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Nuova stabilizzazione Vigili del Fuoco discontinui
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Da: Rambo III  -banned!- 03/05/2017 15:25:02
Appena approvata dalla camera e dal senato la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui.

Grazie a tutti.

Potrete trovare tutta la documentazuone sul web a breve.

Signore e Signori è stato un piacere.
Finisce quì la guerra con una vittoria storica.

Da: Rambo III  -banned!- 03/05/2017 15:25:03
Appena approvata dalla camera e dal senato la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui.

Grazie a tutti.

Potrete trovare tutta la documentazuone sul web a breve.

Signore e Signori è stato un piacere.
Finisce quì la guerra con una vittoria storica.

Da: Rambo III  -banned!- 03/05/2017 15:25:03
Appena approvata dalla camera e dal senato la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui.

Grazie a tutti.

Potrete trovare tutta la documentazuone sul web a breve.

Signore e Signori è stato un piacere.
Finisce quì la guerra con una vittoria storica.

Da: Rambo III  -banned!- 03/05/2017 15:25:04
Appena approvata dalla camera e dal senato la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui.

Grazie a tutti.

Potrete trovare tutta la documentazuone sul web a breve.

Signore e Signori è stato un piacere.
Finisce quì la guerra con una vittoria storica.

Da: Rambo III  -banned!- 03/05/2017 15:25:04
Appena approvata dalla camera e dal senato la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui.

Grazie a tutti.

Potrete trovare tutta la documentazuone sul web a breve.

Signore e Signori è stato un piacere.
Finisce quì la guerra con una vittoria storica.

Da: drewmelix  03/05/2017 15:47:08
Bravo mazzancul

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: -ps-  03/05/2017 16:02:06
Rambo ma un link ce l'abbiamo?

Da: 5 euro 03/05/2017 16:23:43
Rambo3 ma le domande tra quanto tempo cominceranno ad accettarle?....wow complimenti per la vittoria...

ragazzi abbandonate lo studio per le preselettive è fatta ascoltate Rambo...e anche carlo mazzarella il re dei falliti che sta mettendo in giro che la stabilizzazione è stata approvata,  mentre invece è stato impegnato il governo a dare delle risposte sulle interrogazioni di chi la propone...andate sulla pagina di rizzetto e leggete

Da: drewmelix 03/05/2017 16:26:11
sempre la prima commissione... sempre lei.... auguri a voi
ahahahahah

Da: 5 euro 03/05/2017 16:27:59
-ps- il link dovrebbe essere questo


http://vigilistabilizzati.blogspot.it/2017/05/domani-2-maggio-stabilizzazione.html



Da: Eorabasta  03/05/2017 16:38:27
Siete dei bastardi , scrivere le cose che convengono  ...quello che è di Rizzetto era la risoluzione accettata ,Oggi c'era  la votazione alla Camera è passata,  ieri al senato, quindi finirete una volta di essere bastardiii

Da: Rambo 5  03/05/2017 16:40:57
Ma hai letto bene? Ne avete ancora di strada. Ridicoli

Da: Rambo 5  03/05/2017 16:41:00
Ma hai letto bene? Ne avete ancora di strada. Ridicoli

Da: Rambo 5  03/05/2017 16:42:20
Parere favorevole alla risoluzione precedente.  Non si è concluso un cazz.....

Da: drewmelix 03/05/2017 16:52:11
ahahah ieri alla camera e oggi al senato?

1a commissione,... sempre loro....

ieri oggi e domani al senato hanno discutono di questo: Martedì 2 maggio (16.30-20) - Mercoledì 3 maggio (9.30) - Giovedì 4 maggio (9.30-14)
Seguito ddl n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)
Ratifiche di accordi internazionali definiti dalla Commissione Affari esteri
Seguito ddl n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto di tortura (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
il link del calendario dei lavori:
http://www.senato.it/Leg17/2768
ora guardo quello della camera che voglio farmi una risata

Da: drewmelix 03/05/2017 16:58:41
http://www.camera.it/leg17/187?slAnnoMese=201705&slGiorno=03&idSeduta=&idLegislatura=17

alla camera di questo...
quindi non andate a dire che hanno votato  alla camera e al senato le cose che hanno discusso in 1 commissione...
ok, io non ne capisco un caxxo, ascoltate mazz.... rambo volevo dire, sono prima uno poi l'altro ad aver scritto sta boiata

Da: Illusione 03/05/2017 17:06:58
http://vigilistabilizzati.blogspot.it/2017/05/domani-2-maggio-stabilizzazione.html

ahahahahahahahahahahahah  ah

mitico!!!! bellissima!!

ah dimenticavo

è fatta

stanno iniziando a chiamare

tenete il telefono acceso mi raccomando

ahahahahahahahah  ah

poveracci!!

