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12 dicembre 2013 - Atto giudiziario - PRIVATO
753 messaggi, letto 44345 volte
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Da: KAL12/12/2013 14:20:48
Cassazione civile    sez. III Data: 07/04/2005 Numero:7239

Il valore della causa principale e quello della domanda riconvenzionale non si sommano fra loro ai fini della competenza, come chiaramente si desume dalla disciplina dell'art. 36 c.p.c. ed ancor prima dall'art. 10 dello stesso codice, che riferisce il principio della somma del valore solo alle domande proposte contro la medesima persona. (Principio enunciato dalla S.C. in sede di esame di un motivo di inammissibilità dell'appello avverso una sentenza del giudice di pace per preteso non superamento del limite della decisione secondo equità).

Da: mgf12/12/2013 14:21:21
io sto chiedendo la restituzione dell'immobile in via riconvenzionale...che ne pensate?

Da: Jean Valjean_ 12/12/2013 14:22:50
Gli interessi del venditore sono:
1. opporsi all'usucapione;
2. vendere l'immobile al fine di incassare il totale.

Per fare ciò deve dimostrare che non c'è usucapione dal momento che l'acquirente è detentore e non possessore.

Tutto il resto nulla c'entra.

Da: qwertyyyy12/12/2013 14:24:12
Se al contratto preliminare non sia apposto un termine, tanto nel corpo negoziale quanto in via giudiziale, è applicabile  la regola dell'immediato adempimento ex art. 1183 c.c.; in tal caso, l'estinzione del diritto alla stipula è integrato dall'infruttuosa decorrenza del termine decennale, che ammette interruzione ex art. 2944 c.c., a fronte di comportamenti del promittente venditore che, medio tempore, implicano il riconoscimento dell'altrui diritto. CORTE DI CASSAZIONE. SEZ. VI CIVILE - ORDINANZA 3 Aprile 2012, N° 5285

Da: x tutti12/12/2013 14:25:21
ragazzi chiedere la restituzione, di per sè, non vuol dire nulla, perchè la restituzione è l'effetto di una domanda giudiziale di risoluzione del contratto. Ora, forse, vi dovreste chiedere come giustificare una domanda di risoluzione... e visto che non c'è inadempimento, la restituzione col piffero che la puoi chiedere.. e ragioniamo!!!

Da: Piggio 8212/12/2013 14:26:00
Si Jean, ma dovresti anche dire perché non c'entra. Altrimenti cosi son buoni tutti.

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Da: x piggio e qwertyyyy12/12/2013 14:27:54
x piggio: ok che vorresti fare altre domande, ma se non puoi perchè vuoi per forza farti rigettare le domande???
x qwertyyyy: l'abbiamo detto prima, nel contratto il termine c'è!!!

Da: Piggio 8212/12/2013 14:28:08
Azzo QWERTY che ordina zona hai trovato!!! Per cui prescrizione interrotta dai pagamenti intermedi!?

Da: Iban6912/12/2013 14:29:01
Intestazione:

                  TRIBUNALE DI ROMA
              ...... sez. civ.  G.I. dott. ..........
            udienza del 30/11/2012   rg. ...........
comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale (per chi la vuole fare)

Finale:

Si producono ed offrono in comunicazione all'atto della costituzione i seguenti atti e documenti:
Comparsa di cost. e risp. con domanda riconvenzionale (per chi la fa)
atto di citazione notificato da Caio
preliminare di vendita del 20/06/1991
Roma 03/11/2012 (20 gg prima dall'udienza se si fa la riconvenz.) e firma

Da: Piggio 8212/12/2013 14:29:25
Veramente io sto dicendo da due ore che la restituzione è percorribilissima e al riparo da qualsiasi pericolo.

Da: IBRAM7912/12/2013 14:31:21
LA restituzione sarebbe possibile in base a quale motivazione?

Da: x piggio12/12/2013 14:31:35
la restituzione presuppone la risoluzione. Ok? La risoluzione presuppone l'inadempimento ok?. Come giustifichi la richiesta di restituzione? quale sarebbe l'obbligazione inadempiuta?

Da: Chanoux12/12/2013 14:31:49
Perché a Lecce é  un  casino? Quando è prevista la consegna a Lecce ? 

Da: Tutti Bravi a parlare12/12/2013 14:32:33
Questo forum è solo forviante.. nessuno che argomenta con la giurisprudenza lo fate solo per destabilizzare davvero patetici..

Da: gigino7512/12/2013 14:33:28
ON.LE TRIBUNALE  DI ROMA
(R.G. …….Giud. dott……)
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
CON DOMANDA RICONVENZIONALE


Per il sig. Tizio, nato a …..e resdiente a…. in via…… , C.F. ……, rappresentato e difeso dall' avv  giusta mandato a margine del presente atto, elettivamente domiciliato in……..alla via…………….
ex co.II art. 176 cpc si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'utenza fax ……… ;
pec: …………….


