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IDONEI GRADUATORIE ENTI LOCALI
89 messaggi, letto 8123 volte

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Da: delusissimo14/01/2014 10:44:35
con questo forum ci siamo tolti gli idonei delle forze armate che tendevano a monopolizzare la discussione
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Da: x delusissimo14/01/2014 11:28:36
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Da: x delusissimo14/01/2014 11:29:16
hai ragione...concetriamoci su i nostri problemi...
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Da: chefollia14/01/2014 16:27:50
c'è qualcuno che ha notizia dell'avvio del monitoraggio delle graduatorie concorsuali valide da parte del dipertimento della funzione pubblica anche negli enti locali???
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Da: delusissimo15/01/2014 10:20:24
No, ma neanche di quelle dei ministeri..
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Da: c115/01/2014 11:39:52
come possiamo fare per sollecitare il monitoraggio o sapere se e/o quando intendono avviarlo?
Rispondi

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Da: IAS15/01/2014 11:49:19
..sono mesi che sento parlare di questo famoso monitoraggio..che servirebbe a quantificare gli elementi vincitori e idonei non assunti nelle varie Amministrazioni pubbliche. Ho letto di nuovo la circolare esplicativa, ma mi sfugge ancora qualcosa. Una volta che tale monitoraggio sarà reso pubblico, poi che succederà?
Rispondi

Da: c115/01/2014 12:39:47
credo che per cercare di ottenere qualcosa bisognerebbe unirci in un comitato specifico per gli enti locali, che chieda:

1-monitoraggio vincitori e idonei in graduatorie di enti locali entro una data certa

2-cessioni di graduatorie tra enti locali viciniori per realizzare concretamente la spending rewiu

basta prese in giro!!!!!!!!!!!!

Rispondi

Da: delusissimo17/01/2014 14:15:48
ma voi non avete mai scritto una mail al vostro comune per sapere che fine ha fatto la vostra graduatoria o se altri enti si sono mostrati interessati ad utilizzarla??
Rispondi

Da: io si17/01/2014 15:01:59
nessuna risposta. Passato 1 anno.
Rispondi

Da: ......17/01/2014 16:10:24
PROVERò ANCHE IO.......
Rispondi

Da: IAS17/01/2014 19:32:12
Io personalmente ho contattato l'Ente  qualche mese fa e lAmministrativo addetto all'ufficio concorsi, alla mia domanda se fosse stata mai avanzata proposta di cessione nominativi inseriti in graduatoria da parte di altri enti, la risposta fu si...ma la provincia rifiuto' perche rimase ancorata alla legge 350 del 2003. Quando invece l'accordo puo anche avvenire ex post. Cmq ora navigando in rete ho notato un cambiamento forse anche in seguito al decreto d' Alia. Un comune della mia regione ha chiesto di attingere da
due graduatorie di due comuni diversi un istruttore contabile. Ho percepito qualcosa di poco chiaro...perche la persona assunta aveva gia lavorato presso l' ene richiedente un tot di anni e gli enti a cui e' stata inoltrata la richiesta avevano tra gli idonei proprio quel nominativo. Mah...la Provincia in cui risulto idonea come  collab ammin cat b3, ha proceduto a scorrere la graduatoria di amministr ativi c1 da graduatoria a ti con assunzione a td. Ma la provincia non puo assumere a tempo indeterminato...
Rispondi

Da: IAS17/01/2014 20:43:05
La poca chiarezza intravista nella cessione del nominativo di cui sopra sta solo nella considerazione che richieste di attingere da altre graduatorie possono derivare dalla volonta' di favorire non tanto l'amico o il parente, ma il precario che ha lavorato per anni nell' amministrazione conseguendo un certo grado di autonomia e professionalita. In questo il precario e' favorito, non c'e' dubbio. Con il decreto d'alia che prescrive il superamento del contratto a termine e lo inserisce in un contesto eccezionale, tutto questo e' corretto...se venisse effettivamente rispettato in futuro. Intanto devono assorbire gli idonei in questa o in un`altra amministrazione e ripartire in futuro con «politiche» migliori piu` sane
Rispondi

Da: io si18/01/2014 00:13:40
lo sapevo comunque, il problema è che le amministrazioni non si fidano di assumere se non conoscono gli idonei...
Rispondi

