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12 dicembre 2013 - Atto giudiziario - PRIVATO
753 messaggi, letto 44345 volte
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Da: Piggio 8212/12/2013 13:35:37
qwertyyyyyy a me pare una clausola meramente potestativa, per cui nullità della sola clausola. Ciò comporta l'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto ala stipula del definitivo.

La traccia appena postata, con riconvenzionale per restituzione dell'immobile, mi pare molto buona.
Per la riconvenzionale si applica il CU autonomo, cioè valore della domanda riconvenzionale in se. Dichiarate valore indeterminato e CU di 450 e non sbagliate!

Da: Concordo con XTUTTI da Iban6912/12/2013 13:35:40
Se fosse però mio cliente chiederei i soldi della terza tranche (indipendentemente dalla eventaule prescrizione che dovrebbe eccepire e dimostrare la cp)

Da: eter12/12/2013 13:35:40
per cortesia postate i riferimenti giur..

Da: helpppp12/12/2013 13:36:31
la RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE comporta un aumento del valore della causa e quindi l'applicazione del contributo unificato?

Da: qwertyyyyyy12/12/2013 13:36:53
Per Piggio 82: se prima menzioni la sentenza che parla di contratto misto, in cui dici che Caio detiene come comodatario, su quali basi stai chiedendo la restituzione dell'immobile?????

Da: qwertyyyyyy12/12/2013 13:38:57
"il candidato rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente"

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Da: Piggio 8212/12/2013 13:39:15
Qwertyyyyy, quella massima l'ho postata come riferimento per opporsi alla domanda di usucapione: l'acquirente è detentore non possessore.

La questione sulla restituzione dell'immobile è fondata su un'altra massima che ho postato qui.
Come è stato affermato da questa Corte, in altra occasione, (sent. N. 10752 del 1993) la sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta per il promissario acquirente, che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e il godimento anticipati della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti (condictio indebiti ab causam finitam), non un'obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo successivo al compimento della prescrizione (Cass. 3 luglio 2013, n. 16629)

Da: qwertyyyyyy12/12/2013 13:40:13
mi pare chiaro che il mio cliente, il quale aveva già promesso di vendere e che aveva addirittura dato l'immediata disponibilità dell'immobile, piuttosto che rientrare in possesso dello stesso abbia interesse a farlo eseguire e a intascare il saldo

Da: eter12/12/2013 13:41:03
per piggio 82:

è questa la tratta affidabile a qui ti riferisci?

grazie per la collaborazione!!!!

ON.LE TRIBUNALE  DI ROMA
(R.G. ��.Giud. dott��)
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
CON DOMANDA RICONVENZIONALE


Per il sig. Tizio, nato a �..e resdiente a�. in via�� , C.F. ��, rappresentato e difeso dall' avv  giusta mandato a margine del presente atto, elettivamente domiciliato in��..alla via�����.
ex co.II art. 176 cpc si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'utenza fax ��� ;
pec: �����.


CONVENUTO
CONTRO

Il sig. Caio�.nato�residente��..rapp.to e difeso dall'avv. ��

ATTORE

                                                      *   *    *
Il comparente, nel costituirsi in giudizio contesta integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in fatto e in diritto, per i motivi infra rappresentati:




Premessa
Al fine di consentire il corretto inquadramento della questione, si ritiene opportuno riportare alcune premesse circa i fatti oggetto del presente procedimento.
Con atto di citazione notificato in data���. il Sig. Caio  , conveniva in giudizio l'odierno convenuto,  assumendo che con scrittura privata del 20.06.1991 avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale, il sig. Tizio si era obbligato a trasferire all'attore, un immobile sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. Assumeva altresì il sig. Caio, che le parti avevano convenuto per il pagamento dell'appartamento in questione, il versamento di un acconto pari a 150 milioni di lire al momento della stipula  del contratto preliminare e per la restante somma, tre rate da 100 milioni senza alcuna determinazione del tempo del  pagamento delle stesse; ed  infine la corresponsione del residuo al momento della stipula del contratto definitivo che sarebbe avvenuta entro 30 giorni dalla richiesta  da parte di Tizio. Esponeva ancora l'attore, che le parti prevedevano che al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, il sig. Tizio  si impegnava a consegnargli le chiavi dell'appartamento a fronte del versamento dell'acconto di 150 milioni  di lire.
Versate regolarmente le prime due rate da 100 milioni di lire  ciascuna, l'attore , a fronte  della mancata richiesta sia  di corresponsione  del residuo della somma da parte del Sig. Tizio, che  di stipula del contratto definitivo, lo conveniva in giudizio affinchè venisse dichiarato dall'On.le Giudice,  esclusivo proprietario del'immobile ubicato in Roma, per usucapione, adducendo di averlo posseduto ininterrottamente sin dal 1991 e di aver sostenuto tutte le spese condominiali ed ordinarie dello stesso.

