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12 dicembre 2013 - Atto giudiziario - PENALE
410 messaggi, letto 28048 volte
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Da: aiutooooo12/12/2013 10:52:13
sav71 ti chiedo scusa non era con te

Da: lucamang12/12/2013 10:52:16
krause non si capisce un cazzo!!!!

Da: Willuanhill1 12/12/2013 10:52:18
Ma l'avere mai visto un riesame??? Questo e  chiaramente un appello cautelare!!

Da: avvvv12/12/2013 10:53:50

- Messaggio eliminato -

Da: Danilodan12/12/2013 10:53:56
scuate è 309 o 310 ?

Da: Avv. del sud12/12/2013 10:53:59
Babbo Natale quest'anno è arrivato in anticipo! Credo che compiti più semplici sarebbe stato difficile darli, tutti e tre i giorni! Che culo... e pensare che c'è chi si è dovuto scervellare (senza aiuti) a fare cose molto, ma molto più complicate di queste! Pazienza....

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Da: seri siete??12/12/2013 10:54:34
ma come fa ad essere un appello?!? il riesame si propone avverso le ordinanze che applicano ab initio una misura, l'appello negli altri casi.
Considerato che l'ordinanza che applica la misura inframuraria è emanata dal gip PER LA PRIMA VOLTA, è un riesame

Da: Lauretta 201312/12/2013 10:55:04
ATTO PENALE

All'esito di perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione ove convivono i fratelli Tizio e Caio, la Polizia giudiziaria - presente in casa solamente Tizio - procede al sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 600 circa, oltre a sostanza da taglio e confezioni di bustine di plastica trasparente, il tutto rinvenuto a vista su un pensile della cucina, vicino ad un bilancino elettronico funzionante.
Nella stanza di Tizio viene altresì rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 1.200 euro  suddivisa in banconote da 10, 20, e 50 euro uro, custodite in un cassetto dell'armadio; e un'agenda con annotazioni di nomi di persone, numeri di telefono e cifre in denaro poste all'interno del cassetto del comodino.
Poco dopo, quando la polizia ancora presente in casa, giunge anche Caio incensurato a cui viene sequestrata, a seguito di perquisizione personale la somma in contanti di 120 euro  che lo stesso aveva nel portafoglio.
Tizio e Caio vengono tratti in arresto e nell'interrogatorio all'udienza di convalida innanzi al giudice per le Indagini Preliminari, Tizio si assume la responsabilità esclusiva della disponibilità della sostanza stupefacente; Caio conferma che la sostanza era di proprietà esclusiva del fratello.
Con ordinanza emessa all'esito della convalida viene applicata nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente su indicata.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto più opportuno evidenziandone  le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

CONFERMATA DA SALERNO!
BUON LAVORO A TUTTI!

Da: utente serio12/12/2013 10:56:04
è 309 c.p.

Da: EllyMeg8312/12/2013 10:56:32
è un riesame. Chi parla di appello ricominciasse ab initio...............passo e chiudo....

Da: neoavvocato12/12/2013 10:58:00
ab initio. Proprio perché ab initio è riesame. ahuahuahuahuhau

Da: Cavernicolo per Avv. del sud12/12/2013 10:58:08
Immondizia che non sei altro! si tratta di un 309 cpp, al 100%. Buon lavoro a tutti e per Avv. del sud.. hai da schiattà fort!!! zoccol

Da: Luv12/12/2013 10:58:58

   Norme rilevanti

Titolo I - Misure cautelari personali (Artt. 272-315) Capo I - Disposizioni generali
â Art. 272 â" Limitazioni alle libertaÌ della persona
â Art. 273 â" Condizioni generali di applicabilitaÌ delle misure
â Art. 274 â" Esigenze cautelari
â Art. 275 â" Criteri di scelta delle misure
â Art. 275 bis â" Particolari modalitaÌ di controllo
â Art. 276 â" Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte
â Art. 277 â" Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
â Art. 278 â" Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
â Art. 279 â" Giudice competente
Capo II - Misure coercitive
â Art. 280 â" Condizioni di applicabilitaÌ delle misure coercitive
â  Art. 285 â" Custodia cautelare in carcere


