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Polizia di Stato, 1400 VICE ISPETTORI (concorso interno)
53139 messaggi, letto 1864551 volte
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Da: State calmi 28/01/2017 22:42:25
Noto con piacere che la qualità del forum è aumentata.
Sono tornato solo per salutare mezzo falco e dirgli che mi fai cosa gradita se mi invii a Nettuno il cetriolo promesso? Grazie

Da: ...28/01/2017 22:56:44
Qualche non idoneo può postare un buon tema ingiustamente escluso?

Da: Fan di Bip!28/01/2017 23:03:43
Vai alla grande!
Continua a ripassare tutto il programma così come lo hai insegnato a noi e vedrai che sarai il numero uno!!!

Ora mi faccio un ripassino, voglio partecipare anch'io al prossimo concorso, sediamoci vicino, vicino!

Da: Poste italiane28/01/2017 23:05:00
Non esistono temi

Sono stati rigettati e cremati

Da: creten28/01/2017 23:33:26
eppure qualcosa non torna....

Da: Paco74 28/01/2017 23:57:44
Chi vivrà...vedrà

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: bip 28/01/2017 23:58:35
selezioni per diventare ispettore della Polizia di Stato.?
..... ricorda devi : 
saper sparare all'impazzata
sapere litaliano avvolte si avvolte pure
conoscere le mine da giardino
salutare la commissione a fine elaborato
                IDONEI GLORIOSI

Da: Idoneo che gongola29/01/2017 07:03:58
Caprone, ti sei ripreso dal missile nel culo? No, eh? Lo so, é dura...

Da: Idoneo che gongola29/01/2017 07:10:03
La cosa che proprio non vi va giù é che il Consiglio di Stato, ENTRANDO NEL MERITO, si é occupato anche dei temi che dici tu, Bip..petta! Ed ha detto che pure quei vizi  sono 'intrinsecamente' insignificanti. Con tanti saluti a tutti voi rosiconi.

Da: Max Pezzali e c.29/01/2017 07:29:27
Buongiorno amici di radio rodica 18.75 fm....

Iniziamo la giornata con un brano per i più piccoli..

Da mary poppins, cantata da una sempre affascinante gigliola cinquetti...

A voi "un po' di zucchero"

Vai regia....

Radio rosica,  anche in web radio. Per farvi rosicare anche on streaming ovunque voi siate

Da: Fantaidoneo XY29/01/2017 07:41:42
X idoneo scoglionato.   Cavolo, pure tu, eh...Ma all'orale non hai studiato nulla di diritto amministrativo? Guarda, Se hai studuato solo le domande,come sembra,  hai fatto malissimo,  altrimenti avresti capito come funzionano i concorsi e quanto é importante non svalutare il giudizio della commissione (ed é quello che fai). Presti il fianco ai Rosiconi, lo vuoi capire? Meno male che i Rosiconi non possono avere bocca su come  molti hanno supetato certi orali, altrimenti lì si che avrebbero avuto ragione

Da: Alfaeomega29/01/2017 08:02:26
Se pensate che il CdS abbia messo la parola fine
allora ....." state sereni "

Da: Per max 29/01/2017 08:10:13
Amico della radio su 71 fm, ricorda di mettere anche gli annunci meteo, perturbazioni in arrivo... e senza ombrello questa volta sarà triste tristino gestire la cosa...

Da: Ron 29/01/2017 08:10:32
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï�¿ï¿�ï�¿ï¿� omissis âï�¿ï¿�ï�¿ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Ron 29/01/2017 08:10:39
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï�¿ï¿�ï�¿ï¿� omissis âï�¿ï¿�ï�¿ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Poste italiane29/01/2017 08:13:23
Buongiorno valigia pronta

Quando passa il treno !?

Attenzione Invidiosi
non superare la linea gialla!!!! Treno in arrivo !!!


Si invitano ai curiosi a scendere dal treno e abbandonare la stazione

Da: Ron 29/01/2017 08:14:42
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï�¿ï¿�ï�¿ï¿� omissis âï�¿ï¿�ï�¿ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: IdoneoCapra 29/01/2017 09:01:32
Sei poste italiane o trenitalia?

