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12 dicembre 2013 - Atto giudiziario - PENALE
410 messaggi, letto 28048 volte
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Da: Avv.98312/12/2013 12:25:06
Concordo con redhot

Da: torrazza81 12/12/2013 12:26:51
scusami ma dopo che fai il 309....fai premessa.....motivi.....
quale differenza esiste con l'appello????

Da: wisthle12312/12/2013 12:27:03
AMMESSO CHE VI CORREGGANO IL COMPITO, CHI FA IL 310 O IL 299 PASSA - CHI FA IL RIESAME SE LO PRENDE IN CULO. ANDATE A VEDERE LA SENTENZA GIUFFRE' SUL CODICE COMPL.
E' UN 310
E' UN 310
E' UN 310!!!
tutti stanno facendo il 310 che vuol dire? che site solo dei falsi ipocriti intenti solo a sviare.

Da: redhot12/12/2013 12:28:39
Beh si non ci sono molte alternative. Le prove della traccia sono univoche e concordanti. Peraltro, nel merito va analizzata la fattispecie concorsuale. L'elemento soggettivo di concorso non risulta affatto provato (volontà di concorrere con altri nel delitto). Semmai, l'unico elemento incerto è se Caio fosse o meno a conoscenza degli affari illeciti del fratello. Ma ciò, a mio parere, non può assurgere ad elemento integrativo del concorso nel reato

Da: FilomusiGuelfi12/12/2013 12:29:10
ma che state a dire? ancora dietro al riesame? in aula a genova hanno dettato la sentenza sulla competenza a quelli che non hanno le leggi complementari. riesame???? state fuori!

Da: redhot  x wisthle12/12/2013 12:30:36
Sei tu che non capisci un cazzo! Io l'ho fatto lo scorso anno l'esame, superato e ora sono abilitato! Non sono il primo coglione qualsiasi. L'appello si fa contro le misure coercitive erogate per la prima volta, sempre se non sono spirati i termini.Cazzo centra l'appello???

Non ascoltate sti imbecilli

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Da: ...12/12/2013 12:30:51
TRIBUNALE DI ______ IN FUNZIONE DI TRIBUNALE PER LA LIBERTA'
ISTANZA DI RIESAME ex art. 309 c.p.p.
Proc. pen. n. ______ R.G.N.R. n. ______ R.G. G.I.P.
Il sottoscritto Avv. _______, del foro di ______, con studio in ______, via ______, quale difensore di fiducia, giusta procura in calce al presente atto, di Caio, nato a ______, il ______, residente in ______, via ______, attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di ______, indagato nel procedimento penale indicato in epigrafe
Premesso
- che il giorno ______Caio, incensurato, viene tratto in arresto insieme a Tizio, perché nella casa di quest'ultimo è stato rinvenuto un notevole quantitativo di sostanza stupefacente;
- che Caio, invero, si trovava sul luogo dell'arresto per puro caso e soltanto perché fratello di Tizio;
- che il Sig. Caio risulta attualmente indagato per il reato di concorso in detenzione di sostanza stupefacente nel procedimento penale sopra indicato solo perché al momento della perquisizione si trovava nell'appartamento di Tizio suo fratello;
- che il giorno_____ il G.I.P. di _____ ha emesso nei suoi confronti l'ordinanza n°____, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nonostante in sede di convalida Tizio si sia assunto l'esclusiva responsabilità della disponibilità della sostanza stupefacente nel proprio appartamento;
- che lo stesso trovasi attualmente sottoposto a tale misura coercitiva presso la casa circondariale di__________;
Tutto ciò premesso, propone istanza di
RIESAME
anche nel merito dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere n°____, emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di _______ Dott._____, in data ______depositata in cancelleria in data _____.
Avverso al suindicata ordinanza, ingiusta ed illegittima, il sottoscritto difensore propone istanza di riesame per i seguenti
MOTIVI

