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Polizia di Stato, 1400 VICE ISPETTORI (concorso interno)
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Da: Per fantaidoneo | 29/01/2017 09:59:41 |
Far passare un tema di due articoli e sette righe si tratta di : Sofferto di meno impegno !!!!! Ah ah ah ah ah ah ah | |
Da: bip | 29/01/2017 09:59:46 |
Buon giorno ANNUNCIO DAL SITO IDONEI GLORIOSI.IT Sei idoneo ?....Non perdere l'occasione prima di partire passa all'IKEA, mostrando il tuo elaborato avrai diritto ad un buono spesa omaggio (valore euro 0,0000005)...attenzione la promozione è valida solo per tutti quei candidati che abbiano autocertificato di: saper sparare all'impazzata sapere litaliano avvolte si avvolte pure conoscere le mine da giardino salutare la commissione a fine elaborato. DA IDONEI GLORIOSI.IT con la collaborazione e cura della presidenza del Consiglio di Stato | |
Da: Idoneo Scoglionato | 29/01/2017 10:09:32 |
Capitan Arloc se c'è anche il mio pazienza caro ma sinceramente non credo proprio. | |
Da: ... | 29/01/2017 10:10:15 |
Il Consiglio di Stato non ha messo la parola fine, ma, decidendo con parere vincolante su un caso concreto (che poi erano più casi omogenei riuniti in un unico ricorso straordinario) non solo ha fatto piazza pulita delle ragione dei ricorrenti con argomentazioni stringenti e sprezzanti ma ha anche affrontato molte - se non tutte - le censure avanzate nel tempo dai vari inidonei. Quindi, è finita. | |
Da: Capitan arloc | 29/01/2017 10:12:01 |
Bravo mettiti sul piedistallo | |
Da: bip | 29/01/2017 10:13:54 |
Buon giorno ANNUNCIO DAL SITO IDONEI GLORIOSI.IT Preparazione al prossimo concorso da ispettori,.. .vuoi essere idoneo ?.. Non perdere l'occasione ...prima collegati al nostro sito ..da oggi è possibile anche per le prove orali,.... potrai conoscere in tempo reale tutte le risposte alle domande che ti faranno il giorno dopo...e Vai....!!!! Attenzione vale solo per coloro che abbiano già dichiarato allo scritto di: saper sparare all'impazzata sapere litaliano avvolte si avvolte pure conoscere le mine da giardino salutare la commissione a fine elaborato. DA IDONEI GLORIOSI.IT | |
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Da: 4 amici al bar!!!!! | 29/01/2017 10:17:08 |
😂😂😂😂😂😂 falco spennato - capitan farlocco - deragliatore e bip vorrebbero giocare un pò a fare ò spittore ì polizia... l'agente di pubblico ufficiale 😂😂😂😂😂😂 provate a mettervi in contatto che se riuscite ad arrivare a zelig e rimanete voi stessi fare i soldi....😂😂😂😂😂😂😂😂😂 | |
Da: Poste italiane italo treno SPA | 29/01/2017 10:17:35 |
Vi avvisiamo che siamo in arrivo alla stazione di Nettuno Per i passeggeri diretti a 'rosicone centrale ' si prega di non scendere dal treno | |
Da: Attenzione | 29/01/2017 10:19:39 |
Siete proprio impreparati sull argomento si vede subito che siete tra gli idonei😆😆😆 il CdS non è entrato nel merito cosa che sta facendo il capo in autotutela. | |
Da: Per L amico del bar | 29/01/2017 10:23:43 |
Vedi che capitan farlocco è dei vostri ah ah ah ...poi state tranquilli, preparate le valige , organizzatevi con la baby sitter.... in pratica godete di questi momenti .... e attendete fiduciosi in stazione .... per andare dove poi lo capirete presto.... si tratta solo di attendere .... Sansone con tutti quanti i filistei | |
Da: Idoneo Scoglionato | 29/01/2017 10:33:33 |
Ma che piedistallo x cortesia, sono stato io a postare il parere del Consiglio di Stato dico quello che penso. | |
Da: Nkan al mattino | 29/01/2017 10:34:49 |
Numero 02086/2016 e data 13/10/2016 Numero 01862/2016 e data 08/09/2016 Numero 01567/2016 e data 04/07/2016 Numero 01546/2016 e data 01/07/2016 Quelli postati sono tutti pareri del Cds sul concorso e tutti antecedenti all'istituzione della Commissione di verifica. Questi pareri hanno il medesimo contenuto di quello del 21 dicembre. In sostanza il 21 dicembre non si è detto nulla di nuovo rispetto a quanto già espresso nei precedenti pareri. Mi chiedo perché non avete gioito già il 26 di Ottobre? Se il Capo considera dopo l'istruttoria della commissione l'annullamento come soluzione quasi inevitabile , pensate che abbia ignorato quei pareri? | |
Da: Idoneo Scoglionato | 29/01/2017 10:35:46 |
"X Attenzione Battaglione" leggilo il rigetto del Consiglio di Stato un pò meglio e noterai che entra nel merito sull'argomento più importante cià .... | |
Da: Nkan al mattino | 29/01/2017 10:43:24 |
tra questi pareri ve n'è uno in particolare che giudicando insufficienti gli elementi addotti per condurre all'annullamento finisce per indicare il quantum richiesto per ottenerlo. | |
Da: Idoneo Scoglionato | 29/01/2017 10:43:27 |
Nakan al mattino mi meraviglio di te ed è stato anche spiegato da me in precedenza. La novità di questo importante parere è contenuta nel fatto che in precedenza lasciavano pendente le motivazioni di eventuale annullamento di tutta la procedura concorsuale mentre nell'ultima addirittura vi riprende sul fatto che se c'era qualcosa di anomalo oppure di illecito (cosa che non è avvenuta) durante la fase processuale è da dimostrare e cmq essendo concorso interno poteva essere evidenziato dai concorrenti, in qualità di uff. e Agt. di P.G. stessi e poi l'altro aspetto che poteva inficiare la procedura concorsuale, che io addirittura ignoravo come le altre, è il fatto della busta grande e piccola mah dove il consiglio di stato ribadisce per veritieri i verbali dei commissari fino a querela di falso. Ergo questo rigetto con contemporaneo parere del Consiglio di Stato( Supremo Organo della Giustizia Amministrativa) è molto molto importante e vincolante x l'amministrazione. | |
Da: Nkan al mattino | 29/01/2017 10:46:29 |
idoneo scoglionato i precedenti pareri confermano che quegli elementi non possono, da soli, condurre all'annullamento. | |
Da: Idoneo Scoglionato | 29/01/2017 10:48:39 |
