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Nuova stabilizzazione Vigili del Fuoco discontinui
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Da: Rambo III -banned!- | 03/05/2017 15:25:02 |
Appena approvata dalla camera e dal senato la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui. Grazie a tutti. Potrete trovare tutta la documentazuone sul web a breve. Signore e Signori è stato un piacere. Finisce quì la guerra con una vittoria storica. | |
Da: Rambo III -banned!- | 03/05/2017 15:25:03 |
Appena approvata dalla camera e dal senato la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui. Grazie a tutti. Potrete trovare tutta la documentazuone sul web a breve. Signore e Signori è stato un piacere. Finisce quì la guerra con una vittoria storica. | |
Da: Rambo III -banned!- | 03/05/2017 15:25:03 |
Appena approvata dalla camera e dal senato la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui. Grazie a tutti. Potrete trovare tutta la documentazuone sul web a breve. Signore e Signori è stato un piacere. Finisce quì la guerra con una vittoria storica. | |
Da: Rambo III -banned!- | 03/05/2017 15:25:04 |
Appena approvata dalla camera e dal senato la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui. Grazie a tutti. Potrete trovare tutta la documentazuone sul web a breve. Signore e Signori è stato un piacere. Finisce quì la guerra con una vittoria storica. | |
Da: Rambo III -banned!- | 03/05/2017 15:25:04 |
Appena approvata dalla camera e dal senato la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui. Grazie a tutti. Potrete trovare tutta la documentazuone sul web a breve. Signore e Signori è stato un piacere. Finisce quì la guerra con una vittoria storica. | |
Da: drewmelix | 03/05/2017 15:47:08 |
Bravo mazzancul | |
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Da: -ps- | 03/05/2017 16:02:06 |
Rambo ma un link ce l'abbiamo? | |
Da: 5 euro | 03/05/2017 16:23:43 |
Rambo3 ma le domande tra quanto tempo cominceranno ad accettarle?....wow complimenti per la vittoria... ragazzi abbandonate lo studio per le preselettive è fatta ascoltate Rambo...e anche carlo mazzarella il re dei falliti che sta mettendo in giro che la stabilizzazione è stata approvata, mentre invece è stato impegnato il governo a dare delle risposte sulle interrogazioni di chi la propone...andate sulla pagina di rizzetto e leggete | |
Da: drewmelix | 03/05/2017 16:26:11 |
sempre la prima commissione... sempre lei.... auguri a voi ahahahahah | |
Da: 5 euro | 03/05/2017 16:27:59 |
-ps- il link dovrebbe essere questo http://vigilistabilizzati.blogspot.it/2017/05/domani-2-maggio-stabilizzazione.html | |
Da: Eorabasta | 03/05/2017 16:38:27 |
Siete dei bastardi , scrivere le cose che convengono ...quello che è di Rizzetto era la risoluzione accettata ,Oggi c'era la votazione alla Camera è passata, ieri al senato, quindi finirete una volta di essere bastardiii | |
Da: Rambo 5 | 03/05/2017 16:40:57 |
Ma hai letto bene? Ne avete ancora di strada. Ridicoli | |
Da: Rambo 5 | 03/05/2017 16:41:00 |
Ma hai letto bene? Ne avete ancora di strada. Ridicoli | |
Da: Rambo 5 | 03/05/2017 16:42:20 |
Parere favorevole alla risoluzione precedente. Non si è concluso un cazz..... | |
Da: drewmelix | 03/05/2017 16:52:11 |
ahahah ieri alla camera e oggi al senato? 1a commissione,... sempre loro.... ieri oggi e domani al senato hanno discutono di questo: Martedì 2 maggio (16.30-20) - Mercoledì 3 maggio (9.30) - Giovedì 4 maggio (9.30-14) Seguito ddl n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale) Ratifiche di accordi internazionali definiti dalla Commissione Affari esteri Seguito ddl n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto di tortura (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) il link del calendario dei lavori: http://www.senato.it/Leg17/2768 ora guardo quello della camera che voglio farmi una risata | |
Da: drewmelix | 03/05/2017 16:58:41 |
http://www.camera.it/leg17/187?slAnnoMese=201705&slGiorno=03&idSeduta=&idLegislatura=17 alla camera di questo... quindi non andate a dire che hanno votato alla camera e al senato le cose che hanno discusso in 1 commissione... ok, io non ne capisco un caxxo, ascoltate mazz.... rambo volevo dire, sono prima uno poi l'altro ad aver scritto sta boiata | |
Da: Illusione | 03/05/2017 17:06:58 |
http://vigilistabilizzati.blogspot.it/2017/05/domani-2-maggio-stabilizzazione.html ahahahahahahahahahahahah ah mitico!!!! bellissima!! ah dimenticavo è fatta stanno iniziando a chiamare tenete il telefono acceso mi raccomando ahahahahahahahah ah poveracci!! | |