                                                         MODELLO
TRIBUNALE DELLA LIBERTA' DI ______
Istanza di riesame ex art. 309 c.p.p.
Il sottoscritto Avv. _____ del Foro di _____, con studio in _____, via ____, n.__, difensore di fiducia, giusta dichiarazione di nomina in calce al presente atto, di Tizio, nato a ______ il ______ e residente a _____ in via _____ n.__, indagato nel procedimento penale n.__ R.G.N.R. per il reato previsto e punito dall'art.__ c.p.p. ed attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di ______, formula istanza di
RIESAME
dell'ordinanza n.__, emessa in data _____ dal G.I.P. presso il Tribunale di _____ ed eseguito in data _____, con la quale eÌ stata applicata nei confronti di Tizio la misura della custodia cautelare in carcere per i seguenti motivi:
ï¿1) 2) 3)
4)
L'ultima considerazione svolta nel precedente motivo di impugnazione si ripercuote inevitabilmente sull'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 273 c.p.p. E, infatti, in alcun modo risulta essere stata accertato che....
5) Insussistenza delle esigenze cautelari. Violazione dell'art. 274 c.p.p. ( esporre i motivi in fatto e in diritto per i quali si ritiene l'insussistenza del pericolo concreto ed attuale per l'acquisizione e la genuinitaÌ della prova, se la misura eÌ stata disposta per esigenze attinenti alle indagini; quelli per i quali si ritiene l'insussistenza del pericolo di fuga e la pericolositaÌ sociale, con riferimento alla reiterazione dei delitti della stessa specie o di quegli altri individuati nella lett. c) dell'art. 274)
Alcuna delle esigenze cautelari menzionate dall'art. 274 c.p.p. puoÌ essere rinvenuta nella fattispecie concreta in esame:
1. manca il pericolo concreto e attuale per l'acquisizione e la genuinitaÌ delle prove. Sono, infatti, trascorsi quasi due anni
dall'accertamento del fatto all'adozione della misura cautelare;
2. non esiste il pericolo di fuga, il notevole lasso di tempo e la condotta serbata dal prevenuto per tutto il periodo consentono di
escludere, con altissimo grado di probabilitaÌ, prossimo alla certezza, tale eventualitaÌ; ancora in relazioneal paventato pericolo di fuga si sottolinea come non possa essere adottata una misura cautelare allorquando il giudice ritenga che non potraÌ essere adottata una pena superiore a due anni di reclusione (art. 274, lett. B), c.p.p.). Nel caso che ci occupa, una prognosi su una possibile, ma improbabile condanna, consente di escludere il superamento di tale limite.
3. non sussiste il pericolo di reiterazione del reato. Le modalitaÌ del fatto e la personalitaÌ dell'indagato permettono di escluderlo. Tizio, infatti, eÌ incensurato; l'accusa riguarda un unico ed isolato episodio di cessione; l'indagato non risulta essere implicato nelle successive indagini, neÌ, lo si ribadisce, c'eÌ certezza sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
6) Inadeguatezza ed eccessiva gravitaÌ della misura cautelare applicata. Violazione dell'art. 275 c.p.p. ( esporre i motivi in fatto e in diritto per i quali si ritiene che la misura irrogata eÌ abnorme rispetto alle esigenze cautelari sottese e che puoÌ essere sostituita con altra misura coercitiva meno afflittiva; oppure al fine di fare rilevare elementi impedienti l'adozione della misura irrogata (come stato di tossicodipendenza, condizione di gravidanza); infine, che la misura irrogata non poteva essere applicata poicheÌ nel giudizio di merito il prevenuto avrebbe potuto usufruire al beneficio della sospensione condizionale della pena)
Tutto cioÌ premesso,
CHIEDE
che l'On. Tribunale del riesame adito voglia, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, annullare
l'ordinanza n.__, emessa in data _____ dal G.I.P. presso il Tribunale di _____ ed eseguito in data _____, in accoglimento dei motivi nn.__ o, in subordine, riformarla sostituendo la misura cautelare della custodia cautelare in carcere con altra meno afflittiva per l'indagato, in accoglimento del motivo n.__.
Fa espressa riserva di motivi aggiunti e ulteriori deduzioni in udienza. Con osservanza
Luogo, data
Avv. _____
PROCURA SPECIALE.... Il sottoscritto ..., nato a .... in data ... e residente in .... Via .... n....., indagato (o imputato ...) nel procedimento penale n.... R.G.N.R., nomina quale proprio difensore nel procedimento penale sopraindicato l'avv.... con studio in ....
Inesistenza dell'ordinanza per mancata sottoscrizione
NullitaÌ dell'ordinanza per violazione degli artt. 292 e 125, c. 3 c.p.p. Assenza delle condizioni di applicabilitaÌ. Violazione dell'art. 280 c.p.p.
Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Violazione dell'art. 273 c.p.p.: ( esporre i motivi in fatto e in diritto per i quali si ritiene l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati per cui la misura eÌ stata disposta)
(sottoscrizione dell'indagato) ...
Vera e autentica
(sottoscrizione dell'avvocato) Avv.....



