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12 dicembre 2013 - Atto giudiziario - PRIVATO
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Da: penalista di napoli | 12/12/2013 10:29:55 |
bravi ragazzi , per la traccia doveva inviarla ad un collega che cercherà di aiutare , ma ad occhio , non essendo mia materia la vedo un pò duretta !! | |
Da: IGNORATE I PROVOCATORI | 12/12/2013 10:30:05 |
xena84xena DOVE LHAI TROVATA SU INTERNET? | |
Da: emi | 12/12/2013 10:31:07 |
nn è lo stesso!!ho confrontato le tracce | |
Da: gigetto1234 | 12/12/2013 10:31:17 |
se civile è quella comparsa di costituzione e risposta chiedendo il rigetto della domanda perché il promissario acquirente non è possessore ma mero detentore (c'è giurisprudenza di cassazione in tema di preliminare ad effetti anticipati). di conseguenza non avendo il possesso ma la mera detenzione non può usucapire. Limiterei le conclusioni al rigetto e condanna alle spese e non mi imbatterei in riconvenzionali del ripo restituzione del bene etc che la traccia non sembra richiedere | |
Da: Gigi numero 1! | 12/12/2013 10:32:25 |
Confermo pure io quella civile da Milano dicono fonte cerca quella con la data 20/06/1991 | |
Da: Gigi numero 1! | 12/12/2013 10:32:46 |
*certa | |
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Da: Bluas | 12/12/2013 10:34:58 |
Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629. | |
Da: Lauretta 2013 | 12/12/2013 10:36:43 |
ATTO CIVILE Tizio e Caio con scrittura privata, in data 20.06.1991, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si era obbligato a trasferire a Caio la proprietà di un appartamento sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. Il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto per una parte, pari alla somma di 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare, per una parte in tre rate di 100 milioni ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse, per il residuo9 al momento della stipula del contratto definitivo; la conclusione del contratto definitivo darebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta di stipula da parte di Tizio. Nel contratto preliminare si prevedeva, inoltre, che al momento della sottoscrizione dello stesso Tizio avrebbe consegnato a Caio le chiavi dell'appartamento così garantendogli la piena disponibilità del bene. In esecuzione dell'accordo concluso e contestualmente alla stipulazione del preliminare, Caio versava un assegno circolar e di 150 milioni di lire e riceveva da Tizio le chiavi dell'appartamento. Successivamente Caio effettuava il pagamento di due sole rate da 100 milioni di lire e Tizio non richiedeva il pagamento di quanto ulteriormente pattuito nè formulava la richiesta di stipula del contratto definitivo. Caio nel novembre del 2012 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Tizio chiedendo accertarsi che egli era divenuto proprietario del bene per usucapione. A sostegno delle proprie ragioni Caio ha dedotto di essere stato l'unico possessore dell'appartamento di cui al preliminare di vendita, fin dal giugno del 1991 e di aver agito sostenendo tanto le spese di condominio che quelle necessarie all'ordinaria manutenzione. Assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente. APPENA CONFERMATA DA SALERNO ATTO DI PENALE NON ANCORA DETTATO | |
Da: Anyy | 12/12/2013 10:39:15 |
TRACCIA CIVILE CERTA: Tizio e Caio con scrittura privata, in data 20.06.1991, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si era obbligato a trasferire a Caio la proprietà do un appartamento sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto per una parte, pari alla somma di 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare, per una parte in tre rate di 100 milioni ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse, per il residuo9 al momento della stipula del contratto definitivo; la conclusione del contratto defintitivo darebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla fomralizzazione della richiesta di stipula da parte di Tizio. Nel contratto preliminare si prevedeva, inoltre, che al momento della sottoscrizione dello stesso Tizio averebbe consegnato a Caio le chiavi dell'appartamento così garantendogli