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Polizia di Stato, 1400 VICE ISPETTORI (concorso interno)
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Da: X deragliatore 28/01/2017 17:29:03
L'aspettate*

Da: 30'' Cesena28/01/2017 17:29:29
Non avete vinto proprio niente pagliacci...finitela!!!

Da: Ron 28/01/2017 17:34:06
Concorso interno 1400 V. Ispettori: lettere al Vice Capo
Sabato 26 Novembre 2016 18:35 E-mail Stampa PDF
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Pubblichiamo il testo della lettera inviata dalla Segreteria Nazionale Siulp al Vice Capo della Polizia, Direttore Coordinamento e Pianificazione Forze Polizia, Prefetto Matteo Piantedosi
"Preg.mo Signor Vice Capo, Abbiamo preso atto con incredulità della recente iniziativa di costituire una commissione di verifica per la ricognizione delle procedure relative al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 24 settembre 2013, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/24 bis del 26 settembre 2013. L'iniziativa è motivata in decreto con "la necessità di disporre un intervento ricognitivo mirato a prevenire il rischio di una generalizzata soccombenza, con conseguente rilevante danno erariale", alla luce del rilevante numero di ricorsi (557 candidati ricorrenti), ritenuto "di gran lunga superiore alla fisiologica attività contenziosa", e con l'esigenza di "dover porre in essere ogni utile attività finalizzata ad assicurare l'autotutela dell'Amministrazione, nonché di ausilio all'attività difensiva della medesima".

Per quanto ci riguarda, non è la prima volta che il Dipartimento della P.S. ci sorprende con trovate che sembrano ispirate a logiche pre giuridiche, denegando diritti socialmente acquisiti e consolidati in giurisprudenza (vedasi il caso dell'articolo 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001, nr. 151) o semplicemente prestando il fianco, con timorosa accondiscendenza, a rivendicazioni discutibili, come quella concernente il mutamento, in corso di procedura, della opzione relativa alle aliquote riservate dal concorso in oggetto. Tuttavia, oggi non possiamo fare a meno di restare basiti rispetto ad una iniziativa che ha dell'incredibile, poiché affermare di avere la necessità, come si legge fra le righe del provvedimento del 27 ottobre decorso, di disporre un intervento ricognitivo sull'attività di un concorso, significa delegittimare la commissione giudicatrice del concorso stesso e porre una seria ipoteca sulla credibilità di una Amministrazione pubblica e su quanti, all'interno di essa coltivano ancora il senso dello Stato.

Ci sembra, in sostanza, che questa commissione, con tutto il massimo rispetto per il valore, la professionalità e lo spessore istituzionale dei singoli componenti, sia un'azione surrettizia con la quale l'Amministrazione vuole far passare una commissione di saggi che in realtà cela una sorta di commissario ad acta. Il tutto incurante del fatto che una pubblica amministrazione che vuole sostituirsi con una "prognosi ex ante" al giudice amministrativo, di fatto, mina il principio della divisione dei poteri che in un Paese civile e democratico è garanzia del diritto.

Se poi si fa tutto questo paventando il rischio di una generalizzata soccombenza in sede di contenzioso, allora si profila sempre più nettamente il sospetto che dietro questa ipocrita pavidità si nasconda la malcelata intenzione di compiacere qualcuno. Invero, occorre considerare come, rispetto a molti dei contenziosi attivati in relazione al concorso che ci occupa, gli stessi Tribunali amministrativi nella circostanza aditi si siano già pronunciati in sede cautelare rigettando le istanze perché carenti nel fumus boni iuris e del periculum in mora, elementi sintomatici, soprattutto il primo, della stessa fondatezza della domanda principale.

Nel massimo rispetto del diritto a ricorrere per tutti coloro che, per un motivo o per un altro possano nutrire dubbi sulla regolarità dell'operato della commissione concorsuale, la presenza di 557 ricorrenti su 7032 partecipanti alla prova scritta, non ci sembra un buon motivo per assumere una iniziativa che avrà un effetto dirompente anche sui concorsi che l'Amministrazione bandirà in futuro, poiché tale procedura, per auto ammissione del

Dipartimento, mina l'autorevolezza dell'azione amministrativa della Polizia di Sato.

Si, perché d'ora innanzi, alla luce di questo pericoloso precedente, tutti si sentiranno autorizzati ad invocare il commissariamento di una commissione concorsuale, legittimamente nominata, dopo aver incardinato contenziosi rispetto ai quali non possiamo fare a meno di ricordare che i precedenti giurisprudenziali sono, nella quasi totalità, decisamente sfavorevoli ai ricorrenti. Ciò anche in relazione al fatto che la giurisprudenza consolidata è basata sul vaglio degli errori procedurali o materiali e non sul merito. È naturale che in ogni concorso, oltre ai vincitori, vi sia una consistente platea di concorrenti che non riescono a raggiungere l'obiettivo di conseguire un piazzamento utile.

Tra questi la comprensibile insoddisfazione può dar luogo a delusione e recriminazioni assolutamente legittime se riguardate nella sfera delle passioni, dei sentimenti e dei moti d'animo umano. Sentimenti ancora più legittimi per la gravissima colpa dell'Amministrazione nel bandire i concorsi con ritardi atavici e ingiustificabili. Le procedure concorsuali, invece, in quanto manifestazioni del mondo giuridico, come tutti i procedimenti amministrativi, sono subordinate ad un sistema di regole, espressione dell'autorevolezza della Pubblica Amministrazione, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione dello Stato che non può essere esposta ai tentennamenti ed all'estemporaneità degli stati d'animo di gruppi o peggio di singoli, pena la perdita di credibilità e la delegittimazione dello stato di diritto.

