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12 dicembre 2013 - Atto giudiziario - PRIVATO
753 messaggi, letto 44344 volte
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Da: pampaciune 13/12/2013 12:02:21
Ah Strat, quindi secondo te il cliente si riprende la casa e si tiene pure i milioni ricevuti? Ma il titolo l'avete preso a punti dell'Ipercoop o cosa?

Da: strat 13/12/2013 12:13:16
beh me li ha dati 20 anni fa, come me li richiede indietro?

Da: Avv 13/12/2013 12:18:08
Strat dedicati ad altro. Il diritto non è cosa tua

Da: Praticante avvocato 13/12/2013 12:18:32
Che sia controparte a chiedermi indietro i soldi! Non l'ha fatto per ora!!!!

Da: strat 13/12/2013 12:20:33
X avv
spiegami come fa a chiedermeli indietro invece di giudicare.

Da: strat 13/12/2013 12:23:58
Cass. civ. Sez. II, 03/05/2010, n. 10625
Quando le parti di un contratto preliminare abbiano rimesso alla volontà di una di esse la fissazione di un termine per la stipulazione del contratto definitivo, a fronte dell'ingiustificato indugio della parte cui tale facoltà sia stata riservata, l'altra parte, che abbia adempiuto le obbligazioni poste a suo carico, può rivolgersi al giudice perché, ai sensi dell'art. 1183 c.c., stabilisca il termine per la stipulazione ovvero può direttamente proporre la domanda di adempimento specifico dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, nella quale deve ritenersi implicita la richiesta di fissazione del termine. Con la conseguenza che, ove essa trascuri di avvalersi di tale facoltà e tale inerzia protragga per l'ordinario termine prescrizionale, il diritto alla conclusione del contratto definitivo si estingue per prescrizione.

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Da: piera piera13/12/2013 12:28:12
posto che qui nessuno ha adempiuto le proprie obbligazioni per intero (ognuno ha avuto le proprie manchevolezze )....fra i due però Tizio aveva certamente diritto a vedersi restituito l'immobile mentre Caio (che diciamoci la verità ha provato a fare il furbo ma gli è andata male) non era possessore e quindi a'dda i fura a cas e poche storie ...punto restituzioni eccetera lascia che sia lui a chiedertele mica gliele dovevi suggerire tu ....cosa faiu l'atto per il tuo cliente e pure per la controparte?Dai non esageriamo su su.....poi ti continua a segnalare il fatto che le sentenze che inserisci sono inconferenti rispetto al punto che via via stai trattando...(parlo di ora non nell'atto)

Da: strat 13/12/2013 12:31:46
non mi sembrano inconferenti, l'ultima significa che caio doveva svegliarsi prima se voleva vantare dei diritti, il preliminare è sfumato da tempo e temo con lui anche la ripetizione di quanto pagato indebitamente.

Da: eccetera eccetera13/12/2013 12:32:49
speriamo bene vah

Da: Praticante avvocato 13/12/2013 12:59:17
Ripeto che la 2033 era l'unica soluzione giusta!!!

Tutto il resto è fuffa

Da: sa 13/12/2013 14:34:50
Ragazzi ....scusate alla fine della procura ,anziché scrivere tizio ...ho scritto caio  per autentica ...e' un errore grave???

Da: strat 13/12/2013 14:37:24
spariti tutti i principi del foro?

Da: XXX13/12/2013 14:39:58
scusate: ho lasciato una pagina bianca nella bella dell'atto...ho sbagliato a copiare e ho saltato l'ultima pagina del primo foglio protocollo, passando direttamente al secondo...me lo annullano?

Da: odiogliavvocati 13/12/2013 14:42:54
Siete sono delle capre che senza riflettere andate dietro alle soluzioni di altalex e dei siti internet o alla massima di una sentenza o peggio dietro le parole dei commissari che depistano spero volontariamente e non x ignoranza... senza neanche ragionarci sopra minimamente....anche la restituzione ex 2033 era prescritta...l unica cosa che non era prescritta era l occupazione senza titolo e quindi chiedere il rilascio con risarcimento danni x indennità di occupazione (solo x gli ultimi 5 anni perche x i precedenti era prescritto anche quello) tutte le altre azioni ecc erano tutte prescritte...ma ragionate...pfff x quanto riguarda la mediazione se è vero che la sent. Della corte era retroattiva è anche vero che una volta reintrodotta se chiedi la riconvenzionale in materia di diritti reali...al 99% almeno trib di napoli ti richiede di fare cmq la mediazione... in virtu della riconvenzionale esperita...tizio una volta prescritto il preliminare è occupante senza titolo dell immobile....ignoranti siete tutte pecore!ragionate e riflettete