CONVENUTO
CONTRO

Il sig. Caio….nato…residente……..rapp.to e difeso dall'avv. ……

ATTORE

                                                      *   *    *
Il comparente, nel costituirsi in giudizio contesta integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in fatto e in diritto, per i motivi infra rappresentati:




Premessa
Al fine di consentire il corretto inquadramento della questione, si ritiene opportuno riportare alcune premesse circa i fatti oggetto del presente procedimento.
Con atto di citazione notificato in data………. il Sig. Caio  , conveniva in giudizio l'odierno convenuto,  assumendo che con scrittura privata del 20.06.1991 avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale, il sig. Tizio si era obbligato a trasferire all'attore, un immobile sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. Assumeva altresì il sig. Caio, che le parti avevano convenuto per il pagamento dell'appartamento in questione, il versamento di un acconto pari a 150 milioni di lire al momento della stipula  del contratto preliminare e per la restante somma, tre rate da 100 milioni senza alcuna determinazione del tempo del  pagamento delle stesse; ed  infine la corresponsione del residuo al momento della stipula del contratto definitivo che sarebbe avvenuta entro 30 giorni dalla richiesta  da parte di Tizio. Esponeva ancora l'attore, che le parti prevedevano che al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, il sig. Tizio  si impegnava a consegnargli le chiavi dell'appartamento a fronte del versamento dell'acconto di 150 milioni  di lire.
Versate regolarmente le prime due rate da 100 milioni di lire  ciascuna, l'attore , a fronte  della mancata richiesta sia  di corresponsione  del residuo della somma da parte del Sig. Tizio, che  di stipula del contratto definitivo, lo conveniva in giudizio affinchè venisse dichiarato dall'On.le Giudice,  esclusivo proprietario del'immobile ubicato in Roma, per usucapione, adducendo di averlo posseduto ininterrottamente sin dal 1991 e di aver sostenuto tutte le spese condominiali ed ordinarie dello stesso.

Difesa del convenuto
Infondatezza della domanda attorea

In primo luogo, quanto al merito e lungi ciò dal rappresentare accettazione del contradditorio,  si evidenzia come la domanda attorea  non possa in alcun modo essere accolta, mancando l'elemento fondante dell'usucapione, ossia il possesso ventennale dell'immobile di cui all'art. 1158 c.c.
Infatti, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte, nella promessa di vendita, ove venga convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo effetti meramente obbligatori (Cass., sez. un., n. 7930/2008).
Tale collegamento negoziale, espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., consente alle parti di perseguire un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri (Cass., n. 13164/2007).
In sostanza nel giugno 1991 le parti le parti hanno stipulato un preliminare di vendita di immobile con effetti anticipati ed il promissario acquirente, sig. Caio,  prima della stipula del  contratto definitivo, è stato immesso nel possesso del bene, mediante consegna delle chiavi dell'appartamento sito in via Roma.
Ritornando recentemente sulla questione, i Giudici di legittimità hanno ribadito"nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, e unitamente, o non, il pagamento anticipato del prezzo non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio( Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629)
In questo senso, la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente "è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e, non come possesso utile ad usucapionem salvo la dimostrazione di una intervenuta 'interversiu possessionis' nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.". (Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629)
Pertanto, alla luce di quanto esposto atteso che il contratto preliminare è produttivo di effetti meramente obbligatori, è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale e, in ragione di ciò, la disponibilità del bene conseguito dal promissario acquirente, in quanto
esercitata nel proprio interesse ma aliena nomine (in assenza di animuspossidenti), ha natura di detenzione qualificata e non dipossesso utile adusucapionem.
Dunque, è evidente come la domanda di Tizio risulti del tutto infondata, non potendo rappresentarsi, nel caso di specie,  quell'animus possidendi che costituisce elemento imprescindibile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.
2. DOMANDA RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE
Sulla base di quanto illustrato e riprendendo le argomentazioni di giudici di legittimità nella sentenza 3 luglio 2013, n. 16629, nel caso di specie,  si è in presenza dunque  di una serie di contratti tra loro funzionalmente collegati in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio, e quello di negozi accessori: a) dal contratto di comodato (per quanto attiene alla consegna della cosa) e dal contratto di mutuo gratuito (per quanto riguarda il pagamento anticipato del prezzo).
Ma per quanto le parti, attraverso i contratti accessori, pervengono ad una regolamentazione, se pur provvisoria, ben definita, dei rapporti accessori funzionalmente collegati al contratto principale rispondendo ciascuno ad una precisa e tipica funzione economico-sociale, quei contratti accessori, resteranno privi di causa, rendendo ingiustificate le prestazioni oggetto degli stessi, nell'ipotesi in cui il contratto principale (cioè, il contratto preliminare) cui sono accessori, perde efficacia; come nel caso de quo, in quanto il contratto preliminare è stato stipulato dalle parti in data 20.06.1991 e non essendo stato previsto un termine per la stipula del contratto definitivo, come per ogni altra obbligazione, anche quella di firmare un contratto si prescrive e in mancanza di termine specifico vale quello ordinario  decennale.
Ne deriva , come è stato affermata da questa stessa Corte in altra occasione( sent. N. 10752 del 1993) che, la sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta per il promissario acquirente, che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e il godimento anticipati della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti (condictio indebiti ab causam finitam), (Cass. 3 luglio 2013, n. 16629).