Da: In realtà18/01/2014 09:13:24
L'accordo ex ante voleva proprio evitare queste situazioni per cui un ente x decide di attingere dalla graduatoria di un ente y sapendo che il soggetto raccomandato (perché ha già lavorato, perché parente o per altri motivi) è il prossimo ad essere assunto. É tutto un vergognoso magna magna, speriamo che questi fatti accadano sempre meno in futuro e che ogni ente abbia il diritto ed il dovere di procedere a selezionando ed assumendo autonomamente i propri VINCITORI regolarmente ogni 3 anni, senza stupide proroghe o cessioni di graduatorie vecchie stantie! Qui si guarda sempre e solo al risparmio economico, infischiandosene del buon andamento dell'ente, tutto ciò è GRAVISSIMO.
Rispondi

Da: IAS18/01/2014 09:49:20
Pienamente d'accordo. C'e' anche da sottolineare che le ammininistrazioni sono ormai consapevoli da tempo che le graduatorie possono essere cedute con accordo posticipato anche con il rischio di cedere i soliti noti, anche se non e' sempre  Il problema e` che molti enti «moralmente» virtuosi preferiscono tenersi una rosa di idonei, per neccesita future.
Il nostro piu' grande nemico e' il turn over
Rispondi

Da: IAS18/01/2014 10:18:01
Un altro pensiero che intendo rimarcare, e questo potrebbe cozzare con il diritto o interesse di noi idonei, e' il diritto dei "seri" precari. Mi spiego meglio. Se una persona entra in PA dopo aver superato con concorso a td [quiz o prova scritta+orale o solo orale) e vi rimane anche per successive proroghe 2/3anni, e nel fratttempo studia per superare concorsi a tempo indeterminato risultando idoneo in varie graduatorie. Beh questo individuo ha ogni sacro santo diritto di essere assunto prima o poi. Voi non credete? Il precariato va superati e il contratto a tempo indet dovra essere l' unico ammissibile
Rispondi

Da: IAS18/01/2014 16:25:51
Qui parliamo di pubblico impiego, ma a mio modesto avviso l' introduzione di contratti di natura flessibile ha inevitabilmente allargato le maglie del precariato. Nel pubblico e nel privato. I datori di lavoro sono orchi abusatori di ogni forma di contratto flessibile, discutibile, legalmente riconosciuto. Agenzie interinali, job sharing, contratti a chiamata, voucher, cococo e pro...15 anni di abusi a nostro danno.
Avete sentito il caso di quel maestro della banda municipale di Aosta da un decennio, mi sembra se non di +, mai assunto a tempo indeterminato, che per ottenere il diritto ad avere un contratto definitivo, e' dovuto ricorrere alla corte di giustizia europea? Anche in questo caso l'Italia ha fatto la sua bella figura...
Rispondi

Da: precari18/01/2014 18:59:15
Io toglierei proprio la possibilita agli enti locali di fare proprie geaduatorie.
C e un clientelismo spaventoso qualunque sia la tipologia concorsuale. T i. T d. Cococo siate onesti!
Dovrebbero selezionare sempre tutti solo a livello nazionale  concorso unico per vari profili!
Rispondi

Da: x ias18/01/2014 19:13:11
il punto è proprio quello: i precari come sono entrati..
se tramite concorso credo  che abbiano tutto il diritto di pretendere l'assunzione a t.i.,
viceversa chi si è inserito perchè amico di....,anche se ha lavorato decenni non ha maturato nessun diritto, dovrebbe sostenere un rigoroso concorso, non un concorso .......esclusivamente..... riservato.......... come molti enti locali stanno precipitosamente bandendo dopo la legge d'alia, il cui unico effetto è stata  la stabilzzazione dei precari!
Rispondi

Da: IAS18/01/2014 21:00:32
Si la legge d'Alia ha ottimi presupposti...comunichiamo eventuali evoluzioni..tutto cio' che accade di positivo a qualcuno e' come se accadesse a tutti. Buona domenica ragazzi.
Rispondi

Da: Niobe80 21/01/2014 17:57:29

Legge 125 e graduatorie di concorso: cosa è cambiato
Posted on novembre 1, 2013   

Con la legge 125 del 30 ottobre 2013 è stato convertito in legge il decreto 101/2013, riguardante misure di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Il decreto è stato oggetto in sede di conversione di numerose modifiche, che ne rendono, come costume purtroppo ormai consueto, la lettura e l'interpretazione piuttosto complicata. La conversione innova anche in tema di graduatorie di concorso, nelle modalità che si cerca di illustrare di seguito.

