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10 dicembre 2013 - Parere CIVILE
803 messaggi, letto 66629 volte

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Da: Ra84  10/12/2013 15:11:04
le ore sono7dalla dettatura per ciascuna prova..a non saper neppure questo..
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Da: alkex10/12/2013 15:11:49
gli dici al tuo ragazzo che deve studiare e che copia copiasse all'esame non si passa. Grazie
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Da: vipintrip10/12/2013 15:17:13
devono bocciare tutti
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Da: W la Spagna10/12/2013 15:17:32
ma qualcuno di voi guarda con il cellulare da dentro l'esame? ma siete pazzi? e se vi beccano?

in spagna non succedono queste cose
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Da: X W la Spagna10/12/2013 15:21:43
certo...in Spagna ve le regalano le abilitazioni...ed avete anche il coraggio di parlare!!!
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Da: ciccio 210/12/2013 15:23:02
per favore soluzioniiiiiiiiiii
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Da: carsu10/12/2013 15:23:23
Dai forza con le soluzioni
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Da: aiutinodacasa10/12/2013 15:24:21
La risoluzione del caso in esame merita brevi cenni sulla natura e sulla efficacia del cosiddetto "fondo patrimoniale".
Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli art. 167 e ss. c.c., è un patrimonio di destinazione, ossia un complesso di beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) che vengono destinati, mediante un atto posto in essere dai coniugi o da un terzo, prima o durante il matrimonio, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Per effetto del vincolo, i beni che formano oggetto del fondo vengono sottoposti ad una speciale disciplina che detta precisi limiti, al fine di garantire il perseguimento della destinazione e riguardanti l'amministrazione, la disposizione e l'assoggettabilità dei beni medesimi all'azione esecutiva dei creditori dei coniugi. Secondo la prevalente opinione, il fondo patrimoniale è costitutivo di un "regime patrimoniale" in senso tecnico che, tuttavia, riguardando beni determinati, non si pone in alternativa agli altri regimi patrimoniali tipici, ma a questi si affianca (Cass. 27 novembre 1987, n. 8824).
Per questa ragione, la costituzione del fondo patrimoniale è compatibile con la perdurante vigenza, tra i coniugi, di un regime di separazione dei beni oppure di comunione legale o convenzionale. La circostanza che Tizio e sua moglie abbiano optato per il regime della separazione dei beni non costituisce pertanto ostacolo alcuno alla piena validità ed efficacia dell'atto costitutivo del fondo.
La formazione del fondo patrimoniale rappresenta una vera e propria "convenzione" tra i coniugi. Si può quindi ritenere che il fondo sia stato, almeno sotto questo profilo, validamente costituito.  Prima di entrare nel merito del caso in esame, occorre ulteriormente verificare se il vincolo derivante dal fondo, pur validamente costituito, sia opponibile ai terzi e, in particolare, alla banca Alfa creditrice.
Precisamente, ai sensi dell'art. 170 c.c., l'esecuzione sui beni vincolati in fondo patrimoniale "non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". Dunque sono due sono i presupposti richiamati nella norma: il primo, di natura oggettiva, consiste nell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia; il secondo, di natura soggettiva, è rappresentato dalla conoscenza, da parte del creditore, della predetta estraneità.
Riguardo al primo requisito - l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia - sembra ragionevole ritenere che nel caso in esame non sussista, in quanto l'acquisto di un immobile fatto da entrambi i coniugi ben potrebbe rientrare tra il novero dei beni che rappresentano i bisogni della famiglia anche alla luce della giurisprudenza dominante. 
Al tal riguardo infatti, la giurisprudenza di legittimità, identifica i "bisogni della famiglia" ai fini dell'art. 170 c.c. nella "inerenza diretta ed immediata" degli scopi per cui i debiti sono stati contratti ai bisogni della famiglia. Si è precisato che il concetto di "bisogni della famiglia" non deve essere inteso in senso restrittivo, non deve cioè essere riferito solo alla soddisfazione delle necessità indispensabili del nucleo familiare bensì deve essere letto come formula atta a ricomprendere tutte le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi (sempre Cass., 7 gennaio 1984 n. 134).
Riguardo al secondo requisito - conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia- anche questo, può ragionevolmente ritenersi escluso. La banca Alfa, infatti, era a conoscenza che il mutuo era stato fatto per l'acquisto di un immobile da parte di entrambi i coniugi e tale singola ragione già di per sè basterebbe a considerare detto acquisto ricollegabile ai bisogni della famiglia di Tizio e Caia.
Gli Ermellini, fugando ogni dubbio di sorta, in una recentissima sentenza hanno sancito che: "L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (ovvero Tizio e Caia), la quale deve provare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, essendo questi ultimi sia quelli essenziali del nucleo familiare, sia altre esigenze, purchè il loro soddisfacimento sia funzionale alla vita della famiglia"(Cassazione Civile, Sez. III, 19 febbraio 2013 n. 4011).
Per dette ragioni la Banca Alfa ben potrebbe pignorare l'immobile di Tizio e Caia stante che, dovranno essere questi ultimi a provare che il fondo sia stato regolarmente costituito e che l'acquisto dell'immobile facente parte del fondo sia rimasto estraneo ai bisogni familiari.
Si ritiene comunque che, nel caso in cui Tizio e Caia riescano a dimostrare l'estraneità dell'acquisto dell'immobile ai cd. "bisogni familiari", la Banca Alfa potrà comunque far valere i propri diritti attraverso la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Infatti, a  norma dell'art. 2901 c.c., sono soggetti alla revocatoria i soli "atti di disposizione del patrimonio" e i presupposti di tale azione sono: il periculum damni, cioè il pregiudizio delle ragioni del creditore e il consilium fraudis, cioè la consapevolezza di ledere le ragioni del creditore.
Nel caso in esame vi è sicuramente il periculum damni, rappresentato dall'immissione nel fondo patrimoniale dell'immobile sottoposto ad ipoteca volontaria dalla Banca Alfa a garanzia del mutuo concesso a Tizio e Caia anteriormente alla costituzione del fondo; e vi è altrettanto sicuramente anche consilium fraudis, ovvero la consapevolezza (dolo generico) da parte di Tizio e Caia di ledere le ragioni della Banca Alfa immettendo nel particolare regime del fondo patrimoniale un immobile gravato da ipoteca.  
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopraesposte la Banca Alfa potrà agire sia ex art. 170 c.c. e attivare la procedura esecutiva per l'immobile vincolato nel fondo patrimoniale e sia ex art. 2901 c.c. facendo dichiarare inefficace la costituzione del fondo patrimoniale in quanto arreca pregiudizio alle ragioni della Banca Alfa.
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Da: W la Spagna10/12/2013 15:25:33
in spagna le abilitazioni non le regalano affatto...  è un percorso costoso e molto selettivo... e non ho mai visto nessuno che copiava con il cellulare da dentro l'esame.. sono cose che succedono solo in italia