Questo vale, a maggior ragione, quando per contestare i criteri con cui si è proceduto alla correzione degli elaborati della prova scritta di una procedura concorsuale, sia già stato adito il giudice amministrativo. Nel caso che ci occupa, infatti, proprio perché vi è litispendenza, appare decisamente fuori luogo la nomina di una commissione, nelle more di decisioni su questioni già devolute ai Tribunali Amministrativi.

Appare più giusto che sia il giudice, a questo punto, a stabilire, in relazione al contenuto delle domande ad esso rivolte, quali attività istruttorie ammettere, compresa l'istituzione di una commissione di verifica sull'operato della commissione d'esame, per pervenire alla determinazione delle sorti di un contenzioso già devoluto alla sua cognizione. Semplicemente sconcertante è, infine, il contenuto della nota a firma del direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., il quale, interloquito in merito agli scopi dell'iniziativa, afferma candidamente che l'attività della commissione interna di verifica non pregiudicherà la posizione dei candidati che hanno già superato le prove concorsuali, ma servirà ad evitare discriminazioni nei confronti di coloro che ritengono di essere stati ingiustamente esclusi.

Al riguardo è lecito chiedersi quale sia, allora, l'utilità e la funzione della commissione di verifica, ma soprattutto in quale modo essa saprà e potrà evitare discriminazioni nei confronti di chi si ritenga ingiustamente escluso dal concorso senza pregiudicare la posizione dei vincitori del concorso stesso.

Parimenti, cosa ne sarà della graduatoria finale stilata dalla Commissione d'esame appositamente costituita con decreto originario all'atto in cui il concorso è stato bandito? Ecco perché, senza voler dimenticare l'assurda lungaggine della procedura concorsuale, che ad oggi ha superato già i 3 anni dalla pubblicazione del bando, e che è determinata da una schizofrenia di procedure amministrative che ha rallentato, gioco forza, l'attività della commissione d'esame del concorso in parola, oggi alla luce di questa ennesima scelta incomprensibile dell'amministrazione, se vogliamo escludere una palese volontà di autodenuncia di non terzietà e trasparenza dell'Amministrazione stessa, sorgono spontanee due domande.

La prima attiene ad una ormai sempre più evidente volontà dell'Amministrazione di non portare a compimento questo concorso facendo, altresì, balenare l'idea che nella Polizia di Stato i concorsi interni non sono graditi al vertice. La seconda, ancora più cogente, attiene alla aleatorietà dei criteri sui quali la Commissione dovrà riscontrare le discriminazioni di coloro che si "sentono" e non che dimostrano di essere stati ingiustamente esclusi.

In merito, ribadendo quanto sopra affermato, si chiede di voler conoscere quali sono i criteri di riferimento rispetto ai quali riscontrare le discriminazioni atteso che al Siulp è stato richiesto se tali discriminazioni si riferiscono alla razza, al sesso o alla religione professata.

Certi che la Sua sensibilità saprà evadere i quesiti posti che, in caso contrario saranno forieri di ulteriori contenzioni per assenza di trasparenza, certezza, equidistanza e attendibilità dell'azione amministrativa, siamo fiduciosi, altresì, che la Commissione da Lei presieduta possa invece valutare la possibilità di attribuire la decorrenza della nomina a vice ispettore dalla data del bando del concorso, attesa la colpa dell'Amministrazione sul grave ritardo della procedura. In attesa di un cortese urgente riscontro, cordiali saluti e sensi di rinnovata ed elevata stima. "

Da: bip28/01/2017 17:39:08
ATTENZIONE PER I NON IDONEI
BASTA BASTA BASTA  AVETE PERSO..!! LO VOLETE CAPIRE O NO!
NON AVETE SPARATO ALL'IMPAZZATA NEI VOSTRI COMPITI
NON AVETE DISTRIBUITO MINE ANTIUOMO NEI VS GIARDINI
NON AVETE RINGRAZIATO LA COMMISSIONE.....
E VORRESTE ANCHE ESSERE IDONEI....E  BASTA..!!!!!!!

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 17:45:00
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Siluri in arrivo28/01/2017 17:45:01
Preparate le valige con calma . Non dimenticate la vaselina, a breve potrebbe servirvi durante il fanta-percorso verso le fanta-scuole che vi aspettano 😂.
Non conoscete molti retroscena ed una pioggia gelata potrebbe sorprendervi alla sprovvista . Chiedetevi perché i sindacati tacciono l'inevitabile verità  o con la tipica dovizia di particolari prospettano quale sia l'esito.
Atteggiamento prudenziale direte voi ?
Riflettete !!!  spero che gli idonei meritevoli partano domani , non sono un detrattore....

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Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 17:45:10
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 17:45:27
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Non idonei state sereni!28/01/2017 17:46:01
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï¿�ï¿� omissis âï¿�ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Ron 28/01/2017 18:00:20
Concorso interno 1400 V. Ispettori: lettere al Vice Capo
Sabato 26 Novembre 2016 18:35 E-mail Stampa PDF
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Pubblichiamo il testo della lettera inviata dalla Segreteria Nazionale Siulp al Vice Capo della Polizia, Direttore Coordinamento e Pianificazione Forze Polizia, Prefetto Matteo Piantedosi
"Preg.mo Signor Vice Capo, Abbiamo preso atto con incredulità della recente iniziativa di costituire una commissione di verifica per la ricognizione delle procedure relative al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 24 settembre 2013, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/24 bis del 26 settembre 2013. L'iniziativa è motivata in decreto con "la necessità di disporre un intervento ricognitivo mirato a prevenire il rischio di una generalizzata soccombenza, con conseguente rilevante danno erariale", alla luce del rilevante numero di ricorsi (557 candidati ricorrenti), ritenuto "di gran lunga superiore alla fisiologica attività contenziosa", e con l'esigenza di "dover porre in essere ogni utile attività finalizzata ad assicurare l'autotutela dell'Amministrazione, nonché di ausilio all'attività difensiva della medesima".

