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10 dicembre 2013 - Parere CIVILE
803 messaggi, letto 66615 volte

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Da: pampaciune 10/12/2013 17:24:28
A Lecce i commissari han messo su l'olio per friggere le pittule, dovrebbero essere pronte per le 19:00.
Rispondi

Da: A Genova10/12/2013 17:28:21

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: liquidatore10/12/2013 17:30:20
ora sono serio... se non l'avete ancora capito la traccia parla chiaro!
che ve ne fate del liquidatore, avete il coraggio di dire al Cliente che non recupera una mazza o da bravi Avvocati gli dite che farete un mazzo così ai soci che sono possidenti?
Rispondi

Da: I soci10/12/2013 17:30:53

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: norevocatoria10/12/2013 17:33:05
ragazzi ma li avete trent'anni a cranio? e basta scrivere fesserie.
Rispondi

Da: liquidatore10/12/2013 17:33:45
serio... ma chi lo dice e dov'è scritto che il credito era fondato...
Rispondi

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Da: liquidatore10/12/2013 17:34:37
io il bilancio l'ho scritto così perchè il credito di Alfa era infondato...
Rispondi

Da: liquidatore10/12/2013 17:34:58
giuro che ero in buona fede!
Rispondi

Da: ciao 110/12/2013 17:35:05
per favore soluzioniiiiii
Rispondi

Da: liquidatore10/12/2013 17:35:36
trenatanni non li ho più... ma me ne sento venti!
Rispondi

Da: liquidatore10/12/2013 17:36:53
comunque... ... mi sto specializzando nei bilanci falsi... con futuri avvocati così dormo sonni tranquilli
Rispondi

Da: pampaciune 10/12/2013 17:37:17
Utilissima la richiesta di soluzioni alle 17:37, chissà che capolavoro giuridico sfornerai!
Rispondi

Da: rem10/12/2013 17:37:31
TRACCIA N. 1
Schema
- Effetti cancellazione della società dal registro
imprese: estinzione della società. analisi art. 249
5
c.c.
- successione dei soci nei debiti della società nei
limiti delle quote di partecipazione (posto che si
tratta di una società di capitali e quindi a respon
sabilità limitata)
- colpa del liquidatore per aver trascurato le doma
nde di pagamento della società alfa
- Cass. SS UU n. 6070 del 12.032013
-conclusioni: legittimazione ad agire nei confronti
dei soci nei limiti della quota loro liquidata ed
azione di risarcimento danni nei confronti del liqu
idatore
Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patri
moniale familiare conferendovi un suo bene
agisca contro il suo creditore chiedendo, in ragion
e della sua appartenenza al fondo, la declaratoria,
ai sensi dell'art. 170 cod. civ., della illegittimi
tà dell'iscrizione di ipoteca che egli abbia fatto
sul
bene, deve allegare e provare che il debito per cui
è stata iscritta l'ipoteca è stato contratto per u
no
scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il c
reditore era a conoscenza di tale circostanza. Tali
oneri sussistono anche in relazione all'iscrizione
di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602
del
1973.
G.R..B. ha proposto ricorso per cassazione contro E
quitalia Romagna s.p.a., quale società
incorporante Equitalia Ravenna s.p.a., già Ravenna
Riscossione s.p.a. e già SO.RI.T. Ravenna s.p.a.
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologn
a del 15 settembre 2009, che ha rigettato
l'appello da lui proposto contro la sentenza del Tr
ibunale di Ravenna che aveva rigettato la
domanda proposta il 7 aprile 2003 da esso ricorrent
e contro Pallora SO.RI.T. s.p.a. per ottenere la
cancellazione dell'ipoteca legale iscritta da detta
società il 18 dicembre 2002 per Euro 5.651,90, ai
sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed a
garanzia di un credito tributario derivante da una
cartella esattoriale relativa a crediti I.N.P.S., s
ulla sua quota - paritaria con la moglie - di
comproprietà di un immobile.
La domanda del B. si era basata sull'allegazione ch
e la quota ipotecata si riferiva ad un immobile
che i due coniugi avevano costituito in fondo patri
moniale per i bisogni della famiglia ai sensi
dell'art. 167 c.c. con un atto pubblico del maggio
1996 e che come tale, non essendo essa
suscettibile di esecuzione forzata, non poteva nemm
eno essere ipotecata.
P.2. Al ricorso ha resistito con controricorso la E
quitalia Romagna s.p.a..
p.3. Il ricorrente ha depositato memoria.
p.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce 'viol
azione e falsa applicazione di legge ex art. 360, n
.
3 c.p.c. in relazione agli artt. 77 d.P.R. 602/73 e
170 cod. civ.'.
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Con il secondo motivo di ricorso si lamenta 'violaz
ione e falsa applicazione dei legge ex art. 360 n.
3.p.c. in relazione agli artt. 2808 e 2810 cod. civ
. ed agli artt. 169 e 170 cod. civ.'.
Con il terzo motivo 'violazione e falsa applicazion
e di lege ex art. 360 n. 3, c.p.c. in relazione ah'
art.
2808 cod. civ.'.
I tre motivi contestano la motivazione della decisi
one impugnata là dove ha escluso che l'iscrizione
ipotecaria cui procedette l'esattore potesse consid
erarsi un atto vietato dall'art. 170 c.c..
p.1.1. Il primo motivo critica la sentenza per aver
e giustificato tale conclusione a motivo che
l'iscrizione ipotecaria non è atto esecutivo, bensì
soltanto atto costitutivo della garanzia
patrimoniale. La critica è svolta invocando Cass. s
ez. un. n. 4077 del 2010, nel punto in cui ha
ravvisato la ragione per affermare l'illegittimità
dell'iscrizione di ipoteca per debiti di valore
inferiore ad Euro 8.000,00 nell'essere l'iscrizione
preordinata e strumentale all'espropriazione
immobiliare.
Si sostiene che, poiché l'ipoteca di cui all'art. 7
7 del d.P.R. n. 602 del 1973 è atto finalizzato all
a
successiva esecuzione sul bene ipotecato, la sua st
rumentalità rispetto alla successiva esecuzione
giustificherebbe che la costituzione dell'ipoteca s
ia assoggettata allo stesso limite previsto dall'ar
t.
170 c.c. in relazione al fondo patrimoniale per l'e
spropriazione forzata. D'altro canto, si argomenta,
il titolo in base al quale può procedersi all'iscri
zione di ipoteca è lo stesso sulla base del quale p

