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12 dicembre 2013 - Atto giudiziario - PRIVATO
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Da: gigino75 | 12/12/2013 14:44:38 |
per gess 77 Con la nuova formulazione del 3 comma dell'art. 14 T.U. spese di giustizia il quantum da, eventualmente, versare dipende dalla parte che propone la domanda riconvenzionale. Se la parte che propone domanda riconvenzionale è quella che «per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo...» il contributo unificato dovrà essere integrato, nella differenza del valore, solo se si aumenta il valore della causa. Se la domanda riconvenzionale è invece presentata dalle altre parti l'obbligo di un nuovo ed autonomo contributo unificato scatta, nel valore della domanda riconvenzionale, a prescindere se venga o meno modificato il valore della domanda principale. | |
Da: Bittenapple | 12/12/2013 14:47:30 |
LA RICONVENZIONALE NON HA RAGIONE DI ESISTERE! | |
Da: gigino75 | 12/12/2013 14:48:44 |
certo che si....altrimenti Tizio che fa gli lascia la casa coumnque?? bah | |
Da: A CHE ORA CONSEGNA ROMA? | 12/12/2013 14:49:06 |
Ragazzi, a che ora finisce Roma? | |
Da: x gigino | 12/12/2013 14:50:01 |
non hai titolo per chiedere nulla, fattene una ragione.. vuoi risolvere il contratto? convocalo davanti al notaio.. altrimenti resti come sei.. | |
Da: Piggio 82 | 12/12/2013 14:51:27 |
Cmq mi risulta che stando alla traccia Tizio è il promissarii acquirente e Caio il promissario venditore, non invertiamo i ruoli. Se il preliminare è un non contratto da cui deriverebbe un non inadempimento,qualcuno mi spieghi che ci sta a fare il 2932 cc. Ad ogni modo siamo qui per dare la nostra soluzione ragionata e argomentata. Non per fare gli spacconi o domande incalzanti stile Senatore Pdllino a Ballato. Io e gigino abbiamo individuato e argomentato questa soluzione. Per il resto fate voi come meglio credete. Una cosa che all'esame non insegnano è che per fare questo mestiere ci vuole tanta umiltà | |
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Da: ciuccio ciuccio | 12/12/2013 14:51:33 |
Clamoroso al San PAolo... juve 1 napoletani tutti bocciati sarete avv.p. per semre voi e la riconvenzionale con contributo unificato.... | |
Da: Capoccione | 12/12/2013 14:51:54 |
HA DATO 2 RATE INVECE DI 3 !!!! ma perchè non leggete le traccie !!!!!!! poi vi lamentate che vi bocciano!!!!!!! | |
Da: In Lecce | 12/12/2013 14:53:38 |
fatto ora copio in bella che dio me la mandi buona... alla fine ho seguito l'indirizzo della commissione | |
Da: Pinco Pallo | 12/12/2013 14:53:43 |
ON.LE TRIBUNALE DI ROMA (R.G. Giud. dott. ) COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per il sig. Tizio, nato a e residente a in via , C.F. , elettivamente domiciliato in alla via , nello studio dell'Avv. , ( cod. fiscale ), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 comma II c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e\o avvisi di Cancelleria a mezzo fax all'utenza telefonica numero , ovvero, a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta certificata: @pec.it CONVENUTO CONTRO Il sig. Caio, nato a e residente a rapp.to e difeso dall'avv. ATTORE * * * Il comparente, nel costituirsi in giudizio contesta integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in fatto e in diritto, per i motivi infra rappresentati: Premessa Al fine di consentire il corretto inquadramento della questione, si ritiene opportuno riportare alcune premesse circa i fatti oggetto del presente procedimento. Con atto di citazione notificato in data il Sig. Caio, conveniva in giudizio l'odierno convenuto, assumendo che con scrittura privata del 20.06.1991 avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale, il sig. Tizio si era obbligato a trasferire all'attore, un immobile sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. Assumeva altresì il sig. Caio, che le parti avevano convenuto per