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Aggiornamenti pre-orale, per non persersi niente!
33 messaggi, letto 4020 volte

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Da: roberta85 28/07/2014 22:48:31
Eccoci qui per condividere tutti gli aggiornamenti che ci vengono in mente e per forza di cose sui testi non si trovano! Per compeltezza @ipsoiure potresti riportare la sentenza sui maltrattamenti? Dai diamoci dentro chel'unione fa la forza (e l'esame!)
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Da: roberta85  28/07/2014 22:51:31

Riporto quanto detto in merito all'aggiornamento TU stupefacenti (un gran bordello, comunque!)
penalecontemporaneo.it (lo specifico per chi vedesse e non lo conosca) trovate un articolo a firma luisa romano con allegato (download documento) il testo vigente dell'art 73 dopo la pronuncia di incostituzionalità della legge del 2006 (a seguito della pronuncia del gennaio 2014) e dopo l'eiv della legge del maggio scorso.
Segnalo anche che sullo stesso sito della stessa autrice c'è anche un commento all'intera legge riformata (quindi anche sull'art. 75, per dire)
Rispondi

Da: becalm 28/07/2014 23:04:59
Bella idea, vi appoggio!! E visto che siamo in tema vi consiglio di vedere sito cnf per aggiornare testo su lpf visti i regolamenti approvati. ( l ultimo dei nostri problemi ovviamente).
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Da: Ipso iure 28/07/2014 23:09:16
Grande Roberta! :)

In attesa che arrivino numi chiarificatori sul garbuglio di modifiche all'art. 73 del T.U. stupefacenti
vi segnalo una sentenza della VI sez. penale della Cassazione del 15 luglio sul reato di maltrattamenti in famiglia (art.572).
La Suprema Corte fa inversione di rotta e in buona sintesi dice che se non c'è convivenza il reato non è predicabile (per esser precisi, "attualità della convivenza").
In tempi recenti, parecchie pronunce avevano affermato l'esatto contrario, ritenendo configurabile il reato de quo anche in caso di maltrattamenti all'ex-coniuge, e finanche al lavoratore laddove il rapporto di lavoro fosse organizzato in modo "para-familiare".
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Da: roberta85  28/07/2014 23:14:07
Si perdonate gli errori di battitura il mio iphone è sempre più malandato! Appena studio il 73 cerco di fare una breve sintesi (nei prossimi giorni comunque). La modifica ha comunque coinvolto tutta la parte penale del TU (bene o male) quindi per tutti quelli che la studiano occhio, difficilmente i libri hanno già la modifica! Grazie anche per la parte della l prof, sembra una cavolata ma...evitiamo!
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Da: becalm 29/07/2014 17:53:00
DLgs 1 luglio 2014 n 101 modifiche a cpp e alla disciplina Mae per garantire diritto all informazione.

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Da: Ipso iure 29/07/2014 19:16:10
Grazie Becalm! E' roba importante?
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Da: becalm 29/07/2014 19:29:01
Devo ancora studiarmela ho solo postato la scoperta 😕
Rispondi

Da: scado 29/07/2014 19:47:52
Per COMMERCIALE ci sono le recenti modifiche del D.L. 91/14, aspettando la conversione, riassumendo:
- riduzione del capitale SPA a 50k
- modifica criteri valutazione liquidazione del recedente in società quotate
- aumento della portata dell'art. 2343-ter per valutazioni in sede di trasformazione e acquisto dai promotori
- dimezzamento dei termini di esercizio dell'opzione ex 2441
- alcune modifiche TUB e TUF
Rispondi

Da: Ipso iure 29/07/2014 22:29:11
Riguardo il T.U. stupefacenti, vi posto il link a un articolo non proprio "tecnico" ma molto semplice, aggiornato alla pronuncia della Corte Cost di febbraio (non al d.l. successivo, quindi)

http://www.ilpost.it/2014/02/13/abolizione-fini-giovanardi-legge-iervolino-droghe/
Rispondi

Da: roberta85  29/07/2014 22:37:14
In merito avviso anche che la legge di maggio 2014 ha modificato moltissimo sia il 73 che il 75. Altalex riporta il testo modificato di tutta la legge, commenti però se ne trovano pochi (esempio, è stato abolito il comma 1bis del 73 in toto e riscritto il 75 sul consumo personale...)
Rispondi

Da: becalm 29/07/2014 22:54:32
Leggete Doc di Francesco Viganò su diritto penalecontemporaneo. Secondo me è chiaro. Poi volendo trovate il quadro storico della storia dell art. 73 ma giusto per chiarirsi le idee. Pensi che basta sapere che è stato modificato.
Rispondi

