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12 dicembre 2013 - Atto giudiziario - PRIVATO
753 messaggi, letto 44334 volte
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Da: Evajagomilla 12/12/2013 17:54:35
Perchè nessuna notizia da napoli? Qualcuno sa che sta succedendo?

Da: Tizio caio ecc 12/12/2013 17:59:13
Ragazzi, Roma???

Da: Evajagomilla 12/12/2013 18:09:22
Napoli finito mi ha appena chiamato mio marito.

Da: per amici di Napoli12/12/2013 18:10:38
Avete notizie da Napoli ????

Da: Bamboccio12/12/2013 18:14:10
Saluto a tutti.
ORA GODETEVI LE FESTE CHE LA VITA E' TUTT'ALTRO!!!

Da: mgf12/12/2013 18:19:20
anche per quest'anno è finita...speriamo per sempre!!!

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Da: SNC12/12/2013 18:20:58
SI PARLA DI ANNULLAMENTI DELL'ESAME. STANNO FACENDO CONTROLLI A TAPPETO E CONTROLLANDO LE CELLULE DEI TELEFONINI INTORNO ALLE SEDI DI ESAME.... INCREDIBILE...MA VERO!

Da: mgf12/12/2013 18:23:39
ma smettetela con le solite stronzate!!!

Da: Il_Grinta 12/12/2013 18:24:24
SNC non dire cavolate

Da: SNC12/12/2013 18:33:53
GUARDATE IL TG STASERA

Da: SNC12/12/2013 18:34:25
E POI MI DIRETE SE SONO CAVOLATE ..

Da: avv12/12/2013 18:37:41
confermo notizia di probabile annullamento. fonte certa

Da: Il_Grinta 12/12/2013 18:39:42
si vabbè dai...

Da: FOLLIA112/12/2013 18:52:28
ma che gusto ci prendete??? Ho sbagliato mestiere dovevo fare la psicologa... ero ricca!!! smettete di fare i SADICI e fatevi curare!!! da uno bravo

Da: Mezzacucchiara12/12/2013 18:59:02
La soluzione dell'atto di civile era abbastanza semplice:
Tribunale di Roma
Comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale per la restituzione dell'immobile con richiesta di ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter C.p.c. per euro 100mln
- differenza contratti collegati e misti
- preliminare con effetti anticipati come contratto collegato
- SSUU 2008 e Cass. 2013
- Caio non è possessore
- Caio è ancora debitore
- risoluzione e restituzione immobile
- ordinanza ingiunzione per somme 186 ter

Da: SNC12/12/2013 18:59:29
FOLLIA1, NON TI PIACE FARE L'AVV? VAI DA UNO PSICOLOGO SE PENSI DI AVER SBAGLIATO MESTIERE E CIò TI PROVACA ANSIA E FRUSTRAZIONE

Da: Mezzacucchiara12/12/2013 19:02:49
La mediazione era totalmente sbagliata!
anto71 ha detto boiate perckè la citazione è di novembre 2012.
ma come si fa??
E poi ha ragione bamboccio sul mandato. nessuna mediazione ne per comparsa né citazione. se è obbligatoria.... vuol dire che già è stata fatta!!

Da: neoavvocato12/12/2013 19:03:51
@mezzacucchiara: finalmente qualcuno che ha capito il compito!

Da: Sinarchio12/12/2013 19:04:31
neoavvocato,
mi hai deluso...

Da: Scannapecore12/12/2013 19:05:43
Raga un aiutoooo
ho fatto l'atto di civile mettendo la riconvenziole?
Ho sbagliato??
ditemi la verità, grazie

Da: Mezzacucchiara12/12/2013 19:06:22
Hai fatto benissimo!!!

Da: Pennellesse12/12/2013 19:07:18
io ho fatto quella di Tizio che chiede il brevetto del suo nome e perde la barca affondata!