Da: Poker 30 03/05/2017 17:22:48
È stato approvato che siamo tornati ad essere precari della publica amministrazione... entro fine maggio si vedrà il resto!

Da: finalmente88 03/05/2017 17:29:50
---DATA STORICA---
@Adam123 ieri approvato al Senato e oggi alla Camera il nostro provvedimento.
Ora la palla passa al Governo che lo trascriverà nel decreto Madia e diventerà effettivo il 23 Maggio!

Oggi giornataccia per 5 euro, drewmelix e illusione. E' stato un duro colpo.
Abbiate rispetto ragazzi non siate duri...

Da: fire79  03/05/2017 17:30:25
Forza illusione!  Sei un killer!

Sono andato a leggere il tuo articolo...  Mi sto cagando in mano dalle risate!

Quasi quasi lo condivido su fb per vedere quanti abboccano...

Da: Rambo lIl 03/05/2017 17:43:17
finalmente88  fai ridere i babuini come te

ma davvero credete alle stronzate che scrivo qua dentro ahahahah
illusione è quello più credibile

dalla mia palestra vedo e provvedo

portici è il centro del mondo e io vedo tutto

non sono mazzancul o come lo chiama drew

Da: seguace di Rambo  03/05/2017 18:11:51
Parere, ex articolo 143, comma 4, sullo schema di decreto legislativo recante modifiche
al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre
norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto
n. 394)
La I Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante "modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione
delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottato in attuazione dell'articolo
8 comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124,
tenuto conto del parere del Consiglio di Stato e del parere espresso in sede di
Conferenza unificata,
considerato che la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti
legislativi volti alla ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in
relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo
Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con
soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di
nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative
dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei
risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 23 della medesima legge n. 124 del 2015;

Da: seguace di Rambo  03/05/2017 18:13:16
2
considerato che in questo ambito lo schema di decreto legislativo reca, per taluni
aspetti, la disciplina dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui;
richiamati, a tal proposito, gli impegni contenuti nella risoluzione 8-00217 Fiano,
Cozzolino, Rizzetto, Pili, Menorello, Pisicchio sullo status dei vigili del fuoco cosiddetti
discontinui e dei vigili del fuoco volontari approvata dalla I Commissione nella seduta
del 18 gennaio 2017;
sottolineata l'esigenza che il Governo, nell'esercizio dei poteri delegati, nei limiti posti
dai principi e dai criteri direttivi, recepisca gli impegni contenuti nella richiamata
risoluzione;
osservato che nelle premesse, nella parte in cui si fa riferimento al decreto legislativo n.
177 del 2016, andrebbe valutata l'opportunità di richiamare specificamente le
disposizioni di interesse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui agli articoli 7,
9, 12 e 15 del suddetto decreto, come indicato anche dal Consiglio di Stato nel proprio
parere;
valutato, a tal proposito, con favore l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), dello
schema di decreto in esame che modifica l'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 139 del 2006, nel senso di disporre che gli appositi elenchi ivi previsti siano
distinti in due tipologie, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del
Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche, vale a dire i
cosiddetti discontinui, in linea con uno degli impegni della citata risoluzione 8-00217;
evidenziato però che viene mantenuta la disposizione del medesimo articolo 6, per cui
il personale volontario non è legato all'Amministrazione da un rapporto d'impiego;
ricordato che la citata risoluzione 8-00217 prevedeva un impegno per superare, con
riferimento ai discontinui richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

