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12 dicembre 2013 - Atto giudiziario - PRIVATO
753 messaggi, letto 44345 volte
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Da: Piggio 8212/12/2013 13:18:02
Ragazzi, non scherziamo! Il convenuto si costituisce 20 giorni prima dell'udienza fissata in citazione. La traccia dice che l'attore agisce a novembre 2012. Da quel momento dovrà calcolare 90 giorni. Per cui l'udienza ipoteticamente è stata fissata a febbraio/marzo 2013. Voi vi costituite sempre ipoteticamente 20 gg prima di quella data: altrimenti decadete.

Da: frizzi12/12/2013 13:18:53
Corte Costituzionale- incostituzionalità mediazione

Sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272

Da: ste12/12/2013 13:19:23
allora secondo me caio chiedendo solo l'usucapione e non proponendo l'eccezione di prescrizione della stipula del definitivo ci dà la possibilità di formulare DOMANDA RICONVENZIONALE DI ADEMPIMENTO IN FORMA
SPECIFICA DEL PRELIMINARE DI VENDITA EX ART. 2932 C.C.

Da: contessa serbelloni mazzanti viendalmar12/12/2013 13:20:07
Ragazzi grazie per la risposta... alla fine ho optato per non inserire la riconvenzionale nè per eccepire la prescrizione ma solo per contestare le richieste di Caio... credo sia meglio fare una cosa buona seppure incompleta magari che, sbagliare ad abundantiam

Da: max12/12/2013 13:20:10
soluzione completa atto civile vi prego ..

Da: Cassazionista12/12/2013 13:20:40
Colleghi, scusate, ma perchè non considerate la soccida?

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Da: qwertyyyyyy12/12/2013 13:20:45
Il fatto che l'esecuzione dipenda SOLO dalla richiesta di Tizio di concludere il contratto (entro 30 giorni dalla richiesta), rende lo stesso imprescrittibile, in quanto sembrerebbe sottoposto ad una condizione sospensiva potestativa, quale sembra essere la richiesta formale di Tizio (potrei sbagliarmi); tale condizione potrebbe considerarsi per analogia come quella di contratto senza termine...

Da: x Ibram12/12/2013 13:21:18
non c'è prescrizione perchè il contratto è ancora valido ed efficace... le parti sono libere di prevedere il termine che vogliono per il definitivo e qui lo hanno fatto. Se avessero scritto come termine 15 anni fa, allora si porrebbe il problema.. ma qui non si è ancora prescritto niente. Se domani Tizio convocasse Caio per la vendita e Caio non si presentasse, da quel giorno decorrerebbe il termine di prescrizione per far valere qualsiasi azione. Il punto fondamentale è che la prescrizione (scusate la lezione di diritto non richiesta, mi schifo da solo) decorre dal momento in cui può essere fatta valere l'azione. Nel nostro caso, nessuna azione (non essendoci inadempimento) può ancora essere fatta valere!!! spero sia chiaro..

Da: Piggio 8212/12/2013 13:21:20
Rispondo a chi mi ha fatto la domanda.
Il preliminare è stato stipulato nel 91, senza termine essenziale per la stipula del definitivo. Esso prevedeva solo la stipula entro 30 giorni dalla richiesta.
Se non è previsto un termine, il termine essenziale per far valere il diritto alla stipula del definitivo è quello ordinario di prescrizione, 10 anni dal 91. Il preliminare che avete davanti non è più efficace.

Per cui chiederei la restituzione del bene, sulla base della massima postata prima.

Da: x ste12/12/2013 13:22:45
ma scusami, quale sarebbe l'inadempimento che giustifica il 2932??? per favore sono 2 ore che scriviamo sempre le stesse cose..

Da: newavv12/12/2013 13:22:48
Secondo voi la riconvenzionale di restituzione comporta un aumento del valore della causa e quindi l'applicazione del contributo unificato?

Da: qwertyyyyyy12/12/2013 13:23:10
Per Piggio 82:
fai prescrivere un diritto non ancora sorto. Il problema è che non c'è ancora alcuna decorrenza della prescrizione

Da: IBRAM7912/12/2013 13:24:06
Ti ringrazio per la lezione di diritto che accetto volentieri in quanto sono un medico, ma hai detto le stesse cose che ho detto io. il punto centrale del mio messaggio è capire cosa succede dopo i 10 anni dalla non conversione del preliminare a definitivo, visto che entrambe le parti hanno l'obbligo di effettuare questo passaggio.