procedersi all'esecuzione, cioè il ruolo (art. 77 p
rimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972).
p.1.2. Il secondo motivo critica, invece, l'afferma
zione della sentenza impugnata che, ad ulteriore
giustificazione della ritenuta sottrazione dell'isc
rizione ipotecaria al regime dell'art. 170, ha addo
tto
che essa non potrebbe essere ritenuta di per illegi
ttima, in quanto, avendo l'ipoteca funzione di
garanzia e non avendo il fondo durata illimitata, i
l dispiegarsi della funzione di garanzia è possibil
e
durante la vita del fondo, restando vietata soltant
o l'esecuzione. Tale affermazione della sentenza
impugnata non terrebbe conto che in tal modo: a) si
contraddirebbe la stessa funzione dell'ipoteca di
attribuzione di un diritto di soddisfarsi sul bene
nonostante l'alienazione ad un terzo, posto che i
beni del fondo patrimoniale, essendo destinati a so
ddisfare i bisogni della famiglia non sono
alienabili liberamente, bensì soltanto con l'autori
zzazione del tribunale ai sensi dell'art. 169 c.c.;
b)
si verificherebbe un contrasto con il disposto dell
'art. 2810 n. 1 c.c., che esclude l'assoggettabilit
à ad
ipoteca dei beni incommerciabili, quali sarebbero q
uelli appartenenti al fondo patrimoniale in
ragione di quel regime; c) si determinerebbe un con
trasto con lo stesso profilo funzionale del fondo
patrimoniale, in quanto il vincolo ipotecario, pur
non potendo portare all'esecuzione, si
concreterebbe in "una limitazione attuale ed immedi
ata all'amministrazione, al valore intrinseco ed
alla disponibilità del bene, in costanza del fondo
patrimoniale stesso frustrandone di fatto le finali
tà,
così come tutelate dagli arti 169 e 170 cod. civ.",
cioè quelle tede ad assicurare il soddisfacimento
dei bisogni della famiglia, che potrebbe anche gius
tificare un'alienazione del bene con destinazione
del ricavato sempre ai bisogni della stessa. Cosa c
he era accaduto nel caso di specie, nel quale al
momento dell'iscrizione ipotecaria il Tribunale di
Ravenna, in data 27 settembre 2001, aveva già
autorizzato la cessione dell'immobile per le esigen
ze familiari connesse all'acquisto di una casa di
abitazione in Spagna, dove la famiglia B. si era gi
à trasferita per ragioni lavorative. Alienazione ch
e
l'iscrizione ipotecaria aveva di fatto impedito per
la compressione del valore commerciale
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dell'immobile, la cui utilità si era ridotta, pur i
n costanza di esistenza del fondo, al solo godiment
o
diretto o indiretto, cioè mediante la consecuzione
di eventuali frutti civili.
Da queste complessive considerazioni si fa discende
re che l'iscrizione ipotecaria su beni del fondo
patrimoniale confliggerebbe con l'impiego del bene
per i bisogni della famiglia e, quindi, si pone in
contrasto con gli artt. 169 e 170.c.
p.1.3. Il terzo motivo critica l'affermazione final
e della sentenza impugnata con cui la Corte
bolognese si è così espressa: "diverso problema è q
uello - accennato nella sentenza impugnata -
della eventuale inopponibilità della ipoteca al fon
do patrimoniale durante la sua esistenza, ma tale
problema è estranea alla presente controversia, pos
to che il B. ha chiesto la cancellazione del
vincolo sul presupposto della sua illegittimità in
quanto atto vietato dall'art. 170 c.c. e non la
declaratoria di una sua eventuale inefficacia relat
iva".
La critica è svolta adducendosi che, una volta cond
iviso l'avviso che l'ipoteca non possa produrre gli
effetti normalmente supposti dall'art. 2808 c.c. no
n avrebbe senso ipotizzare un'inefficacia se non
assoluta.
p.2. L'esame dei tre motivi può procedere congiunta
mente, in quanto essi pongono sotto distinti
profili, un unico problema, quello della legittimit
à dell'iscrizione ipotecaria in generale su un bene
conferito nel fondo patrimoniale.
Con riferimento alla fattispecie oggetto di lite, p
eraltro, il problema si specifica in un
sottoproblema, posto che il regime dell'iscrizione
ipotecaria che viene in rilievo è quello speciale
dell'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 63
3 del 1972, che ha natura di ipoteca prevista dalla
legge (e, dunque, non volontaria ai sensi dell'art.
2821 c.c.), ma non è assimilabile né a quella c.d.
legale di cui all'art. 2817 c.c., né a quella giudi
ziale di cui all'art. 2818 c.c., come recentemente
è
stato affermato da questa Corte, con riferimento al
la problematica fallimentare. Si veda Cass. n.
3232 del 2012, secondo cui "L'iscrizione di ipoteca
ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 sugli immobili del debitore e dei coob
bligati al pagamento dell'imposta, non è
riconducibile ali1 ipoteca legale prevista dall'art
. 2817 cod. civ., né è ad essa assimilabile,
mancando un preesistente atto negoziale, il cui ade
mpimento il legislatore abbia inteso garantire;
essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca
giudiziale, prevista dall'art. 2818 cod. civ. con l
o
scopo di rafforzare l'adempimento di una generica o
bbligazione pecuniaria ed avente titolo in un
provvedimento del giudice, in quanto quella in esam
e si fonda su di un provvedimento
amministrativo. Ne deriva che, non rientrando nel d
isposto dell'art. 67, primo comma, n. 4 legge
fall., l'ipoteca in questione non è suscettibile di
revocatoria fallimentare, limitata a quelle volont
arie
e giudiziali" (in senso conforme Cass. n. 3397 del
2012).
L'ipoteca in questione, infatti, è certamente previ
sta dalla legge, ma nel senso che è direttamente
dalla legge che deriva la legittimazione dell'esatt
ore all'iscrizione, la quale, però, almeno di norma