Da: fr852813/12/2013 14:49:51
..scusate...
ma a Voi non sembra che la traccia si presti a più interpretazioni? Io per esempio non ho ritenuto di poter desumere che il diritto fosse prescritto. Ciò in quanto non vi erano elementi certi atti ad identificare il momento del pagamento dell'ultima rata (e secondo me il termine prescrizionale decorrerebbe eventualmente da quella scadenza) né il riferimento al pagamento delle ultime due rate DA 100 milioni di lire potrebbe indurre a sostenere che le stesse siano state pagate in valuta lire ( e quindi al più tardi nel 2002)
Non a caso nella parte iniziale se non ricordo male è fatto espresso riferimento al pagamento  in assegno circolare DI 150 milioni di lire...
è altresì evidenziato che non era stato pattuito un termine per il pagamento delle 3 rate..
e in seguito si afferma che SUCCESSIVAMENTE Tizio paga la 2 rate DA cento milioni di lire.
Ora, se io nel 1991 stipulo un contratto prevedendo il pagamento rateale in lire  anche se poi la lira non circola più e c'è euro io pagherò in euro la rata da tot...lire...
quindi io sulla scorta di questo ragionamento ho chiesto il pagamento della rata e la fissazione di termine ex 1183 per la stipula del contratto definitivo.
Mi rendo conto che forse far leva sulla prescrizione sarebbe stato vantaggioso per il cliente ma ciò presupponeva la certezza del momento dell'avvenuto pagamento.. cosa che a mio avviso non era desumibile dalla traccia..
un bravo avvocato a mio parere deve fondare le proprie argomentazioni su DATI E DATE  certe... che in questo caso non erano forniti

Da: strat 13/12/2013 15:11:30
comunque un dato è palese, ogni commissario la vedeva diversamente, quindi ci saranno promossi e bocciati random...

Da: Pinolo198513/12/2013 15:22:25
..qualcuno mi deve spiegare una cosa: d'accordo la riconvenzionale. Ma se io richiedo la restituzione del bene per risoluzione del preliminare o prescrizione del diritto alla conclusione del definitivo o per qualunque altra ragione....alla fine, dovrò pur sempre fare i conti con la pretesa di restituzione delle somme versate in acconto del prezzo (e non si tratta di piccole somme), pretesa che peraltro parte attrice ben potrebbe azionare in prima udienza mediante reconventio reconventionis. E allora posso dire di aver fatto gli interessi del cliente? La realtà è che non conosciamo quale sia il suo interesse, la traccia non ce lo dice: riottenere il bene pur esponendosi al rischio di dover poi restituire l'anticipo per poi magari rimettere l'immobile sul mercato oppure ottenere l'esecuzione del preliminare, cedendo la proprietà e incassando il saldo? La traccia ci dice solo che il promittente alienante è rimasto inerte per lungo tempo con ciò probabilmente suggerendo un certo disinteresse nell'ottenere la disponibilità materiale del terreno. Per questo riterrei più opportuno sviluppare la riconvenzionale nel senso di richiedere la condanna al pagamento delle terza rata di acconto, senza addentrarmi in profili inerenti la prescrizione, che non ci è dato sviluppare compiutamente in assenza di specifiche informazioni temporali sui pregressi pagamenti effettuati dal promissario acquirente.

Da: Leo 8413/12/2013 15:31:09
nell' atto di civile ho messo 12,5 rimborso spese e ho dimenticato l autentica sotto alla procura. è un grave errore?

Da: XXX13/12/2013 15:32:15
so per certo di gente che dimenticando l'autentica l'ha passato!!! secondo voi me lo annullano?? help!

Da: Leo 8413/12/2013 16:19:31
grazie

Da: boromir 13/12/2013 16:29:52
Pensi che qualcuno legga 700 procure??Se l'atto è fatto bene non ci fanno caso, se l'atto è fatto male non la leggono comunque ma mettono l'insufficienza e via.
Un mio amico si è dimenticato di eleggere il domicilio nella procura - conferendo in ogni caso ogni più ampio ed opportuno potere di legge al difensore nessuno escluso od eccettuato - dato che l'atto era fatto molto bene gli hanno messo 38!!
Stessa cosa per la questione relativa alla frase "il preliminare è prescritto" detta così su due piedi è un errore non ci piove ma occorre leggere anche il contesto se prima si è parlato -dell'impossibilità di attuare gli effetti riconnessi al contratto, pertanto si deve concludere per la prescrizione del medesimo - non mi sembra proprio un errore anzi parlando con alcuni commissari ne ho dedotto che le bocciature nude e crude vengono comminate per veri e propri orrori grammaticali e lessicali.

