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Polizia di Stato, 1400 VICE ISPETTORI (concorso interno)
53139 messaggi, letto 1864551 volte
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Da: deragliatore 28/01/2017 20:02:22
Comunque il lacrimatoio é stato ordinato, grazie alla generosità di tanti non idonei ci siamo potuti permettere un modello di ultima generazione.
Non ringraziate tra colleghi bisogna essere solidali 😂

Da: bip 28/01/2017 20:05:05
Buona sera
Vuoi partecipare alle prossime selezioni per diventare ispettore della Polizia di Stato....si ....allora ricorda devi :
saper sparare all'impazzata
sapere litaliano avvolte si avvolte pure
conoscere le mine da giardino
salutare la commissione a fine elaborato
                IDONEI GLORIOSI

Da: Poste italiane28/01/2017 20:12:19
Carissimi

Potete fornirmi gli indirizzi per inviare le cartoline da Nettuno !?

Se volete anche i pacchi ma pagate in contrassegno

Da: bip 28/01/2017 20:15:44

         
Vuoi prepararti per le prossime selezioni per diventare ispettore della Polizia di Stato ?
Accedi al sito : IDONEI GLORIOSI.com
li riceverai tutto quanto necessita ma solo se conosci litaliano avvolte si avvolte pure se spari all impazzata e sai ringrazziare a fine elaborato.....grazzie per averci preferito....idonei gloriosi.com

Da: Ron 28/01/2017 20:17:48
Concorso interno 1400 V. Ispettori: lettere al Vice Capo
Sabato 26 Novembre 2016 18:35 E-mail Stampa PDF
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Pubblichiamo il testo della lettera inviata dalla Segreteria Nazionale Siulp al Vice Capo della Polizia, Direttore Coordinamento e Pianificazione Forze Polizia, Prefetto Matteo Piantedosi
"Preg.mo Signor Vice Capo, Abbiamo preso atto con incredulità della recente iniziativa di costituire una commissione di verifica per la ricognizione delle procedure relative al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 24 settembre 2013, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/24 bis del 26 settembre 2013. L'iniziativa è motivata in decreto con "la necessità di disporre un intervento ricognitivo mirato a prevenire il rischio di una generalizzata soccombenza, con conseguente rilevante danno erariale", alla luce del rilevante numero di ricorsi (557 candidati ricorrenti), ritenuto "di gran lunga superiore alla fisiologica attività contenziosa", e con l'esigenza di "dover porre in essere ogni utile attività finalizzata ad assicurare l'autotutela dell'Amministrazione, nonché di ausilio all'attività difensiva della medesima".

Per quanto ci riguarda, non è la prima volta che il Dipartimento della P.S. ci sorprende con trovate che sembrano ispirate a logiche pre giuridiche, denegando diritti socialmente acquisiti e consolidati in giurisprudenza (vedasi il caso dell'articolo 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001, nr. 151) o semplicemente prestando il fianco, con timorosa accondiscendenza, a rivendicazioni discutibili, come quella concernente il mutamento, in corso di procedura, della opzione relativa alle aliquote riservate dal concorso in oggetto. Tuttavia, oggi non possiamo fare a meno di restare basiti rispetto ad una iniziativa che ha dell'incredibile, poiché affermare di avere la necessità, come si legge fra le righe del provvedimento del 27 ottobre decorso, di disporre un intervento ricognitivo sull'attività di un concorso, significa delegittimare la commissione giudicatrice del concorso stesso e porre una seria ipoteca sulla credibilità di una Amministrazione pubblica e su quanti, all'interno di essa coltivano ancora il senso dello Stato.

Ci sembra, in sostanza, che questa commissione, con tutto il massimo rispetto per il valore, la professionalità e lo spessore istituzionale dei singoli componenti, sia un'azione surrettizia con la quale l'Amministrazione vuole far passare una commissione di saggi che in realtà cela una sorta di commissario ad acta. Il tutto incurante del fatto che una pubblica amministrazione che vuole sostituirsi con una "prognosi ex ante" al giudice amministrativo, di fatto, mina il principio della divisione dei poteri che in un Paese civile e democratico è garanzia del diritto.

Se poi si fa tutto questo paventando il rischio di una generalizzata soccombenza in sede di contenzioso, allora si profila sempre più nettamente il sospetto che dietro questa ipocrita pavidità si nasconda la malcelata intenzione di compiacere qualcuno. Invero, occorre considerare come, rispetto a molti dei contenziosi attivati in relazione al concorso che ci occupa, gli stessi Tribunali amministrativi nella circostanza aditi si siano già pronunciati in sede cautelare rigettando le istanze perché carenti nel fumus boni iuris e del periculum in mora, elementi sintomatici, soprattutto il primo, della stessa fondatezza della domanda principale.

