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10 dicembre 2013 - Parere CIVILE
803 messaggi, letto 66615 volte

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Da: valema99910/12/2013 12:50:36
insisto... da catanzaro notizie????
Rispondi

Da: parere civile: fondo patrimoniale10/12/2013 12:53:15
Tra i vari istituti giuridici (trust, fondo patrimoniale, vincolo di destinazione) che possono essere usati per proteggere il patrimonio familiare, questa volta  la Cassazione ci offre lo spunto per individuare gli aspetti  o requisiti formali necessari per rendere opponibile il fondo patrimoniale ai creditori e, di conseguenza, proteggere i beni compresi nel patrimonio familiare dalle azioni esecutive dei creditori.

Il fondo patrimoniale (167 c.c.) è un istituto attraverso il quale i coniugi o un terzo vincolano  alcuni beni al soddifacimento dei bisogni della famiglia. L'effetto di questo vincolo è quello di rendere i beni inseriti nel fondo patrimoniale aggredibili solo da creditori che hanno soddisfatto bisogni inerenti la famiglia (170 c.c.), quindi, i creditori che sono diventati tali, per soddisfare bisogni diversi da quelli della famiglia non possono aggredire i beni del fondo patrimoniale.  Si comprende che se la locuzione "bisogni della famiglia" si intende in senso letterale e viene intepretata in molto restrittivo (casa, alimenti, mantenimento, vestiario) ecco che i beni compresi nel fondo patrimoniale diventano inattaccabili.


Oltre la costituzione del fondo patrimoniale, (il documento con cui i coniugi manifestano la volontà di costituire il fondo e individuano i beni da inserire in detto fondo), il codice civile, apparentemente,  prevede altre due formalità per rendere opponibile ai creditori il fondo: l'annotazione del fondo a margine dell'atto di matrimonio (162 c.c.) e la trascrizione dello stesso nei registri della conservatoria immobiliare (2647 c.c.).

A questo punto, ci si chiede quale è il rapporto tra queste diverse formalità e, in particolare, ci si chiede se per rendere opponibile il fondo ai creditori è sufficiente solo l'annotazione o solo la trascrizione o sono necessarie entrambe le formalità. La risposta è stata fornita dalla Cassazione Sez. Un. del 13 ottobre 2009 n. 21658 secondo la quale per ottenre l'opponibilità del fondo ai creditori occorre far riferimento solo all'annotazione del vincolo a margine dell'atto di matrimonio e non alla trascrizione dello stesso (che avrebbe solo una funzione di pubblicità notizia). Sulla scelta effettuata dalla Cassazione a Sez. Un. forse è opportuno effettuare una piccola considerazione, infatti, la scelta dalla Cassazione può andare bene in caso di mera costituzione di un fondo avente ad oggetto beni di proprietà di entrambi i coniugi (c.d. costituzione non traslativa), ma la soluzione non è utilizzabile in caso di costituzione di un fondo "traslativa" (come ad esempio il caso in cui il bene inserito nel fondo è di un terzo la cui proprietà viene trasferita ad entrambi i coniugi), poichè, in tale ultima ipotesi, la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria non ha "solo funzione di pubblicità notizia", ma è una vera e propria trascrizione di un atto traslativo.

Comunque, è opportuno sottolineare che la Cassazione del 28 settembre 2012 n. 16526 conferma l'impostazione delle sezioni unite, ma aggiunge un particolare ulteriore, cioè spiega cosa deve fare il titolare del fondo per proteggere i beni compresi nel fondo da un pignoramento.

Infatti, diretta conseguenza di quanto affermato è il principio secondo il quale per opporsi all'esecuzione su beni compresi nel fondo patrimoniale, il titolare dello stesso non deve solo provare l'esistenza del fondo (quindi non deve solo produrre l'atto costitutivo del fondo) ma deve anche produrre un certificato di matrimonio sul quale è annotata la costituzione del fondo, in assenza del certificato l'opposizione non può essere accolta ed è rilevabile d'ufficio la mancata allegazione del certificato di matrimonio e l'eventuale assenza dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio  della costituzione del fondo patrimoniale.