Da: Doyle  29/01/2017 09:26:43
Buon giorno e buon lavoro a tutti

Da: Poste italiane29/01/2017 09:30:27
@ noi stiamo sereni

Perché non accettare questa sentenza !!?

E' una sentenza che si esprime anche nel merito !!

Siamo realisti !!!

Gli idonei hanno vinto: il ricorso e' respinto =ma lo dice il presidente della repubblica mica ' pinco pallino' !!

Da: Poste italiane & italo treno SPA29/01/2017 09:33:47
Buongiorno ,

Per i biglietti in prima classe servirsi delle casse automatiche

Passeremo in cabina dopo con il servizio ristorante


Buona domenica

Da: Poste italiane & italo treno SPA29/01/2017 09:34:21
Buongiorno ,

Per i biglietti in prima classe servirsi delle casse automatiche

Passeremo in cabina dopo con il servizio ristorante


Buona domenica

Da: Idoneo Scoglionato29/01/2017 09:37:11
Fantaidoneo XY ??????

Da: Per il capotreno 29/01/2017 09:39:16
Avverse condi meteo hanno portato via L ombrello dal capostazione .... adesso si sta bagnando tutto e non sa come mettere la pezza.... e il treno rimane in stazione.... L hostess sta distribuendo un frutto amaro a tutti i passeggeri...: tra un po' lo dovranno mangiare tutti.... e nel bigliettino c era un ombrello che volava via.... simbolo enigmatico del vostro rimanere in stazione

Da: Poste italiane  italo treno SPA29/01/2017 09:41:53
Sapete
Se al corso e' possibile rientrare ilunedi mattina

Stavo pensando di fare venerdì sabato domenica e lunedì mattina entro le 8.00 essere a scuola ... Devo ORGANIZZARMI con mia figlia che va a scuola !

Pensate che sia fattibile !?

Da: Poste italiane  italo treno SPA29/01/2017 09:46:53
Buongiorno ,

Italo treno vi da il benvenuto a bordo e vi avvisa che tra pochi minuti arriveremo a destinazione ...

Vi ricordiamo di non lasciare i vostro bagagli incustoditi ... Qualche rosicone potrebbe fare brutti scherzi


Vi ringraziamo per averci tenuto compagnia e al prossimo viaggio a bordo dei bordo dei nostri treni ( tra altri 17 anni)

Da: Poste italiane  italo treno SPA29/01/2017 09:50:12
Tin ton!!!!

Annuncio ritardo :

Il treno diretto a ' rosiconi centrale '

Subirà 17 anni di ritardo !!

Ci scusiamo per il disagio

Da: Idoneo Scoglionato29/01/2017 09:51:00
X Fantaidoneo XY. Il Diritto Amministrativo lo conosco e studiato sicuramente meglio di te ed il desiderio di epurare lo scritto dai quei soliti elaborati messi in evidenza da T&T e gli altri inidonei è solo per silenziarli definitivamente e cmq un elaborato con saluti alla Commissione per me è da cestinare dato che il sottoscritto ha affrontato  anni fa un concorso pubblico con un grande elaborato allo scritto e cestinato per indicare la non ricopia totale in bella con il segno e la scritta continua sulla brutta. Questo non significa mostrare il fianco ma desiderare un concorso perfetto anche se ammetto e più volte è stato scritto in questa sede in passato da me che nella correzione di 6700 elaborati è del tutto fisiologico che qualche tema avrebbe sofferto di meno impegno nel leggerlo così come ribadito dal Consiglio di Stato il 25.

Da: Ron 29/01/2017 09:52:13
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿� omissis âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Capitan arloc 29/01/2017 09:53:27
Quoto fantidoneo, scoglionato  non fare il moralista auspicando l'epurazione di elaborati che hanno ottenuto la sufficienza,  perché tra questi,  potrebbe esserci il tuo!

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