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10 dicembre 2013 - Parere CIVILE
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Da: in bocca al lupo10/12/2013 13:26:01
ragazzi il parere sul fondo patrimoniale? forzaa
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Da: ciccio 210/12/2013 13:26:24
avete qualche soluzione?
Rispondi

Da: sesese10/12/2013 13:27:27
l'azione revocatoria????
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Da: Luxor 10/12/2013 13:28:30

una bozza della I^ traccia io la farei così.
Ai fini della trattazione del caso in esame, vanno evidenziati, separatamente, il fenomeno estintivo conseguente alla cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, dai profili di una eventuale responsabilità in capo al liquidatore resosi responsabile di violazioni nella procedura di liquidazione.
Quanto al primo dei punti citati, va rilevato che, alla luce del nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n.6 del 2003, l'art. 2495 c.c. disciplina la cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese e la loro estinzione, prevedendo, in particolare, che, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2495, comma 1, c.c.).
Pertanto, come l'iscrizione della società nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva, di converso la cancellazione della società dal registro delle imprese ne segna la sua estinzione.
La previsione espressa dell'estinzione della società configura una novità, rispetto al periodo precedente la riforma del diritto societario entrata in vigore nel2004.
Prima, difatti, non vi era nel testo della legge l'inciso che affermava l'estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese.
Con la conseguenza che, sulla base della giurisprudenza di legittimità precedente alla riforma, l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese aveva funzione di pubblicità, e non ne determinava l'estinzione, ove non fossero esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società medesima e, fino a tale momento, permaneva la legittimazione processuale attiva e passiva in capo alla società.
Il legislatore del 2003, invece, ha ritenuto questa situazione insoddisfacente, soprattutto in considerazione del fatto che non assicurava un buon livello di certezza del diritto e vi ha posto riparo statuendo l'irreversibilità della cancellazione.
Alla luce del diritto vigente, dunque, si verifica dunque l'estinzione della società, la quale ha effetti anche processuali, nel senso che non sono più legittime azioni intentate dalla società (o verso la società) dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese.
Quanto ai creditori insoddisfatti, poi, Ai sensi della citata disposizione e ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
Infatti, Il momento in cui può dirsi cessato il procedimento di liquidazione è l'approvazione del bilancio finale.
Ma tale ultimo atto conclusivo, presuppone, però la liquidazione ed è proprio in tale fase che I liquidatori possono rendersi responsabili in connessione con gli adempimenti richiesti in base alle diverse norme di disciplina come di seguito esplicate.
L'art. 2495,comma 2,c.c. prevede, pertanto, un secondo potenziale convenuto dell'azione dei creditori sociali:si tratta del liquidatore, se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa.
Pertanto, la norma citata assume una duplice funzione, da un lato, è quella d'innalzare la tutela dei creditori, aumentando il numero di soggetti chiamati a rispondere. Dall'altro, l'obiettivo della norma è quello di responsabilizzare i liquidatori, i quali devono svolgere diligentemente la loro attività, essendo altrimenti esposti ad addebito di colpa e all'obbligo di risarcire il danno.
Mentre i soci rispondono come successori della società estinta (nel senso che sono diventati, pro quo-ta, titolari del patrimonio che prima della cancellazione era della società), i liquidatori rispondono a titolo proprio per gli eventuali comportamenti scorretti posti in essere durante la liquidazione.
La responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori deve considerarsi di natura extracontrattuale: non sussiste difatti alcuna relazione contrattuale fra i terzi e i liquidatori, che vengono semplicemente chiamati a liquidare la società.
Prima di occuparci dell'art. 2495, com-ma 2, c.c., è però opportuno evidenziare che la responsabilità dei liquidatori ha diverse basi normative. La disposizione generale è costituita dall'art.2489, comma 2, c.c., secondo cui i liquidatori rispondono per i danni derivanti dall'inosservanza dei loro doveri secondo le norme in materia di responsabilità degli amministratori. A tale norma si aggiunge il disposto dell'art. 2491, comma 3, c.c. secondo cui i liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la ripartizione fra i soci di acconti sul risultato della liquidazione, quando non vi è stata integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori.
Rispetto a tali disposizioni, l'art. 2495, comma 2,c.c. fonda un'ulteriore ipotesi di responsabilità professionale dei liquidatori.
Questi, infatti, hanno il compito di gestire la liquidazione della società, assicurando il soddisfacimento dei creditori (nei limiti delle risorse disponibili) e ripartendo il residuo fra i soci.
Al fine di comprendere questa disposizione speciale sulla responsabilità dei liquidatori è bene prendere le mosse dalla norma che regola i loro poteri (art.2489,comma 1,c.c.), secondo cui i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
il fine dunque dell'azione dei liquidatori è la liquidazione della società. Nello svolgere la loro attività i liquidatori sono tenuti all'osservanza di una precisa diligenza professionale: i liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico (art. 2489, comma 2, c.c.).
Laddove tali professionalità e diligenza non fossero osservate, i liquidatori possono essere chiamati a rispondere nei confronti dei creditori sociali. Il creditore insoddisfatto che vuole agire nei confronti dei liquidatori deve pertanto identificare delle inosservanze di doveri poste in essere dai liquidatori.
Tali violazioni si lasciano ricondurre essenzialmente a due categorie: inadeguata massimizzazione dell'attivo societario oppure errata distribuzione delle risorse sociali.
Sotto il secondo profilo che è quello che interessa ai fini del caso in esame, ovvero, la errata distribuzione delle risorse sociali, va evidenziato che i liquidatori possono essere ritenuti responsabili quando hanno trascurato crediti di terzi che erano invece facilmente riconoscibili: si pensi al caso di un credito debitamente comunicato dal terzo alla società, ma di cui i liquidatori, per colpa, non ne tengono conto.
Si tratta dell'ipotesi in cui il bilancio finale di liquidazione non registra un credito, con l'effetto che le risorse disponibili vengono distribuite agli altri creditori a danno del creditore escluso.
Rispetto al caso esaminato (che è proprio quello in esame) altre ipotesi consimili si hanno quando, ad esempio, sono stati pagati ai soci anticipi sui risultati della liquidazione in misura talmente eccessiva da produrre l'effetto che non rimangono mezzi sufficienti per poter soddisfare i creditori sociali.
Il liquidatore che paghi incautamente acconti in violazione dell'art. 2491, comma 2, c.c. si rende responsabile nei confronti dei creditori, in quanto privilegia i soci a danno dei creditori.
Alla luce di quanto esposto, dunque, nel caso in esame la società alfa potrà agire nei confronti dei soci limitatamente a quanto da essi incassato, ed eventualmente ottenere un titolo per accertata responsabilità del liquidatore.


