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12 dicembre 2013 - Atto giudiziario - PRIVATO
753 messaggi, letto 44335 volte
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Da: pampaciune 12/12/2013 11:45:37
Istruttoria? Ma che cazzo di istruttoria vuoi fare? ROTFL.

Da: Bia 12/12/2013 11:46:04
Atto penale svolto??? Dove lo trovo?

Da: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm12/12/2013 11:47:41
a che ora si consegna a Napoli?

Da: parere assegni12/12/2013 11:48:38

chi può cortesemente posti un atto di civile completo o semi-completo

Da: alkex12/12/2013 11:50:35
ma vergognatevi copiate il compito tutti uguali e poi vi lamentete quando vi bocciano il 70% di voi.
Sono commissario  a Roma ma altri commissari stanno scaricando Vs pareri, a roma se vi becco vi spacco il culo

Da: b.b84 12/12/2013 11:52:18
se sei un commissario dovresti sapere che si tratta di un atto e non di un parere....

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Da: pampaciune 12/12/2013 11:53:42
Un atto completo? Mi raccomando, anche se è una minchiata atomica non provate a sforzarvi e fateli tutti uguali. Dopo tutti di corsa a piangere in giro perché è un esame per raccomandati e figli di papà.

Da: alkex12/12/2013 11:54:12
chiamalo come vuoi ma intanto stiamo scaricando tutti i pareri atti e cazzate che postate qui.....studiate non copiate a roma abbiamo beccato già 4 telefonini bravi!!!!!!!!!!!!!!!

Da: KIKI_98212/12/2013 11:54:16
napoli consegna ore 16

Da: faberdonax12/12/2013 11:57:26
Buongiorno a tutti. Potreste indicare a che ora conclude Napoli? Oggi l'atto richiede un'ora in meno o sbaglio? Grazie in anticipo e buon lavoro a tutti!

Da: correz. torino12/12/2013 11:57:40
si sa chi corregge torino?

Da: mimema 12/12/2013 11:58:29
luxor potresti aiutarci anche tu?

Da: gdankg 12/12/2013 11:58:39
Hanno iniziato alle 10 e sono 6 ore

Da: nori 12/12/2013 12:01:10
1) E' noto che la funzione del contratto preliminare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., è quella di impegnare i contraenti alla futura stipula, alle condizioni e nei termini in esso convenuti, di un successivo contratto definitivo. La prestazione a carico delle parti, quindi, è costituita non solo da un facere, consistente nella manifestazione della volontà di stipulare il contratto definitivo, ma anche in un dare, che consiste invece nella trasmissione del diritto, quale scopo precipuo che le parti volevano raggiungere con il contratto stesso.
Nel caso di specie, il preliminare stipulato da Alfa e Tizio ha ad oggetto appunto l'impegno delle parti al futuro trasferimento della proprietà dell'immobile, ma si configura come un preliminare ad effetti anticipati, poiché all'atto della stipula Alfa immette Tizio direttamente nel godimento della cosa e , di converso, Tizio versa una somma a titolo di caparra confirmatoria. Quest'ultima assume una funzione di garanzia, ossia un anticipo di esecuzione del contratto da parte dello stesso Tizio.
Ora, l'immediata immissione nel godimento dell'immobile, quale elemento essenziale ai fini del compiersi dell'usucapione, secondo la prevalente giurisprudenza, si configura, a ben vedere, piuttosto come detenzione della cose che come possesso. La Suprema Corte, infatti, ha affermato che "la consegna del bene e il pagamento anticipato del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sono indice della natura definitiva della compravendita poiché è il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale; di conseguenza, la disponibilità del bene, conseguita dal promissario acquirente, in quanto esercitata nel proprio interesse, ma alieno nomine, in assenza dell'animus possidenti, ha natura di detenzione qualificata e non di possesso utile ad usucapionem, salvo che sia dimostrata un'interversio possessionis" ( Cass. 4863/2010, Cass. 7930/2008, Cass. 8796/2000, Cass. 1533/96).
Secondo la giurisprudenza il promissario acquirente, cioè, consegue la disponibilità materiale della cosa in virtù di un contratto di comodato collegato al preliminare e, quindi, detiene la cosa alieno nomine. L'anticipazione del prezzo si spiega, invece, con la stipula di un contratto di mutuo gratuito, anch'esso collegato al preliminare.
La detenzione in parola, tuttavia, può commutarsi in possesso ai sensi dell'art. 1141 c.c., ma dev'essere debitamente provata. Il promissario acquirente è, pertanto, tenuto a provare la suddetta interversio, la quale, tuttavia, non può consistere in un semplice atto di volizione interna, ma deve, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema, chiaramente manifestarsi all'esterno, attraverso il compimento di atti che consentano di desumere, anche all'effettivo possessore, che il detentore ha iniziato ad esercitare nomine proprio il potere di fatto sulla cosa, quindi non più con animus detinendi, bensì con animus rem sibi habendi. Deve trattarsi, cioè, di atti esteriori e percepibili che manifestino la volontà precisa ed inequivocabile di detenere la cosa nomine proprio.
Nel caso di Tizio, questi non ha più comunicato alcunché ad Alfa, nemmeno a seguito della diffida ad adempiere ricevuta in data 11/05/2010, rimasta infatti priva di riscontro. Non ha compiuto, quindi, alcun atto rilevante per opporsi all'effettivo possessore dell'immobile al fine del verificarsi dell'interversio nei termini di cui sopra, la quale, di conseguenza, seppure fosse intervenuta, non risulta idoneamente provata.
2)  L'inerzia di Tizio di fronte alla richiesta di stipula del contratto definitivo da parte di Alfa si configura come inadempimento contrattuale, dal momento che le parti avevano pattuito che la data di stipula del contratto definitivo sarebbe stata fissata a seguito di formale richiesta avanzata da uno dei due contraenti. Non essendo intervenuto l'adempimento entro il termine fissato da Alfa, quest'ultima risulta legittimata a chiedere, in via riconvenzionale,  una pronuncia che tenga conto del preliminare stipulato, che dichiari la risoluzione del contratto per inadempimento grave ed imputabile del promissario acquirente e lo condanni al rilascio dell'immobile  in quanto illegittimamente detenuto senza titolo.
Occorre, altresì, considerare che il versamento della caparra confirmatoria, avente funzione di garanzia, costituisce un anticipo dell'esecuzione del contratto stipulato dalle parti. La somma di euro  50.000 versata da Tizio, infatti, sarebbe stata imputata alla prestazione dovuta a titolo di corrispettivo in caso di adempimento del contratto. Secondo quanto sancito dall'art. 1385 c.c., se la parte che ha dato la caparra è  inadempiente ai sensi degli artt. 1218 e 1455 c.c., l'altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra. Questa, infatti, assume altresì una funzione di autotutela e di determinazione convenzionale del danno risarcibile ( Cass. 18266/2011).  La società Alfa, quindi, ha facoltà di recedere dal contratto, ritenendo la somma di 50.000euro  già versata in sede di contratto preliminare a titolo di risarcimento del danno patito.