Da: ste12/12/2013 13:24:07
contessa ma opponendoti solo all'usucapione non risolvi un ciufolo!!!!!!!! Il bene rimarra' di Caio visto che non chiedi nè la stupula del definitivo nè il pagamento del restante

Da: x piggio12/12/2013 13:24:34
scusa ma questa è grave.. il termine c'è eccome! il termine deve essere determinato o determinabile. Nel caso in questione è assolutamente determinabile. Quale prescrizione? da che giorno decorre il termine per far vlere il diritto se non è ancora scaduto il termine???

Da: Piggio 8212/12/2013 13:25:18
Per qwertyyyyyy
Ho letto quel che hai scritto, sulla condizione sospensiva. Ora me la studio meglio, ho dei dubbi. La condizione era in capo all'acquirente, mi pare strano che ne possa beneficiare il venditore. Ora la rileggo.

Da: jennifer urso12/12/2013 13:25:41
ma se l'atto di citazione è del novembre 2012, possiamo mettere cassazione del febbraio 2013?

Da: ste12/12/2013 13:25:44
l'inadempimento del pagamento della terza tranche prima del saldo alla stipula del definitivo!

Da: x ibram12/12/2013 13:26:26
scusa ma non riesco a spiegarlo meglio di come ho scritto sopra.. dopo 10 anni dal preliminare non succede nulla perchè sei ancora in pendenza del termine. La prescrizione decorre dal momento che puoi far valere il diritto. In pendenza di termine il diritto non lo puoi far valere. QUindi la prescrizione non ha ancora cominciato a decorrere. Ergo, i 10 anni non contano nulla..

Da: data udienza12/12/2013 13:28:17
data udienza

1) siete sicuri che "caio ha convenuto in giudizio nel novembre 2012" non possa voler dire che la citazione era precedente e il novembre 2012 era la data dell'udienza fissata in citazione precedente.

2) attenzione, nulla esclude che se il novembre 2012 è la data di citazione di caio, può esser che egli abbia fissato udienza ora....tra 20 giorni.
Il termine minimo è 90, ma tu puoi fissare anche un anno e 2 mesi dopo.
quindi, caio il novembre 2012 redige una citazione in cui mi invita a comparire il DICEMBRE 2013, anzi il gennaio 2014 (tenuto conto che da oggi devono passare 20 giorni)
-a capodanno-:)

Da: Piggio 8212/12/2013 13:29:45
per qwertyyyyyy

Che ne pensi del 1355 cc: nullità della condizione meramente potestativa? Credo che sia questo il caso. Scrivo per valutarlo insieme.

Da: gigino7512/12/2013 13:30:18
ON.LE TRIBUNALE  DI ROMA
(R.G. …….Giud. dott……)
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
CON DOMANDA RICONVENZIONALE


Per il sig. Tizio, nato a …..e resdiente a…. in via…… , C.F. ……, rappresentato e difeso dall' avv  giusta mandato a margine del presente atto, elettivamente domiciliato in……..alla via…………….
ex co.II art. 176 cpc si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'utenza fax ……… ;
pec: …………….


CONVENUTO
CONTRO

Il sig. Caio….nato…residente……..rapp.to e difeso dall'avv. ……

ATTORE

                                                      *   *    *
Il comparente, nel costituirsi in giudizio contesta integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in fatto e in diritto, per i motivi infra rappresentati:




Premessa
Al fine di consentire il corretto inquadramento della questione, si ritiene opportuno riportare alcune premesse circa i fatti oggetto del presente procedimento.
Con atto di citazione notificato in data………. il Sig. Caio  , conveniva in giudizio l'odierno convenuto,  assumendo che con scrittura privata del 20.06.1991 avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale, il sig. Tizio si era obbligato a trasferire all'attore, un immobile sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. Assumeva altresì il sig. Caio, che le parti avevano convenuto per il pagamento dell'appartamento in questione, il versamento di un acconto pari a 150 milioni di lire al momento della stipula  del contratto preliminare e per la restante somma, tre rate da 100 milioni senza alcuna determinazione del tempo del  pagamento delle stesse; ed  infine la corresponsione del residuo al momento della stipula del contratto definitivo che sarebbe avvenuta entro 30 giorni dalla richiesta  da parte di Tizio. Esponeva ancora l'attore, che le parti prevedevano che al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, il sig. Tizio  si impegnava a consegnargli le chiavi dell'appartamento a fronte del versamento dell'acconto di 150 milioni  di lire.
Versate regolarmente le prime due rate da 100 milioni di lire  ciascuna, l'attore , a fronte  della mancata richiesta sia  di corresponsione  del residuo della somma da parte del Sig. Tizio, che  di stipula del contratto definitivo, lo conveniva in giudizio affinchè venisse dichiarato dall'On.le Giudice,  esclusivo proprietario del'immobile ubicato in Roma, per usucapione, adducendo di averlo posseduto ininterrottamente sin dal 1991 e di aver sostenuto tutte le spese condominiali ed ordinarie dello stesso.

Difesa del convenuto
Infondatezza della domanda attorea

In primo luogo, quanto al merito e lungi ciò dal rappresentare accettazione del contradditorio,  si evidenzia come la domanda attorea  non possa in alcun modo essere accolta, mancando l'elemento fondante dell'usucapione, ossia il possesso ventennale dell'immobile di cui all'art. 1158 c.c.
Infatti, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte, nella promessa di vendita, ove venga convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo effetti meramente obbligatori (Cass., sez. un., n. 7930/2008).
Tale collegamento negoziale, espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., consente alle parti di perseguire un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri (Cass., n. 13164/2007).
In sostanza nel giugno 1991 le parti le parti hanno stipulato un preliminare di vendita di immobile con effetti anticipati ed il promissario acquirente, sig. Caio,  prima della stipula del  contratto definitivo, è stato immesso nel possesso del bene, mediante consegna delle chiavi dell'appartamento sito in via Roma.
Ritornando recentemente sulla questione, i Giudici di legittimità hanno ribadito"nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, e unitamente, o non, il pagamento anticipato del prezzo non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio( Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629)
In questo senso, la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente "è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e, non come possesso utile ad usucapionem salvo la dimostrazione di una intervenuta 'interversiu possessionis' nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.". (Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629)
Pertanto, alla luce di quanto esposto atteso che il contratto preliminare è produttivo di effetti meramente obbligatori, è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale e, in ragione di ciò, la disponibilità del bene conseguito dal promissario acquirente, in quanto
esercitata nel proprio interesse ma aliena nomine (in assenza di animuspossidenti), ha natura di detenzione qualificata e non dipossesso utile adusucapionem.
Dunque, è evidente come la domanda di Tizio risulti del tutto infondata, non potendo rappresentarsi, nel caso di specie,  quell'animus possidendi che costituisce elemento imprescindibile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.
2. DOMANDA RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE
Sulla base di quanto illustrato e riprendendo le argomentazioni di giudici di legittimità nella sentenza 3 luglio 2013, n. 16629, nel caso di specie,  si è in presenza dunque  di una serie di contratti tra loro funzionalmente collegati in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio, e quello di negozi accessori: a) dal contratto di comodato (per quanto attiene alla consegna della cosa) e dal contratto di mutuo gratuito (per quanto riguarda il pagamento anticipato del prezzo).
Ma per quanto le parti, attraverso i contratti accessori, pervengono ad una regolamentazione, se pur provvisoria, ben definita, dei rapporti accessori funzionalmente collegati al contratto principale rispondendo ciascuno ad una precisa e tipica funzione economico-sociale, quei contratti accessori, resteranno privi di causa, rendendo ingiustificate le prestazioni oggetto degli stessi, nell'ipotesi in cui il contratto principale (cioè, il contratto preliminare) cui sono accessori, perde efficacia; come nel caso de quo, in quanto il contratto preliminare è stato stipulato dalle parti in data 20.06.1991 e non essendo stato previsto un termine per la stipula del contratto definitivo, come per ogni altra obbligazione, anche quella di firmare un contratto si prescrive e in mancanza di termine specifico vale quello ordinario  decennale.
Ne deriva , come è stato affermata da questa stessa Corte in altra occasione( sent. N. 10752 del 1993) che, la sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta per il promissario acquirente, che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e il godimento anticipati della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti (condictio indebiti ab causam finitam), (Cass. 3 luglio 2013, n. 16629).