Alla luce di quanto rappresentato, il sig. Tizio come sopra rappresentato e difeso, chiede che vengano accolte le seguenti


Conclusioni
"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito:
-    Rigettare, nel merito,  la domanda attorea perché infondata e inammissibile  in fatto e in diritto;
-    In via riconvenzionale, accogliere la domanda di restituzione dell'immobile sito in Roma avanzata dal  sig. tizio;
-    condannare altresì la parte attrice all'integrale rifusione  delle spese, competenze ed onorari del giudizio,  e CPA come per legge.
Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova, produrre documenti e indicare i nominativi di eventuali teste nelle note ex art. 183 c.p.c.

La spiegata domanda riconvenzionale comporta il pagamento del contributo unificato pari a d euro….. l



Si allegano i seguenti documenti:
1. copia del contratto preliminare del 20.06.1991;
2. copia assegno 150 milioni di lire.

Data, luogo Avv. …
-    Firma

Da: In Lecce12/12/2013 14:33:34
16:00 i commissari sono dei pazzi e tutti stanno cominciando a sclerare inoltre gira la voce dell'esposto in procura... siamo alla frutta

Da: qwertyyyy12/12/2013 14:33:35
la sentenza che ho indicato dice che se lasci il promissario nel possesso del bene, comunque si interrompe la prescrizione! leggete prima di scrivere

Da: Piggio 8212/12/2013 14:34:06
Visto che un contratto definitivodefinitivo non c'è, visto che il preliminare che prevede la sua stipula è prescritto (a mio avviso) di quali altre motivazioni abbiamo bisogno. L'inadempimento è da individuarsi nella mancata stipula del definitivo.
Così ce ne sono abbastanza.

Da: gigino7512/12/2013 14:34:37
così credo vada bene,,,,,

Da: Fanta8012/12/2013 14:37:32
come verrebbe l'atto senza domanda riconvenzionale? qualcuno lo può postare?

Da: Piggio 8212/12/2013 14:38:15
Si gigino va bene. Io aggiungerei la parte sulla nullità della clausola meramente potestativa, come detto.
Qwerty in realtà non il lasciare il promissario acquirente nella detenzione del bene, bensì il suo versamento degli acconti intermedi poterebbe interrompere il termine prescrizionale.

Da: x piggio12/12/2013 14:38:28
oddio scusami ma che vuol dire che il preliminare è prescritto??? si prescrive un diritto non un contratto... e comunque la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (2935 cc), ed essendoci un termine pendente non è ancora partita la prescrizione!! l'inadempimento di caio sarebbe la mancata stipula del definitivo??? ma ti rendi conto??? il definitivo lo deve chiedere tizio e chiedi l'inadempimento di caio?? dai però per cortesia, queste cose non si possono sentire... caio si costituirebbe in giudizio e ti chiederebbe pure la lite temeraria....

Da: baila12/12/2013 14:38:44
cosa succede a Lecce?

Da: gess 7712/12/2013 14:39:16
x gigino 75

Perchè La spiegata domanda riconvenzionale comporta il pagamento del contributo unificato pari a d euro..?

la spiegata domanda riconvenzionale non modifica il valore della causa e che pertanto non è dovuto alcun contributo integrativo...!

Da: gigino7512/12/2013 14:39:38
ok piggio grazie...
in bocca al lupo a tutti...

Da: Spacciati12/12/2013 14:39:56
Che effetto vi fa sapere che la domanda riconvezionale vi farà bocciare a giugno?

Da: juliet8212/12/2013 14:40:06
comunque la mancata stipula del definitivo NON costituisce inadempimento, peraltro imputabile a Caio...

Da: Catanz12/12/2013 14:42:30
Vi prego non postate atti sbagliati di proposito siamo in completa confusione.

Da: avvocato ;)12/12/2013 14:43:45
il contributo unificato è dovuto quando vi è riconvenzionale....di recente vi è stata modifica

Da: x tutti12/12/2013 14:44:15
e occhio che a seguito della riforma, si paga il contributo per qualsiasi domanda riconvenzionale (in base al suo valore) a prescindere dal fatto che modifichi o meno il valore della domanda principale..
ragazzi ho paura che la riconvenzionale faccia delle stragi..

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