Da: nori 12/12/2013 12:02:33
questo atto l'ho fatto io l'anno scorso ad un corso di preparazione x l'esame di avv. questi erano i motivi in diritto. se vi può essere utile....

Da: aiuto!!12/12/2013 12:04:15
qualcuno sa la sentenza n.16629/2013, n 4863/2010 e n.20011/2012 sotto quali articoli del codice simone posso trovarle?? grazie

Da: xxxxxxx12/12/2013 12:06:37
di che tipo di atto si tratta?

Da: utente serio12/12/2013 12:06:45
ho saputo da un amico che a napoli terminano alla 17.20

Da: qwertyyyyyy12/12/2013 12:07:35
La domanda riconvenzionale, secondo me non va fatta

Da: Batman Leguleio12/12/2013 12:09:12
Dai su, fate questo compito. Sta arrivando la Polizia Postale a bordo della mia Bat Mobile.

Da: in Lecce12/12/2013 12:10:19
i commissari dicono che va fatta la riconvenzionale e l'eccezione per la mediazione.....

dicendo "VOI COME FARESTE NEL VOSTRO STUDIO UN ATTO...NOI LO FAREMMO COSI'"

Da: gigino7512/12/2013 12:11:00
scusate ma nel nostro caso la scadenza del definitivo non era stabilita...

Da: c.12/12/2013 12:13:32
se volete un consiglio:
1) non c'è riconvenzionale in nessun caso, perchè dalla traccia non si evince nessun inadempimento di Caio, quindi non possiamo chiedere nè la risoluzione per inadempimento nè il 2932. Questo spero che sia chiaro a tutti.
2) per quanto riguarda l'eccezione per la mediazione fatto caso alle date nella traccia. Quando Caio ha introdotto il giudizio la mediazione obbligatoria era stata dichiarata incostituzionale. Quindi secondo me l'eccezione non va fatta.

Da: x in lecce12/12/2013 12:14:36
ma la riconvenzionale per chiedere cosa?  i commissari fanno solo danni....

Da: c. x gigno12/12/2013 12:14:53
esattamente.. lasciate perdere i commissari ed attenzione alle tracce svolte che hanno presupposti diversi!!! Tizio non ha mai convocato Caio al definitivo!!! Quindi quale sarebbe l'inadempimento??

Da: xxxxxxxxx12/12/2013 12:17:00
non c'è riconvenzionale

Da: in Lecce12/12/2013 12:17:23
riconvenzionale per restituzione del bene... in quanto con la richiesta di usucapione è implicito la volontà di non adempiera al preliminare.... altrimenti pagava tutto e faceva il rogito

Da: qwertyyyyyy12/12/2013 12:17:40
Attenzione, la mediazione è stata dichiarata incostituzionale con sentenza del 06.12.2012 n° 272 , pubblicata in G.U. il 12.12.2012.
La traccia dice che Caio cita nel novembre 2012, ergo, era obbligatoria la mediazione in materia di diritti reali.

Da: attoooo12/12/2013 12:17:43
http://www.sentenze-cassazione.com/esame-avvocato-2013-atto-giudiziario/

ecco le tracce
in bocca al lupo

Da: Catanz12/12/2013 12:22:51
anche qui i commissari consigliano la restituzione.... io non ci capisco nulla sto sclerando

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