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10 dicembre 2013 - Parere CIVILE
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Da: grd | 19/12/2013 09:54:39 |
Andavo chiamato in causa il notaio, per aver redatto un atto pubblico nullo! | |
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Da: procurator | 19/12/2013 10:46:46 |
sarà è un parere e ci sono soluzioni con revocatoria che per me è più corretta | |
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Da: traccia 1 civile | 19/12/2013 10:48:14 |
Dici il sito che pubblica la soluzione del parerario simone? | |
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Da: procurator | 19/12/2013 12:47:19 |
non so parerario simone ma giuffrè e controcampus sì | |
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Da: spartanoVE | 19/12/2013 15:36:01 |
Traccia 1 1) parlato delle associazioni. Distinzione tra società persone/ capitali 2) capacità giuridica e pubblicità con effetti costitutivi 3) autonomia patrimoniale perfettamente/ imperfetta. Le differenze. Astratta possibilità per l'impresa fornitrice recupero credito con domanda all'A.G. con decreto perché credito certo, liquido, esigibile. Onere prova controparte 4) problema: cancellazione società debitrice a seguito di liquidazione. Effetti (come richiesto dalla traccia): la società non esiste più in quanto tale. 5) che fare? 6) persone muoiono e si verifica fenomeno successione mortis causa 7) anche le aziende conoscono il fenomeno successorio (es. fusione) 8) 1^ conclusione: per l'art. 2945 e tenendo presente il generale principio dell'autonomia patrimoniale perfetta, possibilità di chiedere solo gli apporti liquidati ai soci (80 mila euro). Attenzione a rispettare i termini di un anno pena decadenza da tutela. Nessuna possibilità di soddisfazione del credito suo beni dei debitori (sarebbe contrario alla regola dell'autonomia patrimoniale perfetta) 9) 2^ conclusione: ruolo del liquidatore. Forse ha agito con colpa, quindi responsabilità di tipo extracontrattuale (no rapporto diretto con creditori), ma ci sono diversi problemi. 9.1) onere della prova in capo al creditore. Cosa poteva fare di diverso il liquidatore? I soldi l'azienda non gli aveva per coprire l'intero debito. 9.2) anche ammettendo un diverso orientamento inutilità azione contro quest'ultimo per assenza di beni da aggredire. QUESTO E' IL MIO SCHEMA DI SOLUZIONE, IL TUTTO SCRITTO IN MODO ESTTEMANTE SINTETICO E LINEARE, VI RISULTA CORRETTO? | |
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Da: grd | 19/12/2013 15:56:00 |
Azione solo contro il liquidatore! Lo dice il codice penale! | |
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Da: spartanoVE | 19/12/2013 16:21:07 |
Già ridiamoci su grd! | |
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Da: io | 19/12/2013 18:15:36 |
ragazzi affermare che nel caso concreto senza revocatoria il creditore non potesse aggredire il bene pur avendo l'ipoteca senza prima passare per la revocatoria...................NON è UNA SOLUZIONE ALTERBATIVA--------------------------E' SBAGLIATO CONCETTUALMENTE IN DIRITTO ----E R R O R E ---STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E' ERRORE CHIARO? NON CI SONO FANTOMATICHE SENTENZE CHE VALGANO ...................è ERRORE!!!!!!!!!!!!!!! SE IO HO L'IPOTECA ED IL FONDO NON PUO' ESSERMI OPPOSTO IO TI SCIPPO IL BENE PUNTO E BASTA ALTRO CHE REVOCATORIA | |
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Da: Gry | 19/12/2013 18:19:33 |
Giusto! Che perdita ti tempo, soldi e fatica....A che diamine serve la revocatoria in questo caso? | |
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Da: io | 19/12/2013 18:20:39 |
SEMPLICE ............A N U L L A | |
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Da: Gry | 19/12/2013 18:23:22 |
Volevo dire di tempo. .... | |
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Da: io | 19/12/2013 18:26:20 |
Volevo dire ....A N U L L A | |
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Da: traccia 1 civile | 19/12/2013 20:32:44 |
È quello che cerco di dire da ieri! | |
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Da: traccia 1 civile | 19/12/2013 20:35:45 |
A titolo di curiosità mi chirdevo se fosse sbsglisto dire che se vuole il creditore può esperire facoltativamente ls revocatoria. E poi nn capisco proprio perché siti autorevoli la mettono in mezzo!!! | |
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Da: procurator | 19/12/2013 21:04:31 |
Perchè è giusta!!!!!!! | |
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Da: giusta sta cippa | 19/12/2013 21:19:41 |
............ | |
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Da: procurator | 19/12/2013 22:31:51 |
Guardate giuffrè.... | |
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Da: revoc | 19/12/2013 22:41:26 |
L ipoteca del caso è volontaria e nn giudiziale...quindi occorreva la revocatoria! | |
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Da: procurator | 19/12/2013 22:47:37 |
Mitico revoc! Anche perchè non avrebbe avuto senso che chiedessero natura giuridica del fondo.bisognava far rientrare trai bisogni della famiglia acquisto dell'immobile ipotecato.vi erano tutte le sentenze che hanno portato la cassazione a legittimare revocatoria in sti casi.e parere fatto! | |