Da: seguace di Rambo  03/05/2017 18:13:57
3
la suddetta previsione;
rilevato, quindi, che appare necessario inserire alla novella dell'articolo 6, comma 1,
un periodo che specifichi che la disposizione in merito all'assenza di un rapporto
d'impiego non si applica all'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e
periferiche;
osservato che l'articolo 14, comma 2, detta una norma transitoria per l'istituzione dei
due elenchi, e che pare necessario coordinarlo con l'articolo 2;
sottolineato che il medesimo articolo 14 richiama come unico requisito per l'iscrizione
a tali elenchi, l'iscrizione agli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali,
mentre un impegno della citata risoluzione 8-00217 prevedeva come requisito per
l'iscrizione all'albo del personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso i
comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le esigenze di questi
ultimi (i c.d. Discontinui) l'iscrizione presso gli elenchi dei comandi provinciali da
almeno tre anni e l'aver effettuato non meno di 120 giorni di servizio, prevedendo, nel
contempo, che l'elenco fosse ad esaurimento;
evidenziato che appare necessario adeguare la norma transitoria del comma 2
dell'articolo 14 nel senso dell'impegno della risoluzione 8-00217;
rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo n. 139 del 2006 nel senso di includere le aree boscate tra gli oggetti
dei compiti di prevenzione ed estinzione degli incendi affidati a Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, recependo il trasferimento dal Corpo forestale dello Stato, assorbito
dall'Arma dei Carabinieri, al medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le
competenze relative alla lotta attiva contro gli incendi boschivi e al loro spegnimento con
mezzi aerei, sancito dal decreto legislativo n. 177 del 2016;
evidenziato che pare opportuno un monitoraggio da parte del Governo del corretto

Da: seguace di Rambo  03/05/2017 18:14:43
4
esercizio e funzionalità della nuova suddivisione di competenze, anche con riferimento
all'uso delle strutture logistiche, al fine di una valutazione su possibili interventi
correttivi o integrativi;
rilevato, come osservato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, che al medesimo
articolo 1, lettera a), andrebbe valutata l'opportunità di sostituire l'inciso "comprese le
aree boscate", volto ad integrare il riferimento al "territorio nazionale", con l'inciso "ivi
compresi gli incendi boschivi" da inserire dopo la parola "incendi" contenuta nel predetto
comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2006,, al fine di mantenere la
identica dizione contenuta negli articoli. 7 e 9 del decreto legislativo n.177 del 2016, a
cui fa esplicito riferimento la relazione allo schema di decreto;
sottolineata la necessità di modificare, al fine dell'efficace svolgimento da parte del
Corpo nazionale dei compiti ad esso spettanti, anche l'articolo 3 del decreto legislativo n.
139 del 2006 relativo al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso di
attribuire al medesimo Capo la funzione di componente effettivo e permanente del
Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio
1992, n. 225
valutata altresì l'opportunità, al medesimo articolo 1, di prevedere che, al fine
dell'efficace svolgimento da parte del Corpo nazionale dei compiti ad esso spettanti, il
Capo del Corpo nazionale assolve la funzione di coordinamento della Direzione centrale
per le risorse umane, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del Regolamento recante
l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell'interno, di
cui al decreto del presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
nonché la funzione di coordinamento della Direzione centrale per le risorse umane, di
cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del Regolamento recante l'organizzazione degli
uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del
presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
osservato che l'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto apporta modifiche ai
commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 139 del 2006, lasciando però
invariata la previsione dicotomica tra costituzione ex novo di distaccamenti volontari, e