1. ASSENZA DI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELL'ART. 273 C.P.P., NON ESSENDO INTEGRATA L'IPOTESI DELITTUOSA ASCRITTA ALL'INDAGATO.
L'ordinanza in esame è ingiusta. Il G.i.p., infatti, ha erroneamente ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall'art. 273 c.p.p., ai fini della legittima applicazione della misura custodiale. Ebbene, questa difesa non ritiene vi siano gravi indizi a carico di Caio per il reato contestatogli.
Tali indizi, infatti, a parere del G.i.p., sarebbero costituiti soprattutto dalla presenza di Caio sul luogo dell'arresto, da cui emergerebbe il suo coinvolgimento nella detenzione illecita.
Ebbene, Caio, invero, si trovava sul luogo dell'arresto soltanto perché fratello Tizio!
Ne consegue che, escludendo dagli indizi la sfortunata presenza di Caio sul luogo dell'arresto, la motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a suo carico non risulta idonea a fondare l'applicazione della misura, legittimando la valutazione della ritenuta insufficienza degli indizi medesimi.
Tanto più che, come è noto, la mera presenza sul luogo della perquisizione, per di più giustificata da un rapporto familiare, da sola non può costituire un elemento talmente rilevante da supportare una ordinanza di custodia cautelare; né può assurgere a grave indizio il fatto che Caio tenesse nel proprio portafogli la somma di euro 120,00!!!Somma sicuramente esigua e facilmente rinvenibile nei portafogli di gran parte delle persone!
La presenza di Caio nell'appartamento di Tizio è sicuramente identificabile in una connivenza non punibile!
A tal proposito gli Ermellini della III Sez. Penale in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, con la sentenza n. 23788/2012, hanno spiegato la netta distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato di detenzione di sostanza stupefacente; tale distinzione va individuata nel fatto che, mentre la prima (connivenza non punibile) postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito.
Ed ancora, "Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe stato ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. In particolare, in materia di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto, consiste nel fatto che mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede, invece, un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, all'altrui condotta criminosa, assicurando quindi al concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare" (Cassazione penale sez. IV, sentenza 13.12.2012 n° 48243).
Conformemente a quanto statuito dalla Cassazione, la condotta di Caio risulta corrispondere ad una mera presenza nell'appartamento del fratello Tizio e ciò sicuramente assurge ad una connivenza non punibile, in quanto l'odierno istante non ha posto in essere alcun contributo partecipativo, sia morale che materiale, alla condotta criminosa di Tizio tanto che quest'ultimo in sede di convalida si è assunto l'esclusiva responsabilità della detenzione!


2. INSUSSISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI. VIOLAZIONE DELL'ART. 274 C.P.P., NON RICORRENDO CONCRETE ESIGENZE CAUTELARI A SOSTEGNO DELLA MISURA.
La reiterazione di reati in un breve lasso temporale nonchè gli eventuali precendenti penali possono rappresentare per il G.i.p., un sicuro sintomo dell'elevato grado di pericolosità sociale in relazione al concreto pericolo di commissione di altri delitti della stessa specie ma sicuramente non è il caso di Caio per di più incensurato!
Invero, tali elementi posso al limite supportare l'ordinanza cautelare a carico di Tizio, ma non di Caio, che è assolutamente estraneo alla detenzione illecita descritta. Si ritiene, infatti, assolutamente insussistente la pericolosità sociale del Sig. Caio, in relazione alla reiterazione del delitto contestato.
A ciò si aggiunge che, per quanto precedentemente detto, non risulta dagli atti di indagine alcun elemento dal quale emerga la pericolosità di Caio.
Va valorizzato, inoltre, il dato dell'incensuratezza dell'indagato.
Risulterebbero, dunque, del tutto insussistenti le esigenze cautelari richieste perentoriamente dall'art. 274 c.p.p., al fine di giustificare la legittimità della misura cautelare disposta nei confronti dell'indagato.

3. INADEGUATEZZA ED ECCESSIVA GRAVITÀ DELLA MISURA CAUTELARE APPLICATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 275 C.P.P., NON ESSENDOVI PROPORZIONE TRA LA GRAVITÀ DEL FATTO E LA MISURA APPLICATA.
In estremo subordine si fa rilevare come la misura cautelare applicata in danno del prevenuto risulti, alla luce dei fatti oggetto di indagine, eccessivamente afflittiva.
Come è noto, ai sensi dell'art. 275 c.p.p., il giudice, nel disporre le misure, deve tener conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari (di cui all'art. 274 c.p.p.) da soddisfare nel caso concreto (I comma). Inoltre, ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata (II comma). Infine, ma non per importanza, la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata (III comma).
Ebbene, per quanto sino ad ora detto, le eventuali esigenze cautelari, qualora fossero ritenute sussistenti, potrebbero essere soddisfatte mediante l'applicazione di misure meno restrittive, stante anche la tipica natura di ''extrema ratio'' della custodia in carcere.
Infatti, le esigenze cautelari evidenziate dal G.i.p., ove esistenti, possono certamente essere assicurate da misure meno afflittive.
Tutto ciò premesso e con riserva di produrre ulteriori motivi prima dell'inizio della discussione, il sottoscritto difensore
chiede
che l'adito Tribunale, e ai sensi dell'art. 309 c.p.p., nell'esercizio degli ampi poteri di ricognizione riconosciutigli dalla legge, Voglia revocare l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per la totale insussistenza degli indizi di cui all'art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., nonché per violazione dell'art. 275 c.p.p., con ordine di immediata liberazione dell'indagato, o, in estremo subordine, riformarla con applicazione nei suoi confronti di una misura meno afflittiva.
Fa espressa riserva di motivi aggiunti e ulteriori deduzioni in udienza.
Ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis, il sottoscritto difensore dichiara di non accettare la notificazione degli atti diretti al proprio assistito, successive alla prima.
Luogo e data
Con osservanza
Avv. __________
ATTO DI NOMINA
Nomino mio difensore di fiducia l'Avv. ________ del Foro di _________, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di proporre impugnazioni in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase dell'esecuzione e della revisione.
Eleggo domicilio presso il suo Studio Professionale, sito in _______, alla Via ________.