L'obbligo di scorrimento delle graduatorie vigenti

L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere alle graduatorie vigenti viene ampliato ulteriormente rispetto alle disposizioni del decreto 101. Viene infatti previsto, nel nuovo comma 3 dell'art. 4 notevolmente ampliato in sede di conversione, che:

- le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate a bandire nuovi concorsi solo se siano stati immessi in servizio tutti i vincitori di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato "per qualsiasi qualifica" (salvo temporanee e comprovate necessità organizzative);

- che la stessa autorizzazione possa intervenire, inoltre, solo se nella medesima amministrazione non ci siano idonei in graduatorie di concorso approvate successivamente al 1 gennaio 2007, relativamente a professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

La norma si applica esclusivamente alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici economici e di ricerca; dal novero sono quindi escluse le regioni e le autonomie locali, sia perchè non espressamente menzionate, sia perchè quando il legislatore intende ricomprendere tutte le pubbliche amministrazioni ricorre alla formula del richiamo, in materia di graduatorie, delle "amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni" (come fa nel successivo art. 4), oppure al più generale indicatore dell'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001.

Cosa è cambiato:

Rispetto alle disposizioni contenute nel decreto 101, il procedimento prevede sempre l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi da parte della Presidenza del Consiglio, con le modalità previste dall'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 165/2001, autorizzazione che però può intervenire solo verificata l'assenza di vincitori di concorso "per qualsiasi qualifica".

La norma innova sul punto con un inciso fondamentale: anzitutto, viene distinta l'ipotesi che le graduatorie da cui attingere e vigenti comprendano vincitori di concorso oppure idonei. Nel primo caso, basta che siano presenti vincitori di concorso "per qualsiasi qualifica" non ancora assunti nell'amministrazione procedente, che la procedura di autorizzazione si blocca: occorre quindi che l'amministrazione abbia assunto tutti i vincitori di concorso, anche per profili professionali inconferenti con la procedura che si vuole attivare, prima di procedere.

Qualora invece vi siano graduatorie esistenti ma solo con presenza di idonei, le stesse vanno esaurite, parimenti, prima di procedere a nuove assuznioni; in tal caso però le graduatorie da tenere in considerazione sono quelle relative a profili ritenuti equivalenti.

Altra modifica degna di rilievo è relativa alla durata delle graduatorie stesse: si fa riferimento a quelle approvate dopo il primo gennaio 2007 (il decreto 101 si riferiva invece a quelle successive al primo gennaio 2008). Questa inovazione tuttavia si riferisce alle sole graduatorie di idonei. Qualora sussistano vincitori di concorso, infatti, il riferimento è a tutte le graduatorie vigenti, senza che siano indicati limiti temporali. Secondo le norme vigenti più volte analizzate in queste pagine, quindi, le graduatorie vigenti ad oggi sono tutte quele aporvate successivamente al 30 settembre 2003.

Riassumendo, le amministrazioni dello Stato possono bandire nuovi concorsi solo se:   abbiano assunto tutti i propri vincitori di concorso, con riferimento a tutti i profili professionali e a tutte le graduatorie vigenti successive al 30 settembre 2003;

- abbiano assunto anche gli idonei delle proprie graduatorie, ma solo se successive al primo gennaio 2007 e solo per profili ritenuti equivalenti con la procedura concorsuale da attivare.

Il comma 3, come ampliato in sede di conversione, ricorda comunque che:

- le coperture dei posti in organico debbono previamente ottemprerare alle disposizioni in tema di eccedenza di personale nelle amministrazioni di cui all'art. 33 D. Lgs. 165/2001;

- si applicano le vigenti norme in tema di proroghe di graduatorie di concorsi;

- l.e eventuali procedure di concorso già avviate e non concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione (31 ottobre 2013) debbono soggiacere alla nuova disciplina sull'assunzione obbligatorie dei vincitori di concorso.

Tale ultimo inciso presenta un dubbio interpretativo non di poco conto: qualora un'amministrazione pubblica stia procedendo ad ultimare una procedura concorsuale, facciamo l'ipotesi, per l'assunzione di funzionari o dirigenti, devee aver previamente assunto tutti i vincitori di concorso di graduatorie magari risalenti a più di 10 anni fa per la copertura di posti di autista o giardiniere, sempre per ipotesi. Una evenienza che francamente contrasta con le misure di contenimento della spesa pubblica, e con intuitive  e basilare esigenze di efficienza organizzativa delle amministrazioni stesse.

E' pur vero che la lettera a) del comma 3, relativa ai vincitori di concorso, consente di ovviare all'obbligo di assunzione per "comprovate e non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate". L'inciso rinfocola i dubbi: è bastevole una articolata motivazione per superare l'obbligo? E se tale escamotage non è previsto nella successiva lettera b) (ipotesi idonei di concorso), l'interpretazione letterale può portare alle assurde conclusioni che l'obbligo di assunzione può venir meno con idonea motivazione in caso di vincitori di concorso, ed è inderogabile nel caso di assunzione di idonei?

