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10 dicembre 2013 - Parere CIVILE
803 messaggi, letto 66629 volte
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Da: fa | 10/12/2013 14:11:45 |
ma la revocatoria è una cagata | |
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Da: cicci disperato | 10/12/2013 14:13:40 |
Qualcuno sa se a Napoli hanno dettato e a che ora? mi sembra strano che il termine di consegna sia 18:30 come si dice nel forum. scusatemi ma è importante NapoliDentro alle 12:36 scriveva ancora nn dettato.... | |
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Da: IN BOCCA AL LUPO! | 10/12/2013 14:13:50 |
Sent. Cass. SS.UU. n. 6070/2013 1^ traccia sugli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e responsabilità del liquidatore. | |
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Da: aiutinodacasa | 10/12/2013 14:14:34 |
PARERE SVOLTO DA ME N. 2 La risoluzione del caso in esame merita brevi cenni sulla natura e sulla efficacia del cosiddetto "fondo patrimoniale". Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli art. 167 e ss. c.c., è un patrimonio di destinazione, ossia un complesso di beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) che vengono destinati, mediante un atto posto in essere dai coniugi o da un terzo, prima o durante il matrimonio, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Per effetto del vincolo, i beni che formano oggetto del fondo vengono sottoposti ad una speciale disciplina che detta precisi limiti, al fine di garantire il perseguimento della destinazione e riguardanti l'amministrazione, la disposizione e l'assoggettabilità dei beni medesimi all'azione esecutiva dei creditori dei coniugi. Secondo la prevalente opinione, il fondo patrimoniale è costitutivo di un "regime patrimoniale" in senso tecnico che, tuttavia, riguardando beni determinati, non si pone in alternativa agli altri regimi patrimoniali tipici, ma a questi si affianca (Cass. 27 novembre 1987, n. 8824). Per questa ragione, la costituzione del fondo patrimoniale è compatibile con la perdurante vigenza, tra i coniugi, di un regime di separazione dei beni oppure di comunione legale o convenzionale. La circostanza che Tizio e sua moglie abbiano optato per il regime della separazione dei beni non costituisce pertanto ostacolo alcuno alla piena validità ed efficacia dell'atto costitutivo del fondo. La formazione del fondo patrimoniale rappresenta una vera e propria "convenzione" tra i coniugi. Si può quindi ritenere che il fondo sia stato, almeno sotto questo profilo, validamente costituito. Prima di entrare nel merito del caso in esame, occorre ulteriormente verificare se il vincolo derivante dal fondo, pur validamente costituito, sia opponibile ai terzi e, in particolare, alla banca Alfa creditrice. Precisamente, ai sensi dell'art. 170 c.c., l'esecuzione sui beni vincolati in fondo patrimoniale "non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". Dunque sono due sono i presupposti richiamati nella norma: il primo, di natura oggettiva, consiste nell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia; il secondo, di natura soggettiva, è rappresentato dalla conoscenza, da parte del creditore, della predetta estraneità. Riguardo al primo requisito - l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia - sembra ragionevole ritenere che nel caso in esame non sussista, in quanto l'acquisto di un immobile fatto da entrambi i coniugi ben potrebbe rientrare tra il novero dei beni che rappresentano i bisogni della famiglia anche alla luce della giurisprudenza dominante. Al tal riguardo infatti, la giurisprudenza di legittimità, identifica i "bisogni della famiglia" ai fini dell'art. 170 c.c. nella "inerenza diretta ed immediata" degli scopi per cui i debiti sono stati contratti ai bisogni della famiglia. Si è precisato che il concetto di "bisogni della famiglia" non deve essere inteso in senso restrittivo, non deve cioè essere riferito solo alla soddisfazione delle necessità indispensabili del nucleo familiare bensì deve essere letto come formula atta a ricomprendere tutte le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi (sempre Cass., 7 gennaio 1984 n. 134). Riguardo al secondo requisito - conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia- anche questo, può ragionevolmente ritenersi escluso. La banca Alfa, infatti, era a conoscenza che il mutuo era stato fatto per l'acquisto di un immobile da parte di entrambi i coniugi e tale singola ragione già di per sè basterebbe a