Da: Poker 30 | 03/05/2017 17:22:48 |
È stato approvato che siamo tornati ad essere precari della publica amministrazione... entro fine maggio si vedrà il resto! | |
Da: finalmente88 | 03/05/2017 17:29:50 |
---DATA STORICA--- @Adam123 ieri approvato al Senato e oggi alla Camera il nostro provvedimento. Ora la palla passa al Governo che lo trascriverà nel decreto Madia e diventerà effettivo il 23 Maggio! Oggi giornataccia per 5 euro, drewmelix e illusione. E' stato un duro colpo. Abbiate rispetto ragazzi non siate duri... | |
Da: fire79 | 03/05/2017 17:30:25 |
Forza illusione! Sei un killer! Sono andato a leggere il tuo articolo... Mi sto cagando in mano dalle risate! Quasi quasi lo condivido su fb per vedere quanti abboccano... | |
Da: Rambo lIl | 03/05/2017 17:43:17 |
finalmente88 fai ridere i babuini come te ma davvero credete alle stronzate che scrivo qua dentro ahahahah illusione è quello più credibile dalla mia palestra vedo e provvedo portici è il centro del mondo e io vedo tutto non sono mazzancul o come lo chiama drew | |
Da: seguace di Rambo | 03/05/2017 18:11:51 |
Parere, ex articolo 143, comma 4, sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 394) La I Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante "modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottato in attuazione dell'articolo 8 comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, tenuto conto del parere del Consiglio di Stato e del parere espresso in sede di Conferenza unificata, considerato che la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della medesima legge n. 124 del 2015; | |
Da: seguace di Rambo | 03/05/2017 18:13:16 |
2 considerato che in questo ambito lo schema di decreto legislativo reca, per taluni aspetti, la disciplina dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui; richiamati, a tal proposito, gli impegni contenuti nella risoluzione 8-00217 Fiano, Cozzolino, Rizzetto, Pili, Menorello, Pisicchio sullo status dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari approvata dalla I Commissione nella seduta del 18 gennaio 2017; sottolineata l'esigenza che il Governo, nell'esercizio dei poteri delegati, nei limiti posti dai principi e dai criteri direttivi, recepisca gli impegni contenuti nella richiamata risoluzione; osservato che nelle premesse, nella parte in cui si fa riferimento al decreto legislativo n. 177 del 2016, andrebbe valutata l'opportunità di richiamare specificamente le disposizioni di interesse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui agli articoli 7, 9, 12 e 15 del suddetto decreto, come indicato anche dal Consiglio di Stato nel proprio parere; valutato, a tal proposito, con favore l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), dello schema di decreto in esame che modifica l'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 139 del 2006, nel senso di disporre che gli appositi elenchi ivi previsti siano distinti in due tipologie, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche, vale a dire i cosiddetti discontinui, in linea con uno degli impegni della citata risoluzione 8-00217; evidenziato però che viene mantenuta la disposizione del medesimo articolo 6, per cui il personale volontario non è legato all'Amministrazione da un rapporto d'impiego; ricordato che la citata risoluzione 8-00217 prevedeva un impegno per superare, con riferimento ai discontinui richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, | |
Da: seguace di Rambo | 03/05/2017 18:13:57 |
3 la suddetta previsione; rilevato, quindi, che appare necessario inserire alla novella dell'articolo 6, comma 1, un periodo che specifichi che la disposizione in merito all'assenza di un rapporto d'impiego non si applica all'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche; osservato che l'articolo 14, comma 2, detta una norma transitoria per l'istituzione dei due elenchi, e che pare necessario coordinarlo con l'articolo 2; sottolineato che il medesimo articolo 14 richiama come unico requisito per l'iscrizione a tali elenchi, l'iscrizione agli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali, mentre un impegno della citata risoluzione 8-00217 prevedeva come requisito per l'iscrizione all'albo del personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso i comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le