Nel massimo rispetto del diritto a ricorrere per tutti coloro che, per un motivo o per un altro possano nutrire dubbi sulla regolarità dell'operato della commissione concorsuale, la presenza di 557 ricorrenti su 7032 partecipanti alla prova scritta, non ci sembra un buon motivo per assumere una iniziativa che avrà un effetto dirompente anche sui concorsi che l'Amministrazione bandirà in futuro, poiché tale procedura, per auto ammissione del

Dipartimento, mina l'autorevolezza dell'azione amministrativa della Polizia di Sato.

Si, perché d'ora innanzi, alla luce di questo pericoloso precedente, tutti si sentiranno autorizzati ad invocare il commissariamento di una commissione concorsuale, legittimamente nominata, dopo aver incardinato contenziosi rispetto ai quali non possiamo fare a meno di ricordare che i precedenti giurisprudenziali sono, nella quasi totalità, decisamente sfavorevoli ai ricorrenti. Ciò anche in relazione al fatto che la giurisprudenza consolidata è basata sul vaglio degli errori procedurali o materiali e non sul merito. È naturale che in ogni concorso, oltre ai vincitori, vi sia una consistente platea di concorrenti che non riescono a raggiungere l'obiettivo di conseguire un piazzamento utile.

Tra questi la comprensibile insoddisfazione può dar luogo a delusione e recriminazioni assolutamente legittime se riguardate nella sfera delle passioni, dei sentimenti e dei moti d'animo umano. Sentimenti ancora più legittimi per la gravissima colpa dell'Amministrazione nel bandire i concorsi con ritardi atavici e ingiustificabili. Le procedure concorsuali, invece, in quanto manifestazioni del mondo giuridico, come tutti i procedimenti amministrativi, sono subordinate ad un sistema di regole, espressione dell'autorevolezza della Pubblica Amministrazione, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione dello Stato che non può essere esposta ai tentennamenti ed all'estemporaneità degli stati d'animo di gruppi o peggio di singoli, pena la perdita di credibilità e la delegittimazione dello stato di diritto.

Questo vale, a maggior ragione, quando per contestare i criteri con cui si è proceduto alla correzione degli elaborati della prova scritta di una procedura concorsuale, sia già stato adito il giudice amministrativo. Nel caso che ci occupa, infatti, proprio perché vi è litispendenza, appare decisamente fuori luogo la nomina di una commissione, nelle more di decisioni su questioni già devolute ai Tribunali Amministrativi.

Appare più giusto che sia il giudice, a questo punto, a stabilire, in relazione al contenuto delle domande ad esso rivolte, quali attività istruttorie ammettere, compresa l'istituzione di una commissione di verifica sull'operato della commissione d'esame, per pervenire alla determinazione delle sorti di un contenzioso già devoluto alla sua cognizione. Semplicemente sconcertante è, infine, il contenuto della nota a firma del direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., il quale, interloquito in merito agli scopi dell'iniziativa, afferma candidamente che l'attività della commissione interna di verifica non pregiudicherà la posizione dei candidati che hanno già superato le prove concorsuali, ma servirà ad evitare discriminazioni nei confronti di coloro che ritengono di essere stati ingiustamente esclusi.

Al riguardo è lecito chiedersi quale sia, allora, l'utilità e la funzione della commissione di verifica, ma soprattutto in quale modo essa saprà e potrà evitare discriminazioni nei confronti di chi si ritenga ingiustamente escluso dal concorso senza pregiudicare la posizione dei vincitori del concorso stesso.

Parimenti, cosa ne sarà della graduatoria finale stilata dalla Commissione d'esame appositamente costituita con decreto originario all'atto in cui il concorso è stato bandito? Ecco perché, senza voler dimenticare l'assurda lungaggine della procedura concorsuale, che ad oggi ha superato già i 3 anni dalla pubblicazione del bando, e che è determinata da una schizofrenia di procedure amministrative che ha rallentato, gioco forza, l'attività della commissione d'esame del concorso in parola, oggi alla luce di questa ennesima scelta incomprensibile dell'amministrazione, se vogliamo escludere una palese volontà di autodenuncia di non terzietà e trasparenza dell'Amministrazione stessa, sorgono spontanee due domande.