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Da: pappacefalo68 | 22/12/2013 01:14:18 |
si ma il commissario all'esame ci ha fatto notare che, se si ammettesse la revocatoria in questo caso, tutto il sistema creditizio italiano andrebbe a puttane... inoltre la soluzione ufficiale del prof. Viola dei corsi Altalex e Overlex (http://www.altalex.com/index.php?idnot=65594) non parla affatto di revocatoria... a mio giudizio, se uno non l'ha messa, non potrebbe essere considerato errore... | |
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Da: procurator | 22/12/2013 10:37:37 |
W revocatoria!è ipoteca volontaria quindi revocatoria!se no non veniva neanche un parere ma quattro parole che si ripetevano per quattro pagine!la traccia era insidiosa ,apposta hanno messo le date di iscrizione ipoteca e costituzione fondo per trarre in inganno I candidati e distolglierli da quanto invece chiedeva la traccia e cioè natura del fondo patrimoniale e AZIONI esperibili da banca mutuante!quindi AZIONEREVOCATORIA! | |
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Da: Ra84 | 22/12/2013 10:41:35 |
@pappacefalo: i discorso sull'economia in generale non ti deve interessare quando difendi ill tuo cliente! ti interessano argomentazioni giuridiche..se giuridicamente è sostenibile lo chiedi! | |
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Da: Mauro Repetto | 22/12/2013 16:26:38 |
Esperire l'azione revocatoria non è errato, ma inutile...purtroppo (visto che è stata la mia soluzione). Io credo che le molte massime (trovate nei codici) riguardassero fideiussione vs fondo...e che i vari pareri (reperibili in internet) non tengano in debita considerazione il fatto che nel caso prospettato all'esame si trattava di ipoteca vs fondo...a nulla rilevando la natura della prima... Poi, per carità...se chi ne sa più di me in civile riesce a spiegarmi perché avrei fatto bene il parere del primo giorno...diventerà il mio eroe. | |
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Da: procurator | 22/12/2013 18:15:15 |
Hai fatto bene,fidati.parere esatto.solo on revocatoria si poteva argomentare.stai tranquillo e vedrai gli esiti. | |
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Da: procurator | 22/12/2013 18:19:25 |
Ipoteca volontaria non è giudiziale,per essere esecutiva occorre prima una revocatoria.quella giudiziale invece agisce fin da subito in forza di una sentenza del giudice appunto.chiaro?dormi sereno e pregustati la probabile promozione!! | |
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Da: The Witch King | 23/12/2013 00:14:59 |
La revocatoria è un errore di diritto enorme. Esiste un vincolo REALE sul bene anteriore alla costituzione del fondo iscritto nei pubblici registri (hai capito procurator? sai cos'è un vincolo reale? primo anno di università: diritto reale di garanzia, opponibilità erga omnes). Punto. Non ci sono altre discussioni. Non ci sono altre soluzioni ammissibili. p.s. mi spiegheresti la differenza tra ipoteca volontaria e giudiziale NEL CASO DI SPECIE? Voglio proprio sapere qual è questa differenza e soprattutto ti prego di farmi un ragionamento ancorato a qualche norma giuridica. Qui c'è gente che fa fantadiritto senza alcun collegamento col Codice..... Domani, caro procurator, vai in Banca a chiedere informazioni e a sostenere la tua tesi. Chiedi se una Banca con ipoteca iscritta anteriormente debba agire in revocatoria per aggredire un bene. Se ti va bene ti ridono in faccia.... | |
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Da: procurator | 23/12/2013 00:39:53 |
Vediamo a giugno poi ne riparliamo dopo gli esiti! | |
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Da: procurator | 23/12/2013 00:44:03 |
Dimenticavo...ripassati su un manuale universitario la differenza tra ipoteche,volontaria e giudiziale,buono studio! | |
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Da: The Witch King | 23/12/2013 00:56:23 |
Non mi rispondere, mi raccomando... Tu invece, ancor prima di andare su un manuale universitario, rileggiti l'art. 2808 c.c. Potresti trovare qualcosa di illuminante. Quanto a me, l'ipoteca l'ho studiata su un testo monografico e su alcune parti del Gorla, quindi non ti preoccupare: so ciò di cui parlo. | |
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Da: pappacefalo68 | 23/12/2013 01:27:03 |
Vedo che tra Procuratore e The Witch King le scintille non mancano... ho appena letto che la soluzione data da Percorsi giuffrè differisce da quella del prof. Viola, perché cita la sentenza n. 966/2007 nel quale invece la revocatoria è stata affermata relativamente al fondo patrimoniale (http://www.percorsi.giuffre.it/psixsite/Esercitazioni/Pareri/Diritto%20civile/Famiglia/default.aspx?id=18251)... Il mio dominus (un grosso civilista della capitale) concorda con quello che mi ha detto il commissario all'esame, e cioè che, anche secondo lui, l'inopponibilità del fondo discende DIRETTAMENTE dall'art. 2808 c.c., e io ho seguito appunto questa tesi, senza entrare nella questione dell'actio pauliana... senza nemmeno negarla però... speriamo bene!!!! | |
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