considerare detto acquisto ricollegabile ai bisogni della famiglia di Tizio e Caia. Gli Ermellini, fugando ogni dubbio di sorta, in una recentissima sentenza hanno sancito che: "L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (ovvero Tizio e Caia), la quale deve provare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, essendo questi ultimi sia quelli essenziali del nucleo familiare, sia altre esigenze, purchè il loro soddisfacimento sia funzionale alla vita della famiglia"(Cassazione Civile, Sez. III, 19 febbraio 2013 n. 4011). Per dette ragioni la Banca Alfa ben potrebbe pignorare l'immobile di Tizio e Caia stante che, dovranno essere questi ultimi a provare che il fondo sia stato regolarmente costituito e che l'acquisto dell'immobile facente parte del fondo sia rimasto estraneo ai bisogni familiari. Si ritiene comunque che, nel caso in cui Tizio e Caia riescano a dimostrare l'estraneità dell'acquisto dell'immobile ai cd. "bisogni familiari", la Banca Alfa potrà comunque far valere i propri diritti attraverso la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.. Infatti, a norma dell'art. 2901 c.c., sono soggetti alla revocatoria i soli "atti di disposizione del patrimonio" e i presupposti di tale azione sono: il periculum damni, cioè il pregiudizio delle ragioni del creditore e il consilium fraudis, cioè la consapevolezza di ledere le ragioni del creditore. Nel caso in esame vi è sicuramente il periculum damni, rappresentato dall'immissione nel fondo patrimoniale dell'immobile sottoposto ad ipoteca volontaria dalla Banca Alfa a garanzia del mutuo concesso a Tizio e Caia anteriormente alla costituzione del fondo; e vi è altrettanto sicuramente anche consilium fraudis, ovvero la consapevolezza (dolo generico) da parte di Tizio e Caia di ledere le ragioni della Banca Alfa immettendo nel particolare regime del fondo patrimoniale un immobile gravato da ipoteca. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopraesposte la Banca Alfa potrà agire sia ex art. 170 c.c. e attivare la procedura esecutiva per l'immobile vincolato nel fondo patrimoniale e sia ex art. 2901 c.c. facendo dichiarare inefficace la costituzione del fondo patrimoniale in quanto arreca pregiudizio alle ragioni della Banca Alfa. | |
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Da: avv | 10/12/2013 14:14:47 |
cass 933/2012 | |
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Da: catullolex | 10/12/2013 14:16:08 |
spero vivamente che chi è attanagliato dall'amletico dubbio della revocatoria non sia un candidato perchè se lo fosse dovrebbe andare a zappare, se ne è capace...ma dubito. | |
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Da: Bia | 10/12/2013 14:19:14 |
X cicci disperato Ma sei sicuro? Fammi saoere | |
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Da: puff_a | 10/12/2013 14:22:03 |
Ragazzi ho bisogno di sapere con CERTEZZA a che ora consegna Napoli | |
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Da: cicci disperato | 10/12/2013 14:24:55 |
In questa discussione a pagina 10 si legge dall'utente "NapoliDentro" (alle ore 12:36) che a NAPOLI non hanno ancora dettato, ma al contempo un altro utente ("Re56yu" alle 11:56) a pagina 9 scrive che NAPOLI consegna alle 18:30. Si può sapere????? Porca miseria nessuno che ha notizie certe circa l'orario in cui hanno dettato e quindi a che ora si consegna???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Per favore!!!!! | |
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Da: gdankg | 10/12/2013 14:26:34 |
Ti posso assicurare che è alle 18.30 a napoli...me l'ha scritto mio marito...se vuoi ti devo fare lo stamp di whatsapp??? | |
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Da: per catullolex | 10/12/2013 14:29:01 |
catullolex la revocatoria a mio parere non si deve mettere!!! | |
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Da: wizipy | 10/12/2013 14:29:04 |
La mia compagna (che è a Napoli), circa un paio di ore fa, mi scriveva che avrebbe scelto la traccia sul fondo patrimoniale. Quindi avranno dettato a partire dalle 11:30 circa | |
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Da: catullolex | 10/12/2013 14:32:19 |
infatti, ma fare il parere senza prendere come riferimento la 933, come ho potuto leggere in quelli postati fin qui, per ME, è sbagliato. | |
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Da: avvocatonero | 10/12/2013 14:35:12 |
