Ritenuto che:
Il primo motivo del ricorso per revocazione è relativo al capo 10.2 della sentenza n. 1447/2016, laddove si sostiene che "…tuttavia, nel caso che qui occupa da parte odierna appellante incidentale, più che la sussistenza di siffatti vizi, si assume che le tracce sarebbero state deliberatamente predisposte in modo tale da favorire determinati candidati a scapito di altri, in ciò riposando l'ipotizzata lesione della par condicio"e che "…è del tutto evidente che un tale assunto, per la sua indubbia gravità (astrattamente suscettibile anche di implicazioni di natura penale, delle quali però non è traccia agli atti del presente giudizio), avrebbe necessitato dell'indicazione quanto meno di elementi indiziari precisi, plurimi e concordanti: ciò che non risulta avvenuto, essendosi gli istanti limitati ad allegazioni suggestive e per lo più congetturali, ma non tali da raggiungere neanche la soglia di una delle figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere";
I ricorrenti per revocazione deducono che "La sentenza impugnata è suscettibile di revocazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 395, n. 3), c.p.c., dal momento che gli originari ricorrenti non potevano disporre di quegli "ulteriori elementi esterni di riscontro" e di quegli "elementi indiziari precisi, plurimi e concordanti", che sono, invece, di recente emersi nell'ambito di un'indagine penale avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di un componente della Commissione esaminatrice e di taluni funzionari e partecipanti alla concorso per il reclutamento di 69 dirigenti. Infatti, con decreto emesso in data 19 settembre 2016 nell'ambito del procedimento penale n. 16/31710 R.G. notizie di reato/Mod. 21, in cui risultano indagati…(si omettono i nominativi per ragioni di privacy giudiziaria, precisandosi che trattasi di dirigenti e funzionari dell'Agenzia, uno dei quali componente della commissione esaminatrice e di candidati concorrenti n.d.e.; e così di seguito ove citate le suddette persone si sostituisce il nominativo con punti di sospensione)…la Procura della Repubblica ha disposto una perquisizione locale e su sistemi informativi, con contestuale comunicazione ex art. 369-bis c.p.p. nei confronti dei predetti indagati…Il decreto di perquisizione è stato emesso, quindi, sulla base del rilievo per cui «appare assolutamente necessario, anche al fine di individuare ulteriori comunicazioni informatiche sia tra gli indagati che tra alcuni di loro ed ulteriori persone coinvolte nella predisposizione degli atti finalizzati a falsare l'esito della prova concorsuale, disporre la perquisizione presso i loro uffici, al fine di acquisire, mediante accesso ai computer ivi presenti, le comunicazioni a mezzo mail per il periodo 1 aprile - 31 agosto 2013, periodo temporale a cavallo della esecuzione della prova scritta del concorso», ritenendo, inoltre, la Procura che «appare altresì assolutamente necessario, tenuto conto che (si omette il nome della persona indagata per ragioni di privacy giudiziaria: n.d.e.)…risulta essere "l'organizzatore" degli artifici posti in essere per perseguire le finalità illecite, procedere nei suoi confronti anche ad una perquisizione della sua abitazione, ove rinvenire computer personali ed altri supporti informatici (hard disk, pen drive, CD rom, ecc) ove rinvenire comunicazioni informatiche (anche utilizzando altri domini in luogo di quello istituzionale) con gli indagati ovvero ulteriori persone coinvolte nella predisposizione degli atti, e documenti informatici a riprova di quanto fin'ora accertato»";
In definitiva la cognizione dei fatti addotti come astrattamente idonei a integrare la fattispecie revocatoria è stata ricondotta alla conoscenza del decreto di perquisizione del 19 settembre 2016, e delle ipotesi delittuose oggetto di indagine preliminare;
Con memoria difensiva depositata l'11 gennaio 2018 i ricorrenti per revocazione hanno dedotto che:
"…dall'esame della predetta documentazione, già integralmente prodotta agli atti del giudizio in data 21/12/2017, è risultato che, eseguite le perquisizioni disposte con decreto emesso dalla Procura della Repubblica in data 19 settembre 2016, e disposto il sequestro del materiale informatico, da quest'ultimo sono stati estratti ed analizzati, anche attraverso indagini peritali, documenti informatici formati in data anteriore e prossima al 9 luglio 2013, quando è stato celebrato il concorso, per la descrizione analitica dei cui contenuti e per le valutazioni in ordine alla rilevanza investigativa si rinvia, in particolare, alle annotazioni dei C.C. del 7 marzo 2017 e del 16 novembre 2017.