Da: Bamboccio13/12/2013 17:03:13
Anche io NON condivido la riconvenzionale (nel caso della traccia), per questi motivi:
1. l'atto va redatto come se vi trovaste nel 12.12.13 e come se domani vi doveste costituire (dunque non avete i 20gg prima per proporla). Potreste aver avuto anche 21 gg. Ma non lo sapete.
2. non c'è data dei pagamenti delle rate, che tanto potrebbero essere avvenuti il giorno dopo il preliminare, tanto nel novembre 2012, prima dell'invio della citazione. Ciò determinerebbe che Caio ha impropriamente chiesto l'usucapione, nonostante il giorno prima avesse riconosciuto il pagamento delle rate a Tizio.
Ragionando su questo filo logico si poteva anche sostenere che Caio non si è mai atteggiato a possessore in nome proprio in quanto il giorno prima della citazione aveva addirittura pagato le rate.
3. si evince la valuta utilizzata per il pagamento per indicare che sono state pagate le relative rate ma non il momento in cui sono state pagate (si dice "successivamente")
4. l'unico inadempimento certo è quello di Tizio che non ha convocato Caio per il definitivo. E le sentenze postate qui sul forum attengono casi in cui era stato il promissario acquirente a non addivenire alla stipula sebbene intimato a tanto.
5. la riconvenzionale non è un "obbligo professionale", come lo possono essere le eccezioni da sollevare.
6. una riconvenzionale presuppone un'espressa richiesta del cliente in quanto importa degli oneri economici, esosi nel caso di specie
In conclusione, il mestiere dell'avvocato, specie nella redazione del primo atto difensivo, comporta che questi si attenga il più possibile al tema ritagliato dalla controparte, per non suggerire o prestare il fianco a diverse eccezioni o interpretazioni di controparte.
Con la traccia, chi la redige, vuole capire se effettivamente il candidato sia entrato nella forma mentis di trattenere le sue vanità culturali in favore di un basso profilo e di una circoscritta difesa che impone questo mestiere.
Per questo anche io mi sarei limitato a redigere un atto chiedendo il solo rigetto della domanda. Fermo restando che, in un colloquio di persona con il fantomatico Tizio, gli avrei richiesto delucidazioni e documentazione per spiegargli eventuali altre soluzioni difensive, tra cui la riconvenzionale.
La traccia simula la situazione di fatto in cui Tizio è appena andato via dicendovi quanto contenuto nella traccia.
Con tali dati e informazioni non potete prendervi la libertà di redigere una domanda riconvenzionale e di depositarla il giorno successivo senza neanche averne discusso, o carpito la volontà, con il vostro cliente. Al di là delle teorie in diritto...
L'esame è mirato, forse non molti lo hanno compreso, a tastare le vostre capacità pratiche che impongono che quando vi trovate con poche informazioni dovete concentrarvi esclusivamente su quelle che avete; per non allargare l'oggetto della vostra difesa, creando crepe in cui l'avversario può insinuarsi. Se ammettete la domanda riconvenzionale vi esponete ad una serie di contro-eccezioni alle quali non sapreste rispondere sulla base dei dati forniti da Tizio.
Per le teorie basta aprire i libri, ma per la pratica no.

Da: Bamboccio13/12/2013 17:06:25
In due parole volevo dirvi questo: l'atto, terza prova d'esame, non è una ripetizione della prima prova.
Non si richiede al candidato di saper individuare la fattispecie o la sentenza, ma anche, e soprattutto, di dimostrare di aver padronanza delle tecniche processuali.

Da: che ti fai troppe pippe13/12/2013 17:44:18
negativo deduzioni inconferenti amico mio....

Da: Bamboccio13/12/2013 17:56:04
In 5 parole: te le fai tu le pippe...
Gli avvocati agiscono su quello che sanno per certo. Sui fatti, non sulle ipotesi. Sui fatti.

Da: erdecanemustafà13/12/2013 17:59:04
ma magari ve bocciano tutti

Da: bamboloa13/12/2013 18:02:22
le tue teorie hanno mero valore orientativo e non costituiscono alcuna indicazione certa ...in due parole...tutte cazzate

Da: ercanecemustafà13/12/2013 18:04:10
"..tutte cazzate"..come quelle che se scrivono ogni anno su sto forum..tanto ve bocciano tutti

Da: Bamboccio13/12/2013 18:28:26
Le mie teorie mi hanno fatto passare l'esame la prima volta prospettando una soluzione che non trovò alcun riscontro nei vari forum. Sarà che la pensavo così anche allora? Quando misi anche la procura a margine anziché in calce? Per dirne una, senza tediarvi sulla diversità di contenuti che espressi rispetto alla massa? Forse sì o forse no.
Ma se dite che è solo mazzo non capisco perché discutiate della bontà del vostro compito... Tanto, è solo mazzo...

Da: ercanedemustafà13/12/2013 18:30:35
er mazzo v'oo fanno a tarallo

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