Difesa del convenuto
Infondatezza della domanda attorea

In primo luogo, quanto al merito e lungi ciò dal rappresentare accettazione del contradditorio,  si evidenzia come la domanda attorea  non possa in alcun modo essere accolta, mancando l'elemento fondante dell'usucapione, ossia il possesso ventennale dell'immobile di cui all'art. 1158 c.c.
Infatti, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte, nella promessa di vendita, ove venga convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo effetti meramente obbligatori (Cass., sez. un., n. 7930/2008).
Tale collegamento negoziale, espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., consente alle parti di perseguire un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri (Cass., n. 13164/2007).
In sostanza nel giugno 1991 le parti le parti hanno stipulato un preliminare di vendita di immobile con effetti anticipati ed il promissario acquirente, sig. Caio,  prima della stipula del  contratto definitivo, è stato immesso nel possesso del bene, mediante consegna delle chiavi dell'appartamento sito in via Roma.
Ritornando recentemente sulla questione, i Giudici di legittimità hanno ribadito"nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, e unitamente, o non, il pagamento anticipato del prezzo non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio( Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629)
In questo senso, la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente "è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e, non come possesso utile ad usucapionem salvo la dimostrazione di una intervenuta 'interversiu possessionis' nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.". (Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629)
Pertanto, alla luce di quanto esposto atteso che il contratto preliminare è produttivo di effetti meramente obbligatori, è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale e, in ragione di ciò, la disponibilità del bene conseguito dal promissario acquirente, in quanto
esercitata nel proprio interesse ma aliena nomine (in assenza di animuspossidenti), ha natura di detenzione qualificata e non dipossesso utile adusucapionem.
Dunque, è evidente come la domanda di Tizio risulti del tutto infondata, non potendo rappresentarsi, nel caso di specie,  quell'animus possidendi che costituisce elemento imprescindibile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.
2. DOMANDA RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE
Sulla base di quanto illustrato e riprendendo le argomentazioni di giudici di legittimità nella sentenza 3 luglio 2013, n. 16629, nel caso di specie,  si è in presenza dunque  di una serie di contratti tra loro funzionalmente collegati in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio, e quello di negozi accessori: a) dal contratto di comodato (per quanto attiene alla consegna della cosa) e dal contratto di mutuo gratuito (per quanto riguarda il pagamento anticipato del prezzo).
Ma per quanto le parti, attraverso i contratti accessori, pervengono ad una regolamentazione, se pur provvisoria, ben definita, dei rapporti accessori funzionalmente collegati al contratto principale rispondendo ciascuno ad una precisa e tipica funzione economico-sociale, quei contratti accessori, resteranno privi di causa, rendendo ingiustificate le prestazioni oggetto degli stessi, nell'ipotesi in cui il contratto principale (cioè, il contratto preliminare) cui sono accessori, perde efficacia; come nel caso de quo, in quanto il contratto preliminare è stato stipulato dalle parti in data 20.06.1991 e non essendo stato previsto un termine per la stipula del contratto definitivo, come per ogni altra obbligazione, anche quella di firmare un contratto si prescrive e in mancanza di termine specifico vale quello ordinario  decennale.
Ne deriva , come è stato affermata da questa stessa Corte in altra occasione( sent. N. 10752 del 1993) che, la sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta per il promissario acquirente, che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e il godimento anticipati della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti (condictio indebiti ab causam finitam), (Cass. 3 luglio 2013, n. 16629).