Anche in questa sede, è sufficiente rilevare che, come si legge nell'annotazione del 7 marzo 2017, sulla base del materiale informatico reperito in sede di perquisizione e sequestro ed ivi riprodotto ed analiticamente descritto, «(...) prima che si riunisse la commissione d'esame era a conoscenza delle possibili tracce nonostante nei verbali della Commissione [in nota 14: «vedasi allegati denominati "verbale n 8" e "verbale n. 10 e 11": n.d.r.] si dà atto che le tracce sono state formulate dai Commissari la mattina stessa in cui sono svolte le prove d'esame» (v. pag. 15).
Nell'annotazione del 16 novembre 2017, si legge che «ad ulteriore dimostrazione che le tracce erano conosciute già prima dell'esame e che, a monte vi fosse un accordo ben preciso, con una strategia condivisa diretta all'introduzione di testi non autorizzati, interviene anche il ritrovamento di altri due file all'interno del materiale informatico sequestrato a (…) [formati in data 8/7/2013: n.d.r.]. Nei due files [in nota 5: «vedasi all.to 2»: n.d.r.] sono contenute le "mappe esplicative" necessarie al rintraccio della documentazione necessaria alla realizzazione degli elaborati concorsuali [segue analitica descrizione: n.d.r.]» (v. pagg. 7 ss); «la destinazione illecita di tali indici, creati per essereoccultati all'interno di documenti cartacei contraffatti, si desume anche dall'utilizzo di un carattere di piccole dimensioni (9 - 9,5) [seguono le immagini: n.d.r.]» (v. pagg. 11 ss.).
Individuata la paternità delle tracce, attribuendole di volta in volta ai componenti della Commissione esaminatrice, attraverso l'escussione degli stessi (…) e della segretaria (…) (v. pagg. 13 ss.), e ricostruite le modalità seguite (con la partecipazione di …) nell'individuazione delle tracce da inserire nelle buste per i successivo sorteggio, (v. pagg. 20 ss.), i C.C. hanno riscontrato che «gli argomenti delle predette tracce, sorteggiate e quindi scelte, risultano essere inseriti nei documenti contraffatti realizzati con i file rinvenuti nella disponibilità del(…). Per individuarne con facilità la collocazione e la paternità , si è proceduto quindi nell'elaborazione dei due seguenti specchi esplicativi...» (v. pagg. 23 ss.) Nella predetta documentazione, integralmente prodotta nel presente giudizio in data 21/12/2017, prot. n. 2017075328, formata da materiale informatico (files) reperito all'esito delle perquisizioni eseguite sulla base del decreto del 19 settembre 2016, si rinvengono, quindi, quei «documenti decisivi» di cui all'art. 395, n. 3), c.p.c., su cui si fonda il primo motivo di revocazione, per cui proprio non si comprende su quale base si fondino le eccezioni di tardività e/o inammissibilità prospettate dalle controparti, tanto più che quel materiale informatico è stato formato in data anteriore e prossima al 9 luglio 2013, quando è stato celebrato il concorso, e, quindi, formati in epoca antecedente all'espletamento delle operazioni concorsuali impugnate in primo grado";
Consideratoche:
con la suddetta memoria difensiva, i ricorrenti in revocazione hanno, dunque, sostenuto che, a seguito dell'attività d'indagine strettamente conseguente al decreto di perquisizione sono stati rinvenuti documenti informatici formati prima dello svolgimento delle prove scritte del concorso, e comunque prima dei provvedimenti a suo tempo impugnati e della sentenza di primo grado, che integrerebbero la fattispecie revocatoria di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c.;
a fronte della evocazione della valenza di tali documenti come decisivi e non producibili in giudizio in epoca anteriore in quanto, ancorché già formati, non conosciuti né conoscibili, il Collegio ritiene di dover proporre alle parti, ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a., il tema della ritualità , e quindi ammissibilità di tali deduzioni, in quanto proposte con memoria depositata, anziché con atto notificato;
Ritenuto pertanto di dover invitare le parti a puntualizzare le proprie deduzioni difensive sul punto nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, a cura della segreteria con rinvio all'udienza pubblica del 15 novembre 2018;
Impregiudicata e riservata ogni valutazione circa rilevanza di tali documenti ai fini della revocazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), riservata ogni decisione in rito e sul merito, assegna alle parti il termine di giorni trenta dalla comunicazione dalla presente ordinanza ai fini delle deduzioni di cui in motivazione e rinvia all'udienza pubblica del 15 novembre 2018.
La presente ordinanza è depositata nella Segreteria, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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