sono due tracce molto ma molto semplici. A chi sta suggerendo, per la traccia sul fondo patrimoniale, di un'ipotetica revocatoria consiglio di tornare a fare le scuole elementari per poi iscriversi nuovamente a giurisprudenza. Ragazzi evitate di copiare e fate il compito da soli! | |
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Da: potenza | 10/12/2013 14:36:16 |
potenza a che ora consegna | |
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Da: ciccio 2 | 10/12/2013 14:37:57 |
per favore mi date qualche soluzione??????????????? | |
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Da: Mike807 | 10/12/2013 14:38:19 |
Per favore fatemi sapere a che ora consegna a Roma grazie | |
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Da: cicci disperato | 10/12/2013 14:40:53 |
Scusate ma allora sono 7 ore per il parere di civile? | |
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Da: parappa | 10/12/2013 14:41:38 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: aiuto22 | 10/12/2013 14:46:35 |
ragazzi postate la soluzine della 2 traccia | |
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Da: rosa2013 | 10/12/2013 14:46:42 |
qualcuno sa a che ora consegna lecce? | |
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Da: uto | 10/12/2013 14:46:54 |
luxor ma il resto?? | |
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Da: ciao... | 10/12/2013 14:49:21 |
Orario consegna padova??? | |
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Da: aiutinodacasa | 10/12/2013 14:51:56 |
La risoluzione del caso in esame merita brevi cenni sulla natura e sulla efficacia del cosiddetto "fondo patrimoniale". Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli art. 167 e ss. c.c., è un patrimonio di destinazione, ossia un complesso di beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) che vengono destinati, mediante un atto posto in essere dai coniugi o da un terzo, prima o durante il matrimonio, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Per effetto del vincolo, i beni che formano oggetto del fondo vengono sottoposti ad una speciale disciplina che detta precisi limiti, al fine di garantire il perseguimento della destinazione e riguardanti l'amministrazione, la disposizione e l'assoggettabilità dei beni medesimi all'azione esecutiva dei creditori dei coniugi. Secondo la prevalente opinione, il fondo patrimoniale è costitutivo di un "regime patrimoniale" in senso tecnico che, tuttavia, riguardando beni determinati, non si pone in alternativa agli altri regimi patrimoniali tipici, ma a questi si affianca (Cass. 27 novembre 1987, n. 8824). Per questa ragione, la costituzione del fondo patrimoniale è compatibile con la perdurante vigenza, tra i coniugi, di un regime di separazione dei beni oppure di comunione legale o convenzionale. La circostanza che Tizio e sua moglie abbiano optato per il regime della separazione dei beni non costituisce pertanto ostacolo alcuno alla piena validità ed efficacia dell'atto costitutivo del fondo. La formazione del fondo patrimoniale rappresenta una vera e propria "convenzione" tra i coniugi. Si può quindi ritenere che il fondo sia stato, almeno sotto questo profilo, validamente costituito. Prima di entrare nel merito del caso in esame, occorre ulteriormente verificare se il vincolo derivante dal fondo, pur validamente costituito, sia opponibile ai terzi e, in particolare, alla banca Alfa creditrice. Precisamente, ai sensi dell'art. 170 c.c., l'esecuzione sui beni vincolati in fondo patrimoniale "non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". Dunque sono due sono i presupposti richiamati nella norma: il primo, di natura oggettiva, consiste nell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia; il secondo, di natura soggettiva, è rappresentato dalla conoscenza, da parte del creditore, della predetta estraneità. Riguardo al primo requisito - l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia - sembra ragionevole ritenere che nel caso in esame non sussista, in quanto l'acquisto di un immobile fatto da entrambi i coniugi ben potrebbe rientrare tra il novero dei beni che rappresentano i bisogni della famiglia anche alla luce della giurisprudenza dominante. Al tal riguardo infatti, la giurisprudenza di legittimità, identifica i "bisogni della famiglia" ai fini dell'art. 170 c.c. nella "inerenza diretta ed immediata" degli scopi per cui i debiti sono stati contratti ai bisogni della famiglia. Si è precisato che il concetto di "bisogni della famiglia" non deve essere inteso in senso restrittivo, non deve cioè essere riferito solo alla soddisfazione delle