Caio
E' vera ed autentica
Avv. __________

Da: Sinerchio12/12/2013 12:31:07
Ovviamente chi vuole sviare lo fa abbondantemente. Io, come ieri, cerco di aiutare e basta. 310, forza, è facile. Lasciate il 299 cpp e il 309 cpp. Mi raccomando i motivi dell'istanza. FORZA!

Da: ...12/12/2013 12:31:35
Buon lavoro.. smettetela di perdere tempo !!!

Da: prrrrrrrrrrrrrrrrr12/12/2013 12:33:29
cazzo dici!!!! la droga era n bella vista sui pensili della cucina!!! leggete le tracce almeno!!!

Da: ...12/12/2013 12:33:44
Leggo cose assurde sul 309 -310 e ricorso per saltum.. Quanta ignorantità come dire qualcuno..

Da: fast & furious12/12/2013 12:36:36
...scusate, ma per amministrativo...qual'è la traccia corretta:
....per l'affidamento di  servizi di pulizia dell'aereoporto beta. con istanza tempstivamente presentata le imprese delta e kappa chiedevano di partecipare alla gara, dichiarando che si sarebbero costituite in atp....
oppure:
...per l'affidamento dei servizi di pulizia dell'aeroporto. Con istanza tempestivamente presentata le imprese Beta e kappa chiedevano di partecipare alla gara dichiarando che si sarebbero costituite in Ati...

Da: vale12/12/2013 12:44:26
avverso l'ordinanza ke dispone LA misura si propone RIESAME!!!!!!!!!

Da: codex arl12/12/2013 12:45:51
l'atto di ..... potrebbe andar bene quindi???

Da: aiutinodacasa12/12/2013 12:46:43
SIETE UNA MASSA DI CAPREEEEEEEEEEEEEEE SI FA L'ISTANZA PER 309 ASINIIIIIIIIIIIIIIIIII

Da: ...  x codex12/12/2013 12:48:56
certo che va bene... cambialo però perchè molte persone prenderanno spunto e molte persone non lo cambieranno.. quindi vedi di cambiarlo un po'...

Da: mah12/12/2013 12:49:00
scusate quale sarebbe questa sentenza del giuffrè che dice di fare il 310

Da: redhot12/12/2013 12:50:50
ma ancora a pensare su sto 310?!?!? Ma non ascoltateli, tutti i forum stanno mettendo in rete fac simili di riesame ex 309. Andiamo su... ma non scherzate. 309 e sviluppate l'assenza di gravi indizi di colpevolezza e la sproporzionalità della custodia cautelare. Poche chiacchiere e fuori dai maroni ste capre!!!! Sentenze inventate ma per favoreee

Da: Avv.98312/12/2013 12:51:29
Ma appunto.. In questo caso si fa 309 e basta. Poi ovviamente c'è spazio anche per il 310, che si può fare se sono scaduti i termini per la richiesta del riesame. Ma la traccia nulla dice a proposito, quindi è giusto fare il 309.

Da: mmordi 12/12/2013 12:53:02
confermo la sentenza del giuffrè sul 310. è la nota "Antani come fosse per due" del millenovecentoventordici. ripigliatevi

Da: Avv. del sud12/12/2013 12:54:28
Tornate a fare fotocopie.... il diritto non fa per voi!

Da: per avv. del sud12/12/2013 12:56:50
prendi na corda e sparati ahahahaha

Da: aiutinodacasa12/12/2013 12:58:06
MAMMA MIA QUANTA IGNORANZAAAAAAAAAAA

Da: Eriberto I La Vendetta12/12/2013 12:59:20
Ma quanto siete ciucci!!!! QUANTO? Nientedimeno voi dovreste essere gli avvocati del futuro e non sapete neanche la differenza tra 309 e 310? Ignorantissimi, in questo caso si impugna l'ordinanza applicativa della misura col 309! E ve lo dico non per aiutarvi, perché siete troppo CIUCCI, ma solo per aiutarvi a prendere consapevolezza della vostra condizione ed indirizzarvi verso altri lavori. Impugnate la vanga e posate la penna. CIUCCI!!!!!!

Da: redhot12/12/2013 12:59:24
ignoranza e stupidità allo stato puro!!!! FALLITI

Da: redhot12/12/2013 13:00:28
si capisce da un miglio che scrivono 310 inventando sentenze inesistenti per sviare. Ma siete delle capre. Pure un bebè sa che è una istanza di riesame!!!! merde siete, falliti

Da: Avv. del sud12/12/2013 13:01:21
Ti sembra normale non sapere neanche che tipo di atto fare? Posso capire sui motivi (e non in questo caso) che ci siano difficoltà, ma non sapere neanche se proporre riesame o appello è grave, anzi no, è degno dei furbastri che scopiazzano! Poi i geni che "tentano" di aiutare sono uno spasso.... ragà basta leggere la norma, ma a questo punto dubito anche che sappiate consultare un codice!

Da: per "Per avv. del sud"12/12/2013 13:01:47
Vati vota ara cicogna...

Da: b.b84 12/12/2013 13:01:59
auahuuhahuauhhuahuauhahhau

Da: Avv. del sud12/12/2013 13:03:34
Scrivi in italiano bestia!
Eriberto concordo con te.... più zappe e meno penne!

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