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650 Allievi agenti di POLIZIA
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Da: totinopri 01/11/2014 15:19:19
come x ogni concorso.il dip.pds chiederà un corposo aumento...quest'anno il ricambio ,dovrebbe essere al 70/°.

Da: Fulgosi  01/11/2014 15:23:17
Secondo me faranno un aumento massimo di 100 unità

Da: Jeiva  01/11/2014 15:29:17
Ma noooo :) tutti dentro..

Da: Pep90 01/11/2014 15:30:00
Anche per me faranno partire i 650 più un aumento di 80/100 persone. Non credo all'assunzione di tutti.

Da: Fulgosi  01/11/2014 15:30:05
Jeiva anche io lo spero tanto

Da: Jeiva  01/11/2014 15:31:52
Ce la faremo fulgosi!!!:) tu quanto hai,se posso?

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Da: policias 01/11/2014 15:32:35
ringraziamo il ministro..che per assumere i 512 ha dvuto subire piu di 5 mozioni..figuriamoci se ci prende tutti

Da: Fulgosi  01/11/2014 15:32:37
10,425

Da: Fulgosi  01/11/2014 15:34:23
Sono un inv 750 allievi gdf e credo che lo sarò anche in qesto,xo la speranza è l ultima a morire

Da: speriamoBene2 01/11/2014 15:35:44
java lo spero tanto anch io!! la cosa che deve  confortarce  è che tutto ad un tratto il ministero ha trovato i soldi per triplicare i posti in penitenziaria (1000!!!) qua invece si tratta di soli 280 unità,speriamo che ci sia qualche potenziale inv influente tra noi :)

Da: Jeiva  01/11/2014 15:37:32
E pensare ke gli anni passati con10,425 uno avrebbe tranquillamente aspettato la graduatoria sicuro di essere dentro!!!forse il prossimo anno servirà 10,700 se le cose restano così!comunque tranquillo fulgosi abbiamo buone possibilità ke ci prendano tutti:) penitenziaria ha triplicato i posti ragazzi..noi siamo solo 280 in piu(senza aumenti)..

Da: Jeiva  01/11/2014 15:41:03
Speriamo bene 2 ahahah abbiamo scritto contemporaneamente la stessa cosa più o meno!comunque io credo ke loro di base l'aumento di 100 lo avevano preventivato quindi il loro surplus sarebbe SOLO di 180 persone e se consideriamo rinunciatari e vincitori di altri concorsi siamo 150 persone..un cazzo va..:)

Da: speriamoBene2 01/11/2014 15:44:32
ahahah che tempismo!!!comunque sull aumento è vero lo avevano gia previsto ancora prima che uscisse il concorso quindi sarebbe da rivoluzione far rimanere inv 180 persone...

Da: JamesRodriguez  01/11/2014 15:56:16
Ci sarà il solito aumento di 100/110 posti cm qlcuno aveva gia preventivato.. Penso che tolti i 103 inv si arriverà a 10.475 massimo.. 10.40 mi sembra troppo basso

Da: 216673 01/11/2014 16:01:58
Secondo me, togliendo i 103 inv e facendo l' aumento di 100 posti circa rientreranno anke 10.425...

Da: Aiodic111 01/11/2014 16:02:53
Raga ma vi posso chiedere una cosa? Chi vi da la certezza che il 650 ha 10.55 e bisogna sottrarre 103 INV?!?!? Giuliano?!!!? Con tutto il rispetto parlando, di cazzate ne ha dette,ora perché questa la prendete come una certezza?

Da: 216673 01/11/2014 16:18:00
Infatti Aiodic111 hai ragione...