,
avviene sulla base di una sua scelta e con una mani
festazione provvedimentale, salvo per il caso
previsto dal comma secondo della norma, che, in tut
te le varie versioni di essa succedutesi nel
tempo (a far tempo dalla prima versione introdotta
dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999) prevede una
certa doverosità dell'iscrizione in presenza di tal
uni presupposti. L'iscrizione avviene, dunque, sull
a
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base, di norma, dell'esercizio di un diritto potest
ativo dell'esattore nello svolgimento delle sue
funzioni coattive e, quindi, sulla base del potere
autoritativo lato sensu amministrativo connesso all
e
sue funzioni, tant'è vero che non è richiesto l'int
ervento del giudice.
In ragione di tali caratteristiche l'ipoteca di cui
all'art. 77 sfugge, dunque, all'incasellamento in
una
delle categorie di cui al terzo comma dell'art. 280
8 c.c. e si connota come una fattispecie del tutto
particolare.
Si rileva ancora che il problema che è posto a ques
ta Corte concerne ratione temporis il testo
dell'art. 77 citato vigente al momento dell'iscrizi
one ipotecaria, ma, in realtà, la sua soluzione
prescinde dalle varie versioni della norma succedut
esi nel tempo, investendo la stessa legittimità
dell'iscrizione in riferimento all'art. 170 del cod
ice civile.
p.3. Il Collegio ritiene che la motivazione con cui
la Corte territoriale ha ritenuto che l'iscrizione
ipotecaria di cui trattasi non fosse preclusa dall'
art. 170 c.c. e fosse, dunque, legittima, non sia
corretta, ma, nel contempo, sulla base di quanto è
messo in grado di percepire senza bisogno di
accertamenti di fatto, ritiene che il dispositivo d
ella sentenza impugnata debba ritenersi conforme a
diritto sulla base di una diversa motivazione.
Queste le ragioni.
p.3.1. Prendendo le mosse, come postula parte ricor
rente nel primo motivo, dalla sottolineatura del
profilo funzionale che le Sezioni Unite hanno dato
all'iscrizione di cui all'art. 77, sia pure ad altr
o
effetto, va ricordato che Esse hanno affermato che
"In tema di riscossione coattiva delle imposte,
l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 d
el 1973, rappresentando un atto preordinato e
strumentale all'espropriazione immobiliare, soggiac
e agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti
dall'art. 76 del medesimo d.P.R., come da ultimo mo
dificato dall'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005,
conv. in legge n. 248 del 2005, e non può, quindi,
essere iscritta se il debito del contribuente non
supera gli ottomila Euro".
Questa sottolineatura, peraltro, assume importanza
ai fini della soluzione del problema in esame, ma
non un'importanza decisiva.
La ricerca della soluzione del problema, ad avviso
del Collegio, deve avvenire partendo dalla
disciplina del fondo patrimoniale e segnatamente at
traverso la considerazione della lettura che
recentemente la Prima Sezione Civile di questa Cort
e, cioè Cass. n. 13622 del 2010 ha dato
dell'atteggiarsi del fondo verso i terzi esaminando
la previsione dell'art. 169 c.c., là dove fa
riferimento alle condizioni alle quali è possibile
fra l'altro ipotecare i beni immobili facenti parte
del
fondo patrimoniale. Tale lettura è stata nel senso
di restringere l'ambito di applicazione della
previsione della norma - che considera, accanto all
'ipotecare, l'alienare, il dare in pegno ed il
comunque vincolare i beni - tanto nel significato d
i regola generale (cioè in mancanza di previsione
da parte dell'atto di costituzione del fondo di tal
i possibilità), quanto in presenza di una simile
previsione, esclusivamente agli atti di costituzion
e di ipoteca (ed agli altri contemplati) provenient
i
dalla volontà del titolare del bene conferito nel f
ondo (cioè il coniuge, oppure il terzo cui allude
l'art. 167, primo comma, c.c.). In sostanza, si è c
ondivisibilmente ritenuto che l'art. 169 regoli
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esclusivamente l'ipotesi di costituzione volontaria
di ipoteca sul bene conferito nel fondo da parte
del coniuge proprietario del bene oppure del terzo
che ha costituito il fondo. Se nell'atto di
costituzione del fondo non è stata espressamente pr
evista la facoltà di concedere ipoteca, essa non
può essere esercitata da quei soggetti. Se quella p
revisione vi è stata essa soggiace alle condizioni
di
cui alla norma.
Del tutto al di fuori dell'art. 169 è stata colloca
ta la fattispecie in cui non venga in rilievo il
problema dell'ipoteca costituita volontariamente da
l coniuge o dal terzo, ma si pretenda di far valere
un'ipoteca su un bene del fondo da parte di un sogg
etto estraneo alla costituzione del fondo e ciò, è
stato detto, anche se chi ha costituito il fondo ab
bia autorizzato l'ipotecabilità, intendendosi essa
riferita solo ai soggetti titolari dei beni costitu
enti il fondo.
Questa lettura della norma, evidentemente, lascia a
l di fuori dell'art. 169 sia l'ipotesi di ipoteca
legale sia quella di ipoteca giudiziale. E ciò, per
ché in tal caso non viene in rilievo la volontà del
coniuge o del terzo costituente il fondo, bensì una
'volontà' esterna all'ambito soggettivo del fondo
e, particolarmente o derivante dalla stessa automat
ica previsione di legge o da un terzo, nel caso di
ipoteca giudiziale (posto che pur sempre in tal cas
o è necessaria un'iniziativa del creditore per
l'iscrizione).
Ora è palese che anche la costituzione della stessa
ipoteca di cui all'art. 77, supponendo un'iniziati
va
di un soggetto estraneo al fondo (qual è l'esattore