Alla luce di quanto rappresentato, il sig. Tizio come sopra rappresentato e difeso, chiede che vengano accolte le seguenti


Conclusioni
"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito:
-    Rigettare, nel merito,  la domanda attorea perché infondata e inammissibile  in fatto e in diritto;
-    In via riconvenzionale, accogliere la domanda di restituzione dell'immobile sito in Roma avanzata dal  sig. tizio;
-    condannare altresì la parte attrice all'integrale rifusione  delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre al rimborso forfetario del 12,5 % sull'imponibile, IVA e CPA come per legge.
Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova, produrre documenti e indicare i nominativi di eventuali teste nelle note ex art. 183 c.p.c.

Ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che la spiegata domanda riconvenzionale non modifica il valore della causa e che pertanto non è dovuto alcun contributo integrativo.



Si allegano i seguenti documenti:
1. copia del contratto preliminare del 20.06.1991;
2. copia assegno 150 milioni di lire.

Data, luogo Avv. �

Da: Piggio 8212/12/2013 13:41:28
Si, certamente qwertyyyyyy. Ma redigere l'atto nell'interesse del cliente significa anche e soprattutto non proporre una domanda che si ritiene prescritta :)
Io agirei per restituzione, proprio ritenendola l'unica strada percorribile nel suo interesse.

Da: Ra84 12/12/2013 13:42:11
il CU ad OGGI è dovuto cmq x la riconvenzionale! (anche se il valore della causa non dovesse aumentare!).
Per TUTTE le domande DIVERSE dal mero rigetto della domanda attorea e le mere eccezioni pagano il proprio CU.

Da: gigino7512/12/2013 13:42:39
si si....

Da: Piggio 8212/12/2013 13:43:48
Si eter.
Correggerei solo il fatto che non è dovuto contributo integrativo (dal 2012 si paga in maniera autonoma per riconvenzionale e chiamata di terzo) e l'ultima delle conclusioni che chiede il pagamento del 12,5% di spese forfettarie: attualmente le spese forfettarie sono abrogate (fino a nuovo decreto ministeriale).

Da: newavv12/12/2013 13:43:50
la riconvenzionale di restituzione comporta un aumento del valore della causa e quindi l'applicazione del contributo unificato?

Da: IBRAM7912/12/2013 13:44:33
Scusate ma a me sembra una czzata la domanda  riconvenzionale per la restituzione dell'immobile. E i soldi che Caio ha già pagato? che fa Tizio li restituisce? ha intenzione a restituirli?
Mi sembra una soluzione senza senso.
Piuttosto, e chiedo agli esperti di diritto, si può fare domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dell'ultima tranche?
E se si non è comunque inutile visto che basterebbe a Tizio fare finalmente richiesta di arrivare al contratto definitivo?

Da: qwertyyyyyy12/12/2013 13:45:08
La verità è che la soluzione univoca non esiste con riguardo alla riconvenzionale, in quanto dipende dagli interessi di Tizio che non conosciamo. Potrebbe avere interesse ad impossessarsi nuovamente dell'immobile, rischiando sulla prescrizione che potrebbe non esistere, posto che la stipula dipendeva proprio da una sua scelta, senza considerare che dovrebbe restituire qualcosina a Caio, ossia ben 350 milioni delle vecchie lire!; potrebbe avere interesse a rischiare di meno e chiedere l'esecuzione in forma specifica e ottenere il saldo ancora dovuto; potrebbe prender tempo e non fare alcuna domanda riconvenzionale. La traccia secondo me lascia piuttosto liberi se fare o meno la riconvenzionale; sulla difesa in ordine all'usucapione non vi sono dubbi. Quanto all'eccezione di improcedibilità, io da avvocato l'avrei fatta, atteso che è a costo zero.

Da: Piggio 8212/12/2013 13:46:38
PS: nella parte in cui si propone la riconvenzionale inserirei un'argomentazione relativa alla nullità della clausola presente nel preliminare (30 gg dalla richiesta) in quanto meramente potestativa e contraria al 1355. Da lì farei discendere la prescrizione del diritto alla stipula del definitivo e quindi restituzione.
Una soluzione, se argomentata bene, può essere comunque valida.