il pagamento dell'appartamento in questione, il versamento di un acconto pari a 150 milioni di lire al momento della stipula del contratto preliminare e per la restante somma, tre rate da 100 milioni senza alcuna determinazione del tempo del pagamento delle stesse; ed infine la corresponsione del residuo al momento della stipula del contratto definitivo che sarebbe avvenuta entro 30 giorni dalla richiesta da parte di Tizio. Esponeva ancora l'attore, che le parti prevedevano che al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, il sig. Tizio si impegnava a consegnargli le chiavi dell'appartamento a fronte del versamento dell'acconto di 150 milioni di lire. Versate regolarmente le prime due rate da 100 milioni di lire ciascuna, l'attore, a fronte della mancata richiesta sia di corresponsione del residuo della somma da parte del Sig. Tizio, che di stipula del contratto definitivo, lo conveniva in giudizio affinché venisse dichiarato dall'On.le Giudice, esclusivo proprietario del'immobile ubicato in Roma, per usucapione, adducendo di averlo posseduto ininterrottamente sin dal 1991 e di aver sostenuto tutte le spese condominiali ed ordinarie dello stesso. Difesa del convenuto Infondatezza della domanda attorea In primo luogo, quanto al merito e lungi ciò dal rappresentare accettazione del contradditorio, si evidenzia come la domanda attorea non possa in alcun modo essere accolta, mancando l'elemento fondante dell'usucapione, ossia il possesso ventennale dell'immobile di cui all'art. 1158 c.c. Infatti, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte, nella promessa di vendita, ove venga convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo effetti meramente obbligatori (Cass., sez. un., n. 7930/2008). Tale collegamento negoziale, espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., consente alle parti di perseguire un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri (Cass., n. 13164/2007). In sostanza nel giugno 1991 le parti hanno stipulato un preliminare di vendita di immobile con effetti anticipati ed il promissario acquirente, sig. Caio, prima della stipula del contratto definitivo, è stato immesso nel possesso del bene, mediante consegna delle chiavi dell'appartamento sito in via Roma. Ritornando recentemente sulla questione, i Giudici di legittimità hanno ribadito che "nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo e, unitamente o non, il pagamento anticipato del prezzo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio (Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629) In questo senso, la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente "è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e, non come possesso utile ad usucapionem salvo la dimostrazione di una intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.". (Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629) Pertanto, alla luce di quanto esposto, atteso che il contratto preliminare è produttivo di effetti meramente obbligatori, è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale e, in ragione di ciò, la disponibilità del bene conseguito dal promissario acquirente, in quanto esercitata nel proprio interesse ma aliena nomine (in assenza di animus possidenti), ha natura di detenzione qualificata e non di possesso utile ad usucapionem. Dunque, è evidente come la domanda di Tizio risulti del tutto infondata, non potendo rappresentarsi, nel caso di specie, quell'animus possidendi che costituisce elemento imprescindibile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. Alla luce di quanto rappresentato, il sig. Tizio come sopra rappresentato e difeso, chiede che vengano accolte le seguenti Conclusioni "Piaccia all'Ill.mo Giudice adito: - Rigettare, nel merito, la domanda attorea perché infondata e inammissibile in fatto e in diritto; - condannare altresì la parte attrice all'integrale rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge. Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova, produrre documenti e indicare i nominativi di eventuali teste nelle note ex art. 183 c.p.c. Si allegano i seguenti documenti: 1. copia del contratto preliminare del 20.06.1991; 2. copia assegno 150 milioni di lire. Data, luogo Avv. | |
