia Taverna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento ovvero la riforma

dell'ordinanza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III bis, 23 novembre 2018 n. 7106, che ha respinto la domanda cautelare contestuale al ricorso n.11452/2018 R.G. proposto per l'annullamento di atti della procedura del corso concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con decreto del Direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca- MIUR 23 novembre 2017, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, e precisamente:

a) del decreto del medesimo Direttore generale n.1134, pubblicato il giorno 24 luglio 2018, recante l'elenco degli ammessi alle prove scritte, nella parte in cui esclude la ricorrente;

b) del bando di concorso suddetto;

c) del D.M. 3 agosto 2017 n.138, recante il regolamento della procedura;

d) della direttiva del Ministro per la semplificazione 24 aprile 2018 n.3, recante le linee guida delle procedure concorsuali;

e) di tutti gli atti della Commissione e in particolare dei provvedimenti e verbali di predeterminazione dei criteri di ammissione alla prova scritta;

e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, in particolare;

f) degli atti di nomina della Commissione;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per la parte appellante l'avvocato Elena Spina;


Rilevato che:

-    l'art. 29 del d. lgs. 165/2001, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e il regolamento attuativo della norma D.M. 138/2017 prevedono in via generale il sistema del "corso concorso" per l'assunzione di dirigenti scolastici nelle scuole statali;

-    il bando 12 giugno 2017 di cui meglio in epigrafe, ha appunto indetto una procedura di tal tipo, e all'art. 6 ha previsto la possibilità, in concreto verificatasi, dato il gran numero di candidati presentatisi, di svolgere una prova preselettiva che deve essere superata per poter accedere alle prove scritte;

-    ai sensi dell'art. 6 in questione, la prova preselettiva è computerizzata, consiste in un "test articolato in cento quesiti a risposta multipla", diversi per ciascun candidato ed estratti da una banca dati di quattromila quesiti resi pubblici almeno venti giorni prima delle prove e viene valutata con un punteggio numerico che attribuisce un punto ad ogni risposta esatta, nessun punto alle risposte omesse e sottrae trenta centesimi di punto per ogni risposta sbagliata. All'esito della preselezione, in base al comma 8 dell'articolo in esame, "sono ammessi a sostenere la prova scritta … 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile";

-    tutto ciò posto, la ricorrente appellante ha partecipato al corso concorso in questione ed è stata esclusa dalle prove scritte per non avere superato la preselezione; in particolare ha riportato un punteggio di 62,90, mentre sono stati ammessi, in aggiunta agli 8700 candidati programmati, tutti coloro i quali hanno riportato un punteggio minimo di 71,7 punti (fatti pacifici in causa);

-    contro tale esito, la ricorrente ha proposto in I grado ricorso con domanda cautelare, contenente due motivi, nei termini che seguono;

-    con il primo di essi, ha dedotto violazione di presunti principi generali relativi allo svolgimento delle prove di concorso, secondo i quali le prove stesse si intenderebbero superate al raggiungimento di un punteggio pari a sei decimi, inferiore quindi a quello da lei conseguito. Sostiene in sintesi estrema che il sistema previsto dal bando in questione sarebbe illogico, perché non consentirebbe di predeterminare un punteggio minimo che consente di superare la prova;

-    con il secondo motivo, deduce ulteriore violazione dei principi predetti, nel senso che, sempre in sintesi estrema, alcuni dei quesiti proposti nella prova da lei svolta avrebbero avuto una formulazione ambigua, ovvero avrebbero indicato come corrette risposte che non lo erano;

-    in conclusione, invita poi il Collegio a sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme relative;

-    con l'ordinanza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto la domanda cautelare;

-    contro tale ordinanza, la ricorrente ha proposto impugnazione, con appello che contiene due motivi, di sostanziale riproposizione di quelli dedotti nel ricorso di I grado;

-    l'appello è infondato e va respinto: i motivi dedotti appaiono non forniti di fumus per le ragioni che seguono;

