Assumeranno anche quelli del 170?Proposta di modifica n. 6.1 al DDL n. 1579
6.1 STEFANI Sostituire l'articolo, con il seguente: �«Art. 6 1. L'organico del Corpo della polizia penitenziaria ai cui alla tabella A, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è aumentato, per ciascun ruolo, del quindici per cento. 2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 800 milioni di euro annui, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di turn-over e limitazione delle assunzioni del comparto e all'onere si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero�». 6.0.1 CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA Dopo l'articolo, inserire il seguente: �«Art. 6-bis. 1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, alla luce di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente decreto, procede, per l'anno 2014, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, per un totale di 1000 unità . In accordo con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime. 2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2014 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con le seguenti modalità : a) all'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: ''488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6'' sono sostituite dalle seguenti: ''518,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.508 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.048,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.057,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.399,6''; b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: ''710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6'' sono sostituite dalle seguenti: ''740 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.164 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.360,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.399,6 milioni di euro''�». 6.0.2 GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI Dopo l'articolo, inserire il seguente: �«Art. 6-bis. 1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire alle gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo-contabile per un totale di 1000 unità . In accordo con il Ministero della giustizia sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2 e C1 e per contabile C1. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per il 2014 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307�». �«Art. 6-ter. (Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione della carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri) 1. È istituita per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione delle carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri, di seguito denominata ''Commissione''. 2. La Commissione accerta: a) lo stato di costruzione di nuove carceri, con particolare riguardo alle attività sia ordinarie che straordinarie che si stanno svolgendo, ed in particolare l'attività del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e alle entità dei finanziamenti, verificando eventuali differenze territoriali e individuando altresì le aree e i settori in cui la carenza strutturale è maggiormente diffusa; b) l'entità dell'attuale stato di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l'eventuale riconversione e ampliamento di carceri già costruite o in fase di ultimazione e non adibite a strutture carcerarie ed in particolare l'attività del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e alle entità dei finanziamenti, verificando eventuali differenze territoriali e individuando altresì le aree e i settori in cui la carenza strutturale è maggiormente diffusa; c) l'idoneità dell'organizzazione degli uffici addetti all'applicazione delle norme dell'ordinamento penitenziario e l'adeguatezza della pianta organica della polizia penitenziaria in relazione a tutti i compiti assegnati; d) l'incidenza complessiva del costo del detenuto sulla finanza pubblica; e) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre ai fini di una più efficace attuazione delle attività sia ordinarie che straordinarie di manutenzione, ampliamento e riconversione delle strutture carcerarie esistenti e di nuova costruzione. 3. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. 4. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati. 5. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. 6. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie. 7. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice di procedura penale. 8. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. 9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. 10. La Commissione riferisce alle Camere annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogni qualvolta ne ravvisa la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori�».
|