Da: AVV12/12/2013 19:07:24
ERA COSI' SEMPLICE. OCCORREVA SOLO RESISTERE ALLA DOMANDA DI USUSCAPIONE. TUTTE LE PIPPE SU RICONVENZIONALE, MEDIAZIONE E QUANT'ALTRO SERVIVANO SOLO A BOCCIARE QUELLI CHE NON CONOSCONO LE TRADIZIONALI INSIDIE DI QUESTE TRACCE

Da: Il_Grinta 12/12/2013 19:08:05
Secondo me è sbagliato

Da: AVV12/12/2013 19:09:22
SCANNAPECORE MI SA CHE DOVRAI TORNARE IL PROSSIMO ANNO SE HAI MESSO RICONVENZIONALE. CONTATTAMI CHE TE LO FACCIO IO IL COMPITO. SOLO 1.500 euro

Da: Piggio 8212/12/2013 19:09:26
Indovinate un pò: contiene la riconvenzionale per restituzione. Esattamente come sostenevamo il sottoscritto e gigino

Ciao ciao
Tribunale di Roma
sezione civile
dr… - udienza del …
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Tizio, nato a …, il …., residente in …. , via …. n …. , rappresentato, assistito e difeso dall avv. ….. c.f. ….. con il quale ai fini della presente procedura, elettivamente domiciliato  in via …. ,n …. presso lo studio del predetto avvocato, in virtù di procura a margine del presente atto

convenuto

CONTRO
Caio, rappresentato e difeso dall'avv…

Premessa in fatto

Con atto di citazione notificato in data ….il Sig. Caio , conveniva in giudizio l'odierno convenuto, assumendo che con scrittura privata del 20.06.1991 era stato stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale, il sig. Tizio si ebbligava a trasferire all'attore un immobile sito in Roma per il prezzo convenuto di 750 milioni di lire. Assumeva altresì il sig. Caio, che le parti avevano convenuto per il pagamento dell'appartamento in questione, il versamento di un acconto pari a 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare , ulteriori tre rate da 100 milioni senza alcuna determinazione di termine del pagamento, e che infine la corresponsione del residuo al momento della stipula del definitivo, stipula che sarebbe avvenuta entro 30 giorni dalla richiesta effettuata da Tizio. Esponeva ancora l'attore, che le parti pattuivano che al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, Tizio si impegnava a consegnare le chiavi dell'appartamento a fronte del versamento del primo acconto suddetto.
Pur non avendo adempiuto al regolare pagamento del prezzo convenuto, oggi Caio conviene in giudizio l'odierno convenuto al fine di vedersi dichiarato esclusivo proprietario del'immobile ubicato in Roma, in virtù di una presunta usucapione, adducendo di averlo posseduto ininterrottamente sin dal 1991 e di aver sostenuto tutte le spese condominiali ed ordinarie dello stesso.

IN DIRITTO

    Assoluta inesistenza dell'usucapione
    In primo luogo si ravvisa l'assoluta mancanza di uno degli elementi fondanti l'istituto giuridico dell' usucapione, ossia il possesso dell'immobile di cui all'art. 1158 c.c.Ed infatti, nella fattispecie in esame non si è mai avverato l'effettivo possesso della res ( l'immobile) ma esclusivamente una mera detenzione; manca dunque il titolo legittimante la presunta usucapione.In sostanza nel giugno 1991 le parti le parti hanno stipulato un preliminare di vendita di immobile con effetti anticipati ed il promissario acquirente, sig. Caio, prima della stipula del contratto definitivo, è stato immesso nel possesso del bene, mediante consegna delle chiavi dell'appartamento sito in via Roma.Recentemente i Giudici di Legittimità hanno ribadito"nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, e unitamente, o non, il pagamento anticipato del prezzo non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio( Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629)In questo senso, la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente "è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e, non come possesso utile ad usucapionem salvo la dimostrazione di una intervenuta 'interversiu possessionis' nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.". (Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629)Infatti, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte, nella promessa di vendita, ove venga convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo effetti meramente obbligatori (Cass., sez. un., n. 7930/2008).Ed infatti, Il preliminare anche se a effetti anticipati resta negozio obbligatorio e quindi non idoneo al trasferimento di diritti. Pertanto, alla luce di quanto esposto atteso che il contratto preliminare è produttivo di effetti meramente obbligatori; è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale e, in ragione di ciò, la disponibilità del bene conseguito dal promissario acquirente, in quanto esercitata nel proprio interesse ma aliena nomine (in assenza di animus possidendi), ha natura di detenzione qualificata e non di possesso utile ai fini dell'usucapione.La La situazione possessoria concretatasi nella fattispecie in discorso è di mera detenzione, e quindi non vi sono i requisiti per l'usucapione ordinaria (assenza del possesso) nè tantomeno per quella abbreviata (assenza del titolo idoneo). Dunque, è evidente come la domanda attorea è del tutto infondata, non potendo rappresentarsi, nel caso di specie, quell'animus possidendi che costituisce elemento imprescindibile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.

