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Domanda d'esame - Remissione querela persona offesa citata come teste
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Da: Pavanetto ius | 27/05/2014 11:10:19 |
Quesito posto da un magistrato in sede di esame orale - CdA Bologna (materia: procedura penale). Siamo in un procedimento penale davanti al GdP; si sta procedendo per i reati di minaccia e lesioni personali lievi, avvinti dal vincolo della continuazione. Al termine del dibattimento, la persona offesa (che è anche parte civile) viene citata dal PM per essere sentita come testimone. Tenendo presenti i reati per cui si procede, all'udienza successiva potrà la persona offesa non presentarsi, conferendo al proprio difensore procura speciale per rimettere la querela? | |
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Da: emma83 | 27/05/2014 12:14:09 |
(perchè viene sentita concluso il dibattimento?) in qualsiasi caso, certo, perchè no? Entrambi i reati sono perseguibili a querela di parte (vedi 340 co. 1 cpp). ps: trovo talmente scontata la risposta, che sicuramente ci sarà il trabocchetto da qualche parte!!! Fammi sapere che son curiosa. ciao | |
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Da: Pavanetto ius | 27/05/2014 12:30:57 |
non viene sentita, ma "citata" per la prossima udienza... | |
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Da: emma83 | 27/05/2014 14:15:21 |
ah ok, scusami. secondo me potrà comunque procedere con remissione della querela mediante procuratore speciale. ovviamente la remissione dovrà essere accettata dall'imputato: nel caso in cui questi decidesse di procedere col giudizio, allora il giudice ordinerà l'accompagnamento coattivo del testimone per l'udienza successiva. se la p.c. volesse evitare quest'ultima evenienza, potrà presentarsi direttamente all'udienza fissata per il suo esame e avanzare personalmente la richiesta di remissione. ps: nella pratica immagino che i due avv. si sentiranno per accordarsi sulla remissione-accettazione prima dell'udienza. poi agiranno di conseguenza. ps2: non capisco in che modo dovrebbero incidere i reati contestati sulla disciplina in questione. entrambi sono perseguibili a querela e la continuazione non ha rilevanza ai fini della remissione. | |
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Da: Pavanetto ius | 27/05/2014 14:53:15 |
benissimo emma! Il magistrato voleva sentirsi dire, tra le altre cose, che la continuazione non incide sul regime di procedibilità. Ho omesso di dire che l'esaminatore, prima di formulare il quesito, ha fatto una premessa: che il candidato esaminasse il quesito in tutte le sue parti, e che fornisse, poi, una risposta il più possibile esaustiva. Se vi fosse riuscito, non gli sarebbe stata rivolta altra domanda nella materia in questione. | |
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Da: emma83 | 27/05/2014 15:16:36 |
Infatti mi sembrava un domanda "pratica". Bene. Grazie per l'interessante quesito. | |
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Da: River80 | 27/05/2014 17:22:47 |
Nella domanda come giustamente avete gia' sottolineato l' esaminatore si riferiva sicuramente alla continuazione ma credo pure che presume per scontato , che si tratti di minaccia semplice.Nella minaccia aggravata ai sensi dell' art. 612 secondo comma c.p. posta in essere ad es. con un' arma o mediante scritto anonimo o simbolico ecc. la procedibilita' e' d' ufficio e competente sara' il Tribunale. Quindi dato per scontato che nessuno ha rilevato l' incompetenza e che si tratti di minaccia semplice la remissione della querela e' causa di non doversi procedere per l' art 529 c.p.p. PERO' AMICI LASCIATEVELO DIRECHE DOMANDA NON SCHERZAVA AFFATTO LO DICO SINCERAMENTE... CIAO p.s. se ne avete altre postatele cosi' ci divertiremo a risolverle | |
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Da: Antequera | 27/05/2014 18:44:50 |
la remissione di querela NON E' ATTO DELEGABILE ..... salvo che non provveda con dichiarazione autenticata da notaio o presso la AG, non con procura al difensore. Quindi, va e rimette, poi se il giudice decide di andare avanti per i motivi ut supra ok, altrimenti tutti a casa. | |
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Da: emma83 | 27/05/2014 18:52:27 |
@antequera la procura speciale per la remissione è senza alcun dubbio autenticabile dal difensore. é difatti atto processuale e in quanto tale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 122 cpp co. 1 ult. parte. Non ci piove. | |
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Da: emma83 | 27/05/2014 19:00:16 |
....e giusto per mettere i puntini sulle i: non è delegabile, ma è senz'altro ammessa la presentazione della remissione da parte del procuratore speciale. (come avevo già detto, vedi art. 340 co. 1 cpp) ps: peraltro lo vedo fare tutti i giorni. :) ciao ragazzi, buona serata. | |
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Da: River80 | 27/05/2014 20:29:29 |