Alla luce di quanto rappresentato, il sig. Tizio come sopra rappresentato e difeso, chiede che vengano accolte le seguenti


Conclusioni
"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito:
-    Rigettare, nel merito,  la domanda attorea perché infondata e inammissibile  in fatto e in diritto;
-    In via riconvenzionale, accogliere la domanda di restituzione dell'immobile sito in Roma avanzata dal  sig. tizio;
-    condannare altresì la parte attrice all'integrale rifusione  delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre al rimborso forfetario del 12,5 % sull'imponibile, IVA e CPA come per legge.
Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova, produrre documenti e indicare i nominativi di eventuali teste nelle note ex art. 183 c.p.c.

Ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che la spiegata domanda riconvenzionale non modifica il valore della causa e che pertanto non è dovuto alcun contributo integrativo.



Si allegano i seguenti documenti:
1. copia del contratto preliminare del 20.06.1991;
2. copia assegno 150 milioni di lire.

Data, luogo Avv. …

Da: newavv12/12/2013 13:30:36
la riconvenzionale di restituzione comporta un aumento del valore della causa e quindi l'applicazione del contributo unificato?

Da: Concordo con XTUTTI da Iban6912/12/2013 13:30:38
Condordo con xtutti.

Da: valegiu 12/12/2013 13:32:32
MA BISOGNA METTERE LA SENTENZA DEL LUGLIO 2013 DELLA RICONVENZIONALE?

Da: qwertyyyyyy12/12/2013 13:33:02
Ripeto: avere subordinato la conclusione del definitivo entro trenta giorni dalla richiesta "formale" di Tizio, fa di questa una condizione sospensiva potestativa, in quanto dipende dalla mera volontà di Tizio. Si potrebbe solo opinare che essendo meramente potestativa renda nullo il contratto, oppure che sia nulla solo la parte relativa al termine e che quindi non ci sia un termine entro cui adempiere. Resta il fatto che un parziale adempimento sia avvenuto, mediante pagamento di acconti

Da: URGENTE AIUTO12/12/2013 13:33:24
MA PER LA RICONVENZIONALE SI APPLICA IL CONTRIBUTO UNIFICATO?

Da: IBRAM7912/12/2013 13:33:38
Credo di aver capito. Quindi il termine di 10 anni per la prescrizione avrebbe avuto senso solo se il termine per il definitivo non fosse stato già indicato nel preliminare, cosa  che non riguarda il nostro caso in cui il termine c'è anche se  aleatorio perchè legato alla richiesta di TIzio. Quindi il preliminare è ancora valido, non ci sono inadempimenti da parte di nessuno e il nostro obiettivo è principalmente quello di opporci all'usucapione.
Altra considerazione è che credo che Caio non abbia interesse alla restituzione del bene,  e non possa chiederlo  visto che Caio non è inadempiente in niente. Non dimentichiamo che Tizio ha già intascato gran parte dei soldi.
Ergo COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
INSUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'USUCAPIONE
o sbaglio?

Da: ste12/12/2013 13:34:46
allora cercando di riepilogare: le obbligazioni senza termine prevedono che "quod sine die debetur, statim debetur" ok?
la giurisprudenza ha messo un freno alla cosa statuendo che in caso di mancanza di termine nè nel contratto nè stabilito dal Giudice la prescrizione è decennale ok?

nel nostro caso sebbene sarebbero prescritti sia il pagamento che la stipula del definitivo (che il contratto preliminare aveva previsto entro 30 gg. dalla richiesta del venditore) Caio ha richiesto solo l'usucapione tacendo sulla prescrizione, per cui io mi opporrei all'usucapione ma poi devo pur chiedere qualcosa, e posso farlo solo con riconvenzionale essendo una comparsa, chiedendo al Giudice l'apposizione del termine per il pagamento e la stipula del definitivo.

non è la verità assoluta! ma ragionandoci opporsi solo all'usucapione non è completo!

Da: francescav 12/12/2013 13:35:32
GIGINO 75 è LA SOLUZIONE DI CIVILE?

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