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12 dicembre 2013 - Atto giudiziario - PRIVATO
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Da: Piggio 82 | 12/12/2013 13:54:10 |
Verissimo qwertyyyyyy. Io preferirei agire per la restituzione del bene, perché la domanda ex 2932 la vedo prescritta e quindi a rischio rigetto. Ma certamente la riconvenzionale è da proporre. | |
Da: IBRAM79 | 12/12/2013 13:54:28 |
Scusate ma perchè fare domanda riconvenzionale per avere la terza tranche quando Tizio al di fuori della causa può facilmente arrivare al contratto definitivo se lo vuole? potrebbe anche non volerlo. Io forse espliciterei nell'atto, dopo aver contrastato l'usucapione, che si lascia alla decisione di Tizio voler procedere con la stesura del definitivo quando egli voglia essendo stata accettata questa clausola nel contratto da entrambe le parti, fermo restando che fino ad allora la detenzione del bene è di caio e il possesso è di tizio | |
Da: qwertyyyyyy | 12/12/2013 13:55:09 |
E' vero, caro il mio religiosone, tuttavia..... che minchia aspetta???, tanto vale donarlo a Caio. Perchè spendere tempo e denaro quando può nella medesima causa ottenere "la migliore tutela dei suoi interessi" | |
Da: dio cane | 12/12/2013 13:55:50 |
e comunque è una traccia del cazzo.. chi lascerebbe una questione del genere in sospeso??? | |
Da: qwertyyyyyy | 12/12/2013 13:56:56 |
assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente. QUESTA E' LA CHIAVE. Tizio ebbe a vendere e consegnare, la sua utilità maggiore è ottenere quello che volle già nel 1991, i soldi! | |
Da: Piggio 82 | 12/12/2013 13:58:07 |
IBRAM79 è evidente che tizio non vuole il contratto definitivo, se agisce per l'usucapione del bene: proprio per evitare di pagare l'ultima tranche. La sentenza accertativa ex 2932 è a rischio di eccezione di prescrizione. | |
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Da: Toresantor | 12/12/2013 13:58:33 |
linee guida... COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA INSUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'USUCAPIONE passaggi che farei io: - definizione di usucapione, con distinzione fra possesso e detenzione - definizione del contratto preliminare - natura giuridica del contratto preliminare ad effetti anticipatori - contratti collegati (preliminare, comodato, mutuo gratuito) - quindi mi soffermerei sul comodato per evidenziare quindi la natura di detenzione qualificata - infine evidenzierei che non ci sono stati atti di interversione del possesso ex 1141 - tutto ciò premesso conclusioni - rigetto della domanda - vittoria di spese e via liscia così... | |
Da: qwertyyyyyy | 12/12/2013 13:59:03 |
e se Caio ti eccepisce la prescrizione perde la casa e forse buona parte dei soldi | |
Da: Piggio 82 | 12/12/2013 13:59:05 |
Ma tu hai idea della gente che lascia questioni in sospeso ben più gravi per una vita?!? E namo dai, occupiamoci del merito. | |
Da: IBRAM79 | 12/12/2013 13:59:20 |
Infatti, e per ottenerlo, una volta bruciata la carta dell'usucapione di Tizio , gli basta semplicemente arrivare al definitivo. Usare una riconvenzionale inutile che prevederebbe a quanto ho capito un inadempimento che qui non c'è, è una cosa senza logica prativa. | |
Da: x tutti | 12/12/2013 14:00:54 |
mi dispiace dirlo ma l'approssimazione con cui ci si affaccia al diritto in questo post è veramente preoccupante. Ma come si fa a parlare di diritto sostenendo che non è sufficiente chiedere il rigetto della domanda??? ma vi accorgete che resterebbe in piede il contratto che le parti hanno voluto e sottoscritto ed il diritto di ottenere tutte le somme da parte di Tizio?? ed invece vi rendete conto che la domanda ex 2932, anche utile se vogliamo, non può essere fatta perchè in DIRITTO non ci sono i presupposti?? lo vedete che non c'è inadempimento?? il diritto mica si adegua alle vostre esigenze, è vero semmai il contrario!! | |
Da: Piggio 82 | 12/12/2013 14:00:59 |
qwertyyyyyy se Tizio eccepisce la prescrizione a quel punto tu non puoi fare la riconvenzionale per restituzione. Saresti soccombente sulla domanda di adempimento ex 2932 e costretto a rifare un diverso giudizio. Questa è la mia logica. | |
Da: dio cane | 12/12/2013 14:02:11 |
non saprei...è vero, senza riconvenzionale è tutto molto semplice, anzi, ELEMENTARE direi... ma secondo me è la soluzione meno rischiosa e "meno sbagliata" | |
Da: IBRAM79 | 12/12/2013 14:02:47 |