Da: SAretta19866 12/12/2013 10:59:30
Ragazzi i commissari stanno dicendo di fare istanza ex 310 CPP non 309 fare attenzione credete solo a voi stessi o a chi vuole davvero aiutarvi!!!

Da: Il Moralizzatore12/12/2013 11:00:06
Diffidate dai saccenti...chi è ,non ha bisogno di millantare di essere... BUON LAVORO RAGAZZI !

Da: Asini opilione 12/12/2013 11:01:43
Con tutte le merde che ci sono qui mi fido più di un commissario che di gente tipo sinarchio. E una istanza 310 passo e chiuso chi fa 309 si vede che nn sa un cazzo di penale

Da: neoavvocato12/12/2013 11:01:47
Se fossi lì con i candidati per senso dell'onore e del pudore verso chi ha passato lo scritto con temi ben più difficili, opterei senza dubbio verso l'atto di amministrativo.
Civile e penale sono così facili  che, davvero, per uno spiccato senso della colleganza non riuscirei nemmeno ad affrontarli con limpida coscienza.

Da: mmordi 12/12/2013 11:02:05
i commissari di dove? corte d'appello di ANTANI??

Da: Cinque lune 12/12/2013 11:04:23
Infatti Sta pieno di gente che di penale nn sa niente si era preparata solo l'appello e ora nn da un cazzo!! Prendetela in culo!!!! e mi raccomandò fate il 309 invece del 310!!! Il foto sarà vostro!!!!

Da: neoavvocato12/12/2013 11:05:04
Asini (nomen omen) avresti la cortesia di farci fare una risata ed esporci perché, secondo il tuo illuminato parere, sarebbe un 310?

Da: Avvpenalistapalermitano 12/12/2013 11:06:12
È un 310 CPP occhio

Da: Avv. del sud12/12/2013 11:06:15
Cavernicolo
ho ben poco da schiattare.... il traguardo l'ho raggiunto, il titolo c'è, il lavoro pure, quindi mi sa che la botta non sarò io a farla... Intanto ho la soddisfazione di aver superato l'esame la prima volta, senza raccomandazione, senza aiuti esterni e soprattutto ben conoscendo la differenza tra riesame e appello.... ahahahahah.... poveri falliti

Da: aiutooooo12/12/2013 11:06:35
non è un 310.......asini vai a rompere i coglioni altrove

Da: neoavvocato12/12/2013 11:07:43
Non mi stupirei dei commissari. La maggior parte dei commissari sono avvocati raccomandati con esame svolto a Catanzaro.
L'anno scorso ho voluto confrontarmi con due commissari della mia città al che mi son visto rispondere:
"sai, sono appena arrivata e non ho avuto modo di confrontarmi con i colleghi. Fra un po' ripasso ma... tieni conto che ho avuto un problema alla macchina e..."
Per non parlare dell'atto di penale dove qualche commissario sosteneva non si potesse chiedere l'assoluzione per il reato de quo.

Da: khartoum6e5dollar 12/12/2013 11:07:54
Tutti i saccenti che millantano titoli e lavoro, ma perchè non vanno a lavorare?

Da: boltcane 12/12/2013 11:07:54
credo che si debba AIUTARE no DISCUTERE come state facendo senza risolvere nulla

Da: senzaerrori12/12/2013 11:07:56
è UN RIESAME SPACCATO

Da: Avvpenalistapalermitano 12/12/2013 11:08:16
Andate a vedere il DPR 309/90 e le norme sulla competenza cautelare!! Che risate quest'anno!! Roba di droga a praticantelli saputi... 310 cpp

Da: Cavernicolo per Avv. del sud12/12/2013 11:08:38
Strunz anch'io al primo colpo, senza raccomandazioni e senza copiare. Tu chissà... latrina di uomo

Da: Ragazzi aiutoo 12/12/2013 11:10:31
Sulle leggi complementari commentate c'è la soluzione!!! Dicono di fare 310 cpp per questione di termini!!

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