Da: Ipso iure 29/07/2014 23:48:07
Cari, ho rielaborato così da più fonti che ho avuto modo di consultare, compreso il quadro storico di cui parla Becalm e che ho scaricato. Vedete se vi torna e se ci sono refusi o errori: ho molto semplificato e sono andato al sodo.
Questo è il riassunto in estrema sintesi:


D.P.R. 309/1990
(TESTO UNICO STUPEFACENTI)

PRIMA VERSIONE (c.d. Iervolino/Vassalli)
La Iervolino-Vassalli stabiliva che l'uso personale di droga - sia "leggera" che "pesante" - fosse un illecito, ma prevedeva sanzioni soprattutto di tipo amministrativo.
La legge prevedeva in primis l'ammonimento del prefetto; in caso l'agente venisse colto di nuovo in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale erano predicabili altre sanzioni, come la sospensione della patente o del passaporto. Soltanto alla terza occasione entrava in gioco l'autorità giudiziaria, e le sanzioni potevano arrivare fino alla pena detentiva, per non più di tre mesi di carcere.
Fioccarono subito le polemiche, soprattutto tra i Radicali, e la norma che consentiva di sanzionare il mero consumatore con la pena detentiva fu abolita con il referendum abrogativo del 1993.
Per quanto invece riguardava la produzione e lo spaccio, il T.U. versione Iervolino/Vassalli prevedeva la pena detentiva, ma distingueva tra droghe pesanti e droghe leggere, classificate in due tabelle distinte e separate aggiornate dal Ministero della Salute. Anche la quantità di  sostanza prodotta e/o spacciata incideva sul quantum di pena; la modica quantità rendeva predicabile un'attenuante, l'ingente quantità un'aggravante.
Nello specifico, la pena prevista per il reato di produzione o spaccio di droga "leggera" era la reclusione compresa tra 2 e 6 anni, più la multa. Per la produzione e lo spaccio di droga "pesante" la pena-base era invece compresa tra 8 e 20 anni.

SECONDA VERSIONE (d.l. 272/2005, "Fini-Giovanardi")
Il d.l 272/2005 Fini-Giovanardi praticamente riscrive l'art. 73 del T.U. stupefacenti (ovvero l'articolo più importante).
La novella del 2005 aboliva infatti la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, unificando le tabelle del ministero della Salute.

Per quanto concerneva l'uso personale, la legge abbassava la soglia minima a 5 grammi lordi, e prevedeva una pena detentiva compresa tra 1 mese e 1 anno di carcere, più una serie di sanzioni accessorie di tipo amministrativo (sospensione della patente, del passaporto, del porto d'armi o divieto di conseguirli, e in caso il reo fosse extracomunitario la revoca del permesso di soggiorno).  Sopra detta soglia scattava invece la "presunzione di spaccio".

Per quanto invece concerneva la produzione e lo spaccio, la novella 2005 inaspriva fortemente le sanzioni, non differenziando tra spaccio ad es: di marijuana e spaccio di eroina e fissava la "forbice edittale" tra 6 e 20 anni.

Nel concreto, quindi, la pena per un piccolo spacciatore di marijuana lievitava dai 2 anni nel minimo previsti dalla versione Iervolino-Vassalli ai 6 anni della versione Fini-Giovanardi, quindi il carcere era a quel punto difficilmente evitabile.

Il d.l. 272/2005 fu convertito in l. 49/2006: una legge "monstre" che mescolava la riscrittura del T.U. Stupefacenti al finanziamento delle Olimpiadi di Torino 2006, frullando in un unico provvedimento legislativo le disposizioni più disparate.
E' proprio questa la ragione della declaratoria di incostituzionalità che ha colpito nel febbraio 2014 la legge Fini-Giovanardi (più precisamente: la novella 2006 del d.p.r. 309/1990).

La Consulta, infatti, non ha dichiarato l'incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi in ragione del contenuto, ma per via del procedimento di conversione in legge, per violazione dell'art. 77 Cost.

TERZA VERSIONE (Versione Lorenzin)

La sentenza ablatoria della Consulta ha creato un vuoto di tutela penale in materia di stupefacenti, poichè la reviviscenza della vecchia versione "Iervolino-Vassalli" mal si amalgamava con le parti del T.U "versione successiva" non incise dalla pronuncia della Corte Costituzionale.