Innanzitutto è Caio che ha chiesto l'usucapione , cerca di non pagare l'ultima rata che da un momento all'altro Tizio potrebbe decidere di chiedergli sfruttando questa carta, ma a noi interessa riportare tutto nell'ambito del contratto in cui Tizio ha la facoltà di decidere cosa cavolo vuole fare . Ma soprattutto cosa cavolo vuole fare non lo so nè io nè tu. ma solo lui. | |
Da: x ibram79 | 12/12/2013 14:03:07 |
bravo, e oltre a non avere logica in diritto è errata, e comporterebbe una sentenza di rigetto da parte del giudice sulla nostra riconvenzionale con effetto anche sulle spese legali. Perchè, probabilmente, rigettando entrambe le domande il giudice compenserebbe, e ti assicuro che il tuo cliente non sarebbe contento visto che avrebbe avuto diritto anche al pagamento delle spese legali... | |
Da: Piggio 82 | 12/12/2013 14:03:08 |
x tutti: ma quindi cosa faresti? Ti accontenti di non vedere il bene usucapito e continui a mantenere in piedi una situazione da Limbo? Ma non scherzare tu: nel processo occorre arrivare a risultati utili, mica avere vittorie di Pirro. Ad ogni modo noi la soluzione l'abbiamo argomentata. Argomenta tu, non con domande. | |
Da: IBRAM79 | 12/12/2013 14:03:52 |
xtutti mi dai ragione. Il problema è che io sono un medico e loro avvocati. | |
Da: KAL | 12/12/2013 14:04:21 |
Domanda riconvenzionale. Per i principi richiamati, secondo Cass. III 20.01.2003 n. 731 (conforme Cass. III 27.01.2003 n. 1202) la domanda riconvenzionale - non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto - non si cumula con la domanda principale dell'at-tore al fine di determinare il valore della causa (ma può determinare l'applicazio-ne dello scaglione di valore superiore, se essa autonomamente supera il valore della domanda principale). Afferma tuttavia Cass. II 03.07.1991 n. 7275: poiché la proposizione di una do-manda riconvenzionale amplia comunque il thema decidendum, con conseguente esigenza di una maggior attività difensiva, pur non potendosi far luogo al cumulo delle domande al fine della determinazione del valore, ai fini della liquidazione dell'onorario si deve valutare opportunamente l'attività in concreto svolta dall'av-vocato nella trattazione anche delle domande riconvenzionali | |
Da: dio cane | 12/12/2013 14:04:25 |
x tutti secondo me ha ragione | |
Da: XTUTTI ha ragione | 12/12/2013 14:05:37 |
.... per quanto ti possa essere gratificante... concordo con te. Però ripero fosse mio cliente farei la riconvenzionale per chiedere il pagamento della terza tranche. me li devi dare? Non c'è scadenza? Te li chiedo. Poi è un problema di cp eccepire e dimostrare l'eventuale prescrizione. | |
Da: Piggio 82 | 12/12/2013 14:06:03 |
X KAL: ???? | |
Da: dio cane | 12/12/2013 14:06:50 |
La Terza rata tizio la può chiedere comunque fuori dal giudizio! | |
Da: Piggio 82 | 12/12/2013 14:07:40 |
Beh, qui non bisogna ragionare sul Tizio o Caio se fossero miei clienti. I ragazzi stanno facendo un compito per passare l'esame di stato e diventare avvocati: devono dimostrare di individuare la soluzione giuridicamente più corretta. Non quella che li mostrerebbe più spavaldi di fronte al cliente. | |
Da: sasy83 | 12/12/2013 14:08:10 |
ragazzi ATTO CIVILE : NELLA PRODUZIONE CHE COSA ESIBITE??????????????????????????????? URGENTISSIMO | |
Da: Jean Valjean_ | 12/12/2013 14:09:18 |
Il venditore ha interesse ad opporsi all'usucapione anche perché così facendo può portare ad esecuzione il contratto preliminare ed incassare l'importo. Non è che così difficile. | |
Da: Bluas | 12/12/2013 14:11:18 |
TRIBUNALE di ROMA Comparsa di Costituzione e di Risposta Per sig.: Tizio, nato il ….. a….. e residente in … alla via …, cod. fisc……., elettivamente domiciliato in … alla via ….., nello studio dell'Avv. ……, ( cod. fisc……..), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 cpc 2°comma, di voler ricevere le comunicazioni e\o avvisi di Cancelleria a mezzo fax all'utenza telefonica numero ………, ovvero, a mezzo e.mail al seguente indirizzo di posta certificata: …….. @pec.it convenuto contro Caio, rapp.to e difeso dall'avv…… ; attore Fatto Con atto di citazione, ritualmente notificato, Caio ha convenuto avanti l'intestata Giustizia l'odierno Comparente chiedendo accertarsi di essere diventato proprietario per intervenuta usucapione dell'appartamento sito in Roma alla Via_______, nel condominio denominato_______; Ha premesso l'attore: che con scrittura privata del 1991, aveva stipulato con Tizio un contratto preliminare di compravendita, in virtù del quale quest'ultimo si era obbligato a trasferire al medesimo attore la proprietà di un appartamento sito in Roma alla Via_________, nel condominio denominato________, per il prezzo di £. 