Per quanto ci riguarda, non è la prima volta che il Dipartimento della P.S. ci sorprende con trovate che sembrano ispirate a logiche pre giuridiche, denegando diritti socialmente acquisiti e consolidati in giurisprudenza (vedasi il caso dell'articolo 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001, nr. 151) o semplicemente prestando il fianco, con timorosa accondiscendenza, a rivendicazioni discutibili, come quella concernente il mutamento, in corso di procedura, della opzione relativa alle aliquote riservate dal concorso in oggetto. Tuttavia, oggi non possiamo fare a meno di restare basiti rispetto ad una iniziativa che ha dell'incredibile, poiché affermare di avere la necessità, come si legge fra le righe del provvedimento del 27 ottobre decorso, di disporre un intervento ricognitivo sull'attività di un concorso, significa delegittimare la commissione giudicatrice del concorso stesso e porre una seria ipoteca sulla credibilità di una Amministrazione pubblica e su quanti, all'interno di essa coltivano ancora il senso dello Stato.

Ci sembra, in sostanza, che questa commissione, con tutto il massimo rispetto per il valore, la professionalità e lo spessore istituzionale dei singoli componenti, sia un'azione surrettizia con la quale l'Amministrazione vuole far passare una commissione di saggi che in realtà cela una sorta di commissario ad acta. Il tutto incurante del fatto che una pubblica amministrazione che vuole sostituirsi con una "prognosi ex ante" al giudice amministrativo, di fatto, mina il principio della divisione dei poteri che in un Paese civile e democratico è garanzia del diritto.

Se poi si fa tutto questo paventando il rischio di una generalizzata soccombenza in sede di contenzioso, allora si profila sempre più nettamente il sospetto che dietro questa ipocrita pavidità si nasconda la malcelata intenzione di compiacere qualcuno. Invero, occorre considerare come, rispetto a molti dei contenziosi attivati in relazione al concorso che ci occupa, gli stessi Tribunali amministrativi nella circostanza aditi si siano già pronunciati in sede cautelare rigettando le istanze perché carenti nel fumus boni iuris e del periculum in mora, elementi sintomatici, soprattutto il primo, della stessa fondatezza della domanda principale.

Nel massimo rispetto del diritto a ricorrere per tutti coloro che, per un motivo o per un altro possano nutrire dubbi sulla regolarità dell'operato della commissione concorsuale, la presenza di 557 ricorrenti su 7032 partecipanti alla prova scritta, non ci sembra un buon motivo per assumere una iniziativa che avrà un effetto dirompente anche sui concorsi che l'Amministrazione bandirà in futuro, poiché tale procedura, per auto ammissione del

Dipartimento, mina l'autorevolezza dell'azione amministrativa della Polizia di Sato.

Si, perché d'ora innanzi, alla luce di questo pericoloso precedente, tutti si sentiranno autorizzati ad invocare il commissariamento di una commissione concorsuale, legittimamente nominata, dopo aver incardinato contenziosi rispetto ai quali non possiamo fare a meno di ricordare che i precedenti giurisprudenziali sono, nella quasi totalità, decisamente sfavorevoli ai ricorrenti. Ciò anche in relazione al fatto che la giurisprudenza consolidata è basata sul vaglio degli errori procedurali o materiali e non sul merito. È naturale che in ogni concorso, oltre ai vincitori, vi sia una consistente platea di concorrenti che non riescono a raggiungere l'obiettivo di conseguire un piazzamento utile.

Tra questi la comprensibile insoddisfazione può dar luogo a delusione e recriminazioni assolutamente legittime se riguardate nella sfera delle passioni, dei sentimenti e dei moti d'animo umano. Sentimenti ancora più legittimi per la gravissima colpa dell'Amministrazione nel bandire i concorsi con ritardi atavici e ingiustificabili. Le procedure concorsuali, invece, in quanto manifestazioni del mondo giuridico, come tutti i procedimenti amministrativi, sono subordinate ad un sistema di regole, espressione dell'autorevolezza della Pubblica Amministrazione, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione dello Stato che non può essere esposta ai tentennamenti ed all'estemporaneità degli stati d'animo di gruppi o peggio di singoli, pena la perdita di credibilità e la delegittimazione dello stato di diritto.

Questo vale, a maggior ragione, quando per contestare i criteri con cui si è proceduto alla correzione degli elaborati della prova scritta di una procedura concorsuale, sia già stato adito il giudice amministrativo. Nel caso che ci occupa, infatti, proprio perché vi è litispendenza, appare decisamente fuori luogo la nomina di una commissione, nelle more di decisioni su questioni già devolute ai Tribunali Amministrativi.

Appare più giusto che sia il giudice, a questo punto, a stabilire, in relazione al contenuto delle domande ad esso rivolte, quali attività istruttorie ammettere, compresa l'istituzione di una commissione di verifica sull'operato della commissione d'esame, per pervenire alla determinazione delle sorti di un contenzioso già devoluto alla sua cognizione. Semplicemente sconcertante è, infine, il contenuto della nota a firma del direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., il quale, interloquito in merito agli scopi dell'iniziativa, afferma candidamente che l'attività della commissione interna di verifica non pregiudicherà la posizione dei candidati che hanno già superato le prove concorsuali, ma servirà ad evitare discriminazioni nei confronti di coloro che ritengono di essere stati ingiustamente esclusi.

Al riguardo è lecito chiedersi quale sia, allora, l'utilità e la funzione della commissione di verifica, ma soprattutto in quale modo essa saprà e potrà evitare discriminazioni nei confronti di chi si ritenga ingiustamente escluso dal concorso senza pregiudicare la posizione dei vincitori del concorso stesso.