Nakan ma non risolvevano il contenzioso che era lasciato in pendenza poi se c'è qualcos'altro non so.... devo andare ti saluto. | |
Da: Nkan al mattino | 29/01/2017 10:49:23 |
il fine della mia domanda è questo siete sicuri che la commissione di verifica non abbia acquisito elementi ulteriori rispetto a quelli valutati dal Cds nei ricorsi e che provini quanto ritenuto necessario dal Cds per portare all'annullamento? | |
Da: Nkan al mattino | 29/01/2017 10:49:56 |
buona giornata | |
Da: solo un appunto | 29/01/2017 11:09:19 |
il CDS è tenuto ha considerare veritiero quanto dichiarato in un verbale redatto da P.U. ma tutti i partecipanti sanno come si sono svolte le procedute di chiusura buste piccole e grandi... e suppongo lo sappia anche il Capo a voi le deduzioni... | |
Da: Attenzione | 29/01/2017 11:13:57 |
X idoneo che ha scoglionato: leggila tu per bene io l ho fatto | |
Da: bip | 29/01/2017 11:15:31 |
Buon Giorno E ' sempre dal vostro affezzionato sito IDONEI GLORIOSI.IT Vuoi una preparazione completa nellitaliano.......e allora non aspettare più mai...che avvvolte il tuo destino e nelle proprie tue mani ed avvolte pure può essere che passi ......Rivolgiti con tranquillatezza al nostro sito...freschi .....freschi di idoneità ... IDONEI GLORIOSI.IT a cura del presidente della consigliatura di Stato..!!!! | |
Da: Nkan al mattino | 29/01/2017 11:17:21 |
la Commissione, a differenza dei ricorrenti, ha la disponibilità di tutta la documentazione del concorso. gli elementi acquisiti in istruttoria ( quantità e qualità ) non sono noto a nessuno ed il risultato è stato definito come papocchio | |
Da: Ron | 29/01/2017 11:20:53 |
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707 Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿� omissis âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. LA SEZIONE Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi. Premesso: con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013. I motivi di ricorso sono i seguenti: 1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici; 2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà , illogicità , carenza di contestualità , trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione; 3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà , irragionevolezza, irrazionalità , travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta; 4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta; 5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità ; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta; 6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità ; 7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7. Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito. Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta. Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità , debba comunque essere rigettato nel merito. Considerato: Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato. 1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità . E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità . 2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso. Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso. 3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame. 4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione. 5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia. 6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità ; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche. Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte. 7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie. P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. | |
Da: Ron | 29/01/2017 11:21:00 |
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707 Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿� omissis âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. LA SEZIONE Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi. Premesso: con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013. I motivi di ricorso sono i seguenti: 1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici; 2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà , illogicità , carenza di contestualità , trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione; 3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà , irragionevolezza, irrazionalità , travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta; 4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta; 5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità ; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta; 6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità ; 7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7. Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito. Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta. Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità , debba comunque essere rigettato nel merito. Considerato: Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato. 1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità . E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità . 2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso. Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso. 3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame. 4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione. 5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia. 6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità ; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche. Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte. 7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie. P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. | |
Da: bip | 29/01/2017 11:35:35 |
Buon Giorno dal sito IDONEI GLORIOSI.IT Vuoi una preparazione completa in diritto amministrativo.e penale....e che aspetti...!!!!! collegati...!!!! testi consigliati Amm.vo: aut Pavesini e Stramacchio titolo "Amministrare e telefonare " Ed. La Fortuna Penale: aut Mavafa e Castrofoli titolo " sparatorie all'impazzata e mine" Ed. La Fasulara IDONEI GLORIOSI.IT a cura del presidente della consigliatura di Stato..!!!! | |