), si colloca al di fuori della fattispecie dell'ar
t. 169
come letta dalla Prima Sezione, al cui orientamento
questa sezione intende prestare adesione.
Ne deriva che il problema della possibilità di un'i
scrizione ipotecaria legale o giudiziale o - per
quanto interessa - secondo la fattispecie particola
re dell'art. 77 dev'essere risolto sulla base delle
altre norme regolatrici del fondo patrimoniale.
p.3.2. Rispetto all'ipoteca legale ed a quella giud
iziale, essendosi la disciplina del fondo inserita
nel
Codice Civile con la riforma del diritto di famigli
a, il rapporto fra la normativa di generale
previsione di dette forme di ipoteca e quella parti
colare del fondo si deve risolvere - tanto più per
il
fatto che la disciplina del fondo è stata collocata
all'interno del Codice, di cui faceva parte la
disciplina di dette forme di ipoteca - nel senso ch
e, se si rinviene nella regolamentazione del fondo
stesso un principio che non risulta compatibile o r
isulta compatibile solo entro certi limiti con la
possibilità che sui beni del fondo si possa iscrive
re un'ipoteca legale o giudiziale, per come è
previsto dalla normativa generale sull'ipoteca, il
rapporto va individuato nel senso che la lex
posterior specialis espressasi con l'introduzione d
ella disciplina del fondo ha inteso derogare a
quella generale delle due ipotesi di ipoteca sopra
indicate.
Ora, va rilevato che, se si considera l'ipotesi di
cui all'art. 2817, cioè quella dell'ipoteca legale,
una
volta considerato che la fattispecie del n. 1, supp
onendo che vi sia stata alienazione dell'immobile,
finisce per collocarsi nell'ambito dell'art. 169, n
el senso che non può che ripetere la disciplina
dell'atto di alienazione (per cui diventerà decisiv
o il fatto che se l'atto di alienazione sia stato
possibile o meno ai sensi di quella norma) ed una v
olta rilevato che l'ipotesi del n. 2 non risulta
interferire con l'ipotesi che si abbia un fondo pat
rimoniale, risulta da considerare effettivamente
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quella del n. 3 ed è per essa che il problema accen
nato si pone, potendo l'imputato o il responsabile
civile cui essa allude identificarsi con il coniuge
o con il terzo che ha costituito il fondo.
Viceversa, lo stesso problema si pone in generale p
er l'ipoteca giudiziale, posto che il debitore cui
allude l'art. 2818 può ben essere il coniuge o il t
erzo che ha costituito il fondo.
p.3.3. Ai fini della soluzione del problema, essend
o sia l'ipoteca di cui all'art. 2817 n. 3 sia quell
a di
cui all'art. 2818 c.c. ricollegati a fattispecie ch
e originano da fatti costitutivi che dipendono da
evenienze che suppongono il coinvolgimento di un te
rzo estraneo alla costituzione del fondo
patrimoniale e, quindi, di una sua iniziativa diret
ta alla costituzione dell'ipoteca, l'interprete dev
e
interrogarsi sulla presenza nella disciplina del fo
ndo patrimoniale di una norma che, regolando la
posizione dei terzi rispetto al fondo, s presti a r
egolare anche la situazione del terzo che voglia
iscrivere ipoteca ai sensi delle dette norme.
Una norma di questo contenuto esiste e si rinviene
nell'art. 170 c.c. Essa si occupa della possibilità
dell'esecuzione su beni e sui frutti del fondo e so
tto tale profilo evoca chiaramente un'esecuzione di
iniziativa di un terzo estraneo al fondo.
La norma non esclude in modo assoluto l'esecuzione,
ma la condiziona all'essere la situazione per
cui si procede e deve essere coattivamente realizza
ta (che viene chiamata 'debito', ma,
correlativamente, evoca il 'credito') insorta "per
scopi estranei ai bisogni della famiglia" e
conosciuta dal creditore come tale. La formulazione
della norma, evocando direttamente
l'esecuzione, sembrerebbe porre una previsione che
nelle intenzioni del legislatore parrebbe diretta a
regolare soltanto l'inizio dell'esecuzione. Onde po
trebbe pensarsi che la norma si occupi solo di
regolare questo momento.
Senonché l'evocazione nella sostanza di tre distint
e situazioni, quella dei "debiti che il creditore
conosceva essere stati contratti per scopi estranei
ai bisogni della famiglia" e, a contrario, quella
dei
"debiti che il creditore non conosceva essere stati
contratti per scopi estranei ai bisogni della
famiglia", nonché quella dei "debiti contratti per
scopi non estranei ai bisogni della famiglia" e,
quindi, assunti per soddisfare tali bisogni [eviden
temente dal soggetto che ha costituito il fondo
conferendovi un bene e che normalmente dovrebbe ris
pondere, secondo la regola generale dell'art.
2740 c.c. con il suo patrimonio e, quindi, anche co
n esso], evidenzia che in realtà il legislatore ha
voluto dettare una regola che non riguarda tanto l'
inizio dell'esecuzione, bensì la forza stessa del
titolo che potrebbe astrattamente svolgere la funzi
one di titolo per l'esecuzione sul bene facente par
e
del fondo patrimoniale, perché, evidentemente, form
atosi contro il coniuge o contro il terzo che
costituì il fondo.
p.3.4. Ne deriva allora che l'oggetto vero e propri
o della regola dettata nell'art. 170 finisce per
essere l'efficacia verso il fondo dei 'titoli' che
potrebbero giustificare l'esecuzione su un bene fac
ente
parte del fondo patrimoniale. L'esistenza di tale e
fficacia o al contrario la sua inesistenza sono il
vero oggetto di disciplina della norma e non, come
potrebbe riduttivamente credersi, l'inizio
dell'esecuzione.
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Ebbene se si accetta tale esegesi della norma, poic
hé l'ipoteca in generale ai sensi dell'art. 2808