Parimenti, cosa ne sarà della graduatoria finale stilata dalla Commissione d'esame appositamente costituita con decreto originario all'atto in cui il concorso è stato bandito? Ecco perché, senza voler dimenticare l'assurda lungaggine della procedura concorsuale, che ad oggi ha superato già i 3 anni dalla pubblicazione del bando, e che è determinata da una schizofrenia di procedure amministrative che ha rallentato, gioco forza, l'attività della commissione d'esame del concorso in parola, oggi alla luce di questa ennesima scelta incomprensibile dell'amministrazione, se vogliamo escludere una palese volontà di autodenuncia di non terzietà e trasparenza dell'Amministrazione stessa, sorgono spontanee due domande.

La prima attiene ad una ormai sempre più evidente volontà dell'Amministrazione di non portare a compimento questo concorso facendo, altresì, balenare l'idea che nella Polizia di Stato i concorsi interni non sono graditi al vertice. La seconda, ancora più cogente, attiene alla aleatorietà dei criteri sui quali la Commissione dovrà riscontrare le discriminazioni di coloro che si "sentono" e non che dimostrano di essere stati ingiustamente esclusi.

In merito, ribadendo quanto sopra affermato, si chiede di voler conoscere quali sono i criteri di riferimento rispetto ai quali riscontrare le discriminazioni atteso che al Siulp è stato richiesto se tali discriminazioni si riferiscono alla razza, al sesso o alla religione professata.

Certi che la Sua sensibilità saprà evadere i quesiti posti che, in caso contrario saranno forieri di ulteriori contenzioni per assenza di trasparenza, certezza, equidistanza e attendibilità dell'azione amministrativa, siamo fiduciosi, altresì, che la Commissione da Lei presieduta possa invece valutare la possibilità di attribuire la decorrenza della nomina a vice ispettore dalla data del bando del concorso, attesa la colpa dell'Amministrazione sul grave ritardo della procedura. In attesa di un cortese urgente riscontro, cordiali saluti e sensi di rinnovata ed elevata stima. "

Da: Ron 28/01/2017 18:02:49
Lettera Del Cartello Al Ministro Minniti


Cari colleghi,

Mala tempora currunt, è un'espressione latina per indicare che corrono brutti tempi. Infatti, come sapete, oggi, quali portatori degli interessi e dei diritti del personale della Polizia di Stato, siamo costretti ad ulteriori sforzi non per raggiungere nuovi e necessari traguardi per garantire maggiori diritti o più retribuzione per i Colleghi ma, purtroppo, per difendere quelli che abbiamo già raggiunto da tempo. Infatti, ci attende un periodo di gravoso e serrato confronto con un'Amministrazione che, purtroppo, con una svolta involutiva, soventemente, ha dimostrato di anteporre l'affermazione delle proprie scelte a tutti i costi e calpesta le legittime esigenze e la dignità professionale e umana delle donne e degli uomini che, sino ad oggi con sacrificio, abnegazione e nonostante le mille difficoltà e criticità, per mancanza di risorse e strumenti, oltre che per grave disorganizzazione, hanno comunque garantito che funzionasse nell'interesse della sicurezza dei cittadini.

Purtroppo, su molte delle materie di stretto interesse per i lavoratori, quali, a mero titolo d'esempio, riordino delle carriere, sorveglianza sanitaria (con un meccanismo che non può condividersi fa perdere l'idoneità al servizio senza alcuna garanzia di reimpiego e con il rischio di dover transitare nei ruoli della pubblica amministrazione con un limite per la pensione che si eleverà a 67 anni), criteri per gli scrutini per merito assoluto e comparativo per le promozioni nelle varie qualifiche, chiusura dei presidi, chiusura delle squadre nautiche e relativi interventi organizzativi, decreti di riorganizzazione di parti del dipartimento - nelle parti relative ad nuovo statuto e regolamento -, partecipazione nelle commissioni premi e ricompense ecc, stiamo registrando, da parte del Dipartimento, un atteggiamento, ormai consolidato e sempre più dilagante, che "forza" costantemente regole e procedure e cerca di relegare alla mera funzione di spettatore il ruolo del sindacato.

Pertanto, anche in vista degli innumerevoli incontri che impegneranno a breve l'azione del sindacato, come il contratto di lavoro, il nuovo ANQ, le contrattazioni decentrate, commissioni e altro, abbiamo ritenuto quanto mai necessario, nell'interesse dei Colleghi, chiarire immediatamente, con il vertice politico del Ministero dell'Interno, se vi sono ancor le condizioni di democrazia per esercitare la tutela dei diritti dei poliziotti e qual è l'effettivo ruolo del sindacato con questa Amministrazione.

Per questo, come avete potuto leggere sia nella prima lettera al Ministro del 10 gennaio u.s. che in quest'ultima richiesta - con cui si sollecita l'incontro specificando che nelle more di questo si sospende la partecipazione del sindacato da ogni attività di confronto, per ora solo con il Dipartimento e non a tutti i livelli per non ingessare il funzionamento delle questure e degli uffici periferici - abbiamo iniziato una vertenza con l'obiettivo, attraverso questa seria iniziativa sindacale del cartello, di riportare nel giusto alveo il Dipartimento in modo da poter continuare a tutelare gli interessi dei colleghi che, diversamente, rischiano di vedersi schiacciati in nome di una sorta di machismo burocratico fine a se stesso e al proprio vertice.

