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12 dicembre 2013 - Atto giudiziario - PRIVATO
753 messaggi, letto 44344 volte
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Da: strat 12/12/2013 23:07:51
però cassazione 14463/2011 dice che quando c'è la consegna dell'immobile e l'incasso del prezzo la prescrizione si interrompe ai sensi del 2944 c.c. avendo valenza di riconoscimento del debito. quindi il preliminare non è prescritto.

Da: odiogliavvocati 12/12/2013 23:11:09
Vabbe del resto inutile discutere con voi..
Molti dei commissari da noi continuavano a dire che era risoluzione per inadempimento...figuratevi..

Da: strat 12/12/2013 23:14:37
il punto è che ci sono sicuramente 1000 problematiche da valutare, dipende un po' cosa si è scritto. Poi dipenderà anche da  legge, se il diritto fosse così semplice non ci sarebbero tre gradi di giudizio.
quindi speriamo che legga il nostro parere un commissario con la nostra opinione.

Da: ????? Mi sfugge qualcosa ???12/12/2013 23:27:04
Non l'ho capita, come "riconvenzionale della prescrizione" ?

Scusate, ma l'attore non ha mai invocato il preliminare, bensì l'usucapione.

E poi comunque la prescrizione che non ho capito che cosa c'entra, ma tant'è .. si propone come eccezione.

Se mai, prevedere che in caso di riconvenzionale col 2932 l'altra parte avrebbe potuto sollevare eccezione di prescrizione, poteva suggerire di lasciar perdere la proposizione di questa domanda ..

o mi sfugge qualcosa?

Da: una simulazione12/12/2013 23:39:01
ti sfuggono molte cose non una...amen

Da: NO STRAT12/12/2013 23:44:11
la 14463/2011 dice un'altra cosa leggitela bene....

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Da: olè12/12/2013 23:52:23
una cosa è il riconoscimento di diritti altra il riconoscimento dei debiti....andiamo bene ragazzi

Da: strat 13/12/2013 07:55:57
si cambia il nome, ma la cosa è simile...
la sentenza:
Deve premettersi che il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine ne1 in sede convenzionale, nè in sede giudiziale, sia applicabile ai sensi dell'art. 1183 c.c. la regola dello immediato adempimento ("quod sine die debetur statini debetur"); con la conseguenza che, a norma degli art. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'inattività delle parti protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione (Cass. Sez. 2, 29- 7-1992 n. 9086).

Nel caso di specie, la Corte di Appello, dopo aver correttamente richiamato tale principio, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione dei diritti derivanti in favore del promettente acquirente P.P. dal contratto preliminare del 9-6-1979, sollevata dal D., rilevando che l'attore ha fatto trascorrere più di dieci anni dalla data di stipulazione di tale contratto senza attivarsi per far valere i suoi diritti, e senza avere interrotto il termine della prescrizione.

Tale motivazione vale a dare conto, sia pure in maniera succinta, della insussistenza di atti interruttivi della prescrizione posti in essere, ex art. 2943 c.c., dall'attore.

La Corte territoriale, al contrario, ha del tutto omesso di prendere in considerazione le ulteriori deduzioni svolte dal P. sia in primo grado che nella comparsa di costituzione di appello, con cui era stato evidenziato che il convenuto, incassando il prezzo, consegnando il possesso del bene all'attore, lasciando migliorare l'immobile e lasciandolo dare in locazione senza contestazioni, aveva posto in essere comportamenti implicanti il riconoscimento dei diritti nascenti dal preliminare in favore del promittente acquirente ed idonei, quindi, ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.. Il giudice del gravame ha completamente ignorato gli specifici rilievi svolti al riguardo dall'appellato, non essendosi nemmeno posto il problema di verificare se gli atti da questi indicati avessero o meno valenza di riconoscimento dell'altrui diritto, rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di omessa motivazione, data l'innegabile rilevanza, ai fini della decisione, dell'accertamento della eventuale sussistenza di atti interruttivi del termine di prescrizione dei diritti fatti valere in giudizio dall'attore.

Da: Nadi8713/12/2013 08:42:24
Quindi non solo a brescia hanno detto che andava messa la riconvenzionale..

Da: Praticante avvocato 13/12/2013 08:54:49
Strat, tutto giusto!!!
A questo punto però bisogna capire quando fosse l'ultimo atto che interrompe la prescrizione!