Perciò il Governo ha presentato nel marzo scorso il d.l. 36/2014, che è stato da poco convertito con l. 79/2014.

Tale legge ripristina la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti e ripropone la classificazione in tabelle: ora le tabelle sono 4, la prima e la terza raggruppano le droghe pesanti (tra cui tutte le droghe sintetiche), mentre la seconda e la quarta concernono le droghe leggere (es: cannabis).

Con la nuova legge, la detenzione o l'acquisto per uso personale perdono di nuovo rilevanza penale: permangono invece le sanzioni amministrative già previste dalla Fini-Giovanardi, ma avranno una durata diversa a seconda che si tratti di droghe pesanti (da 2 mesi a 1 anno) o leggere (da 1 a 3 mesi).

Sono previsti dei "livelli-soglia" per ogni droga nelle tabelle del Ministero della Salute, ma il superamento di tale livello non rileva più come presunzione di spaccio: sta al giudice valutare caso per caso.

La legge rivede poi le sanzioni per il c.d. "piccolo spaccio", ovvero lo spaccio di modica quantità, fissando la pena edittale nella reclusione da 6 mesi a 4 anni di reclusione (prima oscillava tra 1 e 6 anni) e nella multa da 1000 a 15000 euro (con la Fini-Giovanardi era da 3000 a 26000 euro).
In pratica si evitano la custodia cautelare in carcere e l'arresto, facoltativo, sarà possibile solo in caso di flagranza di reato.

Spetterà al giudice stabilire l'entità della pena in base alla qualità e alla quantità della sostanza spacciata e alle altre circostanze.

Inoltre, la legge reintroduce i lavori di pubblica utilità tra le pene possibili: nel caso di piccolo spaccio o altri reati minori commessi da un tossicodipendente il giudice può infatti decidere di applicare, al posto di detenzione e multa, la pena del lavoro di pubblica utilità.



Rispondi

Da: becalm 30/07/2014 17:47:22
Grazie ipso iure! Poi controllo e ti dico!

Il DLgs 101 2014, in attuazione della direttiva europea 2012/13/UE sul diritto d informazione nei procedimenti penali (stabilisce livelli minimi di garanzia: le persone perseguite devono poter conoscere i  diritti di difesa e i diritti fondamentali loro spettanti), ha introdotto doveri-diritti d informazione  agli artt .: 293 294 ( nella esecuzione della custodia cautelare e controllo dell assolvimento di tali doveri nell interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare personale); 369 (nella informazione di garanzia); 369 bis; 386 (Nella esecuzione dell arresto e fermo); 391 ( nella udienza di convalida: il giudice verifica l assolvimento dei doveri d info a favore dell arrestato o fermato ex 386). Doveri diritti d informazione sono stati introdotti anche nel mandato di arresto europeo ( art.12 l 69 del2005).
Rispondi

Da: becalm 31/07/2014 07:26:01
Ragazzi, il Giuffrè di penale (che odio sempre di più) non è aggiornato alla l. 67 del 2014 di conseguenza tra le cause di estinzione del reato non trovate gli artt. 168 bis Ter e quater: sospensione del procedimento con messa alla prova; così come in tema di prescrizione non sono riportate quali cause di sospensione della prescrizione la sospensione del procedimento per messa alla prova e la sospensione del procedimento per assenza dell imputato.  Problemi risolvibili col codice per carità ma questo continuo controllo sugli aggiornamenti fa perdere troppo tempo!
Rispondi

Da: Ipso iure 31/07/2014 09:08:03
Ahi, questo è grave... Fortuna che ho comprato un codice aggiornato!
Però, certo, avere un testo aggiornato risolve molti problemi...
Rispondi

Da: roberta85  01/08/2014 11:50:44
Segnalo che sono uscite sezioni unite in tema di delibazione delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario (particolare sulla questione della convivenza tra coniugi). Mi spiace non poter approfondire ma sto studiando altro e rischio di dirvi stupidate ;) la sentenza comunque è SSUU 16379/14 io ho letto un commento qui http://www.quotidianogiuridico.it/Civile/nozze_nulle_per_la_chiesa_ma_non_anche_per_lo_stato_se_la_convivenza_dura_da_tre_anni_id1162127_art.aspx
Rispondi

Da: Ipso iure 02/08/2014 20:48:15
Cari, di procedura penale negli ultimi mesi (diciamo da gennaio a ora) cosa è cambiato di importante?
Rispondi