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Da: scugnizzo7510/12/2013 13:28:37
aiutateci per parere sul fondo patrimoniale sembra più facile si consegna prima
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Da: confermate.10/12/2013 13:30:54
Il liquidatore di una società estinta può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto solo a condizione che questi dimostri l'esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che è stata, invece, distribuita ai soci, oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore stesso cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva. Nelle società di capitali, inoltre, la successione nel lato passivo delle obbligazioni sociali (dalla società ai soci) non discende affatto dalla mera qualità di socio, ma si fonda sulla percezione, da parte di questo, di quota parte delle attività destinate alla soddisfazione dei creditori sociali.
A precisarlo è il Tribunale di Milano, nella sentenza 8 marzo 2011 n. 3142, in relazione ad un caso in cui il creditore di una srl, in liquidazione dal 2001 e cancellata nel 2008, agiva, ex art. 2495 comma 2 c.c., nei confronti del liquidatore della società e di uno dei soci della srl (in via solidale o alternativa tra loro). Ai sensi della citata disposizione, infatti, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. In particolare, al fine di recuperare il proprio credito, derivante da una sentenza pronunciata in suo favore nel 2006, veniva prodotto in giudizio il primo bilancio di liquidazione della società e si richiedeva l'emissione di un ordine di esibizione dei successivi bilanci.
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Da: traccia fondo ptrimoniale sentenza10/12/2013 13:40:11
Cassazione, sentenza 30 settembre 2008, n. 24332, sez. III civile
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale - Costituzione - In genere - Opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi - Annotazione nei registri dello stato civile - Necessità - Pignoramento anteriore all`annotazione - Inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale "ex" art. 2913 cod. civ. - Pignoramento successivo ma con ipoteca iscritta precedentemente - Potere di espropriare il bene ex art. 2808 cod. civ. - Sussistenza.
La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall`art. 167 cod. civ., così come stabilito dall`art. 162 cod. civ. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell`annotazione a margine dell`atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed avente l`esclusiva funzione di pubblicità notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell`art. 555 cod. proc. civ., prima dell`annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell`esecuzione, sussistendo l`inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall`art. 2913 cod. civ., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all`annotazione, ma l`ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l`iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, "ex" art. 2808 cod. civ., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 162, 167, 2647, 2808, 2913; Cod. Proc. Civ. art. 555.
Massime precedenti Vedi: n. 23745 del 2007.
Rispondi

Da: saretta88810/12/2013 13:43:29
Scusate siccome il mio fidanzato mi ha detto che devono consegnare alle 17:30 è possibile avere le possibili soluzioni delle tracce, grazie mille
Rispondi

Da: pietà10/12/2013 13:48:27
E infatti digli al tuo fidanzato di fare il compito non di aspettare che qualcuno glielo faccia.sono molto semplici
Rispondi