Da: totinopri 01/11/2014 16:21:31
avete letto questa sentenza:N. 07482/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04857/2013 REG.RIC

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Exartt.60e74c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 4857 del 2013, proposto

Da: totinopri 01/11/2014 16:24:29
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, intimata e non costituita in giudizio;
nei confronti di
                                intimato e non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del bando di concorso per il reclutamento di 964 allievi agenti della polizia di stato, riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale, indetto con decreto del Ministero dell'Interno - Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 19.3.2013, pubblicato sulla G.U. - 4^ serie speciale - del 26.3.2013;

Da: totinopri 01/11/2014 16:25:38
- nei limiti di interesse e per quanto possa occorrere, del D.P.C.M. in data 21.1.2013, pubblicato sulla G.U.R.I. dell'11.4.2013, nella parte in cui il Ministero dell'Interno - Polizia di Stato viene autorizzato ad assumere 419 unità (ruolo agenti) per l'anno 2012 senza che sia previsto per tale scopo lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto del Ministero dell'Interno - D.G.P.S. del 5.11.2012 (G.U.R.I. - 4^ serie speciale - n. 87/2012).


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda cautelare, proposta in via incidentale;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;
Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;


Rilevato:
che i ricorrenti, in numero di 86, sono risultati idonei, insieme ad altri, per un numero complessivo di 939 (essendo risultati in graduatoria in posizione successiva a quella dei vincitori, questi ultimi tutti assunti), al concorso per il reclutamento di 2800 allievi agenti, riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale, indetto con D.M. del 24.11.2011;
che, con decreto in data 19.3.2013, pubblicato sulla G.U. - 4^ serie speciale - del 26.3.2013, è stato indetto un nuovo concorso per il reclutamento di 964 allievi agenti, sempre riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale;
che con il presente ricorso gli odierni istanti impugnano in primo luogo il provvedimento citato in ultimo, deducendo la violazione dell'art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che "le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione", e del principio di diritto, desumibile, in virtù della funzione nomofilattica riconosciuta dall'art. 99, comma 3, c.p.a., all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, dalla sentenza di tale organo n. 14/2011;
Considerato:
che l'art. 35, comma 5 ter del d.lgs. n. 165/2001, su richiamato, prevedendo l'efficacia delle graduatorie dei concorsi in tre anni, risponde all'evidente esigenza di riduzione dei costi connessi all'espletamento di dette procedure, senza, tuttavia, svilire la funzione assolta dai concorsi, attesa comunque la durata di "soli" tre anni di detta efficacia, si riferisce genericamente al reclutamento del personale di tutte le amministrazioni pubbliche;
che evidentemente detto principio generale può recedere solo di fronte a previsioni speciali, aventi il medesimo rango primario, che disciplinino diversamente la materia con specifico riferimento a particolari settori dell'amministrazione;
che conseguentemente, in assenza di tale puntuale disciplina derogatoria, che stabilisca una durata inferiore dell'efficacia delle graduatorie o che preveda l'obbligo di bandire un concorso quando vi siano carenze di organico da coprire, senza possibilità di scorrimento di graduatorie risultanti da precedenti concorsi espletati per il medesimo profilo, l'Amministrazione non può decidere sic et simpliciter di prescinderne e di bandire un concorso, pur in presenza di una graduatoria di idonei;
che, infatti, passando ad un breve esame della sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, va rilevato in sintesi che è stato ivi statuito:
a) che la vigenza delle graduatorie, ora determinata in tre anni, costituisce "un istituto ordinario (a regime) delle procedure di reclutamento del personale pubblico, disciplinato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (D.P.R. n. 487/1994)", caratterizzato da un ambito oggettivo di applicazione "riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo";
b) che la tesi tradizionale, "secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione", va superata;
c) che, "ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul se della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso";
d) che, "nel motivare l'opzione preferita l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso";
e) che a tale conclusione si perviene in ragione della circostanza che il ruolo del procedimento di scorrimento delle graduatorie in veste di "modalità ordinaria di provvista del personale" è stato rafforzato, "in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive" ed altresì in considerazione "degli interessi giuridici facenti capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci";
f) che lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace "rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico";
g) che, tuttavia, tale prevalenza non è assoluta e incondizionata, essendo individuabili "casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione", da identificare con le ipotesi "in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico" (punto 51 della decisione), e, ancora, con ipotesi di fatto "in cui si manifesta l'opportunità, se non la necessità, di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci", come nei casi di esigenza di stabilizzazione, attraverso le nuove procedure concorsuali, del personale precario, di "intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace", di "rilevanti differenze di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure" e, ancora, di effettuazione di "una attenta e complessiva attività di ricognizione delle vacanze in organico e di programmazione pluriennale delle assunzioni";
Rilevato che il Ministero dell'Interno sostiene che "la determinazione di ricorrere allo scorrimento della graduatoria, assegnando i posti in esubero agli idonei, è un atto discrezionale che l'Amministrazione della P.S. esercita laddove vi siano i presupposti concreti che consentano tale scelta" e che detta Amministrazione, rientrando in un settore della Pubblica Amministrazione disciplinato da speciali disposizioni legislative, rientri nelle ipotesi derogatorie di cui al citato punto 51 della sentenza in parola dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato;
Ritenuto:
che la previsione di una disciplina di settore concernente la Polizia di Stato ed il rapporto di lavoro intercorrente tra la stessa ed il proprio personale non legittima il ricorso all'indizione di concorsi, in presenza di graduatorie efficaci, come nella specie, evidenziandosi, da una parte, che l'art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001, è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo, rientrando tra le categorie del "personale" qualificato "in regime di diritto pubblico" delle amministrazioni, di cui all'art. 3 del citato d.l.gs., quello appartenente alle Forze di Polizia di Stato, e, dall'altra parte, che non si rinviene una norma precisa che, ogni volta che debba reclutarsi personale, impone il ricorso all'indizione di un concorso;
che, eventualmente, per poter procedere nel senso contestato, l'Amministrazione è tenuta a fornire puntuale motivazione, insussistente nel caso di specie;
che conseguentemente il ricorso deve accogliersi, con conseguente annullamento del bando di concorso impugnato, nei limiti dell'interesse fatto valere dai ricorrenti, vale a dire nei limiti del numero di posti corrispondente a quello complessivo dei ricorrenti stessi;
Considerato:
che il D.P.C.M del 21.1.2013, pure gravato nel presente giudizio, autorizza solo il reclutamento di un certo numero di unità di allievi agenti, senza, tuttavia, disporre la necessità di bandire a tal fine un apposito concorso, così lasciando spazio all'Amministrazione di decidere in ordine al modus procedendi;
che conseguentemente detto ultimo provvedimento non si pone, a sua volta, in contrasto con il menzionato art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001 ed è, per ciò stesso, legittimo;
Ritenuto:
che il ricorso va, perciò, accolto nei limiti suindicati e, per l'effetto, va annullato in parte qua il bando di concorso impugnato;
che, in considerazione della peculiarità della vicenda in esame, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla in parte qua il bando di concorso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013, con l'intervento dei Magistrati:


       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
       
       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2013
IL SEGRETARIO(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: FxM90  01/11/2014 17:49:05
Quindi?

Da: Orango 01/11/2014 18:22:43
Quindi con 10.475 non si entra manco per finta!

Da: giliano82  01/11/2014 18:48:08
Tutti dentro nessun inv !!!

Da: Aiodic111 01/11/2014 18:50:04
X Giliano82

Ci spieghi da dove deriva questa sua sicurezza o ci lasci in pace, con i tempi che corrono speculare sulla possibilità di un lavoro è sbagliato. Non voglio screditare il suo lavoro, ma dire soltanto "nessun INV" non ha senso, sopratutto su un forum.

Da: salvo1933  01/11/2014 18:52:01
👮👮👮👮👮

Da: Fulgosi  01/11/2014 18:52:13
Sig Giuliano spero in qello che dice,le sarò  davvero grato se ciò accadesse

Da: FxM90  01/11/2014 18:55:56
Ma cs é quel ricorso postato da torinopri?

Da: 203919  01/11/2014 19:20:54
X GILIANO82
Le ho mandato un messaggio su facebook. Perché non risponde??

Da: 936esimo 01/11/2014 19:37:20
DAI GIULIANO DAI CAXXOOOOOO !!! :)

Da: JamesRodriguez  01/11/2014 19:55:24
Giuliano pensa che con 10,475 si è dentro?

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