Se il pagamento della rata e quindi al Max 2011 o le migliorie che non si sa quando sono state apportate
Nel primo caso si chiedeva il 2033
Nel secondo il 2932 se si dimostrava che le migliorie erano post 2003

Da: Praticante avvocato 13/12/2013 09:05:38
Intendevo che la rata e Max 2001

Da: Avv 13/12/2013 09:12:33
Noto con stupore che nonostante la soluzione proposta da tutti i portali giuridici, ci sia ancora chi sostiene la necessità di mettere la riconvenzionale. Non perché qualche commissario ha ritenuto di inserirla, ciò vuol dire che sia giusto. Ricordo ancora quando feci io l'esame, nell'atto di penale i commissari presenti dicevano che avevo sbagliato. Beh, ho preso 38. Credo che questi compiti siano difficili anche per un avv navigato. Comunque chi ha messo la riconvenzionale secondo me ha sbagliato e sarà bocciato

Da: Avv 13/12/2013 09:14:46
E poi chi lo dice che la rata è stata pagata in lire? La traccia dice che caio ha pagato le prime due rate. Nulla impedisce di pensare che il pagamento sia avvenuto in euro

Da: pampaciune 13/12/2013 09:16:10
Ah beh, l'anno scorso dicevano che avevo cantano il parere penale, poi mi son ritrovato 46..Comunque pensandoci la soluzione più corretta mi pare quella condivisa da Prat. avv.
La riconvenzionale continua a sembrarmi una boiata pazzesca.
La bestialità più grande l'ha sparata il portale controcampus, con l'eccezione di incompetenza territoriale: roba da sgaso immediato per chi ha copiato!

Da: Praticante avvocato 13/12/2013 09:17:00
A avv.

Hai letto la traccia? Esplicitamente ha pagato le prime due rate da 100 milioni

Da: Concordo con avv 13/12/2013 09:19:19
Avv ha ragione. La traccia non dava alcun elemento utile x la riconvenzionale. Anche chi dice che i pagamenti fossero avvenuti prima del 2002, quando era ancora in vigore la lira, sbaglia clamorosamente. La traccia diceva solo che caio pagava solo due delle tre rate, ma non specifica se lo abbia fatto in lire o convertito il valore della lira in euro. La difficoltà della traccia era tutta qui. Un subdolo tranello in cui molti sono cascati. Se la traccia avesse richiesto la riconvenzionale avrebbe, senza ombra di dubbio, appositamente esplicitato la data dell'ultimo pagamento. Non facendolo, voleva solo vedere chi è capace di ragionare e non seguire la massa.

Da: Avv 13/12/2013 09:20:05
X strat. Leggile bene e per intero le sent. In quel caso c'era un termine entro il quale stipulare il definitivo. E quindi c'era stato un'inadempimento. Nel nostro caso il rapporto è ancora in essere e dopo essermi costituito per resistere all'usucapione, mando una bella letterina a caio affinché paghi l'ultima rata e tra 30 gg circa venga dal notaio mevio per la stipula del definitivo

Da: Basta !!! 13/12/2013 09:29:05
Storia conclusa... Chi ha avuto avuto o chi ha dato ha dato.... Scordamoci o passato. Peace and love
Se vedemo in trib...

Da: eva13/12/2013 09:30:02
Effettivamente hai ragione

Da: eter13/12/2013 09:34:51
dopo avervi seguito nella giornata di ieri... posso affermare che questo forum è fatto apposta per trarre in errore i candidati... l'indicazione per la riconvenzionale sarà fatale per chi l'ha seguita!!!!???!!!!!

Da: posso dire la mia?13/12/2013 10:09:35
Ritengo che non inserire la riconvenzionale possa non essere visto di buon occhio da chi corregge.  Io avrei sostenuto che la domanda di parte attrice tacitamente esprime la volontà dell'attore di non adempiere il preliminare. In questo caso, ai sensi dell'art. 1219, co.1, 2), non è necessaria la messa in mora. Pertanto il nostro cliente può richiedere, in via riconvenzionale, che venga accertato l'inadempimento dell'attore e per l'affetto pronunciata la risoluzione del preliminare. Va richiesta, altresì, in conseguenza della risoluzione, la nullità sopravvenuta del collegato contratto di comodato, per mancanza di causa ( che è venuta meno ex tunc in seguito alla risoluzione del preliminare al quale il comodato era collegato). Da questa nullità ne deriva che l'attore va condannato al rilascio dell'immobile. Avrei approfondito  infine, se era legittimo richiedere, sempre in via riconvenzionale e per l'effetto della risoluzione del preliminare e della nullità del comodato, una somma, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di indebito oggettivo per il mancato godimento da parte del proprietario dell'immobile per venti anni. Tale somma la potrei portare in compensazione con quelle che dovrò restituire all'attore per gli acconti che ha corrisposto in esecuzione di un contratto poi risolto.

Da: CHI SOSTIENE CHE13/12/2013 10:18:23
LA RICONVENZIONALE NON ANDASSE MESSA NON è UN AVVOCATO ...............

Da: piera piera13/12/2013 10:20:06
esatto e ti dirò di più andava messa quella ex art. 2033 c.c. punto e basta il resto sono cazzate

Da: Il_Grinta 13/12/2013 10:26:50
2033 e riconvenzionale sono fuori dal mondo.