L'auspicio è che questo incontro col Ministro porti ad un chiarimento circa l'esistenza o meno della volontà politica di continuare a salvaguardare il confronto e la concertazione nel Dipartimento della P.S., alla luce anche dell'accordo sottoscritto dal Governo e dai sindacati il 30 novembre 2016, che rimette al centro dell'azione della P.A. la concertazione e il tavolo contrattuale come unico volano per ammodernare e rendere sempre più efficiente la risposta da fornire ai cittadini, ma anche la valorizzazione delle risorse umane che vi lavorano atteso che sono proprie queste ultime che dovranno dare concretezza alle scelte e alle strategie che si individueranno. Non solo, tale incontro dovrà anche confermare, come previsto dalla Costituzione, se la tutela dei poliziotti sia ancora possibile o meno attraverso la democrazia sindacale, pur nel naturale e doveroso distinguo e rispetto dei diversi ruoli e funzioni.

Confidiamo, conoscendo il Ministro Minniti, che, attraverso il confronto, troveremo le risposte a garanzia dei diritti inalienabili dei poliziotti, e delle tutele previste dalla Costituzione anche per gli appartenenti alla Polizia di Stato, al fine di salvaguardare le corrette e più avanzate relazioni sindacali, nell'interesse dei lavoratori e dei cittadini, senza dover intraprendere ulteriori azioni di protesta.

Di seguito riportiamo il testo della lettera inviata al ministro
Al Signor Ministro dell'Interno Sen. Marco Minniti
Sig. Ministro,
accogliendo il Suo gentile invito teso a comporre, in via preliminare, ogni genere di conflitto prima di assumere qualsivoglia iniziativa di protesta pubblica, Le sollecitiamo il richiesto incontro, atteso il deterioramento delle relazioni sindacali con il Dipartimento di PS che rischia di vanificare qualsiasi intesa, anche quelle assunte rispetto all'apprezzabile impegno finanziario del Governo per i poliziotti e il comparto sicurezza.
L'esigenza di un confronto urgente con la S.V., trae origine dal fatto che dal giorno del richiesto incontro ci siamo astenuti da qualsiasi iniziativa conflittuale.
Diversamente il Dipartimento di PS ha assunto iniziative unilaterali che, oltre a violare norme specifiche sono dirette, a nostro avviso, a svilire anche il ruolo dei sindacati rispetto alle più complesse e delicate politiche delle relazioni sindacali.
Pertanto sino alla data dell'incontro da Lei preannunciato, non parteciperemo, da domani, alle attività di confronto con il Dipartimento della PS.

Da: bip28/01/2017 18:03:58
ATTENZIONE PER I NON IDONEI
BASTA BASTA BASTA  AVETE PERSO..!! LO VOLETE CAPIRE O NO!
NON AVETE SPARATO ALL'IMPAZZATA NEI VOSTRI COMPITI
NON AVETE DISTRIBUITO MINE ANTIUOMO NEI VS GIARDINI
NON AVETE RINGRAZIATO LA COMMISSIONE.....
E VORRESTE ANCHE ESSERE IDONEI....E  BASTA..!!!!!!!

Da: Ron 28/01/2017 18:05:00
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï�¿ï¿�ï�¿ï¿� omissis âï�¿ï¿�ï�¿ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Ron 28/01/2017 18:05:05
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âï�¿ï¿�ï�¿ï¿� omissis âï�¿ï¿�ï�¿ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Idoneo scoglionato28/01/2017 18:06:21
E inutile cantare vittoria quest'ultimo parere del Consiglio di Stato è identico a quello dell'8 giugno ma sicuramente importante in ordine temporale ora bisogna vedere che succede visto che il capo nonostante conoscesse l'orientamento già a giugno scorso del Consiglio di Stato perchè ha parlato di annullamento alla befana del 2017.

Da: bip28/01/2017 18:08:04
L'ISPETTORE TIPO DEVE:
SPARARE ALL'IMPAZZATA
PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO NEL PROPRIO GIARDINO DI MINE ANTIUOMO NEL PROPRIO GIARDINO
E RINGRAZIARE  LA COMMISSIONE...CHE LO HA FATTO IDONEO..
AVVOLTE LO FA AVVOLTE NO....E  BASTA..!!!!!!!

Da: Ron 28/01/2017 18:08:43
Lettera Del Cartello Al Ministro Minniti


Cari colleghi,

Mala tempora currunt, è un'espressione latina per indicare che corrono brutti tempi. Infatti, come sapete, oggi, quali portatori degli interessi e dei diritti del personale della Polizia di Stato, siamo costretti ad ulteriori sforzi non per raggiungere nuovi e necessari traguardi per garantire maggiori diritti o più retribuzione per i Colleghi ma, purtroppo, per difendere quelli che abbiamo già raggiunto da tempo. Infatti, ci attende un periodo di gravoso e serrato confronto con un'Amministrazione che, purtroppo, con una svolta involutiva, soventemente, ha dimostrato di anteporre l'affermazione delle proprie scelte a tutti i costi e calpesta le legittime esigenze e la dignità professionale e umana delle donne e degli uomini che, sino ad oggi con sacrificio, abnegazione e nonostante le mille difficoltà e criticità, per mancanza di risorse e strumenti, oltre che per grave disorganizzazione, hanno comunque garantito che funzionasse nell'interesse della sicurezza dei cittadini.

Purtroppo, su molte delle materie di stretto interesse per i lavoratori, quali, a mero titolo d'esempio, riordino delle carriere, sorveglianza sanitaria (con un meccanismo che non può condividersi fa perdere l'idoneità al servizio senza alcuna garanzia di reimpiego e con il rischio di dover transitare nei ruoli della pubblica amministrazione con un limite per la pensione che si eleverà a 67 anni), criteri per gli scrutini per merito assoluto e comparativo per le promozioni nelle varie qualifiche, chiusura dei presidi, chiusura delle squadre nautiche e relativi interventi organizzativi, decreti di riorganizzazione di parti del dipartimento - nelle parti relative ad nuovo statuto e regolamento -, partecipazione nelle commissioni premi e ricompense ecc, stiamo registrando, da parte del Dipartimento, un atteggiamento, ormai consolidato e sempre più dilagante, che "forza" costantemente regole e procedure e cerca di relegare alla mera funzione di spettatore il ruolo del sindacato.

