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10 dicembre 2013 - Parere CIVILE
803 messaggi, letto 66616 volte

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Da: Napoli esame10/12/2013 16:23:15
Napoli ore 16.22 scoperto semianalfabeta intento a fare il compito di un candidato. Un commissario dichiara: più bravo lui che il candidato! Gli altri candidati danno vita a scontri per accaparrarsi l'analfabeta miracoloso!!!!
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Da: catullolex10/12/2013 16:24:21
ancora co sta rvocatoria? o mio diooooooooo. NO REVOCATORIA.
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Da: rosa201310/12/2013 16:25:39
orario di consegna lecce?
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Da: No Revocatoria? No Party10/12/2013 16:26:14
sine revocatoria non cantantur missae
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Da: Ultime dal fronte10/12/2013 16:27:55

- Messaggio eliminato -

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Da: Berne 10/12/2013 16:28:33
Quella di Neoavvocato (rectius Neonato) che considera Mininterno un sito di profanazione ministeriale è da sganasciarsi dalle risate … la migliore letta sino a qui, regale altre perle please
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Da: X Neoavvocato10/12/2013 16:31:33
A dire la verità nessun affanno di ore ed ore.
Personalmente mi sono limitato ad esprimere un parere e non a scrivere un'intera soluzione. Che ti devo dire, ci divertiamo in maniera diversa. Io se ho un pò di tempo faccio altro invece di stare qui a scrivere messaggi inutili ed insultando chi (seppur in maniera poco corretta) sta qui a cercare un aiuto. Evito altre polemiche perchè anche questo che sto scrivendo è un messaggio inutile rispetto alla finalità del forum.
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Da: Ragazzacivilista 10/12/2013 16:33:18
conclusioni stringate

La Banca Alfa  potrà attivare una  procedura di esecuzione immobiliare.
L'ipoteca prevale sul fondo patrimoniale e  quindi la banca potrà aggredirlo.
Il creditore infatti potrà ugualmente espropriare l'immobile, senza bisogno di agire con l'azione revocatoria poiché l'ipoteca è sorta prima della costituzione del fondo

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Da: Ragazzacivilista 10/12/2013 16:34:54
precisazione : aggredire il bene ipotecato non l'intero fondo
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Da: saggio dell Montagna10/12/2013 16:35:55
sembrate tutti tredicenni in calore pieni di brufoli. come mai? l'ottanta per cento di chi scrive non è laureato ne in giurisprudenza ne in altro, non svolge la professione di avvocato ne fà pratica legale. questo è un portale di coglioni che si assumono responsabilità più grosse di loro. il restante 20 % capisce qualcosa di diritto.
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Da: Neoavvocato10/12/2013 16:38:24
Che ti devo dire. Io in attesa di tornarmene a casa non ho niente di meglio da fare che ridere su questo forum di poracci in attesa che mi correggano una memoria 183.
Poi se tu sei uno stallone italiano, tanto meglio per te. ahahuahuahuahuahuhua
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Da: Macaco Rumeno10/12/2013 16:38:28
Salve a tutti, sono il macaco rumeno scoperto a Napoli a fare il compito. Voglio denunciare le sevizie subite dal candidato che mi ha prima costretto ad entrare in un trolley, in cui andavo stretto, e poi a scrivere il suo parere. E' per me stato molto umiliante essere costretto a scrivere un tema così facile ed elementare: mi sono sentito mortificato e umiliato nella mia dignità di macaco abilitato in Romania.
Faccio un appello a tutti i macachi: se vedete un praticante avvocato napoletano fuggite: sono pericolosi!!!!!!
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Da: @ Macaco10/12/2013 16:39:59

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Da: Sinarchi10/12/2013 16:40:08
Ragazzacivilista, datti all'ippica
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Da: tenerella10/12/2013 16:40:24
la smettete di scrivere cazzate per favore!!!! questo forum serve per dare una mano non confondete pietàààààààààà
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Da: Sto dando una mano10/12/2013 16:41:38

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Da: x neoavvocato10/12/2013 16:42:01
sei un avvocato e ti correggono ancora le memorie????
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Da: Aiutooooooo!!!!10/12/2013 16:43:13