Rispondi

Da: avv. bricco10/12/2013 12:53:35
soluzione schematica traccia n. 2
- analisi dei seguenti istituti: fondo patrimoniale art. 167 c.c.; pubblicità dell'atto pubblico di costituzione in quanto ha ad oggetto un bene immobile ed inoltre perchè rappresenta una convenzione matrimoniale ex art. 167 comma 1ì; in quanto tale va annotata a margine dell'atto di matrimonio ai fini della relativa opponibilità ai terzi ex art. 167 ultimo comma
- preesistenza all'atto di costituzione del fondo patrimoniale di un'ipoteca sull'immobile. conseguente analisi dell'art. 2808 e 2821 c.c., in particolare la ipoteca rende indisponibile a chi la concessa il bene da essa gravato; degli artt. 2900,2901,2902 e 2913 c.c, che legittimano il creditore (la banca) ad esperire l'azione revocatoria per far dichiarare l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale e così giustificare l'azione esecutiva sul bene gravato da ipoteca
- Cass. civ. sez. III, sent n.933 del 24.01.2012
- conclusioni: azione revocatoria e procedura di esecuzione forzata
Rispondi

Da: Avv caio Napoli 10/12/2013 12:54:05
Concordo. 4011 e' fondamentale
Rispondi

Da: ciao...10/12/2013 12:56:59
Notizie da Venezia???
Rispondi

Da: faraon10/12/2013 12:57:59
AVETE LA SENTENZA RISOLUTIVA DEL FONDO PATRIMONIALE
Rispondi

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Da: fabiuzzz10/12/2013 12:58:05
Raga qualcuno ha notizie da Napoli?
Rispondi

Da: aiuto201310/12/2013 12:58:33
per avv. bricco secondo me l'azione revocatoria non va fatta!!!!!!
Rispondi

Da: codex arl10/12/2013 13:00:41
a che ora si consegna a cz?
Rispondi

Da: flo flo10/12/2013 13:00:45
Traccia sul fondo patrimoniale Cassazione civile, sez. III, 05/03/2013, n. 5385 Coniugi (rapporti patrimoniali fra) - Fondo patrimo niale - Esecuzione sui beni e frutti - Iscrizione
d'ipoteca - Azione ex art. 170 c.c. finalizzata alla declaratoria di illegittimità dell'iscrizione - Debito
assistito da ipoteca contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia - Conoscenza di tali circostanze da parte del creditore - Onere della prova - Contenuto.
Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che - in ragione dell'appartenenza del bene al fondo - venga dichiarata,ai sensi dell'art. 170 c.c., l'illegittimità dell'i
scrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene,
ha l'onere di allegare e provare che il debito sia
stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni
della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602. (Nel caso di specie la S.C., nel vagliare la legittimità di una sentenza che aveva ritenuto non
soggetta all'art. 170 c.c. l'iscrizione ipotecaria,accertati come non adempiuti i suddetti oneri, ha rigettato il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata)
Rispondi