Pertanto, anche in vista degli innumerevoli incontri che impegneranno a breve l'azione del sindacato, come il contratto di lavoro, il nuovo ANQ, le contrattazioni decentrate, commissioni e altro, abbiamo ritenuto quanto mai necessario, nell'interesse dei Colleghi, chiarire immediatamente, con il vertice politico del Ministero dell'Interno, se vi sono ancor le condizioni di democrazia per esercitare la tutela dei diritti dei poliziotti e qual è l'effettivo ruolo del sindacato con questa Amministrazione.

Per questo, come avete potuto leggere sia nella prima lettera al Ministro del 10 gennaio u.s. che in quest'ultima richiesta - con cui si sollecita l'incontro specificando che nelle more di questo si sospende la partecipazione del sindacato da ogni attività di confronto, per ora solo con il Dipartimento e non a tutti i livelli per non ingessare il funzionamento delle questure e degli uffici periferici - abbiamo iniziato una vertenza con l'obiettivo, attraverso questa seria iniziativa sindacale del cartello, di riportare nel giusto alveo il Dipartimento in modo da poter continuare a tutelare gli interessi dei colleghi che, diversamente, rischiano di vedersi schiacciati in nome di una sorta di machismo burocratico fine a se stesso e al proprio vertice.

L'auspicio è che questo incontro col Ministro porti ad un chiarimento circa l'esistenza o meno della volontà politica di continuare a salvaguardare il confronto e la concertazione nel Dipartimento della P.S., alla luce anche dell'accordo sottoscritto dal Governo e dai sindacati il 30 novembre 2016, che rimette al centro dell'azione della P.A. la concertazione e il tavolo contrattuale come unico volano per ammodernare e rendere sempre più efficiente la risposta da fornire ai cittadini, ma anche la valorizzazione delle risorse umane che vi lavorano atteso che sono proprie queste ultime che dovranno dare concretezza alle scelte e alle strategie che si individueranno. Non solo, tale incontro dovrà anche confermare, come previsto dalla Costituzione, se la tutela dei poliziotti sia ancora possibile o meno attraverso la democrazia sindacale, pur nel naturale e doveroso distinguo e rispetto dei diversi ruoli e funzioni.

Confidiamo, conoscendo il Ministro Minniti, che, attraverso il confronto, troveremo le risposte a garanzia dei diritti inalienabili dei poliziotti, e delle tutele previste dalla Costituzione anche per gli appartenenti alla Polizia di Stato, al fine di salvaguardare le corrette e più avanzate relazioni sindacali, nell'interesse dei lavoratori e dei cittadini, senza dover intraprendere ulteriori azioni di protesta.

Di seguito riportiamo il testo della lettera inviata al ministro
Al Signor Ministro dell'Interno Sen. Marco Minniti
Sig. Ministro,
accogliendo il Suo gentile invito teso a comporre, in via preliminare, ogni genere di conflitto prima di assumere qualsivoglia iniziativa di protesta pubblica, Le sollecitiamo il richiesto incontro, atteso il deterioramento delle relazioni sindacali con il Dipartimento di PS che rischia di vanificare qualsiasi intesa, anche quelle assunte rispetto all'apprezzabile impegno finanziario del Governo per i poliziotti e il comparto sicurezza.
L'esigenza di un confronto urgente con la S.V., trae origine dal fatto che dal giorno del richiesto incontro ci siamo astenuti da qualsiasi iniziativa conflittuale.
Diversamente il Dipartimento di PS ha assunto iniziative unilaterali che, oltre a violare norme specifiche sono dirette, a nostro avviso, a svilire anche il ruolo dei sindacati rispetto alle più complesse e delicate politiche delle relazioni sindacali.
Pertanto sino alla data dell'incontro da Lei preannunciato, non parteciperemo, da domani, alle attività di confronto con il Dipartimento della PS.

Da: Ron 28/01/2017 18:09:58
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿� omissis âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: bip28/01/2017 18:12:07
CHI NON SPARA ALL'IMPAZZATA NON PUO' PARTIRE..
CHI NON RINGRAZIA AFINE ELABORATO NON PUO' PARTIRE
CHI NON DISTRIBUISCE MINE ANTIUOMO NON PUO' PARTIRE
POI AVVOLTE PUO' CAPITARE ...AVVOLTE NO..!!!!

Da: Ron 28/01/2017 18:12:57
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿� omissis âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Ron 28/01/2017 18:13:10
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿� omissis âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Capitan arloc 28/01/2017 18:17:44
Torre,  ma non eri idoneo?

Da: bip28/01/2017 18:19:11
CHI NON SPARA ALL'IMPAZZATA NON PUO' PARTIRE..voto 35
CHI NON RINGRAZIA AFINE ELABORATO NON PUO' PARTIRE voto 42
CHI NON DISTRIBUISCE MINE ANTIUOMO NON PUO' PARTIRE voto 35
POI AVVOLTE PUO' CAPITARE ...AVVOLTE NO..!!!! voto 42
E LA PROSSIMA VOLTA STUDIATE...STUDIATE....A CHI ......

Da: ...28/01/2017 18:21:50
Inezie, bip, sciocchezzuole.

Da: x idoneo scoglionato28/01/2017 18:24:30
Si certo il CdS non ha niente di bello da fare che emettere pareri in riferimento ai concorsi in Polizia. Quindi non uno, ma addirittura due. Scommetto che seguirà un terzo.