Da: seguace di Rambo  03/05/2017 18:15:18
5
potenziamento di quelli esistenti: in entrambi i casi si continua a prevedere la possibilità
di un apporto delle regioni e degli enti locali ai medesimi;
evidenziato altresì, come osservato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, che è
stato soppresso al novellato comma 1 del citato articolo 4 il riferimento all'articolo 9 del
decreto legislativo n. 139 del 2006 concernente "richiami in servizio del personale
volontario" e che la soppressione di tale riferimento, a detta del Consiglio di Stato
medesimo, potrebbe ingenerare il dubbio che dei distaccamenti volontari possa fare parte
anche personale di ruolo;
rilevato, quindi, che andrebbe valutata l'opportunità di ripristinare al comma 1 del
novellato testo dell'articolo 4 del decreto legislativo n, 139 del 2006, il riferimento al
personale reclutato ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, valutando altresì
l'opportunità di far invece riferimento, come indicato dal Consiglio di Stato nel proprio
parere, all'articolo 8;
osservato che il comma 3, lettera a), dell'articolo 2 modifica il comma 2 dell'articolo 8
del decreto legislativo n. 139 del 2006, prevedendo che anche le sanzioni disciplinari
applicabili al personale volontario dal Corpo nazionale trovino la loro disciplina in un
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
sottolineato altresì che il comma 6 del medesimo articolo 2 apporta modifiche ai
commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 139 del 2006, ribadendo però al comma 1 la
previsione secondo la quale il personale volontario del Corpo Nazionale è assoggettato
alle sanzioni disciplinari della censura, della sospensione dai richiami da 1 a 5 anni e
della radiazione, mentre invece al comma 2 si fa riferimento al citato regolamento previsto
dall'articolo 8, comma 2, in ordine alla "individuazione delle sanzioni disciplinari per il
personale volontario, le relative modalità di applicazione e gradazione, secondo i principi
ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale";
preso atto che anche dalle deduzioni fatte dal Consiglio di Stato nel proprio parere,

Da: seguace di Rambo  03/05/2017 18:15:51
6
appare plausibile che al regolamento emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 si
voglia demandare il compito di individuare le condotte illecite ascrivibili a ciascuna delle
sanzioni disciplinari irrogabili al personale volontario, e che quest'ultime sono
unicamente quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 11;
rilevato che alla luce di quanto sopra esposto appare opportuno, come suggerito dal
Consiglio di Stato nel proprio parere, valutare di integrare il comma 2 dell'articolo 8 ed il
comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 139 del 2006, inserendo prima delle
parole "sanzioni disciplinari" l'espressione "condotte che danno luogo all'applicazione
delle" od altra equivalente;
evidenziato che l'articolo 3, comma 4, dello schema di decreto sostituisce l'articolo 16
del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante "Procedure di prevenzione incendi" e che,
in particolare, il comma 2 del suddetto articolo 16 dispone che si provvede con uno o più
decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988 n. 400 ad individuare le attività, i locali, i depositi soggetti alle
procedure di prevenzione incendi;
osservato che la suddetta disposizione si lega strettamente con la prescrizione di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo n. 139 del 2006, come sostituito dal comma 8
dell'articolo 2 dello schema di decreto, dedicato alle sanzioni penali ed alla sospensione
dell'attività e che, in particolare, il comma 1 fa riferimento - in relazione
all'individuazione dei soggetti titolari di attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi - proprio ai decreti del Presidente della Repubblica contemplati nel novellato
comma 2 dell'articolo 16;
ricordato, come sottolineato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, che in passato la
giurisprudenza penale ha ritenuto che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n.
139 del 2006 richiedesse, per l'esatta determinazione delle condotte penalmente rilevanti,
la promulgazione del decreto presidenziale previsto dall'articolo 16, comma 1, del
medesimo decreto legislativo e che in carenza di norma integratrice a cagione della
mancata adozione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, la condotta del
titolare di un'attività che avesse omesso di richiedere il rilascio del certificato di
prevenzione incendi non potesse assumere i connotati del fatto penalmente rilevante;

Da: seguace di Rambo  03/05/2017 18:16:22
7
sottolineato, quindi, che, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, al
fine di evitare che l'efficacia preventiva della sanzione penale posta a presidio di condotte
omissive foriere di pericolo per la pubblica incolumità possa essere vanificata da
eventuali ritardi nella emissione dei decreti di cui al comma 2 del novellato articolo 16,
andrebbe valutata l'opportunità di introdurre nell'articolato nell'ambito dell'articolo 16
una disposizione con cui si specifichi che, fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2
dell'art. 16 medesimo, le attività soggette alle procedure di prevenzione incendi sono
individuate alla stregua dei decreti emanati sulla scorta della versione originaria
dell'articolo 16 medesimo;
rilevato che l'articolo 3, comma 9, lettera b), apporta modifiche al comma 2
dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 139 del 2006, rimettendo a un decreto del
Ministro dell'interno, in luogo del decreto del Presidente della Repubblica attualmente
previsto, la disciplina della composizione e del funzionamento del Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
evidenziato che, alla luce della modifica apportata, appare necessario espungere dal
testo vigente del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 139 del 2006, le
parole: "su proposta del Ministro dell'interno", come indicato anche dal Consiglio di
Stato nel proprio parere;
osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'istituzione di un ruolo
direttivo speciale in cui inquadrare il personale dei ruoli Ispettori e Sostituti Direttori
Antincendi;
osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'istituzione di ruoli tecnici
nei quali inquadrare il personale SATI e quello di supporto all'attività operativa (medici,
ginnici ecc.) e il personale non più idoneo all'attività operativa;
osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere possibili progressioni di