Da: celafaremo84 02/08/2014 23:46:31
Per quanto riguarda la sentenza di ecclesiastico..se ho capito bene risolve il contrasto che si era venuto a creare presso la sez 1 della cass. Una tesi sosteneva che la convivenza prolungata dei coniugi impedisse la delibazione della sentenza di nullità matrimoniale. L'altra invece sostenva che fosse possibile delibare la sentenza di nullità anche se vi era stata convivenza prolungata tra i coniugi. Ora le sezioni unite hanno aderito alla prima tesi..sostenendo che in caso di convivenza per più di 3 anni non è possibile delibare la sentenza canonica di nullità matrimoniale perché contrasterebbe con l'ordine pubblico interno. Perdonatemi se ho scritto strafalcioni ma dopo 14h di studio non capisco nemmeno cosa sono le sezioni unite :D
Rispondi

Da: bambumbim 03/08/2014 00:04:58
Io cmq non vado a vedermi sentenze o altro....se approvano tutte le riforme alla camera e al senato...che si fa? Ci studiamo costituzionale ex novo? Che palle!
Rispondi

Da: roberta85  03/08/2014 09:45:10
Eh lo so però fa figo buttare li che sai che sono uscite sezioni unite sul tema...abbiamo Creato questa pagina apposta ;) se il governo mi fa tutte ste riforme vado a prenderli tutti sotto casa. 70 anni di immobilismo e decidono si fare la rivoluzione proprio prima del mio esame ;)
Rispondi

Da: Ipso iure 04/08/2014 19:32:13
Cari tutti,
una domanda: di procedura penale studiate anche i procedimenti davanti al GdP, al Trib minorile e i procedimenti nei confronti degli enti, che sul codice non ci sono (ma sul Tonini sì)?
Rispondi

Da: Ipso iure 04/08/2014 19:36:12
@ Celafaremo: sì, è proprio così, le SS.UU hanno chiarito che se c'è convivenza protratta per anni c'è affectio coniugalis quindi la sentenza di nullità del matrimonio canonico non può esser delibata.

@Roberta: Son d'accordo con te, dimostrare di essere aggiornati alla più recente giurisprudenza delle SS.UU garantisce il figurone all'esame... quanto alle riforme del nostro governo, sta tranquilla che da qui all'autunno faranno ben poco! :-)
Rispondi

Da: becalm 04/08/2014 21:31:24
@ipso iure secondo me vanno fatti, almeno in generale qualcosa va saputa. Se ci pensi allo scritto poteva anche uscire un ricorso immediato al gdp. ..
Rispondi

Da: Ra84  04/08/2014 23:00:09
Ed anche se il governo ce la facesse ricordate che per chiederla devo prima saperla loro una ipotetica riforma!
E lavorano oltre a far esami!
non angosciatevi troppo!!
Rispondi

Da: bambumbim 04/08/2014 23:12:00
@Roberta....la prima modifica x il Senato...100 senatori dagli enti territoriali...diventerà il senato delle autonomie locali...cmq è assurdo!!! Sono anni che dormono e si sono svegliati ora che abbiamo l orale noi? ?????!!!!!! Li ........ ...o!!!   :)))
Rispondi

Da: becalm 25/08/2014 10:12:21
Vi segnalo: Ssuu 16068/2014: Le nuove norme in tema di illeciti disciplinari contenute nella legge recante la nuova disciplina dell'ordinamento forense non hanno applicazione reatroattiva, anche se più favorevoli rispetto alle disposizioni di legge previgenti, essendo stabilita la sola retroattività delle norme di rango deontologico.
Rispondi

Da: bambumbim 25/08/2014 10:42:41
Grazie mille!
Rispondi

Da: Seivivo 29/08/2014 18:54:26
Ciao a tutti,
un dubbio che nessuno riesce definitivamente a togliermi: di civile bisogna o no portare la parte dell'impresa (società etc..) o fa parte del programma di commerciale????
Ho chiesto in segreteria se esiste un programma ma ovviamente ho avuto una risposta negativa.
Sul Torrente sono circa 200 pag. che eviterei volentieri...
Grazie e buona serata - per quanto possibile :-(
Rispondi

Da: boeing777 29/08/2014 20:04:46
Ma no...per scrupolo di coscienza segnati la definizione di 'società', 'imprenditore', 'consorzio'...ma sono cmq nozioni che, a fronte di un programma oltre tutto vasto, sarebbe anche insensato porti, attenendo ad un settore specifico quale quello di commerciale (stesso dicasi per i cenni di lavoro contenuti nel torrente...)
Rispondi

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