necessità indispensabili del nucleo familiare bensì deve essere letto come formula atta a ricomprendere tutte le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi (sempre Cass., 7 gennaio 1984 n. 134). Riguardo al secondo requisito - conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia- anche questo, può ragionevolmente ritenersi escluso. La banca Alfa, infatti, era a conoscenza che il mutuo era stato fatto per l'acquisto di un immobile da parte di entrambi i coniugi e tale singola ragione già di per sè basterebbe a considerare detto acquisto ricollegabile ai bisogni della famiglia di Tizio e Caia. Gli Ermellini, fugando ogni dubbio di sorta, in una recentissima sentenza hanno sancito che: "L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (ovvero Tizio e Caia), la quale deve provare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, essendo questi ultimi sia quelli essenziali del nucleo familiare, sia altre esigenze, purchè il loro soddisfacimento sia funzionale alla vita della famiglia"(Cassazione Civile, Sez. III, 19 febbraio 2013 n. 4011). Per dette ragioni la Banca Alfa ben potrebbe pignorare l'immobile di Tizio e Caia stante che, dovranno essere questi ultimi a provare che il fondo sia stato regolarmente costituito e che l'acquisto dell'immobile facente parte del fondo sia rimasto estraneo ai bisogni familiari. Si ritiene comunque che, nel caso in cui Tizio e Caia riescano a dimostrare l'estraneità dell'acquisto dell'immobile ai cd. "bisogni familiari", la Banca Alfa potrà comunque far valere i propri diritti attraverso la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.. Infatti, a norma dell'art. 2901 c.c., sono soggetti alla revocatoria i soli "atti di disposizione del patrimonio" e i presupposti di tale azione sono: il periculum damni, cioè il pregiudizio delle ragioni del creditore e il consilium fraudis, cioè la consapevolezza di ledere le ragioni del creditore. Nel caso in esame vi è sicuramente il periculum damni, rappresentato dall'immissione nel fondo patrimoniale dell'immobile sottoposto ad ipoteca volontaria dalla Banca Alfa a garanzia del mutuo concesso a Tizio e Caia anteriormente alla costituzione del fondo; e vi è altrettanto sicuramente anche consilium fraudis, ovvero la consapevolezza (dolo generico) da parte di Tizio e Caia di ledere le ragioni della Banca Alfa immettendo nel particolare regime del fondo patrimoniale un immobile gravato da ipoteca. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopraesposte la Banca Alfa potrà agire sia ex art. 170 c.c. e attivare la procedura esecutiva per l'immobile vincolato nel fondo patrimoniale e sia ex art. 2901 c.c. facendo dichiarare inefficace la costituzione del fondo patrimoniale in quanto arreca pregiudizio alle ragioni della Banca Alfa. | |
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Da: Testa propria | 10/12/2013 14:52:11 |
Ragazzi, leggete gli articoli e le sentenze e sviluppatevelo voi. tanto la garanzia di passare non ve la danno neanche i compiti su ecampus solo articoli e sentenze http://www.dirittoitaliano.com/attualita/articolo.php?Esame-avvocato-2013-tracce-e-giurisprudenza-del-parere-civile-140 | |
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Da: ciccio 2 | 10/12/2013 14:52:28 |
vi prego soluzioniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii????????????????????????? | |
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Da: Bi.Bi. | 10/12/2013 14:59:39 |
Io sono un po' stupita dalla facilità con cui vi state mettendo in contatto con esaminandi...io non avrei mai avuto il coraggio di portare il cellulare. E soprattutto di passare tanto tempo in bagno per leggere un'intero parere di soluzione! Sarà che l'anno scorso ci mancava poco che ci facessero fare la pipì a porte aperte per controllarci!! | |
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Da: zanello | 10/12/2013 15:03:31 |
La revocatoria è assolutamente superflua. Il fondo non è opponibile alla banca che ha costituito l'ipoteca in data antecedente. PRIOR IN TEMPORE POTIOR IN IURE! | |
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Da: mgh | 10/12/2013 15:10:14 |
a catanzaro a che ora devono consegnare? | |
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Da: W la Spagna | 10/12/2013 15:10:52 |
sono pareri a mio avviso molto difficili e complessi prevedo una strage di bocciati... voi che ne pensate? io penso sia davvero meglio fare la spagna a questo punto, master o non master | |
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