Da: xena84xena 10/12/2013 13:02:04
Schema
- effetti cancellazione della società dal registro imprese: estinzione della società. analisi art.
2495 c.c.
- successione dei soci nei debiti della società nei limiti delle quote di partecipazione (posto
che si tratta di una società di capitali e quindi a responsabilità limitata)
- colpa del liquidatore per aver trascurato le domande di pagamento della società alfa
- Cass. SS UU n. 6070 del 12.032013
-conclusioni: legittimazione ad agire nei confronti dei soci nei limiti della quota loro
liquidata ed azione di risarcimento danni nei confronti del liquidatore
Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese,
non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si
determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: le obbligazioni si trasferiscono ai
soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o
illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", essi fossero o meno illimitatamente
responsabili per i debiti sociali; si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di
comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta,
ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito
ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di
ritenere che la società vi abbia rinunciato. Ancora: la cancellazione volontaria dal registro delle
imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima,
impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione
della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è
parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli articoli 299 e segg. cod.
proc. civ., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da
segreteria@controcampus.it www.controcampus.itparte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi
previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non
sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società
deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci
succeduti alla società estinta.
La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 6070/2013, viene chiamata a
pronunciarsi in tema di estinzione di società, cancellazione dal registro delle imprese, rapporti
debitori e rapporti processuali. In particolare, la Corte d'Appello di Napoli, riformando una
pronuncia resa in primo grado, aveva condannato il Comune "A" a pagare ad una società in
accomandita semplice ("R. s.a.s. in liquidazione"), una cospicua somma, determinata in 402.649,22
euro, oltre a interessi, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori pubblici eseguiti dalla
società su incarico dell'ente locale.
La sentenza viene impugnata con ricorso, a sua volta contestato sul presupposto che il predetto
credito era stato ceduto dalla R. s.a.s. in liquidazione e, sul presupposto che la società in commento
«è da considerare estinta dal momento della cancellazione della stessa dal registro delle imprese,
onde l'impugnazione non avrebbe potuto essere ad essa indirizzata». Altresì il procedimento viene
arricchito a seguito della notifica al comune "A" ed alla società R. s.a.s. in liquidazione, della
richiesta del pagamento delle spese processuali da parte dell'avvocato della società.
Le Sezioni Unite della Cassazione vengono così chiamate a fare il punto sulla «sorte dei rapporti
processuali pendenti nel momento in cui una società (nella specie, una società di persone) venga
cancellata dal registro delle imprese». Viene così nuovamente affrontata la questione relativa agli
effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, disciplina novellata a seguito
della riforma del diritto societario, di cui al D.Lgs. n. 6/2003, s.m.i.; la questione degli effetti della
cancellazione della società, peraltro era già stata recentemente affrontata dalla giurisprudenza. In
particolare, le sentenze di Cassazione richiamate nella pronuncia (Cass. 4060, 4061 e4062/2010),
avevano sottolineato la valenza innovativa dell'art. 2495 cod.civ., che è del seguente tenore:
«Cancellazione della società - Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono
chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della
società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei
confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di
segreteria@controcampus.it www.controcampus.itliquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La
domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede
della società».
Viene così ravvisato che la cancellazione produce senz'altro l'effetto estintivo della società
(contrariamente a quanto accadeva ante riforma del diritto societario). Il provvedimento precisa che
la natura della cancellazione presso il registro delle imprese è differente per le società di persone e
per quelle di capitali: nelle prime, infatti, si tratta di pubblicità meramente dichiarativa, superabile
con prova contraria. Viene affermato che per superare la presunzione di estinzione della società,
«occorre la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e
dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro», ammettendo così la
Cassazione, con un'altra pronuncia, la cancellazione della cancellazione (Cass. n. 8426/2010).
Ciò detto, le Sezioni Unite concentrano l'attenzione sulle conseguenze che possono derivare in
ordine ai rapporti già in capo alla società estinta, ma tuttora pendenti in quanto trascurati o
sopravvenuti, analizzando il profilo dei rapporti attivi e di quelli passivi. Relativamente a questi
ultimi, il comma 2 dell'art. 2495 cod. civ., sopracitato, afferma espressamente che i creditori sociali
tuttora non soddisfatti al momento della cancellazione della società, «possono far valere i loro
crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al
bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da