Poi per tutti quelli che continuano, nonostante il parere del Cds, a dire che in pentola bolle dell'altro, ma ci fate o ci siete? Ha ragione chi dice di stare calmi e di cercare una soluzione silenziosa perché per i non idonei è l'ultima che è rimasta.
Secondo voi il Ministero si mette a fare la guerra con il Cds?
E poi scusate, mi rivolgo ai ricorsisti, ma non vi vergognate neanche un pochino che il massimo organo di giustizia amministrativa vi ha dovuto ricordare quale qualifica possedete h24, 365 giorni all'anno e finchè pensione non vi separi dalla Polizia di Stato? o agite solo a posteriori secondo ciò che vi fa più comodo? Questa storia delle buste, in riferimento all'anonimato, la dice lunga..... non avevate più a cosa appigliarvi. Vogliamo parlare della nomina della commissione? Altra figura di merda che ovviamente salta fuori non nel momento in cui viene nominata, ma nel momento in cui il tema non è ritenuto idoneo. Per favore fate i bravi. Cerchiamo di risolvere la questione tra gente matura. Qualche tema ci può stare che sia scappato ed è giusto che si provveda all'errore, magari anche facendo uscire dalla finestra i temi idonei che sono entrati dalla porta, ma gridare al mondo intero che siamo di fronte ad un complotto è ridicolo.

Da: Ragioniamo 28/01/2017 18:26:35
Abbiamo ripreso con la guerra dei poveri?
Annullassero se ciò vi rende felici...
Fortunatamente qualcuno (idonei e non) ha anche altro a cui pensare e sopravviverà ugualmente.
Vorrà dire che pagheranno le persone perbene per eventuali errori commessi.
Se per voi questo vuol dire giustizia, allora che ben venga.

Da: ...28/01/2017 18:34:31
A molti piace il thriller. Tipo "Siluri in arrivo". Vedono intrighi internazionali ovunque. Anche dopo i titoli di coda. Fatevela voi una bella doccia gelata, poi spalmate la vasellina e mettetevi una supposta di tachipirina 10000, così la febbre delirante calerà e finalmente riposerete, poi l'indomani capirete che il sogno dell'annullamento - unica speme per molti inidonei - è finito.

Da: Micky128/01/2017 18:42:50
Premesso che non verrà annullato un bel niente , dire che il Ministero, durante la correzione , non stava prendendo fuoco per le telefonate ricevute é un eufemismo... Per non dire che é una bugia .
Per questo appoggio la nuova linea del Capo contro i nepotismi ecc... Poi possiamo anche suonarcela una bella canzone ma per un secondo , dobbiamo guardarci allo specchio e magari un sorriso furbetto ci scappa.
Non dico che nessuno ha studiato, sono passate solo capre ecc... però dire di non aver provato a chiamare "lo zio" , anche solo per un "consulto" è una piccola bugia.
Cmq avete fatto bene , l'opportunismo é umano e lo capisco...
Birichini...