la piena disponibilità del bene. In esecuzione dell'accordo concluso e contestualmente alla stipulazione del preliminare, Caio versava un assegno circolar edi 150 milioni di lire e riceveva da Tizio le chiavi dell'appartamento. Successivamente Caio effettuava il pagamento di due sole rate da 100 milioni di lire e Tizio non richiedeva il pagamento di quanto ulteriormente pattuito nè formulava la richiesta di stipula del contratto definitivo. Caio nel novembre del 2012 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Tizio chiedendo accertarsi che egli era divenuto proprietario del bene per usucapione. a sostegno delle proprie ragioni Caio ha dedotto di essere stato l'unico possessore dell'appartamento di cui al preliminare di vendita, fin dal giugno del 1991 e di aver agisto sostenendo tanto le spese di condominio che quelle necessarie all'ordinaria manutenzione. assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente. | |
Da: Cassazione | 12/12/2013 10:41:18 |
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 3 luglio 2013, n.16629 MASSIMA Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo e, unitamente o non, il pagamento anticipato del prezzo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio, e quello di negozi accessori: a) dal contratto di comodato (per quanto attiene alla consegna della cosa) e dal contratto di mutuo gratuito (per quanto riguarda il pagamento anticipato del prezzo). In questo senso, la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa da parte del promissario acquirente è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di una intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.. | |
Da: Bluas | 12/12/2013 10:43:17 |
anche questa Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 21 febbraio 2013, n. 4332 | |
Da: aiuto!! | 12/12/2013 10:49:11 |
napoli a che ora consegna?? | |
Da: Correzioni | 12/12/2013 10:49:48 |
Ma a Napoli hanno dettato? | |
Da: marcosalerno01 | 12/12/2013 10:50:26 |
LA TRACCIA N.2 E N.3 GRAZIE | |
Da: os | 12/12/2013 10:52:58 |
può chiedere la 3 rata? | |
Da: Jac | 12/12/2013 10:54:14 |
qualcuno può postare la sentenza n. 4332 del 2013? intendo l'intero corpo della sentenza o solo la parte che ci interessa. su google non la trovo | |
Da: KAL | 12/12/2013 10:54:38 |
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 15 novembre 2012, n.20011 MASSIMA Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori; pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di una intervenuta "interversio possesionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c. -------------------------------------------------------------------------------- CASUS DECISUS Con atto di citazione notificato il 10-6-1989 C.C. , Ca..Ca. e N..E. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania L..P. assumendo che con sentenza di questo stesso Tribunale del 30-11-1988 il dante causa degli attori A..C. , nell'ambito di un giudizio nei confronti del P. avente ad oggetto l'inefficacia di un preliminare di compravendita stipulato tra le suddette parti con scrittura privata del 24-1/30-6-1983, era stato condannato a restituire al P. la somma di lire 50.000.000 con gli interessi legali, mentre il P. era stato condannato al rilascio del fondo oggetto del preliminare; aggiungeva che le altre richieste del C. , riguardanti la restituzione dei frutti, i canoni i tributi ed i danni conseguenti alla mancata restituzione dell'immobile, erano state dichiarate inammissibili in quanto proposte tardivamente. Gli attori quindi chiedevano la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di lire 108.300.467 oltre accessori comprensive di lire 3.231.467 per contributi versati al Consorzio di Bonifica per il fondo in questione per il periodo dal 1983 al 1988, e di lire 105.069.000 per i frutti indebitamente percepiti nello stesso periodo di tempo, oltre al risarcimento dei danni. Costituendosi in giudizio il P. contestava il fondamento delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto, e in via riconvenzionale chiedeva la condanna delle controparti al rimborso delle spese, delle riparazioni, dei miglioramenti e delle addizioni operate fino al tempo della restituzione del fondo oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale adito con sentenza del 18-4-2001 rigettava le domande proposte dagli eredi C. e li condannava al pagamento in favore del P. della somma di lire 10.830.000 quale indennità per i miglioramenti e di lire 8.759.000 per spese straordinarie oltre interessi e, sulla sola indennità di miglioramento, la rivalutazione monetaria dalla data della domanda. Proposto gravame da parte di C..C. , Ca.Ca. e della E. cui resisteva il P. la Corte di Appello di Catania con sentenza del 22-6-2006, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato quest'ultimo al pagamento in favore degli appellanti della somma di Euro 17.276,82 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ed ha rigettato le domande proposte dal P. nei confronti delle controparti. Per la cassazione di tale sentenza il P. ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi cui C..C. , Ca.Ca. e N..E. hanno resistito con controricorso. -------------------------------------------------------------------------------- PRECEDENTI Conforme Difforme sentenza 27-3-2008 n. 7930. -------------------------------------------------------------------------------- TESTO DELLA SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 15 novembre 2012, n.20011 - Pres. - est. Mazzacane Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1147-1148 e 1150 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto fondata la domanda di restituzione dei frutti avanzata dagli appellanti sulla base degli effetti restitutori derivanti dal contratto preliminare dichiarato inefficace, non sussistendo, a suo dire, nella fattispecie il possesso in buona o mala fede da parte del promissario acquirente (da considerare piuttosto un detentore), peraltro risultante espressamente dallo stesso preliminare, dove si leggeva 'il materiale possesso e godimento viene trasferito oggi stesso'; in tal modo non è stato considerato l'orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui nel preliminare di vendita ad effetti anticipati il promissario acquirente acquisisce il possesso del bene. La censura è infondata. In conformità dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte si ritiene che nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori; pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile 'ad usucapionem', salvo la dimostrazione di una intervenuta 'interversio possesionis' nei modi previsti dall'art. 1141 c.c. (sentenza 27-3-2008 n. 7930). Con il secondo motivo il P. , deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 936-1140 e seguenti-1150-1477 e 1479 ultimo comma c.c., assume che erroneamente il giudice di appello ha escluso il diritto dell'esponente all'indennità per i miglioramenti apportati al fondo ed alle spese sostenute, ritenendo che il promissario acquirente fosse un mero detentore, dovendo invece riconoscergli la veste di possessore, come già sostenuto nel precedente motivo; in ogni caso, anche a voler ritenere il P. detentore, avrebbe dovuto applicarsi in via analogica l'art. 1592 c.c., in quanto sussisteva il consenso seppur implicito del promittente venditore, o l'art. 1502 c.c. o, in ultima ipotesi, gli artt. 936 e 1479 secondo comma c.c.. Il ricorrente aggiunge che gli attori nel primo grado di giudizio non avevano contestato la domanda riconvenzionale del convenuto, così riconoscendo il diritto del possessore di invocare l'applicazione dell'art. 1150 c.c. per i miglioramenti apportati al bene posseduto, e che la relativa eccezione era stata proposta tardivamente per la prima volta in appello. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Sotto un primo profilo la pretesa del ricorrente in ordine all'attribuzione in proprio favore dei miglioramenti apportati all'immobile ex art. 1150 c.c. è preclusa dal rilievo che la disposizione ora richiamata si applica al possessore, e che tale qualifica nella fattispecie non può essere riconosciuta al P. per le ragioni già espresse in occasione dell'esame del primo motivo di ricorso. Il richiamo poi all'applicazione analogica degli artt. 1502-1592-936 e 1479 secondo comma c.c. introduce una questione che presuppone anche degli accertamenti di fatto e che non risulta trattata