-    quanto al primo motivo, con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare già in passato che introdurre una preselezione informatica del tipo descritto, ove effettivamente non è predeterminato il punteggio che consente di superarla, che potrebbe anche in concreto coincidere con il punteggio pieno, rientra nella discrezionalità del legislatore, e quindi non contrasta nemmeno con la Costituzione; si tratta infatti di una soluzione che assicura l'interesse al buon andamento della procedura, ammettendovi candidati in numero non eccessivo, e al contempo presuntivamente dotati di una certa preparazione minima: così in particolare C. cost. 7 luglio 2005 n. 273 e C.d.S. sez. IV ordinanza 8 novembre 2005 n.5426;

-    quanto al secondo motivo, anzitutto, la rilevanza dei presunti quesiti non corretti ai fini della non ammissione della ricorrente è stata affermata (appello, p. 19 penultimo paragrafo), ma non dimostrata. A parte questo rilievo, comunque, si osserva che i quesiti con le relative risposte considerate esatte erano stati resi noti in anticipo, e quindi la ricorrente avrebbe avuto comunque la possibilità di rispondere nel senso voluto dall'amministrazione; si osserva ancora, comunque, che apprezzare la correttezza o no delle risposte ai quesiti significa sindacare la discrezionalità dell'amministrazione, e ciò è di regola possibile solo in caso di errori abnormi, che nella specie non sembrano ravvisabili;

-    le spese di fase si possono compensare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l'appello (ricorso numero: 415/2019).

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Bernhard Lageder,    Presidente FF

Francesco Mele,    Consigliere

Oreste Mario Caputo,    Consigliere

Dario Simeoli,    Consigliere

Francesco Gambato Spisani,    Consigliere, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Francesco Gambato Spisani        Bernhard Lageder

Da: fandonia28/02/2019 18:53:05
mi è appena arrivata la mail dal miur che  comunica che domani usciranno le graduatorie.
A voi è arrivata?

Da: bicilett  28/02/2019 18:53:14
@News Freschissime dove seiiiiiii

Da: Fandonia di nome e di fatto...28/02/2019 18:55:45
...la mail del MIUR arriva per comunicare l'ammissione all'orale, con relativo punteggio dello scritto. Non per comunicare che uscirà la graduatoria!!!

Da: M@rian  28/02/2019 18:55:49
News aveva scritto che si sarebbe fatto sentire domani, venerdì

Da: XBee eater28/02/2019 18:57:27
E allora perchè gli altri 60isti sono stati ammessi??? Non capisco...

Da: fandonia28/02/2019 18:57:39
non vale cosi non è divertente giocare ;)

Da: Bocciato 2011 28/02/2019 19:00:17
Ve lo avevamo detto di non spendere soldi nei ricorsi se non per validissimi motivi.

Da: News freschissime! 28/02/2019 19:02:59
Sono sempre in sindacato.
Domani vi forniró i dati definitivi della sottocommissione.
Anche i dati ..quasi definitivi di 6 sottocommissioni.
Da fonti interne sindacali vi posto le proiezioni nazionali.

Stasera full immersion in studi di caso.
Ora scemunimenti sindacali...

In gamba a tutti coloro che, come noi,  stanno danno il meglio di sé!

Da: Sono un poco più depresso28/02/2019 19:04:39
Con questa ordinanza mi pare sia stata scritta la parola amen sui cosiddetti 60ini, affermando il criterio secondo cui la quota per il suoeramento della preselettiva rientra nella discrezionalità del legislatore, essendo funzionake almregolare svolgimento della procedura. Dubito che il Consiglio di Stato si orienterà diversamente sugli altri ricorsi pendenti.

Da: Sono un poco più depresso28/02/2019 19:05:30
Con questa ordinanza mi pare sia stata scritta la parola amen sui cosiddetti 60ini, affermando il criterio secondo cui la quota per il suoeramento della preselettiva rientra nella discrezionalità del legislatore, essendo funzionake almregolare svolgimento della procedura. Dubito che il Consiglio di Stato si orienterà diversamente sugli altri ricorsi pendenti.

Da: XSono un poco più depresso28/02/2019 19:13:11
E chi invece tra i 60isti l'avesse già svolta la prova scritta?

Da: cosicosi28/02/2019 19:22:36
giustizia è fatta!

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