Da: seguace di Rambo  03/05/2017 18:16:52
8
carriera anche nei ruoli direttivi e dirigenziali delle figure amministrative-contabili e
tecnico-informatiche (SATI), con l'eventuale adeguamento della pianta organica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche con riferimento a laureati in economia e
commercio, giurisprudenza e scienze delle comunicazioni, nonché la loro mobilità da e
verso altre amministrazioni dello Stato;
preso atto delle osservazioni espresse nel proprio parere dalla Conferenza unificata in
merito all'articolo 24 come modificato dall'articolo 4 comma 1 dello schema di decreto;
evidenziato che il medesimo articolo 24, come novellato, al comma 10 salvaguarda
comunque tutte le funzioni del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e
altresì le competenze specifiche in materia di soccorso sanitario ed elisoccorso delle
Regioni e delle Province autonome;
valutata inoltre l'opportunità di specificare al medesimo comma 10 dell'articolo 24 che
sono fatte salve tutte le funzioni del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e
che restano altresì ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome in
materia di soccorso sanitario;
rilevata anche l'opportunità di promuovere apposite intese tra il Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, per garantire un
migliore coordinamento e ripartizione dei rispettivi compiti di soccorso nelle zone
montane, in ipogeo e nelle aree impervie;
sottolineato che in varie disposizioni dello schema in esame (ad esempio articolo 3,
comma 6 e articolo 4, commi 1 e 3 vengono delineati compiti affidati al Corpo nazionale
che richiedono particolari specificità tecniche;
osservato che al proposito rileva in modo particolare l'articolo 4, comma 1, che nel
sostituire l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di interventi di
soccorso pubblico al comma 1 affida al Corpo nazionale la "direzione e il coordinamento
degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per

Da: seguace di Rambo  03/05/2017 18:17:24
9
i quali siano richieste professionalità tecniche ad alto contenuto specialistico" mentre al
comma 2 specifica le diverse tipologie di interventi;
rilevata la necessità, in relazione ai suddetti interventi - anche alla luce delle
disposizioni in materia di pericolo di incidenti rilevanti, connessi con la diffusione o il
contatto con sostanze pericolose di cui alla direttiva 2012/18/UE recepita dal decreto
legislativo 26 giugno 2015, n. 105 - e ai servizi di prevenzione degli incendi, di adeguare
la pianta organica del Corpo nazionale con l'inserimento di figure tecniche e
specialistiche, quali ad esempio geologi, biologi, chimici, fisici;
osservato che al medesimo articolo 4, comma 1, che modifica l'articolo 24 del decreto
legislativo n. 139 del 2006, andrebbe valutata l'opportunità di far entrare nel ruolo di
aereo-naviganti anche gli elisoccoritori e di valorizzare nell'ambito delle specializzazioni
del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco, le alte qualificazioni/specialità in possesso del
personale di ruolo;
rilevato che il comma 4 del novellato articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del
2006 ribadisce la prescrizione (già contenuta nel comma 3 del vigente testo) secondo cui
"gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si
limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della
effettiva necessità.";
evidenziato che il comma 2 dell'articolo 24 ricomprende gli interventi ivi descritti nel
novero degli interventi di soccorso pubblico più generalmente delineati nel comma 1
della predetta disposizione, appare necessario, come suggerito dal Consiglio di Stato nel
proprio parere, di estendere il riferimento al comma 2, contenuto nel citato comma 4,
anche al comma 1 dell'articolo 24 suddetto;
osservato che l'articolo 5, comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 139 del 2006
il nuovo articolo 26-bis, rubricato "formazione";

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