Da: Ron | 29/01/2017 11:36:07 |
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707 Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿� omissis âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. LA SEZIONE Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi. Premesso: con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013. I motivi di ricorso sono i seguenti: 1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici; 2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà , illogicità , carenza di contestualità , trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione; 3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà , irragionevolezza, irrazionalità , travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta; 4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta; 5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità ; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta; 6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità ; 7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7. Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito. Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta. Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità , debba comunque essere rigettato nel merito. Considerato: Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato. 1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità . E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità . 2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso. Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso. 3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame. 4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione. 5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia. 6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità ; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche. Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte. 7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie. P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. | |
Da: Verifico e la faccio sapere | 29/01/2017 11:38:56 |
X Nakan, ammesso che la Commissione di verifica abbia nuove evidenze è più probabile che il Capo annulli tutto oppure allarghi ai colleghi non idonei ingiustamente esclusi? Vista la vacanza nella qualifica e i pareri del CDS? Oppure annulla in autotutela e si sobbarca 2000 è più ricorsi? | |
Da: Ron | 29/01/2017 11:45:17 |
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707 Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿� omissis âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. LA SEZIONE Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi. Premesso: con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14 aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19 aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli, in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti, indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013. I motivi di ricorso sono i seguenti: 1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici; 2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà , illogicità , carenza di contestualità , trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione; 3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà , irragionevolezza, irrazionalità , travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta; 4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e di presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta; 5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità ; eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta; 6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà , irrazionalità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità ; 7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7. Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito. Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare dovesse essere respinta. Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso, in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la pregiudiziale d'inammissibilità , debba comunque essere rigettato nel merito. Considerato: Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso - ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato. 1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità . E la sola presenza di membri supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di una maggiore uniformità . 2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso. Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi, trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che fa fede fino a querela di falso. 3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza - chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un ricorso collettivo quale quello in esame. 4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione. 5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente: "tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e: "nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia. 6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé vizio di legittimità ; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica: diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche. Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza, condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della correzione delle prove scritte. 7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie. P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. | |
Da: Nakan al mattino | 29/01/2017 11:49:38 |
Il fatto è che già nel 2016 il Cds si era espresso nel senso che il concorso non era da annullare ed allora ti chiedo lui perché vuole annullarlo? | |
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