colpa di questi». Viene stabilito un termine di decadenza al fine dell'esercizio del diritto,
determinato in un anno dalla cancellazione. Dal tessuto normativo regolante la materia, non emerge
la volontà del legislatore di dichiarare estinti i rapporti con la formalità di cancellazione della
società: una simile situazione, infatti, pregiudicherebbe ingiustificatamente i creditori sociali
insoddisfatti al momento della formalità di cancellazione.
Secondo la pronuncia, naturale conseguenza della mancata estinzione delle posizioni creditorie è il
passaggio dei debiti insoddisfatti, alla data di cancellazione della società, in capo ai successori
dell'ente, configurandosi così un'ipotesi di successione inter vivos.
Secondo i giudici, «la ratio della norma (…) risiede nell'intento d'impedire che la società debitrice
possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare
quest'ultimo del sui diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti
non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella
segreteria@controcampus.it www.controcampus.itmedesima norma indicati».
Viene affermato che è da considerare quale naturale conseguenza della cancellazione della società
la ripercussione dei rapporti ancora in itinere nella sfera giuridica dei soci, configurandosi così il
fenomeno alla stregua di un rapporto successorio: in particolare si tratterebbe di successione inter
vivos (qualificazione attribuita dalla dottrina anche all'operazione straordinaria di fusione,
anteriormente alla riforma del diritto societario).
La tesi del fenomeno successorio è avvalorata dalla circostanza che i soci sono chiamati a
rispondere del medesimo rapporto già in capo all'ente estinto, e non ad una situazione giuridica
sorta ex novo e ad essi stessi imputabile ab origine.
I giudici, nella motivazione a sentenza, affrontano poi la questione della responsabilità dei soci nelle
società di capitali, ove, essi stessi, il più delle volte (salvo il caso dell'accomandatario di s.a.p.a.),
rispondono intra vires: viene affermato che tale circostanza, tuttavia, non sia sufficiente a far venir
meno il fenomeno successorio tipico del rapporto in commento.
Relativamente poi il termine di un anno, entro il quale poter far valere il diritto, viene sottolineato il
collegamento che l'art. 2495 cod. civ. in commento ha con l'art. 303 cod. proc. civ., sulla
continuazione del processo: detta ultima norma consente che, entro l'anno dalla morte della parte,
possa essere notificato l'atto di riassunzione agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. Entro detto
termine, conseguentemente, «i soci possono esser chiamati a rispondere dei debiti insoddisfatti della
società estinta».
Invece, relativamente alle situazione attive (attivi non liquidati e sopravvenienze attive), tuttora in
essere al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, secondo alcuni, tale
formalità andrebbe interpretata come «tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa
pretesa»: la cancellazione della società potrebbe essere interpretata come «univoca manifestazione
di volontà di rinunciare a quel credito (...) privilegiando una più rapida conclusione del
procedimento estintivo».
Secondo altri, opererebbe ugualmente il fenomeno successorio innanzi delineato per la successione
dei rapporti passivi; per altri ancora, si verrebbe a configurare una situazione assimilabile a quella
dell'eredità giacente, cui conseguirebbe la necessità di nominare un curatore speciale.
Viene affermato che è ragionevole ipotizzare che la titolarità dei beni e dei diritti residui o
sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituiscono il
segreteria@controcampus.it www.controcampus.itsostrato personale: «il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore
economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta che, sparita la società, s'instauri tra
i soci medesimi, (...) un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa
gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione».
In conclusione, le Sezioni Unite affermano che, una volta cancellata la società, «le obbligazioni si
trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione
o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", essi fossero o meno illimitatamente
responsabili per i debiti sociali; si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di
comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta,
ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito
ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di
ritenere che la società vi abbia rinunciato».
Infine, in merito al profilo processuale, è evidente che, una volta cancellata, non esiste più l'ente
società e, conseguentemente, lo stesso non può essere "parte processuale": non potrà quindi
instaurare un nuovo procedimento, o essere chiamata quale parte convenuta, ovvero, impugnare
provvedimenti giudiziari. Qualora la cancellazione della società dal registro delle imprese
intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento
interruttivo del processo, disciplinato dagli articoli 299 e seguenti cod. proc. civ., con facoltà di
proseguire o riassumere il procedimento nei confronti o da parte dei soci.
Secondo i giudici, quindi, il principio enunciato del fenomeno successorio per i debiti sociali,
consente di applicare il disposto di cui all'art. 110 cod. proc. civ. "Dell'esercizio dell'azione", avente
il seguente tenore: «Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è
proseguito dal successore universale o in suo confronto», anche ai rapporti processuali. Qualora poi
la società sia stata cancellata - secondo le Sezioni Unite - appare inammissibile che la società non
più esistente possa impugnare un provvedimento: sarà quindi necessario che la prosecuzione del
processo venga esperita da una "giusta parte".
Rispondi

