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10 dicembre 2013 - Parere CIVILE
803 messaggi, letto 66615 volte

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Da: Lauretta1310/12/2013 10:55:03
TRACCIA 1
Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, con atto pubblico del 12/12/2010, hanno costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, tra gli altri beni, un immobile, di proprietà di entrambi, gravato da ipoteca volontaria iscritta il 10/10/2006 a garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la Banca Alfa aveva erogato a Tizio e Caia l'importo di euro 250.000, per l'acquisto di quello stesso bene, importo che i due mutuatari avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni.
L'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale è stato trascritto il 15.12.2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15.01.2011.
A far data dal gennaio 2012 Tizio e Caia si sono resi morosi nel pagamento delle rate di mutuo.

Il candidato, assunte le vesti del legale dell'istituto di credito, illustri le questioni sottese al caso in esame evidenziando in particolare che natura abbia il fondo patrimoniale, quale incidenza assume la costituzione dello stesso fondo patrimoniale in relazione alle possibili azioni della banca mutuante.




TRACCIA 2
La società Alfa nel gennaio 2009 esegue una fornitura di merce a favore della società Beta s.r.l. per l'importo complessivo di 120.000 euro che, pur fatturato, non viene corrisposto. Alfa invia a Beta, nel frattempo posta in liquidazione volontaria, diverse lettere di sollecito per ottenere il pagamento della fornitura, tutte regolarmente ricevute dal liquidatore. Alfa decide, perciò, di agire giudizialmente nei confronti della debitrice sulla scorta degli ordini e delle fatture in suo possesso. Prima di rivolgersi al suo legale per la consegna della documentazione, Alfa esegue una visura presso la Camera di commercio e scopre che la società Beta nel gennaio 2013 è stata cancellata dal registro delle imprese su richiesta del liquidatore ed, all'esito della approvazione del bilancio finale di liquidazione che ha consentito una ripartizione modesta di attivo a favore dei quattro soci (20.000 euro ciascuno).
Alfa accerta, inoltre, che i soci di Beta sono tutti proprietari di beni e che, invece, il liquidatore è impossidente.
Alfa sincera, quindi, dal proprio legale di fiducia se esistono possibilità di recuperare quanto dovuto.
ciò premesso, il candidato assunta la posizione di legale della società Alfa, illustri le questioni sottese alla fattispecie ed, in particolare, queli effetti produce la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, e queli azioni possono essere esercitate dalla creditrice.

SONO SICURE. LE HO APPENA RICEVUTE DA SALERNO.
BUON LAVORO A TUTTI!
Rispondi

Da: aiutinodacasa10/12/2013 10:55:04
ma sono in comunione o in separazione dei beni???????????
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Da: Ragazzacivilista 10/12/2013 10:55:08
non so se le tracce siano vere ma per quella della società potrebbe essere di rilevo questa sentenza


sezioni unite,  sentenza n. 6071 del 12 marzo 2013,

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Da: borsa 10/12/2013 10:55:39
qUELLA DI PICCOLA AVVOCATO  SONO VERE?
Rispondi

Da: confermate.10/12/2013 10:55:45
traccia n.2
Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, con atto pubblico del 12/12/2010, hanno costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, tra gli altri beni, un immobile, di proprietà di entrambi, gravato da ipoteca volontaria iscritta il 10/10/2006 a garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la banca alfa aveva erogato a tizio e caia l'importo di euro 250.000, per l'acquisto di quello stesso bene, importo che i due mutuatari avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni. L'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale è stato trascritto il 15.12.2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15.01.2011.
A far data dal gennaio 2012 Tizio e Caia si sono resi morosi nel pagamento delle rate di mutuo.
Il candidato, assunte le vesti del legale dell'istituto di credito, illustri le questioni sottese al caso in esame evidenziando in particolare che natura abbia il fondo patrimoniale, quale incidenza assume la costituzione dello stesso fondo patrimoniale in relazione alle possibili azioni della banca mutuante
Rispondi

Da: Mik 10/12/2013 10:56:40
Allora è il fondo patrimoniale?
Rispondi

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Da: avvocatoinvocato10/12/2013 10:59:30
le tracce sono vere
Rispondi

Da: avvocatissimo2013 10/12/2013 11:00:57
QUINDI SONO SICURE QUELLE DI ALURETTA?
Rispondi

Da: manciu10/12/2013 11:01:05

ECCO LA TRACCIA 1 COMPLETA INVIATA DA RC..Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, con atto pubblico del 12/12/2010, hanno costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, tra gli altri beni, un immobile, di proprietà di entrambi, gravato da ipoteca volontaria iscritta il 10/10/2006 a garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la banca alfa aveva erogato a tizio e caia l'importo di euro 250.000, per l'acquisto di quello stesso bene, importo che i due mutuatari avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni. L'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale è stato trascritto il 15.12.2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15.01.2011.
A far data dal gennaio 2012 Tizio e Caia si sono resi morosi nel pagamento delle rate di mutuo.
Il candidato, assunte le vesti del legale dell'istituto di credito, illustri le questioni sottese al caso in esame evidenziando in particolare che natura abbia il fondo patrimoniale, quale incidenza assume la costituzione dello stesso fondo patrimoniale in relazione alle possibili azioni della banca mutuante
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Da: cacacacacacacacaacacac10/12/2013 11:01:06
attendibile
Rispondi

Da: torrazza81 10/12/2013 11:01:09
fondo patrimoniale e ipoteca è vera al 100%...sembra anche chiara....
Rispondi

Da: persone seria10/12/2013 11:01:22
Per tutti coloro i quali non hanno di meglio da fare non scrivete cazzate. Indipendentemente da questioni etiche è in gioca la vita di molte persone. Se non condividete uscite dal forum non  non scrivete idiozie.
Rispondi

Da: songosen85 10/12/2013 11:02:23
credo che questa sentenza possa giovare per la traccia sul fondo patrimoniale.