esigenze di questi ultimi (i c.d. Discontinui) l'iscrizione presso gli elenchi dei comandi provinciali da almeno tre anni e l'aver effettuato non meno di 120 giorni di servizio, prevedendo, nel contempo, che l'elenco fosse ad esaurimento; evidenziato che appare necessario adeguare la norma transitoria del comma 2 dell'articolo 14 nel senso dell'impegno della risoluzione 8-00217; rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006 nel senso di includere le aree boscate tra gli oggetti dei compiti di prevenzione ed estinzione degli incendi affidati a Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recependo il trasferimento dal Corpo forestale dello Stato, assorbito dall'Arma dei Carabinieri, al medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le competenze relative alla lotta attiva contro gli incendi boschivi e al loro spegnimento con mezzi aerei, sancito dal decreto legislativo n. 177 del 2016; evidenziato che pare opportuno un monitoraggio da parte del Governo del corretto | |
Da: seguace di Rambo | 03/05/2017 18:14:43 |
4 esercizio e funzionalità della nuova suddivisione di competenze, anche con riferimento all'uso delle strutture logistiche, al fine di una valutazione su possibili interventi correttivi o integrativi; rilevato, come osservato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, che al medesimo articolo 1, lettera a), andrebbe valutata l'opportunità di sostituire l'inciso "comprese le aree boscate", volto ad integrare il riferimento al "territorio nazionale", con l'inciso "ivi compresi gli incendi boschivi" da inserire dopo la parola "incendi" contenuta nel predetto comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2006,, al fine di mantenere la identica dizione contenuta negli articoli. 7 e 9 del decreto legislativo n.177 del 2016, a cui fa esplicito riferimento la relazione allo schema di decreto; sottolineata la necessità di modificare, al fine dell'efficace svolgimento da parte del Corpo nazionale dei compiti ad esso spettanti, anche l'articolo 3 del decreto legislativo n. 139 del 2006 relativo al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso di attribuire al medesimo Capo la funzione di componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 valutata altresì l'opportunità, al medesimo articolo 1, di prevedere che, al fine dell'efficace svolgimento da parte del Corpo nazionale dei compiti ad esso spettanti, il Capo del Corpo nazionale assolve la funzione di coordinamento della Direzione centrale per le risorse umane, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398; nonché la funzione di coordinamento della Direzione centrale per le risorse umane, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398; osservato che l'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto apporta modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 139 del 2006, lasciando però invariata la previsione dicotomica tra costituzione ex novo di distaccamenti volontari, e | |
Da: seguace di Rambo | 03/05/2017 18:15:18 |
5 potenziamento di quelli esistenti: in entrambi i casi si continua a prevedere la possibilità di un apporto delle regioni e degli enti locali ai medesimi; evidenziato altresì, come osservato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, che è stato soppresso al novellato comma 1 del citato articolo 4 il riferimento all'articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006 concernente "richiami in servizio del personale volontario" e che la soppressione di tale riferimento, a detta del Consiglio di Stato medesimo, potrebbe ingenerare il dubbio che dei distaccamenti volontari possa fare parte anche personale di ruolo; rilevato, quindi, che andrebbe valutata l'opportunità di ripristinare al comma 1 del novellato testo dell'articolo 4 del decreto legislativo n, 139 del 2006, il riferimento al personale reclutato ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, valutando altresì l'opportunità di far invece riferimento, come indicato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, all'articolo 8; osservato che il comma 3, lettera a), dell'articolo 2 modifica il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 139 del 2006, prevedendo che anche le sanzioni disciplinari applicabili al personale volontario dal Corpo nazionale trovino la loro disciplina in un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; sottolineato altresì che il comma 6 del medesimo articolo 2 apporta modifiche