Da: songosen85 10/12/2013 13:02:23
che c'entra l'azione revocatoria???? Se il bene è già ipotecato, non serve la revocatoria!
Rispondi

Da: persona seria10/12/2013 13:05:00
ma secondo voi è importante il regime adottato dai coniugi? i beni aggredibili sono tutti quelli del fondo patrimoniale o solo quello su cui grava l'ipoteca?
Rispondi

Da: giadaNKG 10/12/2013 13:10:08
Perfavore, quando si scrivono suggerimenti, soluzioni etc etc potete specificare di quale traccia parlate? Qui ci sono degli "ignoranti" in materia che cercano di aiutare :) grazie!
Rispondi

Da: ciao...10/12/2013 13:10:42
Ora di consegna a venezia?????
Rispondi

Da: zon10/12/2013 13:11:52
cosa succede a Lecce????
Rispondi

Da: per traccia numero 210/12/2013 13:13:15
secondo voi occorre preliminarmente chiarire che il fondo patrimoniale, in quando convenzione matrimoniale, è assolutamente compatibile con il regime di separazione dei beni?
Rispondi

Da: per traccia numero 210/12/2013 13:13:20
secondo voi occorre preliminarmente chiarire che il fondo patrimoniale, in quando convenzione matrimoniale, è assolutamente compatibile con il regime di separazione dei beni?
Rispondi

Da: enzo2710/12/2013 13:14:00
novita da lecce? qualcuno sa cosa succede?
Rispondi

Da: daroma10/12/2013 13:15:30
è vero che hanno sequestrato cellulari a roma?
Rispondi

Da: babababbaba10/12/2013 13:15:32
l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla stipulazione dell'atto...l'atto è del 2006
punto due all'azione revocatoria non ci arrivano...hanno il titolo non serve!!!! vi ricordo che l'ipoteca è del 2006, quindi anteriore al fondo patrimoniale
Rispondi

Da: Avv caio Napoli 10/12/2013 13:15:49
Di Roma e Napoli avete notizie? Orario di consegna?
Rispondi

Da: Avv caio Napoli 10/12/2013 13:17:44
Anch'io ho sentito che c'è stata espulsione per cellulari
Rispondi

Da: Jean Valjean_ 10/12/2013 13:18:33
Nel primo mi pare palese che ci sia un'iscrizione in frode ai creditori.
Il secondo è stupidissimo e quindi di facilissima risoluzione.
Tuttavia la difficoltà del parere conta nulla ai fini delle percentuali dei promossi.
Rispondi

Da: Caiaa notizie 10/12/2013 13:19:35
Qualcuno ha notizie certe su Roma?
Rispondi

Da: Jac10/12/2013 13:21:34
Ragazzi notizie sullo schema del parere relativo alla società posta in liquidazione?
Rispondi

Da: ViolaTes 10/12/2013 13:22:13
ragazzii blog Forleo sono postate alcune soluzioni
Rispondi

Da: ciao...10/12/2013 13:22:19
Ciao notizie su venezia????
Rispondi

Da: confermate.10/12/2013 13:24:15
L'art. 2495 c.c. così come riformato, ha introdotto la regola secondo cui: la società si estingue con la cancellazione dal registro delle imprese, senza che la stessa possa considerarsi più, in alcun modo, ancora vivente, e nonostante la presenza di eventuali rapporti ancora pendenti e non liquidati.

Pertanto, poiché con la cancellazione la società si estingue, i creditori insoddisfatti possono rivolgersi esclusivamente contro i soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse, risultanti dal bilancio finale di liquidazione e dal piano di riparto, e contro i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro dolo o colpa.

A tale traguardo sono giunte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010.

Tali pronunce hanno infatti chiarito che: "Con la cancellazione dal Registro delle imprese, per le  società, anche quelle di persone, si determina l'estinzione della stesse con effetto retroattivo e con conseguente nullità di eventuali atti di accertamento emessi nei confronti delle stesse.

Secondo i Giudici della Suprema Corte: "pur avendo in tal caso l'iscrizione nel registro delle imprese natura meramente dichiarativa, con la pubblicizzata cancellazione si realizza il venir meno della loro capacità e della loro legittimazione negli stessi limiti temporali sopra indicati, anche se perdurino rapporti o azioni di cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali.(C.Css. SS. UU., n. 4062/2010)

La cancellazione-estinzione della società ha come effetto il venir meno della legittimazione attiva e passiva della società nonché la preclusione per l'Ufficio di emanare o notificare atti impositivi, o, anche solo istruttori (inviti a comparire; P.V.C., ecc.), nei confronti di un soggetto estinto e che più non esiste, con la conseguenza che gli atti comunque così emanati e notificati sono giuridicamente inesistenti e privi di ogni giuridico effetto.
Rispondi

Da: gdankg 10/12/2013 13:25:43
Napoli consegna alle 18.30
Rispondi

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