nella sentenza impugnata; pertanto il ricorrente, al fine di evitare una sanzione di inammissibilità per novità della censura, aveva l'onere - in realtà non assolto - non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare 'ex actis' la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. Con il terzo motivo il P. , deducendo nullità della sentenza e del procedimento e violazione degli artt. 101 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile il primo motivo contenuto nell'atto di appello con il quale si sosteneva l'insussistenza nel promissario acquirente dell''animus possidendi', considerato che con lo stesso non sarebbe stato introdotto un nuovo 'thema decidendum', e che d'altra parte l'azione di arricchimento senza causa non sarebbe stata un'azione nuova; invero il richiamato motivo rappresentava una domanda nuova sul quale non si era svolto alcun contraddittorio tra le parti, inoltre l'azione di indebito arricchimento ha natura sussidiaria e può essere esercitata solo in assenza di un titolo sul quale possa essere fondata la pretesa creditoria, mentre in primo grado gli attori avevano introdotto una domanda di restituzione basata sul contratto del 24-1-1983, domanda che era stata contestata dall'esponente in base all'art. 1148 c.c.; infine solo in appello gli appellanti avevano censurato l'"animus possidendi' in capo al promissario acquirente e, conseguentemente, l'applicabilità delle norme in materia di possesso e dell'acquisto dei frutti da parte del possessore in buona fede nella fattispecie. La censura è infondata. La Corte territoriale ha affermato che gli appellanti fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado avevano formulato una domanda di restituzione dei frutti in seguito alla declaratoria di inefficacia del preliminare, cosicché non si rilevavano le diverse questioni che, secondo l'appellato, sarebbero state sollevate per la prima volta nel secondo grado di giudizio; orbene, considerato che detta domanda era conseguente alla declaratoria di inefficacia del contratto preliminare per cui è causa, e che era stata rigettata dal Tribunale per essere stato ritenuto il P. possessore di buona fede, la domanda stessa è stata riproposta in appello ed è stata accolta sulla base della diversa qualifica giuridica attribuita all'attuale ricorrente; né d'altra parte quest'ultimo ha meglio specificato sulla base di quali elementi ha ritenuto che le controparti avessero formulato una domanda di indebito arricchimento nel giudizio di secondo grado. Con il quarto motivo il P. , deducendo vizio di motivazione, assume che il giudice di appello ha omesso qualsiasi argomentazione in ordine alla clausola contenuta nel richiamato contratto preliminare secondo cui 'il materiale possesso e godimento viene trasferito oggi stesso'; infatti la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che nel caso di contratto preliminare cosiddetto complesso a consegna anticipata del bene, come nella specie, la situazione del promissario acquirente si connota, ove non risulti diversamente dalle pattuizioni contrattuali, in termini di possesso, dovendosi escludere che quest'ultimo trovi ostacolo nella consapevolezza dell'altruità del bene. La censura è infondata. Il possesso, in quanto costituente un'attività (art. 1140 c.c.) necessariamente accompagnata dall'"animus possidendi', non è negozialmente trasferibile, salva l'eccezione rappresentata dalla prevista continuazione, per effetto di una 'fictio legis', del possesso dell'erede (Cass. 27-9-1996 n. 8528; Cass. S.U. 27-3-2008 n. 7930 in motivazione). Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese ed Euro 2.000,00 per compensi). | |
Da: assamini | 12/12/2013 10:55:22 |
a napoli hanno dettato da parecchio. le traccie di civile e penale sono confermate. escono dopo le 17 | |
Da: KAL | 12/12/2013 10:56:06 |