ai commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 139 del 2006, ribadendo però al comma 1 la previsione secondo la quale il personale volontario del Corpo Nazionale è assoggettato alle sanzioni disciplinari della censura, della sospensione dai richiami da 1 a 5 anni e della radiazione, mentre invece al comma 2 si fa riferimento al citato regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, in ordine alla "individuazione delle sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalità di applicazione e gradazione, secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale"; preso atto che anche dalle deduzioni fatte dal Consiglio di Stato nel proprio parere, | |
Da: seguace di Rambo | 03/05/2017 18:15:51 |
6 appare plausibile che al regolamento emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 si voglia demandare il compito di individuare le condotte illecite ascrivibili a ciascuna delle sanzioni disciplinari irrogabili al personale volontario, e che quest'ultime sono unicamente quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 11; rilevato che alla luce di quanto sopra esposto appare opportuno, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, valutare di integrare il comma 2 dell'articolo 8 ed il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 139 del 2006, inserendo prima delle parole "sanzioni disciplinari" l'espressione "condotte che danno luogo all'applicazione delle" od altra equivalente; evidenziato che l'articolo 3, comma 4, dello schema di decreto sostituisce l'articolo 16 del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante "Procedure di prevenzione incendi" e che, in particolare, il comma 2 del suddetto articolo 16 dispone che si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400 ad individuare le attività, i locali, i depositi soggetti alle procedure di prevenzione incendi; osservato che la suddetta disposizione si lega strettamente con la prescrizione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 139 del 2006, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 2 dello schema di decreto, dedicato alle sanzioni penali ed alla sospensione dell'attività e che, in particolare, il comma 1 fa riferimento - in relazione all'individuazione dei soggetti titolari di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi - proprio ai decreti del Presidente della Repubblica contemplati nel novellato comma 2 dell'articolo 16; ricordato, come sottolineato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, che in passato la giurisprudenza penale ha ritenuto che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006 richiedesse, per l'esatta determinazione delle condotte penalmente rilevanti, la promulgazione del decreto presidenziale previsto dall'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo e che in carenza di norma integratrice a cagione della mancata adozione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, la condotta del titolare di un'attività che avesse omesso di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi non potesse assumere i connotati del fatto penalmente rilevante; | |
Da: seguace di Rambo | 03/05/2017 18:16:22 |
7 sottolineato, quindi, che, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, al fine di evitare che l'efficacia preventiva della sanzione penale posta a presidio di condotte omissive foriere di pericolo per la pubblica incolumità possa essere vanificata da eventuali ritardi nella emissione dei decreti di cui al comma 2 del novellato articolo 16, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre nell'articolato nell'ambito dell'articolo 16 una disposizione con cui si specifichi che, fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 16 medesimo, le attività soggette alle procedure di prevenzione incendi sono individuate alla stregua dei decreti emanati sulla scorta della versione originaria dell'articolo 16 medesimo; rilevato che l'articolo 3, comma 9, lettera b), apporta modifiche al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 139 del 2006, rimettendo a un decreto del Ministro dell'interno, in luogo del decreto del Presidente della Repubblica attualmente previsto, la disciplina della composizione e del funzionamento del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi; evidenziato che, alla luce della modifica apportata, appare necessario espungere dal testo vigente del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 139 del 2006, le parole: "su proposta del Ministro dell'interno", come indicato anche dal Consiglio di Stato nel proprio parere; osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'istituzione di un ruolo direttivo speciale in cui inquadrare il personale dei ruoli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi; osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale SATI e quello di supporto all'attività operativa (medici, ginnici ecc.) e il personale non più idoneo all'attività operativa; osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere possibili progressioni di | |