"attribuisce al creditore il diritto di espropriare
anche in confronto del terzo acquirente" e, quindi
,
prima ancora, se terzo acquirente non vi sia, verso
chi ha dato o è tenuto alla garanzia con il bene
oggetto di ipoteca il debitore, ne viene che la nor
ma dell'art. 170 si presta anche a regolare le
condizioni in presenza delle quali un titolo che, a
i sensi del n. 3 del'art. 2817 o dell'art. 2818 c.c
.
potrebbe astrattamente giustificare l'insorgenza de
ll'ipoteca su un bene conferito nel fondo
patrimoniale e, quindi, in proiezione l'esecuzione
su di esso, può in concreto svolgere tale funzione.
In altri termini la norma dell'art. 170 se regola l
'efficacia sui beni del fondo di titoli che possono
giustificare l'esecuzione su di essi, si presta a r
egolare l'efficacia dei titoli che giustificano
l'iscrizione di ipoteca ai sensi degli artt. 2817 n
. 3 e 2818 e, quindi, sono funzionali all'esecuzion
e.
Ne consegue che l'ipoteca può iscriversi alle stess
e condizioni alle quali un titolo esecutivo
formatosi a carico del coniuge o del terzo che ha c
onferito il bene potrebbe essere fato valere su di
esso.
Il fatto che l'iscrizione di ipoteca potrebbe insis
tere sul bene senza che si dia corso all'esecuzione
,
così svolgendo cioè solo funzione di garanzia in vi
sta di un'attività esecutiva da esercitarsi solo
quando il bene fosse non più parte del fondo non è,
d'altro canto, sufficiente ad escludere quanto
appena affermato, una volta che si consideri che Pa
rt. 170 vuole regolare le condizioni alle quali un
titolo ottenuto da un terzo ed idoneo a consentire
l'esecuzione, potrebbe farsi valere a questo scopo
sul bene compreso. Poiché, una volta iscritta, l'ip
oteca comporta che il bene possa essere esecutato è
sufficiente tale idoneità a giustificare l'attrazio
ne della fattispecie nel regime dell'art. 170. E no
n v'è
nemmeno bisogno di fare leva sul fato che l'iscrizi
one si risolve comunque in un peso sul bene e
come tale evoca la nozione del 'vincolare i beni fa
centi parte del fondo patrimoniale', contenuta
nell'art. 169.
p.3.5. Discende da quanto osservato che l'insorgenz
a su un bene compreso in un fondo patrimoniale
dell'ipoteca si può avere sempre nel caso di "debit
o contratto per scopo non estraneo ai bisogni della
famiglia" dal coniuge o dal terzo che l'ha conferit
o (si può pensare che una simile possibilità,
normale per la fattispecie da cui può originare l'i
poteca giudiziale, possa al limite configurarsi anc
he
per l'ipoteca di cui al n. 3 del'art. 2817 c.c.: si
pensi ad un'attività delittuosa del coniuge o del
terzo
che costituì il fondo che sia stata compiuta per un
o scopo di quel genere e ciò soprattutto nell'ottic
a
riguardante il responsabile civile), mentre, nel ca
so di debito contratto per scopi estranei ai bisogn
i
della famiglia, l'ipoteca può ancora insorgere legi
ttimamente se il creditore non sia stato
consapevole di tale estraneità e non può invece leg
ittimamente insorgere se al contrario il creditore
sia stato consapevole di quella estraneità.
La disciplina del fondo patrimoniale risulta, dunqu
e, contenere fin dalla sua introduzione anche una
regola che consentiva e consente di individuare l'a
tteggiarsi delle fattispecie di costituzione non
volontaria dell'ipoteca, cioè quelle dell'ipoteca l
egale (sia pure con sostanziale riferimento all'ipo
tesi
del n. 3 dell'art. 2817, come s'è detto) e quella d
ell'ipoteca giudiziale.
Il coordinamento fra le due discipline si poteva di
re realizzato dal legislatore con la regola dell'ar
t.
170, interpretata nel senso su indicato.
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p.4. Può passarsi ora all'esame della questione del
rapporto fra la disciplina del fondo patrimoniale
e
quella dell'ipoteca di cui all'art. 77 del d.P.R. n
. 602 del 1973.
In tal caso si è in presenza di una norma sopravven
uta rispetto sia alla disciplina generale
dell'ipoteca sia a quella del fondo.
S'è già veduto che la fattispecie di ipoteca dell'a
rt. 77 si presenta con peculiarità che non consento
no
di collocarla né nell'ambito dell'art. 2817 né nell
'ambito dell'art. 2818 c.c..
La circostanza che non si tratta di ipoteca che sor
ge da atto di costituzione del coniuge (o del terzo
)
che costituì il fondo la colloca certamente al di f
uori della disciplina della norma dell'art. 169.
Viceversa, le sue particolarità non sono sufficient
i a sottrarla alla disciplina dell'art. 170 per com
e
sopra ricostruita. In tanto, la nuova lex spedalis
espressa nell'art. 77 non contiene alcun indice che
si
preoccupi di dettare una regola a sua volta special
e quando il bene faccia parte di un fondo
patrimoniale. D'altro canto, non è possibile ritene
re che il legislatore nell'introdurre l'art. 77 abb
ia
inteso, con la previsione della possibilità di iscr
ivere l'ipoteca da esso prevista, sottrarre tale
possibilità alla osservanza da parte dell'esattore
di eventuali regole particolari pregresse esistenti
in
ragione della particolare condizione del bene del d
ebitore cui allude l'art. 77.
Non potrebbe, così sostenersi, che l'esattore, se i
l bene è incommerciabile ai sensi dell'art. 2810 n.
1
c.c. possa iscrivere ipoteca. In sostanza, non è du
bitabile che l'art. 77 debba coordinarsi con la
disciplina generale dell'ipoteca.
In mancanza di indici contrari, l'essere l'iscrivib
ilità delle ipoteche non volontarie sui beni del fo
ndo
patrimoniale sostanzialmente disciplinata dall'art.
170, una volta coniugata con la caratterizzazione
dell'ipoteca di cui all'art. 77 come fattispecie di
ipoteca certamente non volontaria e derivante da u
n