Secondo l'opinione preÂvaÂlente, il proÂmisÂsaÂrio acquiÂrente al quale il bene viene antiÂciÂpaÂtaÂmente conÂseÂgnato ne divenÂteÂrebbe mero detenÂtore e non anche posÂsesÂsore (ricorÂdiamo che la difÂfeÂrenza tra detenÂzione e posÂsesso sta nell'elemento sogÂgetÂtivo, preÂsente solo nel secondo, della coscienza di utiÂlizÂzare il bene come se fosse il proÂprio, c.d. aniÂmus posÂsiÂdendi). Si è osserÂvato, in tal senso, che la conÂseÂgna antiÂciÂpata viene patÂtuita nella piena conÂsaÂpeÂvoÂlezza, da parte dei conÂtraenti, che il traÂsfeÂriÂmento della proÂprietà verrà comunÂque difÂfeÂrito al defiÂniÂtivo: tale la ragione per cui la relaÂzione del proÂmitÂtente acquiÂrente con il bene antiÂciÂpaÂtaÂmente conÂseÂgnato va quaÂliÂfiÂcata come semÂplice detenÂzione, manÂcando il menÂzioÂnato requiÂsito sogÂgetÂtivo del posÂsesso. Così si è proÂnunÂciata più volte anche la Corte di Cassazione. Secondo queÂsta impoÂstaÂzione, quindi, il proÂmisÂsaÂrio acquiÂrente non potrebbe usuÂcaÂpire l'immobile (al pari, ad esemÂpio, del conÂdutÂtore nella locaÂzione). Secondo altra impoÂstaÂzione, la clauÂsola accesÂsoÂria che preÂvede la conÂseÂgna immeÂdiata del bene avrebbe una funÂzione antiÂciÂpaÂtoÂria del sucÂcesÂsivo traÂsfeÂriÂmento della proÂprietà al quale tende il conÂtratto, ed essa attriÂbuiÂrebbe il posÂsesso e non la detenÂzione della cosa. Anche in queÂsto senso, si è espressa semÂpre la Corte di Cassazione in più occasioni. Secondo queÂsta diversa impoÂstaÂzione, quindi, il proÂmisÂsaÂrio acquiÂrente potrebbe usuÂcaÂpire l'immobile. Proprio a causa di tale conÂtraÂsto giuÂriÂspruÂdenÂziale, si è reso necesÂsaÂrio l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che si è proÂnunÂciata con la senÂtenza n. 7930/2008 in favore della prima opinione. La Suprema Corte ha osserÂvato, infatti, che il posÂsesso altro non è che una situaÂzione di fatto: il potere sulla cosa che si maniÂfeÂsta in una �«attiÂvità �», per usare il terÂmine accolto dal codice civile, corÂriÂsponÂdente all'esercizio del diritto di proÂprietà o di altro diritto reale, ex art. 1140 c.c.. Per dirla con i medeÂsimi terÂmini dei giuÂdici e della dotÂtrina, il posÂsesso �«non si comÂpra e non si vende, non si cede e non si riceve per l'effetto di un negoÂzio�» â�" e, dunÂque, non può discenÂdere dall'accordo delle parti diretto ad antiÂciÂpare gli effetti del conÂtratto defiÂniÂtivo di compravendita. In altri terÂmini, le Sezioni Unite. hanno adeÂrito all'indirizzo traÂdiÂzioÂnale e, così, hanno escluso che il conÂtratto preÂliÂmiÂnare di comÂpraÂvenÂdita ad effetti antiÂciÂpati comÂporti per il proÂmitÂtente acquiÂrente l'acquisto del posÂsesso utile ad usuÂcaÂpioÂnem. Si è riteÂnuto, infatti, che nel caso in queÂstione il preÂliÂmiÂnare di comÂpraÂvenÂdita si pone in relaÂzione â�" nelle forme del colÂleÂgaÂmento negoÂziale â�" con un conÂtratto di comoÂdato, che giuÂstiÂfica il godiÂmento del bene da parte del proÂmitÂtente acquirente. | |
Da: pampaciune | 12/12/2013 10:56:24 |
E un'altra facilissima. Ma quest'anno cos'è, il libera tutti? | |
Da: neoavvocato | 12/12/2013 10:56:54 |
Mi viene fa ridere qualche illuminato scrivere che on bisogna scherzare su questi temi perché è in ballo la vita di molte persone. ahuahuahuahuahuahuahuahuau A chi vi riferite? ai clienti che avranno la dabbennaggine di rivolgersi a capre che per superare lo "scoglio" di un 309 cpp hanno usufruito di cellulari e dritte su internet. Che popolo di smidollati! | |
Da: KIKI_982 | 12/12/2013 10:58:36 |
napoli hanno dettato alle 10 dovrebbero consegnare alle 16 | |
Da: Nn è facile | 12/12/2013 10:58:43 |
@Pampaciune Non è affatto facile.. | |
Da: testi sentenze | 12/12/2013 10:59:04 |
http://www.dirittoitaliano.com/attualita/articolo.php?Esame-avvocato-2013-la-traccia-dell-atto-di-diritto-civile-143 | |
Da: PER NEOAVVOCATO | 12/12/2013 10:59:54 |
neoavvocato ma non dovresti essere in tribunale???? o cn qualche cliente.... NON MI DIRE CHE NON HAI NULLA DA FARE??? | |
Da: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm | 12/12/2013 11:02:15 |
Ragazzi ma la prova oggi dura sempre 7 ore o 6? | |
Da: abi | 12/12/2013 11:04:13 |
7 ore | |
Da: DITEMI GRAZIE | 12/12/2013 11:04:53 |
ho il lnk della comparsa ma non me lo fa postare... come faccio | |
Da: lv | 12/12/2013 11:05:02 |
sempre 7 ore | |
Da: avv.paolo | 12/12/2013 11:05:29 |
Posso capire chi è qui a scrivere per AIUTARE qualcuno. Chi è qui a rompere le palle, oltre a morire di una brutta malattia, sono dei falliti senza clienti. | |
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