Da: gigino75 | 12/12/2013 14:54:10 |
bravo piggio infatti.... abbiamo solo cercato di trovare e dare una soluzione utile.. | |
Da: Jean Valjean_ | 12/12/2013 14:54:35 |
Per Piggio e per tutti gli altri. La risoluzione non è praticabile perchè i casi di risoluzione sono: risoluzione per inadempimento risoluzione per impossibilità sopravvenuta risoluzione per eccessiva onerosità 1.C'è un inadempimento? No. La scelta della stupula del definitivo compete al venditore e non vi è un termine. 2. Non c'è impossibilità sopravvenuta: dalla traccia non si evince alcuna impossibilità . 3. Nessuno contesta l'eccessiva onerosità . Stando così le cose: il venditore deve opporsi all'usucapione per poi concludere il definitivo così da incassare i soldi. | |
Da: zon | 12/12/2013 14:55:47 |
sono daccordo | |
Da: gigino75 | 12/12/2013 14:57:27 |
aeeeeeeeeeeee mamma mia...come siete duri di comprendonio.... l'obbliogo di restitutzione è ai sensi dell'art. 2033 c.c. | |
Da: Piggio 82 | 12/12/2013 14:57:29 |
Veramente la scelta della stipula del definitivo compete a Tizio, acquirente. Stando alla traccia. Comunque ripeto: fate voi. Io non sono in sede d'esame e non mi devo preoccupare. | |
Da: x Jean | 12/12/2013 14:58:58 |
ti lascio il compito di convincerli, io ho fallito... purtroppo il diritto ha dei paletti, se vogliamo chiedere risoluzione o 2932 dobbiamo averne la possibilità , e qui non c'è!! la traccia te lo dice in tutte le salse che non c'è nessun inadempimento... però ora mi arrendo.. in bocca la lupo a tutti | |
Da: vinz12934 | 12/12/2013 15:00:03 |
Ma quella di Pinco Pallo va bene? | |
Da: x piggio 82 | 12/12/2013 15:00:21 |
scusa eh, ma Tizio si obbliga a trasferire la proprietà del bene, ergo vende.. scusa ma almeno su questo cerchiamo di essere d'accordo.. | |
Da: zon | 12/12/2013 15:00:30 |
ben detto x jean Pure il pagamento dell'indebito!!??!!! Che ci azzecca???? | |
Da: Piggio 82 | 12/12/2013 15:00:40 |
Giusto Gigino | |
Da: gigino75 | 12/12/2013 15:00:56 |
infatti...a questo punto fate voi..... hai ragione jean | |
Da: ivic | 12/12/2013 15:01:11 |
per Piggio 82 ma dove l'hai letto che Tizio è il promissario acquirente? | |
Da: parere assegni | 12/12/2013 15:01:47 |
l atto di pinco pallo come lo vedete? | |
Da: gigino75 | 12/12/2013 15:01:49 |
piggio più di questo non possiamo fare..... | |
Da: Piggio 82 | 12/12/2013 15:02:34 |
Vero, scusate. Ho riletto ora. Tizio è venditore. | |
Da: Jean Valjean_ | 12/12/2013 15:02:56 |
"..in virtù del quale Tizio si era obbligato a trasferire a Caio la proprietà .." Tizio è venditore. L'indebito oggettivo c'entra con la traccia tanto quanto il reato di maltrattamenti in famiglia. Cmq affari di chi è lì dentro. Io per mia fortuna mi sono abilitato anni fa. | |
Da: 2033 | 12/12/2013 15:03:24 |
oddio il 2033 è tosto da digerire!!! ma un'azione ex 2043 no eh? | |
Da: juliet82 | 12/12/2013 15:03:53 |
ragazzi ma dai lasciateli perdere, vi stanno confondendo di proposito con osservazioni ridicole. se però anche voi addirittura arrivate a mettere in dubbio chi è l'acquirente e chi l'alienante solo perchè ve lo dicono loro non vi lamentate se andate nel pallone. ovviamente mi riferisco a piggio e gigino, che evidentemente non hanno di meglio da fare oggi | |
Da: Piggio 82 | 12/12/2013 15:03:55 |
Gigi a me il tuo atto pare buono. Se non convince altri pace. Mica ci cambia la giornata. | |
Da: pampaciune | 12/12/2013 15:04:15 |
Dai divertitevi con sta riconvenzionale, sarà la mannaia e lo strumento per vedere chi copia. Pinco Pallo, la procura è un optional? | |
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