atto di un soggetto terzo rispetto al fondo, non ha
potuto che comportare la conseguenza della
soggezione della fattispecie dell'art. 77, quando i
l bene del debitore fa parte del fondo patrimoniale
,
nell'ambito della disciplina dello stesso art. 170
per come sopra interpretata.
Dev'essere, pertanto, affermato il seguente princip
io di diritto: "l'art. 170 c.c., nel regolare in
generale, facendo riferimento alla finalità per cui
è stato contratto il debito ed alla conoscenza di
tale finalità quando essa non sia stata il soddisfa
cimento di bisogni della famiglia, i limiti entro i
quali un titolo formatosi a carico del coniuge (o d
el terzo) che ha costituito il fondo patrimoniale
conferendovi il bene, per debiti da lui contratti,
può giustificare l'esecuzione sul bene stesso,
individua anche le condizioni alle quali il titolo
relativo al debito può giustificare l'iscrizione di
un'ipoteca non volontaria e, quindi, anche dell'ipo
teca di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Ne consegue che l'esattore può iscrivere tale ipote
ca su beni appartenenti al coniuge o al terzo che l
i
hanno conferiti nel fondo, qualora il debito del co
niuge o del terzo sia stato contratto per uno scopo
non estraneo ai bisogni familiari e, quando, ancorc
hé sia stato contratto per uno scopo estraneo a tal
i
bisogni, il titolare del credito per cui l'esattore
procede alla riscossione non conosceva tale
estraneità. Viceversa, l'esattore non può iscrivere
l'ipoteca su detti beni e l'eventuale iscrizione è
illegittima se il creditore conosceva tale estranei
tà".
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La motivazione della sentenza impugnata, dunque, no
n appare corretta, là dove ha ritenuto che in
generale l'ipoteca di cui all'art. 77 possa essere
iscritta, perché l'art. 170 si riferisce agli atti
esecutivi
e l'iscrizione di ipoteca tale non è.
La tesi affermata dalla Corte territoriale non tien
e conto che l'art. 170 va inteso nei sensi sopra
indicati, cioè come regolatore delle condizioni all
e quali il titolo è idoneo a giustificare l'esecuzi
one
sul bene facente parte del fondo in relazione alla
causa del debito e, gradatamente, a seconda della
conoscenza o non conoscenza della funzionalizzazion
e del debito a bisogni estranei alla famiglia.
Di modo che la strumentalità dell'ipoteca proprio a
ll'esecuzione impone di ritenere che la possibilità
dell'iscrizione di ipoteca sia regolata allo stesso
modo.
La soluzione cui si è pervenuti non è dissimile da
quanto ha affermato Cass. n. 7880 del 2012, resa
dalla Sezione Tributaria della Corte.
p.5. Tuttavia, l'erroneità della motivazione della
sentenza impugnata, come s'è preannunciato, non
comporta che il suo dispositivo sia errato.
Va considerato che il coniuge (o il terzo) titolare
del bene facente parte del fondo patrimoniale che
si faccia attore contestando la legittimità dell'is
crizione ipotecaria perché avvenuta al di fuori del
le
condizioni legittimanti previste dall'art. 170 assu
me l'onere di allegare e dimostrare i fatti costitu
tivi
dell'illegittimità dell'iscrizione.
Tra tali fatti vi è, innanzi tutto, l'essere stato
il debito del coniuge (o del terzo) in relazione al
quale
si è proceduto all'iscrizione, contratto per uno sc
opo estraneo ai bisogni della famiglia. Inoltre, eg
li
deve allegare e dimostrare che tale estraneità era
conosciuta dal creditore che abbia iscritto l'ipote
ca.
Tali oneri di allegazione e di prova si configurano
anche quando si proponga contro l'esattore
domanda di declaratoria della illegittimità dell'is
crizione di un'ipoteca iscritta ai sensi dell'art.
77.
Ora, risulta dalla citazione introduttiva del giudi
zio di merito, che si rinviene nel fascicolo del
giudizio di primo grado di parte ricorrente, conten
uto nel fascicolo depositato in questo giudizio di
legittimità, che il B. (punto 1) allegò che l'ipote
ca era stata iscritta "a garanzia del credito deriv
ante
da una cartella esattoriale relativa a crediti INPS
" e, quindi, del tutto genericamente nel successivo
punto 4 che il credito "per il quale il concessiona
rio sta procedendo", non poteva giustificare
l'iscrizione "non trattandosi di obbligazione contr
atta nell'interesse della famiglia o per
l'amministrazione del fondo patrimoniale, a sensi d
ell'art. 170 cod. civ.".
Tale allegazione era del tutto generica quanto alla
ragione per cui il credito non si sarebbe potuto
ritenere contratto nell'interesse della famiglia, n
on potendosi reputare che ciò derivasse
automaticamente dall'essere il credito riferibile a
ll'I.N.P.S., ed inoltre era del tutto omissiva
dell'indicazione della conoscenza di tale circostan
za da parte del soggetto creditore per conto del
quale l'esattore procedeva.
La citazione, del resto, non conteneva istanze istr
uttorie volte ad accertare la circostanza allegata.
La quale, d'altro canto, non risultava nemmeno dai
documenti prodotti, posto che dal documento 1,
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evocato al punto 1 e che si rinviene nello stesso f
ascicolo emerge che la cartella esattoriale fa
riferimento a tre codici di tributo, il 18073 relat
ivo a 'somme aggiuntive versamento contributi FIS',
l'8094 relativo a 'contributi IVS/percentuale sul m
inimale', e 8095 relativo a 'somme aggiuntive
omesso versamento contributi IVS'. Tali indicazioni
nulla dicono in ordine all'attività in relazione
alla quale si era prodotto il debito e, particolarm
ente, nulla dicono che consenta l'apprezzamento di
cui all'art. 170.
Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte
(ex multis, si veda Cass. n. 15862 del 2009;