ed è scandaloso che si sappia così apertamente

spero che la polizia postale monitori gli ip di questa discussione e risalga a chi da dentro i padiglioni copia con i cellulari

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Da: si ma non sempre quella10/12/2013 15:27:25
Dai soluzioni alternative... altrimenti è per tutti uguale
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Da: aiutinodacasa10/12/2013 15:28:13
e cambiatela voiiiii
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Da: Neoavvocato10/12/2013 15:28:52
Ma com'e' possibile che in un sito del ministero dell'interno parenti e amici possano postare soluzioni alle tracce in corso di trattazione senza che nessun moderatore, gestore faccia nulla?!
L'anno scorso la traccia sull'anatocismo era difficile quanto e più di quelle odierne e il sottoscritto l'ha passato senza mendicare aiuti a nessuno. Al max si chiedeva al vicino di banco se aveva rinvenuto sentenze diverse rispetto a quelle indicate nel proprio codice di riferimento.
In teoria, una persona avrebbe dovuto infinocchiare i commissari sfuggendo a tutti i controlli e portando un cellulare entro la sala d'esame; trovare il tempo utile per andare in bagno; fermarsi una decina di minuti in detto loco per studiarsi a memoria la soluzione proposta nei siti di riferimento.
Trovo tutto questo deprimente a dir poco.
E trovo ancor più deprimenti che in un sito del ministero dell'interno si consenta tutto questo.
Lo afferma uno che l'esame l'ha passato e che non ha dimenticato quanto di farsesco vi sia in questa selezione.
Rispondi