Cass. civ. Sez. III, 24/01/2012, n. 933

La costituzione del fondo patrimoniale è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data di annotazione a margine dell'atto di matrimonio negli appositi registri dello stato civile, non potendosi far retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 c.c. ed avente la precipua funzione di pubblicità notizia. Ne discende che se il procedimento immobiliare è eseguito nelle forme di cui all'art. 555 c.p.c., prima della predetta annotazione, la costituzione del fondo de quo è inefficace nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione, stante quanto disposto dall'art. 2913 c.c.. Ciò accade anche nell'ipotesi in cui il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca sia stata iscritta precedentemente, atteso che con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore, ex art. 2808 c.c., il potere di espropriare il bene con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.
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Da: derte  -banned!-10/12/2013 11:02:27

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: da milano10/12/2013 11:03:47
Confermo quella del fondo patrimoniale che è vera!!!!
Adesso attendo conferme su quella delle società di capitali
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Da: P.A.84 10/12/2013 11:04:32
Sono vere le ho anche io, cominciamo a ragionare sugli istituti
Rispondi

Da: xena84xena 10/12/2013 11:06:01
ragazzi vai con le soluzioni... i perditempo escono fuori dalle palle
Rispondi

Da: nori 10/12/2013 11:07:21
ma si può sapere qual è la traccia 1 e quale la 2??? c'è una confusione enorme!!! un'amica mi ha riferito che ha scelto la tarccia 1 senza specificare...ma se nn so qual è la 1 come faccio ad aiutarla???
Rispondi

Da: circa Lecce10/12/2013 11:10:02
Qualcuno sa se con Lecce si comunica??
Rispondi

Da: xena84xena 10/12/2013 11:10:04
anche io lecce ....x adesso non si sa nulla.... ma se intanto qualcuno invia le soluzioni si può provare
Rispondi

Da: coccolina8010/12/2013 11:10:10
per la traccia sul fondo patrimoniale è utile pure SS.UU. n. 21658/2009
Rispondi

Da: antonellasss 10/12/2013 11:10:12
secondo voi qual è la più semplice?
a me piace quella sulle società, ci sono più sentenze.
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Da: Bi.Bi. 10/12/2013 11:13:14
Nori: l'anno scorso non erano numerate le tracce, quindi se è così anche quest'anno ti devi far dire l'argomento di quella che ha scelto
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Da: xena84xena 10/12/2013 11:20:18
qualcuno ha qualche suggerimento?
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Da: xxxxxxxxx201310/12/2013 11:24:09
TRACCIA 1 CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 12 marzo 2013, n.6071
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Da: superdiavolo10/12/2013 11:25:11
Codice Civile (1942) art. 2495


A decorrere dal primo gennaio 2004, ex art. 2495 c.c., la cancellazione di una società di capitali dal registro dell'imprese è contestualmente atto e momento in cui si individua e da cui decorre l'estinzione della persona giuridica. L'estinzione della società di capitali determina la successione dei rapporti attivi e passivi dalla persona giuridica in favore dei soci, i quali rispondono nei limiti della responsabilità patrimoniale che caratterizzava la loro partecipazione nella società in bonis, ovvero, limitatamente al patrimonio ricevuto al termine della liquidazione (soci limitatamente responsabili) o illimitatamente (soci illimitatamente responsabili).

Cassazione civile, sez. III, 18/07/2013, n. 17564
in motivazione
con la riforma dell'art. 2495 c.c., comma 2, - il comma 1 riproduce il contenuto di cui all'art. 2456 c.c., comma 1, - la cancellazione ha assunto efficacia costitutiva e i creditori insoddisfatti possono notificare la propria domanda contro i soci e i liquidatori presso l'ultima sede della società e possono agire anche nei confronti del liquidatore (deve intendersi, però, per risarcimento dei danni) se il mancato pagamento dei debiti sociali sia dipeso da colpa di questi; ma di tale ulteriore previsione non occorre occuparsi - osserva il Collegio -, non essendo stata esercitata alcuna azione contro il liquidatore nella vertenza in esame.
Peraltro, l'efficacia costitutiva della cancellazione, che è disposta dall'ufficio del R.I. sotto la sorveglianza del giudice, che attiene al controllo formale del procedimento, determinando la estinzione della stessa, configura un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale le obbligazioni di essa si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
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Da: confermate.10/12/2013 11:26:17
per la traccia 1 l'art a cui fare riferimento è il 2495?
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Da: fiume8910/12/2013 11:28:15
forza ragazzi, tracce abbordabili. quest'anno zero lamentele
Rispondi

Da: senzaerrori10/12/2013 11:28:27
quella del fondo
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Da: Jean Valjean_ 10/12/2013 11:28:49
Da una valutazione superficiale sembrerebbero abbastanza fattibili.
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