anteriormente Cass. 8991 del 2003; n. 12998 del 200
8), ha affermato che "Il criterio identificativo
dei crediti il cui soddisfacimento può essere reali
zzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo
patrimoniale va ricercato non già nella natura dell
e obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella
relazione esistente tra il fatto generatore di esse
ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante
l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto a
lla costituzione del fondo, atteso che il divieto d
i
esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (
estranei ai bisogni della famiglia) sorti
successivamente alla sua costituzione, ma vale anch
e per i crediti sorti anteriormente, salva la
possibilità per il creditore, ricorrendone i presup
posti, di agire in via revocatoria. (Nell'enunciare
il
suddetto principio la S.C. ha precisato che vanno r
icompresi nei bisogni della famiglia anche le
esigenze volte al pieno soddisfacimento ed all'armo
nico sviluppo della famiglia nonché al
potenziamento della sua capacità lavorativa, con es
clusione solo delle esigenze di natura voluttuaria
o caratterizzate da interessi meramente speculativi
".
Dunque, nell'atto introduttivo del giudizio vi era
una situazione nella quale la domanda non era
corredata da una precisa allegazione dei fatti gius
tificativi della richiesta di declaratoria della
illegittimità dell'iscrizione ed anzi tali allegazi
oni erano del tutto generiche.
D'altro canto, è vero che la resistente, costituend
osi, come emerge dalla comparsa di risposta che si
rinviene nel fascicolo di primo grado presente nel
suo fascicolo, a sua volta non svolse allegazioni
specifiche circa l'origine del credito, ma, in disp
arte che, di fronte alla genericità delle avversari
e
allegazioni non aveva l'onere di farlo, va rilevato
che in chiusura della comparsa essa risulta avere
sostenuto l'infondatezza anche 'in fatto' della dom
anda avversaria, e, dunque, risulta avere
contestato la generica allegazione avversaria. Ciò
avrebbe dovuto indurre il B. a svolgere opportuna
attività prima di precisazione della sua domanda su
i punti sui quali risultava generica nei sensi
sopra detti e, quindi, conseguente attività istrutt
oria.
p.6. Ora, è pacifico - emerge dal ricorso e ne da c
onferma la stessa sentenza impugnata - che la
causa passò in decisione senza che fosse sollecitat
a dalle parti un'attività istruttoria e, dunque,
l'intero giudizio si è svolto ed è stato deciso nei
due gradi di merito nella situazione emergente dag
li
atti introduttivi rispettivi delle parti.
In tale situazione, per quello che questa Corte con
stata senza che occorrano accertamenti di fatto,
che non siano dati dall'esame delle legittime produ
zioni delle parti in questo giudizio di legittimità
,
la domanda del B. avrebbe dovuto essere rigettata p
erché i suoi fatti costitutivi inerenti l'estraneit
à
del debito al bisogno familiare e la conoscenza di
tale estraneità da parte del creditore il cui credi
to
l'esattore riscuoteva non erano dimostrati ed anzi
nemmeno specificamente allegati quanto alla
prima e non allegata quanto alla seconda.
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La domanda avrebbe dovuto essere rigettata dal giud
ice di primo grado per tale ragione e la stessa
cosa, non avendolo fatto quel giudice, avrebbe dovu
to fare la Corte territoriale.
La constatazione dell'esistenza di tale ragione di
rigetto dev'essere fatta ora da questa Corte come
ragione che rende conforme a diritto il dispositivo
di rigetto della sentenza, previa correzione della
motivazione nei sensi su indicati.
Non è possibile in tale situazione far luogo a cass
azione con rinvio (come, invece, accaduto nel caso
deciso dalla sezione tributaria, con la già citata
sentenza n. 7880 del 2012, nel quale vi era apposit
o
motivo sulle condizioni previste dall'art. 170, che
il giudice di merito aveva omesso di accertare ed
il rinvio fu ritenuto necessario per tale ragione),
perché il giudizio di rinvio sarebbe del tutto
superfluo, in quanto non potrebbe portare che alla
constatazione che la domanda è stata basata su
fati costitutivi generici e soprattutto indimostrat
i e non potrebbe che essere respinta, dato il carat
tere
chiuso del giudizio di rinvio.
Il principio di diritto che giustifica il rigetto d
el ricorso è, dunque, il seguente: "qualora il coni
uge
che ha costituito un fondo patrimoniale familiare c
onferendovi un suo bene agisca contro il suo
creditore chiedendo, in ragione della sua appartene
nza al fondo, la declaratoria, ai sensi dell'art. 1
70
cod. civ., della illegittimità dell'iscrizione di i
poteca che egli abbia fatto sul bene, deve allegare
e
provare che il debito per cui è stata iscritta l'ip
oteca è stato contratto per uno scopo estraneo ai
bisogni della famiglia e che il creditore era a con
oscenza di tale circostanza. Tali oneri sussistono
anche in relazione all'iscrizione di ipoteca ai sen
si dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973. In sede di giudizio di cassazione contro una sentenza di merito che abbia rigettato la domanda ritenendo non soggetta all'art. 170 l'iscrizione di ipoteca, la Corte di cassazione, qualora constati che i detti oneri risultano inadempiuti, deve rigettare il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata".
p.7. La complessità delle questioni esaminate e la stessa esistenza di una correzione della
motivazione della sentenza impugnata giustificano ampiamente la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Rispondi