Emma 83 hai ragione certo che la remissione della querela e' attuabile per mezzo di un Avvocato che potra' procedere ad autentica della procura .Per evitare comunque " appesantimenti" e magari motivare a colleghi o Giudici forse sarebbe piu' "utile" che la persona offesa dichiari la sua volonta' davanti al Pubblico Ufficiale ( di solito appartenente al Comando dei C.C. dove pende la querela) poi l' atto di remisione + accettazione deve essere portato a conoscenza del Gdp . P.s. Nel momento in cui la procura viene concessa l' atto in se e' delegabile La delega e' un sinonimo poco tecnico per indicare la procura o sbaglio!!!! | |
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Da: emma83 | 27/05/2014 20:47:00 |
quali appesantimenti? inoltre, procura e delega non sono sinonimi, anzi son istituti molto diversi l'uno dall'altro. | |
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Da: River80 | 28/05/2014 10:15:29 |
Quali sono allora tali differenze? Nella procura e' implicita la volonta' di delegare un atto . | |
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Da: River80 | 28/05/2014 10:33:17 |
Per EMMA 83 . Forse l' unica differenza e che la Delega e' l' istituto tipico del diritto Amministrativo come manifestazione di conferimento di potere dall' organo delegante al delegato si tratta in poche parole di una procura in campo Amministrativo. MENTRE IL TERMINE PROCURA E' TIPICO DEL SOLO DIRITTO PRIVATO , SOPRATTUTTO IN CAMPO COMMERCIALE... Poi se ci sono differenze che non conosco le quali siano in grado di differenziare i due istituti vorrei saperle . Mentre Emma per appesantimenti mi riferisco sopra alla difficolta' a volte di far comprendere al collega e soprattutto al Giudice le proprie ragioni nel post riferite al fatto( che il procuratore ed Avvocato puo' autenticare una rimessione) Questa e' la " battaglia quotdiana" lottare per le ragioni del nostro assistito a volte immotivatamente incomprese credimi lo dico per mia esperienza professionale non certo per elogiarmi anzi quando cio' accade rimango male credimi... | |
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Da: emma83 | 28/05/2014 10:47:42 |
quando la legge stabilisce il rilascio della procura speciale ai fini del compimento dell'atto, il rappresentato non potrà conferire il potere tramite delega. E non è solo un problema di "nomen" dell'atto. Con la procura il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato (e non a caso è richiesta per il patteggiamento o per l'abbreviato ecc ecc), con delega assolutamente no. La delega è atto mediante il quale il delegante conferisce al delegato un potere, ma quest'ultimo non agisce in nome e per conto del delegante. di solito la delega viene rilasciata per il compimento di atti "semplici". es: richiesta di rilascio di copie, di visione del fascicolo. Quando invece attraverso l'esercizio del potere conferito, la sfera giuridica del rappresentato viene a modificarsi, allora la legge (non a caso) prevede il rilascio della procura speciale. Spero di essere stata chiara: mi rendo conto che gli istituti potrebbero in alcuni casi corrispondere (visto che attraverso gli stessi si conferisce un potere), ma nella sostanza sono molto diversi. | |
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Da: violante1 | 28/05/2014 11:11:40 |
Caro River80, ha ragione Emma83. In procedura penale si prevede una distinzione tra atti "normali" (che il difensore può porre in essere mediante nomina es. visione del fascicolo, deposito lista testi, richiesta di oblazione), "atti personali" (che sono riservati all'imputato per cui vanno richiesti previa specifica procura speciale es. remissione e accettazione della remissione di querela, patteggiamento, abbreviato, rinuncia all'opposizione al decreto penale ) e "atti personalissimi" che soltanto il diretto interessato può compiere (es. querela) ...e se mi permetti, River, nella pratica è molto più snello che proceda il difensore alla remissione | |
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Da: emma83 | 28/05/2014 12:15:00 |
Ottima distinzione Violante1, chiarissima per me, che sono penalista "pura" (se si può dire) Unica precisazione (perchè sono anche una rompi palle) è che le categorie di cui sopra non si riferiscono unicamente al proc. pen. Sono istituti generali, che trovano applicazione in ogni branca del diritto. la differenza tra delega e procura l'abbiamo studiata tutti il primo anno universitario, quando abbiamo affrontato l'esame di diritto privato. Mi rendo conto che all'epoca la distinzione non era così palese e che solo praticando le cose si comprendono completamente, ma tant'è. Buona giornata a tutti. | |
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Da: River80 | 28/05/2014 15:02:32 |
Io concordo con voi Emma e Violante pero' cio che voi chiamate delega come il ritiro di copie ecc. E' una procura semplice in quanto nssuno puo' compiere un atto per conto altrui senza preventica autorizzazione in campi diversi dal diritto aAmministrativo non esiste una norma che oarli di delega e' un concetto creato dalla dottrina e dalla prassi di cancelleria. | |
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Da: River80 | 28/05/2014 15:07:50 |
Scusatemi ma sono in treno mentre vi scrivo: errata corrige che parli invece di oarli ciao !!!!! | |
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