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Da: Neoavvocato10/12/2013 16:45:31
Sì, ecco perché scapperò da questo mondo. Pochi clienti. E la causa in questione non era mia. Comunque questo fine mese prenderò 1000 euro e tanti bei regalini.
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Da: Aiutooooooo!!!!10/12/2013 16:48:09

- Messaggio eliminato -

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Da: smileok 10/12/2013 16:51:09
Schema
- effetti cancellazione della società dal registro imprese: estinzione della società. analisi art.
2495 c.c.
- successione dei soci nei debiti della società nei limiti delle quote di partecipazione (posto
che si tratta di una società di capitali e quindi a responsabilità limitata)
- colpa del liquidatore per aver trascurato le domande di pagamento della società alfa
- Cass. SS UU n. 6070 del 12.032013
-conclusioni: legittimazione ad agire nei confronti dei soci nei limiti della quota loro
liquidata ed azione di risarcimento danni nei confronti del liquidatore
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Da: Aiutooooooo!!!!10/12/2013 16:52:02

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Da: Neoavvocato10/12/2013 16:52:16
Mi domando come faranno i candidati fra due anni quanto dovranno cavarsela senza codici commentati e soprattutto all'orale dovranno portare 7 materie tra cui i 4 mattoni obbligatori.
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Da: ciao 110/12/2013 16:53:02
aiutoooooooooo soluzioniiiiiiiiii
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Da: Soluzione:10/12/2013 16:53:52

- Messaggio eliminato -

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Da: smileok 10/12/2013 16:55:44
li prendo da post dietro...