La prima attiene ad una ormai sempre più evidente volontà dell'Amministrazione di non portare a compimento questo concorso facendo, altresì, balenare l'idea che nella Polizia di Stato i concorsi interni non sono graditi al vertice. La seconda, ancora più cogente, attiene alla aleatorietà dei criteri sui quali la Commissione dovrà riscontrare le discriminazioni di coloro che si "sentono" e non che dimostrano di essere stati ingiustamente esclusi.

In merito, ribadendo quanto sopra affermato, si chiede di voler conoscere quali sono i criteri di riferimento rispetto ai quali riscontrare le discriminazioni atteso che al Siulp è stato richiesto se tali discriminazioni si riferiscono alla razza, al sesso o alla religione professata.

Certi che la Sua sensibilità saprà evadere i quesiti posti che, in caso contrario saranno forieri di ulteriori contenzioni per assenza di trasparenza, certezza, equidistanza e attendibilità dell'azione amministrativa, siamo fiduciosi, altresì, che la Commissione da Lei presieduta possa invece valutare la possibilità di attribuire la decorrenza della nomina a vice ispettore dalla data del bando del concorso, attesa la colpa dell'Amministrazione sul grave ritardo della procedura. In attesa di un cortese urgente riscontro, cordiali saluti e sensi di rinnovata ed elevata stima. "

Da: Si parte28/01/2017 20:21:20
Ron si parte

Ragazzi si parte


Vi dico veramente !!!
Valigia grande o trolley !?

Dobbiamo stare sei mesi !!
Posso portare il costume giugno luglio agosto e settembre

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: franca76  28/01/2017 20:32:17
Nn scordate di mettere in valigia la ceretta e l' olio che vi mettete prima di mettervi al sole😠scherzo ma ci sono uomini che sono oeggio delle donne.... ðŸ˜

Da: Bip, prendi un po'' 28/01/2017 20:39:37
Di malox. .. fai il bravo su'... che ti faccio portare la macchina...

Da: bip 28/01/2017 21:05:37
 da Nettuno  IDONEI GLORIOSI.com
Lezioni
prima ora: tecniche di tiro all'impazzata
seconda ora: distribizione mine antiuomo come legggitttima difesa Art72cp
terza ora: linguaggio italiano avvolte si scrive avvolte si parla
quarta ora: ringraziamenti alla commissione.


Da: bip 28/01/2017 21:06:01
 da Nettuno  IDONEI GLORIOSI.com
Lezioni
prima ora: tecniche di tiro all'impazzata
seconda ora: distribizione mine antiuomo come legggitttima difesa Art72cp
terza ora: linguaggio italiano avvolte si scrive avvolte si parla
quarta ora: ringraziamenti alla commissione.


Da: X tutti belli e brutti28/01/2017 21:19:53
Non avete nemmeno idea di quello che succederà.

Da: Falco lo fui  28/01/2017 21:24:32
X poste italiane. ...il mio indirizzo ti arriverà presto dritto dritto con il cetriolo nel culo😆

Da: Poste italiane28/01/2017 21:28:12
@per  falco fui

Scusa ma non sono stato volgare con nessuno !!

Direi di misurare le parole !!!

Comunque se vuoi te lo mando

in via della casa comunale 1

Da: Ron 28/01/2017 21:30:25
Concorso interno 1400 V. Ispettori: lettere al Vice Capo
Sabato 26 Novembre 2016 18:35 E-mail Stampa PDF
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Pubblichiamo il testo della lettera inviata dalla Segreteria Nazionale Siulp al Vice Capo della Polizia, Direttore Coordinamento e Pianificazione Forze Polizia, Prefetto Matteo Piantedosi
"Preg.mo Signor Vice Capo, Abbiamo preso atto con incredulità della recente iniziativa di costituire una commissione di verifica per la ricognizione delle procedure relative al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 24 settembre 2013, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/24 bis del 26 settembre 2013. L'iniziativa è motivata in decreto con "la necessità di disporre un intervento ricognitivo mirato a prevenire il rischio di una generalizzata soccombenza, con conseguente rilevante danno erariale", alla luce del rilevante numero di ricorsi (557 candidati ricorrenti), ritenuto "di gran lunga superiore alla fisiologica attività contenziosa", e con l'esigenza di "dover porre in essere ogni utile attività finalizzata ad assicurare l'autotutela dell'Amministrazione, nonché di ausilio all'attività difensiva della medesima".