Da: Ron 28/01/2017 18:50:48
Concorso 1400 vice ispettori: respinto il ricorso proposto da alcuni concorrenti
Riportiamo la sentenza del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2016 nr. 707
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai
signori âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿� omissis âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿� , contro la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno
a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul ricorso; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
con ricorso straordinario depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato il 14
aprile 2016 e notificato al Ministero riferente, come da quest'ultimo riferito, in data 19
aprile 2016 e alla signora xxx , domiciliata presso l'ufficio xxx della questura di Napoli,
in data 11 aprile 2016 il signor xxx e altri 19 colleghi hanno impugnato una serie di atti,
indicati nell'epigrafe del ricorso in numero di 25 e concernenti l'esclusione -per mancato
superamento della prova scritta - dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di
viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 24 settembre 2013.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e dei princìpi dell'ordinamento giuridico in tema di collegio perfetto
delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici;
2. violazione del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del giusto provvedimento di legge, del
bando, della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e
parità di condizioni tra i concorrenti di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di
contestualità, trasparenza e parità di condizioni, violazione e falsa applicazione degli
articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione;
3. eccesso di potere per illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da
far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione
giudicatrice; eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento; eccesso di potere
per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la
commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dei ricorrenti e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato; vizio di eccesso di potere per errore di
fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
4. violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli
articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione; vizio di eccesso di potere per errore di fatto e
di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta;
5. eccesso di potere per mancata predeterminazione puntuale e rigorosa dei criteri di
giudizio, mancata attivazione di sistemi atti a garantire l'uniformità del giudizio nella
valutazione delle prove scritte, irragionevolezza e violazione dell'imparzialità; eccesso di
potere per errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità
manifesta;
6. eccesso di potere per irragionevolezza della correzione degli elaborati in tempi molto ristretti; violazione della Costituzione, articolo 97; del trattato istitutivo dell'Unione
Europea, articoli 230-253 e 255; della Costituzione europea: articolo II-101; della legge
7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, e articolo 3; vizio di eccesso di potere per
errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
7. violazione degli articoli 1 7-bis e 30 del regio decreto 22 gennaio 19 34, n. 3 7.
Con nota del 24 maggio 2016 l'Amministrazione riferente, in esito a richiesta della
Sezione, ha riferito sull'istanza cautelare, rilevando la assorbente inammissibilità del
ricorso e la sua infondatezza nel merito.
Nell'adunanza del 6 luglio 2016 la Sezione ha espresso il parere che l'istanza cautelare
dovesse essere respinta.
Il Ministero riferente, nella finale relazione istruttoria, ha espresso l'avviso che il ricorso,
in via preliminare, debba essere dichiarato inammissibile e che, ferma restando la
pregiudiziale d'inammissibilità, debba comunque essere rigettato nel merito.
Considerato:
Si prescinde dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'intero ricorso poiché esso -
ferma restando l'inammissibilità di alcune delle sue censure (v. infra) - è infondato.
1. La circostanza che il solo presidente avrebbe dato lettura degli elaborati senza che
i componenti della commissione ne dessero una lettura personale mostra la collegialità e
uniformità della valutazione e non un vizio di legittimità. E la sola presenza di membri
supplenti alle operazioni di correzione non vizia di per sé le operazioni di valutazione
delle prove scritte, ma anzi dimostra il perseguimento- grazie alla consapevolezza da
parte dei supplenti del metro di giudizio nelle valutazioni alle quali hanno assistito - di
una maggiore uniformità.
2. I segni di riconoscimento indicati nel ricorso e che mostrerebbero nella correzione
degli elaborati la violazione del principio dell'anonimato (il ricorso riferisce: cancellature e
scarabocchi in un elaborato; scritti a colonna in due elaborati; elaborati in brutta copia
con richiamo in bella copia; dicitura in un elaborato: "N.B. NON COMPLETATA
COPIATURA IN BELLA. CONTINUA E RIPRENDE DA PAGINA 6 DELLA BRUTTA COPIA. MI
SCUSO. BUON LAVORO"; dicitura in altro elaborato: "SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE"; l'assenza in un elaborato di uno dei tre fogli protocollo vidimati e
consegnati al candidato) non mostrano invece - sia per le loro caratteristiche intrinseche,
sia in rapporto all'alto numero dei candidati nella prova scritta - caratteristiche tali da
dimostrare vizio dell'intera procedura di concorso.
Parimenti un simile vizio inficiante l'intera procedura non risulta nella circostanza, pure
riferita nel ricorso, che la chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i
dati anagrafici del candidato già chiusa da costui, sia stata effettuata dal personale
incaricato dalla commissione alla presa in consegna di quella busta: tale modalità non è
tale da inficiare la garanzia di anonimato degli elaborati. Né un simile vizio, in assenza di
adeguata prova in proposito, risulta dal poco ordine lamentato nel ricorso relativamente
alle operazioni di consegna degli elaborati; anche perché eventuali irregolarità in questa
fase avrebbero ben potuto essere stigmatizzate dagli stessi candidati in bonis, ancor più
qualificati a farlo dalla circostanza che nel concorso interno in esame tutti i candidati
appartenevano, con diverse qualifiche, alla Polizia di Stato e dunque erano ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria.
Circa la mancata chiusura della busta grande, contenente la busta piccola con i dati
anagrafici, e la sua conservazione in cartoni prima di essere chiusa e firmata sui lembi,
trattasi di asserzione che contrasta con quanto verbalizzato e quindi con attestazione che
fa fede fino a querela di falso.
3. - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - nel contestare, per disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti, il giudizio positivo su elaborati che hanno
superato la prova e che invece i ricorrenti ritengono non meritevoli di sufficienza -
chiedono una comparazione che, già ammessa solo in specifiche ipotesi nei confronti di
un unico ricorrente (come da giurisprudenza citata nel ricorso), è impossibile in un
ricorso collettivo quale quello in esame.
4. - Lo stesso ricorso mostra consapevolezza che l'apposizione del voto numerico
effettuata dalla commissione è ritenuta legittima da un importante orientamento
giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione, laddove, come nella fattispecie, siano
stati preventivamente predisposti adeguati criteri di valutazione.
5. - Quanto alla critica dei suddetti criteri di valutazione espressa nel successivo quinto
motivo di ricorso essa - nel limitarsi a citare giurisprudenza e a rilevare testualmente:
"tali criteri non risultano assolutamente formulati in maniera puntuale e rigorosa"; e:
"nel caso in esame, oltre a non essere apposti segni di correzione e glosse, sono
predeterminati criteri sovrapponibili, generici e per nulla rigorosi e puntuali. Infatti pur
essendo predeterminati generici criteri di massima, non risultano affatto predeterminati
PRECISI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CUI RACCORDARE IL PUNTEGGIO ASSEGNATO [ i
caratteri maiuscoli sono nel testo del ricorso], con assiomatica illegittimità della
valutazione in forma numerica" - è in parte inammissibile per genericità e in parte
infondata, poiché la commissione esaminatrice ha evidenziato con adeguata precisione
quei parametri di riferimento di cui la presente censura lamenta la carenza, e che sono i
seguenti: l. rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato
sviluppo dei temi in essa indicate; 2. Concretezza della trattazione ed esattezza di
eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. Correttezza
grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. Coerenza logica nella
descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.
6. - La correzione "di molti elaborati in poco più di due minuti" non concreta di per sé
vizio di legittimità; sia perché quella tempistica non riguarda tutti gli elaborati corretti (lo
stesso ricorso riferisce che nella seduta del 22 luglio 2015 la commissione esaminatrice
ha dedicato a ciascun compito il tempo complessivo di circa sette minuti); sia perché si
tratta di una media temporale di due minuti che di per sé non è palesemente illogica:
diverso sarebbe stato, ad esempio, se l'esito di questo calcolo medio avesse portato ad
entità temporali talmente insignificanti da risultare palesemente illogiche.
Lo stesso ricorso, del resto, mostra consapevolezza che gran parte della giurisprudenza,
condivisa da questa Sezione, attribuisce scarso rilievo al calcolo temporale medio della
correzione delle prove scritte.
7. - L'ultima censura, che lamenta la violazione degli articoli 17 -bis e 30 del regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 3 7, è inammissibile poiché invoca la normativa concernente
gli esami per la professione di avvocato, inapplicabile al caso di specie.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Da: Max Pezzali e c.28/01/2017 19:01:01
Ben ritornati su Radio Rosica, la vera radio dei rosiconi...

18.75 FM....

Piaciuti i brani precedenti?

Bene per voi ora un vecchio pezzo di una sempre grande Renzo Arbore.... Sì, la vita è tutto un quiz.... aspetta e spera che mo' s'avvera.......

Radio Rosica, 18.75 FM anche in Web Radio....

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, ..., 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 - Successiva >>


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