Da: Spes198012/12/2013 13:47:11
A che ora si consegna a Napoli?

Da: IBRAM7912/12/2013 13:48:10
finalmente qwerty ha confermato quello che dicevo.
E' assurdo che la persona che stiamo difendendo voglia decidere di riavere l'immobile e restituire i soldo.
E' anche assurdo che sia stato io , un medico, a dirlo per primo.

Da: ila12/12/2013 13:48:25
17 napoli

Da: Piggio 8212/12/2013 13:48:51
Concordo con te qwertyyyy: la soluzione giusta a volte non esiste, basta argomentare. A mio avviso fare la riconvenzionale per restituzione dimostra un approfondimento. Non fare la riconvenzionale lascerebbe l'atto incompleto, perché a quel punto, come è stato detto da altri, lasci un immobile in mano altrui, senza titolo e senza che ti è stato pagato per intero il prezzo.

Da: IBRAM7912/12/2013 13:49:12
Piggio perdonami ma se ti restituiscono il bene tu non devi restituire i soldi?
Ma di che stiamo parlando?

Da: superKOZZ12/12/2013 13:49:47
scusate ma sulla domanda riconvenzionale non sono d'accordo......perchè chiediamo l'immoblile indietro se ci siamo presi già parte dei soldi.... e soprattutto siamo noi che non li abbiamo mai richiesti

Da: sorella212/12/2013 13:50:02
Ma la mediazione occorre farla?

Da: Piggio 8212/12/2013 13:50:09
IBRAM79 la soluzione più giusta in punto di diritto può non coincidere con quella più conveniente nella pratica per il cliente. Per questo motivo noi avvocati (come voi medici) dobbiamo sempre informare i clienti di tutti i rischi che corrono.

Da: Personalmente... concludendo... - Iban6912/12/2013 13:50:25
Consiglierò la seguente soluzione: Comparsa di costituzione e risposta con cui chiedo il rigetto della domanda attorea di vedersi accertato l'usucapione dell'immobile con domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della terza tranche. Ovviamente mi costituirò venti giorni prima dell'udienza e menzionerò il contributo unificato da doversi corrispondere.  Se fosse il mio Cliente così farei. A meno che non mi chiederebbe altr ma.... glielo farei sottoscrivere dopo averlo edotto delle eventuali problematiche conseguenziali.

Da: Piggio 8212/12/2013 13:51:26
No IBRAM79, chiaramente la restituzione del bene comporta la restituzione del prezzo: OVVIO!! Nella conclusione dell'atto io non lo inserire, perché spetta all'attore a quel punto chiederlo (come reconventio reconventionis).

Da: venere8312/12/2013 13:51:46
MA l'inadempimento (e la volontà di non adempiere al pagamento delle rate non si evince dal fatto che ha azionato un giudizio?!)
Non può dunque su tale presupposto chiedere sent costitutiva per ottenere gli stessi effetti del contratto, da cui discende anche il pagamento della somma rimanente a titolo di prezzo.
se si chiede la restituzione immobile di deve restituire la somma ricevuta fino a quel momento e appunto come altri hanno scritto non è che poi conviene molto (considerando che ha ricevuto più della metà del prezzo mi pare).
Io agirei per ottenere la sent ex 2932 e il pagamento della somma. se no che si contesta a fare la non intervenuta usucapione, se quello resta lì. ??

Da: qwertyyyyyy12/12/2013 13:52:25
Una qualche riconvenzionale va fatta, per la migliore tutela degli interessi di Tizio, che sia la domanda di restituzione o l'adempimento in forma specifica, diversamente lascia il bene in mano altrui dovendo iniziare un'autonoma causa dopo la chiusura di questa. E' più utile e conveniente, anche economicamente che Tizio approfitti di questo contenzioso per tutelare i propri interessi.

Da: dio cane12/12/2013 13:53:20
secondo me è sufficiente opporsi all'usucapione... anche perché successivamente Tizio potrebbe svegliarsi una mattina e chiedere la terza rata e la conclusione del definitivo...

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