Per quanto ci riguarda, non è la prima volta che il Dipartimento della P.S. ci sorprende con trovate che sembrano ispirate a logiche pre giuridiche, denegando diritti socialmente acquisiti e consolidati in giurisprudenza (vedasi il caso dell'articolo 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001, nr. 151) o semplicemente prestando il fianco, con timorosa accondiscendenza, a rivendicazioni discutibili, come quella concernente il mutamento, in corso di procedura, della opzione relativa alle aliquote riservate dal concorso in oggetto. Tuttavia, oggi non possiamo fare a meno di restare basiti rispetto ad una iniziativa che ha dell'incredibile, poiché affermare di avere la necessità, come si legge fra le righe del provvedimento del 27 ottobre decorso, di disporre un intervento ricognitivo sull'attività di un concorso, significa delegittimare la commissione giudicatrice del concorso stesso e porre una seria ipoteca sulla credibilità di una Amministrazione pubblica e su quanti, all'interno di essa coltivano ancora il senso dello Stato.

Ci sembra, in sostanza, che questa commissione, con tutto il massimo rispetto per il valore, la professionalità e lo spessore istituzionale dei singoli componenti, sia un'azione surrettizia con la quale l'Amministrazione vuole far passare una commissione di saggi che in realtà cela una sorta di commissario ad acta. Il tutto incurante del fatto che una pubblica amministrazione che vuole sostituirsi con una "prognosi ex ante" al giudice amministrativo, di fatto, mina il principio della divisione dei poteri che in un Paese civile e democratico è garanzia del diritto.

Se poi si fa tutto questo paventando il rischio di una generalizzata soccombenza in sede di contenzioso, allora si profila sempre più nettamente il sospetto che dietro questa ipocrita pavidità si nasconda la malcelata intenzione di compiacere qualcuno. Invero, occorre considerare come, rispetto a molti dei contenziosi attivati in relazione al concorso che ci occupa, gli stessi Tribunali amministrativi nella circostanza aditi si siano già pronunciati in sede cautelare rigettando le istanze perché carenti nel fumus boni iuris e del periculum in mora, elementi sintomatici, soprattutto il primo, della stessa fondatezza della domanda principale.

Nel massimo rispetto del diritto a ricorrere per tutti coloro che, per un motivo o per un altro possano nutrire dubbi sulla regolarità dell'operato della commissione concorsuale, la presenza di 557 ricorrenti su 7032 partecipanti alla prova scritta, non ci sembra un buon motivo per assumere una iniziativa che avrà un effetto dirompente anche sui concorsi che l'Amministrazione bandirà in futuro, poiché tale procedura, per auto ammissione del

Dipartimento, mina l'autorevolezza dell'azione amministrativa della Polizia di Sato.

Si, perché d'ora innanzi, alla luce di questo pericoloso precedente, tutti si sentiranno autorizzati ad invocare il commissariamento di una commissione concorsuale, legittimamente nominata, dopo aver incardinato contenziosi rispetto ai quali non possiamo fare a meno di ricordare che i precedenti giurisprudenziali sono, nella quasi totalità, decisamente sfavorevoli ai ricorrenti. Ciò anche in relazione al fatto che la giurisprudenza consolidata è basata sul vaglio degli errori procedurali o materiali e non sul merito. È naturale che in ogni concorso, oltre ai vincitori, vi sia una consistente platea di concorrenti che non riescono a raggiungere l'obiettivo di conseguire un piazzamento utile.

Tra questi la comprensibile insoddisfazione può dar luogo a delusione e recriminazioni assolutamente legittime se riguardate nella sfera delle passioni, dei sentimenti e dei moti d'animo umano. Sentimenti ancora più legittimi per la gravissima colpa dell'Amministrazione nel bandire i concorsi con ritardi atavici e ingiustificabili. Le procedure concorsuali, invece, in quanto manifestazioni del mondo giuridico, come tutti i procedimenti amministrativi, sono subordinate ad un sistema di regole, espressione dell'autorevolezza della Pubblica Amministrazione, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione dello Stato che non può essere esposta ai tentennamenti ed all'estemporaneità degli stati d'animo di gruppi o peggio di singoli, pena la perdita di credibilità e la delegittimazione dello stato di diritto.

Questo vale, a maggior ragione, quando per contestare i criteri con cui si è proceduto alla correzione degli elaborati della prova scritta di una procedura concorsuale, sia già stato adito il giudice amministrativo. Nel caso che ci occupa, infatti, proprio perché vi è litispendenza, appare decisamente fuori luogo la nomina di una commissione, nelle more di decisioni su questioni già devolute ai Tribunali Amministrativi.