La risoluzione del caso in esame merita brevi cenni sulla natura e sulla efficacia del cosiddetto "fondo patrimoniale".
Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli art. 167 e ss. c.c., è un patrimonio di destinazione, ossia un complesso di beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) che vengono destinati, mediante un atto posto in essere dai coniugi o da un terzo, prima o durante il matrimonio, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Per effetto del vincolo, i beni che formano oggetto del fondo vengono sottoposti ad una speciale disciplina che detta precisi limiti, al fine di garantire il perseguimento della destinazione e riguardanti l'amministrazione, la disposizione e l'assoggettabilità dei beni medesimi all'azione esecutiva dei creditori dei coniugi. Secondo la prevalente opinione, il fondo patrimoniale è costitutivo di un "regime patrimoniale" in senso tecnico che, tuttavia, riguardando beni determinati, non si pone in alternativa agli altri regimi patrimoniali tipici, ma a questi si affianca (Cass. 27 novembre 1987, n. 8824).
Per questa ragione, la costituzione del fondo patrimoniale è compatibile con la perdurante vigenza, tra i coniugi, di un regime di separazione dei beni oppure di comunione legale o convenzionale. La circostanza che Tizio e sua moglie abbiano optato per il regime della separazione dei beni non costituisce pertanto ostacolo alcuno alla piena validità ed efficacia dell'atto costitutivo del fondo.
La formazione del fondo patrimoniale rappresenta una vera e propria "convenzione" tra i coniugi. Si può quindi ritenere che il fondo sia stato, almeno sotto questo profilo, validamente costituito.  Prima di entrare nel merito del caso in esame, occorre ulteriormente verificare se il vincolo derivante dal fondo, pur validamente costituito, sia opponibile ai terzi e, in particolare, alla banca Alfa creditrice.
Precisamente, ai sensi dell'art. 170 c.c., l'esecuzione sui beni vincolati in fondo patrimoniale "non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". Dunque sono due sono i presupposti richiamati nella norma: il primo, di natura oggettiva, consiste nell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia; il secondo, di natura soggettiva, è rappresentato dalla conoscenza, da parte del creditore, della predetta estraneità.
Riguardo al primo requisito - l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia - sembra ragionevole ritenere che nel caso in esame non sussista, in quanto l'acquisto di un immobile fatto da entrambi i coniugi ben potrebbe rientrare tra il novero dei beni che rappresentano i bisogni della famiglia anche alla luce della giurisprudenza dominante. 
Al tal riguardo infatti, la giurisprudenza di legittimità, identifica i "bisogni della famiglia" ai fini dell'art. 170 c.c. nella "inerenza diretta ed immediata" degli scopi per cui i debiti sono stati contratti ai bisogni della famiglia. Si è precisato che il concetto di "bisogni della famiglia" non deve essere inteso in senso restrittivo, non deve cioè essere riferito solo alla soddisfazione delle necessità indispensabili del nucleo familiare bensì deve essere letto come formula atta a ricomprendere tutte le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi (sempre Cass., 7 gennaio 1984 n. 134).
Riguardo al secondo requisito - conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia- anche questo, può ragionevolmente ritenersi escluso. La banca Alfa, infatti, era a conoscenza che il mutuo era stato fatto per l'acquisto di un immobile da parte di entrambi i coniugi e tale singola ragione già di per sè basterebbe a considerare detto acquisto ricollegabile ai bisogni della famiglia di Tizio e Caia.
Gli Ermellini, fugando ogni dubbio di sorta, in una recentissima sentenza hanno sancito che: "L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (ovvero Tizio e Caia), la quale deve provare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, essendo questi ultimi sia quelli essenziali del nucleo familiare, sia altre esigenze, purchè il loro soddisfacimento sia funzionale alla vita della famiglia"(Cassazione Civile, Sez. III, 19 febbraio 2013 n. 4011).
Per dette ragioni la Banca Alfa ben potrebbe pignorare l'immobile di Tizio e Caia stante che, dovranno essere questi ultimi a provare che il fondo sia stato regolarmente costituito e che l'acquisto dell'immobile facente parte del fondo sia rimasto estraneo ai bisogni familiari.
Si ritiene comunque che, nel caso in cui Tizio e Caia riescano a dimostrare l'estraneità dell'acquisto dell'immobile ai cd. "bisogni familiari", la Banca Alfa potrà comunque far valere i propri diritti attraverso la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Infatti, a  norma dell'art. 2901 c.c., sono soggetti alla revocatoria i soli "atti di disposizione del patrimonio" e i presupposti di tale azione sono: il periculum damni, cioè il pregiudizio delle ragioni del creditore e il consilium fraudis, cioè la consapevolezza di ledere le ragioni del creditore.
Nel caso in esame vi è sicuramente il periculum damni, rappresentato dall'immissione nel fondo patrimoniale dell'immobile sottoposto ad ipoteca volontaria dalla Banca Alfa a garanzia del mutuo concesso a Tizio e Caia anteriormente alla costituzione del fondo; e vi è altrettanto sicuramente anche consilium fraudis, ovvero la consapevolezza (dolo generico) da parte di Tizio e Caia di ledere le ragioni della Banca Alfa immettendo nel particolare regime del fondo patrimoniale un immobile gravato da ipoteca.  
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopraesposte la Banca Alfa potrà agire sia ex art. 170 c.c. e attivare la procedura esecutiva per l'immobile vincolato nel fondo patrimoniale e sia ex art. 2901 c.c. facendo dichiarare inefficace la costituzione del fondo patrimoniale in quanto arreca pregiudizio alle ragioni della Banca Alfa.
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Da: Sinarchio10/12/2013 16:55:53
L'azione revocatoria è una boiata pazzesca. Nessun avvocato la suggerirebbe. Avete idea di cosa vuol dire provare l'elemento psicologico? State dando i numeri, trascinando con voi tante povere persone.
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Da: ...mi ricordo10/12/2013 16:56:46
volevo vedere i temi usciti e mi son imbattuto qui.....mi fate tenerezza, mi son tornate in mente tutte le sensazioni di merdà che si provano all'esame, specialmente a quest'ora.
dai che Natale arriva anche quest'anno e fino a giugno non ci pensate più
in bocca al lupo
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Da: GiovanniGTS 10/12/2013 16:59:20
Prima traccia

Quali e quante azioni contro i soci?

Quali e quante azioni contro il liquidatore?

E' possibile chiedere il fallimento della società?
Rispondi

Da: Ultime Notizie10/12/2013 17:00:02
Roma: il Governo adotta un D.L. per abilitare di diritto alla professione di avvocato tutte le capre in età adulta. La Cancellieri dichiara "ci è sembrato opportuno dopo aver visto il livello di preparazione dei praticanti".
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