2. DOMANDA RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE
Nel caso di specie, si è in presenza dunque di una serie di contratti tra loro funzionalmente collegati in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio, e quello di negozi accessori: a) dal contratto di comodato (per quanto attiene alla consegna della cosa) e dal contratto di mutuo gratuito (per quanto riguarda il pagamento anticipato del prezzo).
Ma per quanto le parti, attraverso i contratti accessori, pervengono ad una regolamentazione, se pur provvisoria, ben definita, dei rapporti accessori funzionalmente collegati al contratto principale rispondendo ciascuno ad una precisa e tipica funzione economico-sociale, quei contratti accessori, resteranno privi di causa, rendendo ingiustificate le prestazioni oggetto degli stessi, nell'ipotesi in cui il contratto principale (cioè, il contratto preliminare) cui sono accessori, perde efficacia; nel caso de quo, poiché il contratto preliminare è stato stipulato dalle parti in data 20.06.1991 e non essendo stato convenuto un termine per la stipula del definitivo, il diritto ad ottenere la stipula si è prescritto, non essendo intercorsi atti interruttivi nei dieci anni successivi alla data del preliminare di compravendita.
Ne discende , come è stato affermato dagli Ermellini ( sent. N. 10752 del 1993) che, la sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta per il promissario acquirente, che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e il godimento anticipati della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti (condictio indebiti ab causam finitam), (Cass. 3 luglio 2013, n. 16629).
Alla luce di quanto rappresentato, il sig. Tizio come sopra rappresentato e difeso, chiede che vengano accolte le seguenti

Conclusioni

"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito:
- Rigettare, nel merito, la domanda attorea perché infondata e inammissibile  in fatto e in diritto;
-In via riconvenzionale, accogliere la domanda di restituzione dell'immobile sito in Roma avanzata dal sig. tizio;
-Con vittoria di spese.
Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova, produrre documenti e indicare i nominativi di eventuali teste nelle note ex art. 183 c.p.c.

La spiegata domanda riconvenzionale comporta il pagamento del contributo unificato pari ad euro

Si allegano i seguenti documenti:
1. copia del contratto preliminare del 20.06.1991;
2. copia assegno 150 milioni di lire.

Data, luogo                                                                                                                                                                                                  Avv.

Da: strat 12/12/2013 19:10:04
Stavo guardando la soluzione dell'atto di civile su giurdanell.
Tra le produzioni non manca vistosamente l'atto di citazione notificato?
E poi il mutuo da dove è uscito? Solo perché c'è una sentenza col mutuo vicina a quella risolutiva del caso lo inseriamo nella traccia?

Da: AVV12/12/2013 19:12:44
OVVIO. L'ATTO NOTIFICATO ANDAVA MESSO NEGLI ALLEGATI. PRIMA DELLA COPIA CONTRATTO PRELIMINARE

Da: AVV12/12/2013 19:14:28
PER CONVINCERSI CHE LA RICONVENZIONALE E' UN ERRORE BASTA LEGGERE LA SENT S.U. DEL 2008 PER ESTESO

Da: AVV12/12/2013 19:21:08
IERI E L'ALTROIERI ALTALEX HA PUBBLICATO IL PARERE UGUALE AL MIO. OGGI SICURAMENTE HO FATTO BENISSIMO. ESAME SUPERATO...P

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