Una previsione dalle conseguenze meno assurde poteva essere quella di definire l'obbligo inderogabile solo per i vincitori di concorso, per le sole ipotesi di equivalenza, lasciando le possibilità di deroga, pur adeguatamente motivate, nel caso di assunzione di idonei.

Efficacia delle graduatorie di concorso

Il comma 4 dell'art. 4 della legge di conversione presenta modificazioni rispetto alla formulazione originaria: proroga infatti le graduatorie di concorso vigenti (ripetiamo, sono vigenti tutte quelle successive al 30 settembre 2003) al 31 dicembre 2016 (il termine previsto dal decreto 101 era fissato al 31 dicembre 2015). Questa norma, come già previsto dal decreto convertito, si applica a tutte le amministrazioni soggette ai limiti delle assunzioni, comprese Regioni ed Enti locali quindi, e comporta la mera facoltà di scorrimento da parte delle pubbliche amministrazioni che vogliano assumere, con l' obbligo però, ribadito da una costante e copiosa giurisprudenza, di motivare accuratamente l'atto qualora si proceda ad avviare altre procedure concorsuali senza procedere allo scorrimento.

Rispondi

Da: quindi23/01/2014 17:04:08
dall'ultima modifica sono comprese anche le regione ed enti locali (provincia).
"si applica a tutte le amministrazioni soggette ai limiti delle assunzioni, comprese Regioni ed Enti locali quindi e comporta la mera facoltà di scorrimento da parte delle pubbliche amministrazioni che vogliano assumere, con l' obbligo però, ribadito da una costante e copiosa giurisprudenza, di motivare accuratamente l'atto qualora si proceda ad avviare altre procedure concorsuali senza procedere allo scorrimento."
Rispondi

Da: Ias23/01/2014 19:10:18
Gli enti locali di medio/grandi dimensioni (Province, comuni capoluogo) credo che abbiano in passato utilizzato le proprie graduatorie, almeno fino a quando gli è stato permesso di assumere. Anche le Regioni sicuramente. Il problema vero risiede nei piccoli centri, dove riescono ad eludere con maggiore destrezza e dove ci sono poche possibilità per un idoneo classificatosi  anche terzo di poter essere assunto presso quell'ente per ovvie ragioni. Se divenisse obbligatorio cedere le graduatorie a comuni limitrofi non sarebbe male. Cmq in futuro con le graduatorie uniche, a cui per altro enti locali possono decidere di non aderire, beh le cose dovrebbero migliorare.
Avevo già anticipato che l' Ente Provincia in cui sono idonea ha proceduto a chiamare tutti gli idonei di graduatorie a ti e li ha assunto con contratto a termine. (per il momento solo  istrutt ammin) Sto giustamente seguendo con grande interesse l'evolversi dell'iter normativo  di riordino degli enti, approdato in senato e approvato dalla Camera, e vorrei sapere da qualcuno che idea si è fatto,   che cosa pensate avvenga nel prossimo futuro. Passerà in senato il ddl o aspetteranno di abolire le Province con riforma costituzionale. Quali sono i Vs timori o le vostre aspettative
Rispondi

Da: hellooo...24/01/2014 19:37:26
il silenzio che incombe, anche su questa disussione,  manifesta esplicitamente la rassegnazione che ci ha sopraffatto!

o siete stati assunti??????????
Rispondi

Da: ilav x IAS27/01/2014 11:56:48
Rispondi

Da: ilav x IAS27/01/2014 11:57:29
qual' è la provincia?

grazie
Rispondi

Da: mavalavala27/01/2014 21:17:05
magari fossi stata assunta..

piuttosto nessuno sa niente del DPCM???
Rispondi

Da: mavalavala27/01/2014 21:20:31
intanto il ddl delrio sembra destinato a soccombere..
Altri senatori tra le fila della maggioranza annuciano il loro voto contrario..

Per la maggiorparte delle province si affaccia pericolosamente la dead line del voto e dello stop ai commissariamenti..

Renzi che ha in mano il pallino potrebbe stoppare tutto per inserire la cancellazione delle province nelle riforme costituzionali.

29 scade presentazione emenfdamenti in commissione..
Rispondi

Da: mavalavala29/01/2014 09:40:37
ho scritto al mio ente per chiedere se ho speranza di essere assunta..non mi ha mai risposto. Ma le pa non sono tenute a rispondere alle richieste scritte??
Rispondi

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