Non c'è inadempimento. LEggete bene le sentenze

Da: eva13/12/2013 10:27:54
Ritengo che la traccia non desse alcuna indicazione per la riconvenzionale. È un atto e non un parere pertanto ci si deve calare nelle vesti del difensore di tizio che dice al proprio avv. : ho ricevuto questo atto di citazione in cui caio sostiene di aver acquisito la proprietà dell immobile per usucapione. Io non ho mai redatto alcun atto di trasferimento della proprietà anzi vi è un preliminare in virtù del quale è stato immesso nella detenzione pertanto egli ha usato l immobile quale effetto di una forma di comodato gratuito. Non vi è stata alcuna interversio in possessionis anche perché( art. 1141 c.c.) gli atti che egli afferma aver posto in essere( pagamenti ordinari) non sono tali da fargli acquisire l animus possidenti. Quindi se c'è stata una forma di possesso questa è stata nomine alieno e non nomine proprio. Tizio non dice al suo avv. che vuole la redtituzione dell immobile. Può anche essere che a lui vada bene che Caio continui ad abitarci, l unica cosa che a lui interessa è quella di affermare il suo titolo opponendosi alla domanda di accertamento giudiziale dell avvenuto usucapione proposta da caio. QUINDI PERSONALMENTE MI DOMANDO PERCHÉ FLESCIARCI CON RICONVENZIONALI PER LE QUALI AL NOSTRO CLIENTE NON GLIENE IMPORTAVA. OVVIAMENTE SE AVESSIMO VOLUTO IMMAGINARE UN  ULTERIORE RICHIESTA DI QUESTO NON ESPLICITATA NELLA TRACCIA ALLORA VA BENE. A QUESTO PUNTO PERÃ' CI SI RIMETTE MOLTO SLLA DISCREZIONALITA' DI CHI CORREGGE. SE CONCORDANO CON LA RICONVENZIONALE ALLORA VA BENE MA SE MALAUGURATAMENTE LA DOVESSERO VEDETE COME UN INUTILE ESTENSIONE DELLA TRACCIA DI RISCHIA.

Da: giusto eva!13/12/2013 10:43:56
La riconvenzionale IN SEDE DI ESAME è sbagliata.
NELLA VITA REALE, conoscendo bene i termini di pagamento dell'ultima rata, sarebbe opportuna. Ma metterla o meno è una scelta puramente rimessa alla discrezionalità tecnica dell'avvocato, che si sarà consultato con il suo cliente, indagando quale sia il suo reale interesse.
Chi affronta tutti i giorni le tematiche reali, sa bene che in campo giuridico tutto è vero e tutto è falso al contempo.
Non c'è una verità assoluta....diversamente non avrebbe senso neppure gli altalenanti orientamenti della cassazione e l'intervento chiarificatore delle sezioni unite, che comunque, nel nostro sistema giurico non costituiscono precedente vincolante!
Pertanto.... chi dice andava fatta riconvenzionale al 100% sbaglia grosso. Chi invece dice che non andava messa, forsè sbaglierà (ma non credo), ma cmq si salva tenendo un profilo minore e certamente iù cauto.
Ora finitela con i discorsi ripetitivamente inutili. e andate a lavorare.... che la realtà della professione è completamente diversa dal mondo chiuso in una traccia del compito d'esame..... bye bye....
P.S. Mi auguro proprio di incontrare in trib come controparte chi è così sicuro delle proprie ragioni... sono i primi a bruciarsi!

Da: strat 13/12/2013 11:10:04
X AVV
Scusa ma che beneficio traggo a  stipulare il definitivo dopo 20 anni, quando ho  la casa ancora di proprietà e i milioni di caio???
Comunque ho letto la sentenza e dice espressamente che non c'era un termine...effettivamente il caso in esame è diverso perché Tizio aveva la facoltà di scegliere la data ma, ponendo che l'ultimo pagamento è avvenuto 10 anni fa, non avrei comunque dovuto intimare a Caio di pagarmi l'ultima rata?Gli scrivo dopo 20 anni, dai andiamo dal notaio? sarà corretto ma mi pare paradossale come situazione.
comunque, personalmente, sono consapevole di avere la preparazione giuridica di una capra, mi fido del vostro parere!

Da: Praticante avvocato 13/12/2013 11:10:19
Ahahahahah! Sempre più cavolate! Non facciamo la riconvenzionale e cosa succede? Nullaaaaaa, la traccia diceva di redigere l'atto negli interessi di tizio! Che interesse c'è a redigere un atto che non cambia nulla?!?!? A questo punto non serviva nemmeno redigere l'atto!!!!! Tanto il giudice anche in contumacia rilevava che mancava il possesso!!!

Da: strat 13/12/2013 11:11:46
sia avvenuto...

Da: piera piera13/12/2013 11:35:17
appunto quindi la riconvenzionale ci stava benissimo ...... non dite cazzate ma che avvocati siete???? questo dimostra con quanta casualità abbiate preso il titolo.....che vergogna

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