Da: I soci10/12/2013 17:38:31

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: paolo1982198110/12/2013 17:39:02
Per quelli che hanno disturbato tutta la giornata invece di aiutare: stasera venite a Napoli, vi aspetto a Pzza Garibaldi, ci sono un paio di amici che devono dirVi una cosa.
Rispondi

Da: Caiaa notizie 10/12/2013 17:43:36
Ragazzi, per favore, qualcuno sa a che ora consegnano a Roma?
Rispondi

Da: ciao 110/12/2013 17:44:10
ma quella do rem è la soluzione
Rispondi

Da: bhu10/12/2013 17:48:22
ma gli abbinamenti delle corti non si sanno?
Rispondi

Da: do rem10/12/2013 17:51:46
sisi è la soluzione
Rispondi

Da: aidi q10/12/2013 17:57:48
soluzioni ragazzi è tardi grazie???????????????
Rispondi

Da: @ paolo1982198110/12/2013 17:59:24
chi c'è a Piazza Garibaldi?
Rispondi

Da: ale10/12/2013 18:00:17
sapete a che ora si consegna a napoli?
Rispondi

Da: 1111ccc10/12/2013 18:02:41
ciao a tutti, sapete dirmi a che ora finisce napoli ?grazie!
Rispondi

Da: Napoli finito10/12/2013 18:03:27
A napoli stanno consegnando adesso
Rispondi

Da: milukia10/12/2013 18:03:51
a che ora consegna salerno?
Rispondi

Da: Caiaa notizie 10/12/2013 18:07:46
A che ora consegna Roma? A me hanno riferito alle 18.30? Qualcuno conferma?
Rispondi

Da: Per Sinfo 10/12/2013 18:15:20
Rispondi

Da: cascione.avv10/12/2013 18:16:01
a napoli hanno iniziato le consegne??? ne avete certezza?? grazie
Rispondi

Da: Vitocatozzo 10/12/2013 18:22:34
Su giurdanella.it ci sono i pareri svolti!!!!!!
Rispondi

Da: Vitocatozzo 10/12/2013 18:23:22
Su giurdanella.it ci sono i pareri svolti!!!!!!
Rispondi

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