750 milioni di lire; che era, altresì, convenuto nella detta scrittura che il prezzo sarebbe stato versato, per una parte (pari alla somma di 150 milioni di lire) al momento della sottoscrizione del preliminare, per una parte in tre rate pari a 100 milioni ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse e per il residuo al momento della stipula del definitivo; che la conclusione del contratto definitivo dovesse avvenire nel termine di giorni trenta dalla formalizzazione della richiesta di stipula da parte del venditore; che nel contratto preliminare veniva previsto, inoltre, che al momento della sottoscrizione dello stesso venissero consegnate le chiavi dell'appartamento, garantendo in tal modo ad esso attore la piena disponibilità del bene promesso in vendita; che, dopo aver concluso l'accordo preliminare e versato 150 milioni di lire con assegno circolare e ricevute le chiavi, si era immesso nel possesso del bene; che successivamente aveva provveduto al pagamento degli oneri condominiali, nonché alle spese della ordinaria manutenzione dell'appartamento. Tanto esposto, Caio ha chiesto emettersi i provvedimenti di cui sopra. In confutazione e risposta di quanto sopra, Tizio, a mezzo del sottoscritto procuratore, con il presente ato di costituzione, deduce ed eccepisce quanto segue in diritto 1. Inammissibilità ed infondatezza della domanda introduttiva del presente giudizio, per assoluta inesistenza del possesso ad usucapionem. La domanda di Caio è del tutto infondata non potendo rappresentarsi nel caso in esame quell'animus possidenti, che costituisce l'elemento imprescindibile ai fin dell'acquisto della proprietà per usucapione dell'appartamento del comparente ex art. 1158 c.c. Sul punto, va ribadito che il preliminare di vendita de quo, è un tipico contratto obbligatorio ad effetti anticipati. Tale tipologia contrattuale deriva dalla necessità prettamente materiale del promissario acquirente di entrare in diretto contatto con la res, ancor prima che si realizzi l'effetto traslativo della vendita, ovvero, ancor prima che si perfezioni l'accordo sul trasferimento della proprietà del bene immobile e tanto per le ragioni più differenti. Ciò posto, va detto che, in termini generali, che la disponibilità materiale dell'immobile da parte del promissario acquirente è transeunte, temporanea ed esclusivamente finalizzata alla realizzazione di una immediata utilità , per la quale si acconsente alla anticipazione di alcuni degli effetti altrimenti derivanti dal solo contratto definitivo di compravendita. Tali profili non mutano, neanche nella ipotesi, come quella in esame, in pendenza di un contratto preliminare carente di termine essenziale e non si addivenga in tempi rapidi alla stipula del definitivo. In merito, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza nr. 7930 del 27\03\2008, secondo cui nella promessa di vendita, ove venga convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica una anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. | |
Da: gigino75 | 12/12/2013 14:11:43 |
piggio hai ragione Se la domanda riconvenzionale è invece presentata dalle altre parti l'obbligo di un nuovo ed autonomo contributo unificato scatta, nel valore della domanda riconvenzionale, a prescindere se venga o meno modificato il valore della domanda principale. | |
Da: x tutti | 12/12/2013 14:15:13 |
la soluzione è semplice. ci costituiamo e facciamo rigettare la domanda di usucapione. Il problema non è che cosa altro vogliamo fare noi, ma cosa POSSIAMO fare. E il 2932 non lo possiamo fare. E la domanda di risoluzione non la possiamo fare. E non perchè non siano di nostro interesse ma perchè non ci sono i presupposti di diritto ed il giudice ci rigetterebbe le domande con tanta tanta facilità . Il nostro cliente è stato inerte per 20 anni.. cazzi suoi!!! Adesso, anche in corso di causa, scrive una bella raccomandatina a caio e lo convoca tra 30 giorni davanti al Notaio per fare il definitivo. Se poi Caio non ci va, allora ci sbizzarriamo a scegliere la soluzione a noi più conveniente (sicuramente il 2932, perchè gli acconti non sono stati dati a titolo di caparra). Per me è solo questo che si può fare, il resto non è opinabile, è proprio sbagliato. | |
Da: superKOZZ | 12/12/2013 14:15:13 |
ci ho pensato....conviene farla la riconvenzionale di restituzione dell'immobile......secondo me l'atto così va bene | |
Da: In Lecce | 12/12/2013 14:16:04 |
Qui è un casinoooo | |
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