Da: per saretta10/12/2013 13:51:16
un consiglio? smollalo, non lo passera' mai, fidati. rimarra' un cane a vita...non potra' regalarti mai nulla... fai na cosa:approfittane, in questi 3 giorni, goditila sua assenza e fai tanta equitazione :)

smollalo, non lo passera' mai, rimarra' un fallito, cerca altrove.
Rispondi

Da: Ary10/12/2013 13:51:30
x luxor: ma è soluzione della traccia2?
Rispondi

Da: saretta88810/12/2013 13:51:58
Per "Pietà"...... non ti rispondo il nickname che hai scelto ti si addice proprio.
Rispondi

Da: per babababbaba10/12/2013 13:54:01
1) la revocatoria occorre per rendere inefficace l'atto di costituzione del fondo patrimoniale (vedi art. 2901), così poi, si potrà procedere all'esecuzione forzata, in virtù dell'inadempimento del contratto di mutuo e della garanzia ipotecaria.
2)l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dal COMPIMENTO DELL'ATTO CHE SI INTENDE REVOCARE!! pertanto, nel caso di specie, dalla costituzione del fondo patrimoniale. tuttavia, trattandosi di atto pubblico, e quindi soggetto a trascrizione e poi a successiva annotazione nell'atto di matrimonio, i termini decorrono da tale ultimo momento o tutt'al più dalla trascrizione nei registri immobiliari.
Rispondi

Da: Mike807 10/12/2013 13:54:07
Scusate, avrei necessità di capire l'orario di consegna su Roma.. Nessuno ha informazioni?
Rispondi

Da: Lauretta1310/12/2013 13:54:22
quindi va fatta direttamente l'azione esecutiva e non anche la revocatoria?
Rispondi

Da: in bocca al lupo10/12/2013 13:54:27
luxor per il parere dell'altra traccia qnt bisogna aspettare?
Rispondi

Da: Cavernicolo10/12/2013 13:56:15
A tutti i froci che discettano sull'incivile pratica del copiare, se siete su questo forum, probabilmente l'esame lo avete già passato (copiando) o, in subordine ci avete rinunciato per manifesta incapacità. In ambedue le ipotesi, siete dei miserabili. All'equino che suggerisce altrettanti sport equestri, suggerisco di sellare il suo ronzino e di andarsene a trovare gloria nei più suggestivi ippodromi nazionali.
Rispondi

Da: per cavernicolo10/12/2013 14:00:41
sei una scimmia, dunque: UUUUUU UUUUUU UUUUUU UUUUU
Rispondi

Da: sesese10/12/2013 14:00:46
NESSUNO STA FACENDO QUELLO SUL FONDO PATRIMONIALE?
Rispondi

Da: avv. bricco10/12/2013 14:01:56
se ci si avvale della Cass. civ. n. 24332/2008, la revocatoria potrebbe essere non necessaria
Rispondi

Da: Luxor 10/12/2013 14:02:27
non lo faccio...ma la revocatoria secondo me non c'entra niente...

Corte di cassazione - Sezione III civille - Sentenza 24 gennaio 2012 n. 933
24 gennaio 2012

  
Il fondo patrimoniale non è opponibile al creditore procedente se l'annotazione della convenzione all'atto di matrimonio è successiva all'iscrizione ipotecaria o al pignoramento.
Lo ha ricordato la terza sezione civile della Cassazione secondo la quale se il pignoramento immobiliare è eseguito prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione. Allo stesso risultato si perviene, ha spiegato il collegio, quando il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca sia stata iscritta in precedenza, in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene con prevalenza rsipetto ai vincoli successivi....
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Da: ciccio 210/12/2013 14:02:58
ragazzi possibili soluzioni??
Rispondi

Da: Ragazzacivilista 10/12/2013 14:06:47
a mio avviso va anche la revocatoria .
Anzi occorre dire preventivamente la revocatoria e poi la procedura di esecuzione forzata. Ci sono anche delle sentenze che dicono ciò
Rispondi

Da: avv10/12/2013 14:07:32
anche x me occorre parlare solo di esecuzione immobiliare, la Suprema Corte si è espressa chiaramente
Rispondi

Da: xena84xena 10/12/2013 14:08:25
qualcuno ha notizie su lecce
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Da: cicci disperato10/12/2013 14:09:56
Qualcuno sa se a Naqpoli hanno dettato e a che ora? mi sembra strano che il termine di consegna sia 18:30 come si dice nel forum. scusatemi ma è importante
Rispondi

Da: zon10/12/2013 14:10:00
xena tutto bene?
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Da: bobav 10/12/2013 14:11:07
chiaramente in che senso??? potresti fornirmi gli estremi della sent. alla quale fai riferimento???grazie
Rispondi

Da: ciao...10/12/2013 14:11:24
Scusate l'orario di consegna di venezia????
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Da: cicci disperato10/12/2013 14:11:30
Qualcuno sa se a Napoli hanno dettato e a che ora? mi sembra strano che il termine di consegna sia 18:30 come si dice nel forum. scusatemi ma è importante

NapoliDentro alle 12:36 scriveva ancora nn dettato....
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