Da: Ary10/12/2013 15:29:23
è giusto?
Rispondi

Da: avv10/12/2013 15:29:31
pare che abbiano dato l'inizio traccia alle ore 11.30. Se sono otto ore, dovrebbe essere ore 19.30, ma mi sembra tardissimo
Rispondi

Da: cover10/12/2013 15:29:32
ma te i cazzi tuoi nn te li fai....vai a rompere altrove
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Da: si ma se compiate ...10/12/2013 15:30:21
se copiate rischiate che ve lo annullino!
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Da: crisantemi a natale10/12/2013 15:30:39
Ragazzi siate criticissimi..non vi adagiate su soluzioni preconfezionate
Rispondi

Da: Neoavvocato10/12/2013 15:33:28
Sono 7 ore e non 8. Comunque è divertente sapere che così tante persone si affannano per aiutare parenti e amici che:
- ben che vada, si troveranno con un titolo senza lavoro o con un lavoro stressante e sottopagato;
- rappresenteranno un concorrente in più all'interno di un ordine già supersaturo.

Ma non avete proprio nulla da fare?!
Rispondi

Da: Bi.Bi. 10/12/2013 15:34:34
Neoavvocato: non è un sito del ministero degli interni... il nome inganna su questo perchè è un forum di concorsi ed esami pubblici.
Rispondi

Da: Cassazionista10/12/2013 15:36:20
Traccia n.2 dovete argomentare sulla revocatoria facendo caso al fatto che l'ipoteca è stata iscritta nel 2006 e quindi vi è decadenza dall'azione
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Da: AGNELLOHISPANICO10/12/2013 15:36:42
non dovete copiare, siate corretti
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Da: Ra84  10/12/2013 15:37:26
le ore sono SETTE..
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Da: Jack610/12/2013 15:38:50
raga... ma siate costruttivi... qui non si copia ma si da solo delle linee guida... e poi si sa che qui ci vuol la botta di culo per essere letti
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Da: Neoavvocato10/12/2013 15:39:14
Il fatto che non leggano neppure gli scritti è una balla clamorosa. Due dei miei dominus sono stati commissari e vi posso assicurare che i temi sono tutti sottoposto a un vaglio (che poi sia approfondito e corretto o meno, non saprei dirvi).
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Da: didola1 10/12/2013 15:39:34
x giogia 2013
nellA TRACCIA MANCA
SE I RAPPORTI PASSIVI FACENTI CAPO AD UN  SOCIETA CANCELLATA SOPRAVVIVONO E QIUALI AZIONI POSSONO ESSERE ESERCITATE DALLA CREDITRICE
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Da: x Neoavvocato10/12/2013 15:39:49
Caro NEOAVVOCATO non sai nemmeno riconoscere il sito del ministero e ancora parli..... ma perchè non vai a lavorare e ti togli dalle pal.....
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Da: daroma10/12/2013 15:44:26
(ANSA) - CATANZARO, 15 DIC - Due candidati all'esame di avvocato sono stati espulsi a Catanzaro perche'sorpresi mentre usavano telefoni cellulari. I due hanno chiesto piu' volte di usufruire del bagno: questo ha fatto insospettire alcuni componenti della commissione d'esame che hanno fatto un controllo e hanno sorpreso i due praticanti avvocati a parlare al telefono. I due aspiranti avvocati non hanno saputo fornire spiegazioni. La commissione ha deciso il loro allontanamento e l'espulsione dalla prova d'esame.
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Da: Totò10/12/2013 15:44:39
Sei un grande!
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Da: Aiuto!10/12/2013 15:47:32
Chi mi può dare le soluzioni della prima traccia?
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Da: vvvvvvvvv10/12/2013 15:50:25
per la traccia sul fondo patrimoniale:LA BANCA PUO ESPERIRE O NO LA REVOCATORIA??????????????
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