Appare più giusto che sia il giudice, a questo punto, a stabilire, in relazione al contenuto delle domande ad esso rivolte, quali attività istruttorie ammettere, compresa l'istituzione di una commissione di verifica sull'operato della commissione d'esame, per pervenire alla determinazione delle sorti di un contenzioso già devoluto alla sua cognizione. Semplicemente sconcertante è, infine, il contenuto della nota a firma del direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., il quale, interloquito in merito agli scopi dell'iniziativa, afferma candidamente che l'attività della commissione interna di verifica non pregiudicherà la posizione dei candidati che hanno già superato le prove concorsuali, ma servirà ad evitare discriminazioni nei confronti di coloro che ritengono di essere stati ingiustamente esclusi.

Al riguardo è lecito chiedersi quale sia, allora, l'utilità e la funzione della commissione di verifica, ma soprattutto in quale modo essa saprà e potrà evitare discriminazioni nei confronti di chi si ritenga ingiustamente escluso dal concorso senza pregiudicare la posizione dei vincitori del concorso stesso.

Parimenti, cosa ne sarà della graduatoria finale stilata dalla Commissione d'esame appositamente costituita con decreto originario all'atto in cui il concorso è stato bandito? Ecco perché, senza voler dimenticare l'assurda lungaggine della procedura concorsuale, che ad oggi ha superato già i 3 anni dalla pubblicazione del bando, e che è determinata da una schizofrenia di procedure amministrative che ha rallentato, gioco forza, l'attività della commissione d'esame del concorso in parola, oggi alla luce di questa ennesima scelta incomprensibile dell'amministrazione, se vogliamo escludere una palese volontà di autodenuncia di non terzietà e trasparenza dell'Amministrazione stessa, sorgono spontanee due domande.

La prima attiene ad una ormai sempre più evidente volontà dell'Amministrazione di non portare a compimento questo concorso facendo, altresì, balenare l'idea che nella Polizia di Stato i concorsi interni non sono graditi al vertice. La seconda, ancora più cogente, attiene alla aleatorietà dei criteri sui quali la Commissione dovrà riscontrare le discriminazioni di coloro che si "sentono" e non che dimostrano di essere stati ingiustamente esclusi.

In merito, ribadendo quanto sopra affermato, si chiede di voler conoscere quali sono i criteri di riferimento rispetto ai quali riscontrare le discriminazioni atteso che al Siulp è stato richiesto se tali discriminazioni si riferiscono alla razza, al sesso o alla religione professata.

Certi che la Sua sensibilità saprà evadere i quesiti posti che, in caso contrario saranno forieri di ulteriori contenzioni per assenza di trasparenza, certezza, equidistanza e attendibilità dell'azione amministrativa, siamo fiduciosi, altresì, che la Commissione da Lei presieduta possa invece valutare la possibilità di attribuire la decorrenza della nomina a vice ispettore dalla data del bando del concorso, attesa la colpa dell'Amministrazione sul grave ritardo della procedura. In attesa di un cortese urgente riscontro, cordiali saluti e sensi di rinnovata ed elevata stima. "

Da: Ron 28/01/2017 21:31:26
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 21:37:05
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 21:37:53
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio dellaConcorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 21:40:07
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 21:40:51
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 21:41:07
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 21:54:49
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 21:55:30
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 21:55:47
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 21:56:10
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 21:57:00
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 21:57:30
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 21:57:58
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: noi stiamo sereni28/01/2017 22:30:04
Continua a negare la democrazia ripetendo questa sentenza all infinito, per impedire un uso normale.del forum perché questo é l unico momento di gloria.che vivrai....quando piove e ti levano l ombrello all improvviso ti bagni e non te lo aspetti...e ti assicuro che sarà traumatico rimanere sotto la pioggia senza riparo....perché pioverà tanto e l acqua scioglierà la panna dalle torte...scioglierà l'inchiostro dalle cartoline....

Da: noi stiamo sereni28/01/2017 22:30:16
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Da: noi stiamo sereni28/01/2017 22:30:28
Continua a negare la democrazia ripetendo questa sentenza all infinito, per impedire un uso normale.del forum perché questo é l unico momento di gloria.che vivrai....quando piove e ti levano l ombrello all improvviso ti bagni e non te lo aspetti...e ti assicuro che sarà traumatico rimanere sotto la pioggia senza riparo....perché pioverà tanto e l acqua scioglierà la panna dalle torte...scioglierà l'inchiostro dalle cartoline....

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