Da: seguace di Rambo | 03/05/2017 18:16:52 |
8 carriera anche nei ruoli direttivi e dirigenziali delle figure amministrative-contabili e tecnico-informatiche (SATI), con l'eventuale adeguamento della pianta organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche con riferimento a laureati in economia e commercio, giurisprudenza e scienze delle comunicazioni, nonché la loro mobilità da e verso altre amministrazioni dello Stato; preso atto delle osservazioni espresse nel proprio parere dalla Conferenza unificata in merito all'articolo 24 come modificato dall'articolo 4 comma 1 dello schema di decreto; evidenziato che il medesimo articolo 24, come novellato, al comma 10 salvaguarda comunque tutte le funzioni del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e altresì le competenze specifiche in materia di soccorso sanitario ed elisoccorso delle Regioni e delle Province autonome; valutata inoltre l'opportunità di specificare al medesimo comma 10 dell'articolo 24 che sono fatte salve tutte le funzioni del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e che restano altresì ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di soccorso sanitario; rilevata anche l'opportunità di promuovere apposite intese tra il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, per garantire un migliore coordinamento e ripartizione dei rispettivi compiti di soccorso nelle zone montane, in ipogeo e nelle aree impervie; sottolineato che in varie disposizioni dello schema in esame (ad esempio articolo 3, comma 6 e articolo 4, commi 1 e 3 vengono delineati compiti affidati al Corpo nazionale che richiedono particolari specificità tecniche; osservato che al proposito rileva in modo particolare l'articolo 4, comma 1, che nel sostituire l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di interventi di soccorso pubblico al comma 1 affida al Corpo nazionale la "direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per | |
Da: seguace di Rambo | 03/05/2017 18:17:24 |
9 i quali siano richieste professionalità tecniche ad alto contenuto specialistico" mentre al comma 2 specifica le diverse tipologie di interventi; rilevata la necessità, in relazione ai suddetti interventi - anche alla luce delle disposizioni in materia di pericolo di incidenti rilevanti, connessi con la diffusione o il contatto con sostanze pericolose di cui alla direttiva 2012/18/UE recepita dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 - e ai servizi di prevenzione degli incendi, di adeguare la pianta organica del Corpo nazionale con l'inserimento di figure tecniche e specialistiche, quali ad esempio geologi, biologi, chimici, fisici; osservato che al medesimo articolo 4, comma 1, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, andrebbe valutata l'opportunità di far entrare nel ruolo di aereo-naviganti anche gli elisoccoritori e di valorizzare nell'ambito delle specializzazioni del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco, le alte qualificazioni/specialità in possesso del personale di ruolo; rilevato che il comma 4 del novellato articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006 ribadisce la prescrizione (già contenuta nel comma 3 del vigente testo) secondo cui "gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità."; evidenziato che il comma 2 dell'articolo 24 ricomprende gli interventi ivi descritti nel novero degli interventi di soccorso pubblico più generalmente delineati nel comma 1 della predetta disposizione, appare necessario, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, di estendere il riferimento al comma 2, contenuto nel citato comma 4, anche al comma 1 dell'articolo 24 suddetto; osservato che l'articolo 5, comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 139 del 2006 il nuovo articolo 26-bis, rubricato "formazione"; | |
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